Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2607/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente Relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BOZZI SIMONA FRANCESCA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Viale dei Partigiani n. 137; ricorrente nei confronti di
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BISSOLOTTI SILVIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Luino n. 1; resistente con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“1) il figlio verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori Persona_1 con collocazione prevalente e anagrafica presso la madre, attualmente in Pavia, via Colesino n.
10;
2)il sig. al mantenimento ordinario del figlio nella misura di Euro 220,00 Controparte_2 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Pavia;
il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purchè la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente. Si da' atto che qualora il signor CP_1 dovesse tardare nella corresponsione del contributo al mantenimento, la ricorrente proporrà
pag. 1 di 2
3)la madre percepirà integralmente l'assegno unico universale INPS per il figlio;
4)il padre potrà tenere con se' il figlio a weekend alterni con la madre, dal sabato sera prima di cena alla domenica sera dopo cena, con pernottamento;
inoltre la settimana in cui il turno di lavoro del padre è dalle 7 alle l5 lo stesso potrà prendere il figlio il martedì e il giovedì dal pomeriggio riportandolo a casa dopo cena;
5)Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi;
le parti si accorderanno sulla settimana di competenza entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
6)Nel periodo natalizio il padre potrà tenere con sé il figlio per 1 settimana anche non consecutiva”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che le parti, in data 15.11.2024, hanno raggiunto un accordo circa la regolamentazione del regime di affidamento e relativo mantenimento del figlio minore alle condizioni congiunte sopraindicate. Persona_1
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole, rendendo non necessario l'ascolto del minore;
ritenuto di dover compensare le spese del presente procedimento, stante l'accordo intervenuto inter partes;
PER QUESTI MOTIVI
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- spese legali compensate.
Così deciso in Pavia il 21/01/2025.
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2