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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Giudice dott.ssa Filomena Albano
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 3924/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte 2
rappresentati e difesi dall'avv. Pierluigi Landolfi, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Disporre l'assegnazione della casa coniugale in Roma, Via Alvise
Cadamosto, 13, piano terzo int. 7, di proprietà comune, alla signora LL
NI. La figlia maggiorenne IC abiterà nella stessa casa familiare con la madre.
3. La signora LL NI provvederà alle spese correnti per sé e per la figlia convivente IC;
4. Il signor RI MI corrisponderà a titolo di contributo di mantenimento direttamente alla figlia IC la somma di euro 500,00 mensili nonché, stante la temporanea non autosufficienza economica della signora LL NI, corrisponderà a quest'ultima un contributo di mantenimento di euro 1.700,00 mensili.
La predetta ultima somma dovrà essere corrisposta dal sig. RI MI
alla signora LL NI, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
FINECOBANK S.p.A. -IBAN [...]. Il
suddetto assegno sarà automaticamente adeguato annualmente, nella misura del 100% (cento per cento), agli indici ISTAT-Famiglie, a decorrere dal giorno dell'omologazione delle presenti condizioni da parte dell'On.le Tribunale adito.
5. Il sig. RI MI provvederà per intero al pagamento delle spese
-straordinarie della figlia IC a titolo esemplificativo e non esaustivo, tasse/rette universitarie, libri universitari, corsi e viaggi di studio, viaggi ricreativi, attività sportive e ricreative, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN concordandole direttamente con la figlia stessa.
6. Il sig. RI MI provvederà altresì e per intero: a) al pagamento delle polizze assicurative sanitarie in favore della signora LL NI e della figlia IC;
b) a tutte le spese relative alla gestione dell'immobile di proprietà
comune di Via Alvise Cadamosto, 13, piano terzo int. 7 e segnatamente oneri condominiali sia ordinari che straordinari, spese di utenze, tasse ed imposte.
. Il sig. RI MI si obbliga in favore della signora LL NI al pagamento del residuo mutuo ipotecario (stipulato con la Banca Nazionale
del Lavoro della durata di mesi 300) concesso per l'acquisto dell'immobile sito in Roma, Via Alvise Cadamosto n. 13, piano terzo, int. 7 e ciò mediante pagamento dei ratei mensili di € 1.760,14 sino alla data del
31/12/2024 ovvero alla rata n. 57 compresa, del relativo piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento.
A decorre dal 31/01/2025 ovvero dalla rata n. 58 del piano di ammortamento, i Coniugi contribuiranno al pagamento delle relative rate in misura pari al 50% ciascuno.
Fermo il predetto obbligo di contribuzione per le rate successive alla data del 31/01/2025, rimarrà tuttavia in facoltà della sig.ra LL NI,
qualora le proprie condizioni economiche non glielo consentano, di richiedere al sig. RI, per il quale costituirà corrispondente obbligo, di provvedere al pagamento integrale delle successive rate di mutuo, fatto salvo l'obbligo della sig.ra LL NI di restituzione del corrispondente importo in favore del sig. RI MI, alla scadenza del piano di finanziamento ovvero in caso di futura vendita dell'immobile stesso.
Rimarrà a carico del sig. RI MI l'obbligo di mantenere la titolarità del contratto di locazione/noleggio n. 738120, attualmente in corso con la ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A., relativo all'autoveicolo marca Fiat tipo 500 targata GL288PP lasciando la piena ed esclusiva disponibilità del veicolo alla signora LL NI, quale utilizzatrice, la quale provvederà al pagamento del relativo canone di noleggio sino al termine del noleggio inizialmente previsto in data
21/12/2025 ed oggi prorogato al 21/12/2026.
9. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno altro a pretendere l'una dall'altro. I coniugi dichiarano altresì di confermare la volontà, espressa nel ricorso introduttivo, di non volersi riconciliare.
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 14.7.2007 in Trevignano
Romano (RM);
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della parte II presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007 '
atto n. 20 serie C ); '
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 25.3.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
dott.ssa Marta Ienzi dott.ssa Francesca Cosentino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Giudice dott.ssa Filomena Albano
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 3924/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte 2
rappresentati e difesi dall'avv. Pierluigi Landolfi, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Disporre l'assegnazione della casa coniugale in Roma, Via Alvise
Cadamosto, 13, piano terzo int. 7, di proprietà comune, alla signora LL
NI. La figlia maggiorenne IC abiterà nella stessa casa familiare con la madre.
3. La signora LL NI provvederà alle spese correnti per sé e per la figlia convivente IC;
4. Il signor RI MI corrisponderà a titolo di contributo di mantenimento direttamente alla figlia IC la somma di euro 500,00 mensili nonché, stante la temporanea non autosufficienza economica della signora LL NI, corrisponderà a quest'ultima un contributo di mantenimento di euro 1.700,00 mensili.
La predetta ultima somma dovrà essere corrisposta dal sig. RI MI
alla signora LL NI, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
FINECOBANK S.p.A. -IBAN [...]. Il
suddetto assegno sarà automaticamente adeguato annualmente, nella misura del 100% (cento per cento), agli indici ISTAT-Famiglie, a decorrere dal giorno dell'omologazione delle presenti condizioni da parte dell'On.le Tribunale adito.
5. Il sig. RI MI provvederà per intero al pagamento delle spese
-straordinarie della figlia IC a titolo esemplificativo e non esaustivo, tasse/rette universitarie, libri universitari, corsi e viaggi di studio, viaggi ricreativi, attività sportive e ricreative, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN concordandole direttamente con la figlia stessa.
6. Il sig. RI MI provvederà altresì e per intero: a) al pagamento delle polizze assicurative sanitarie in favore della signora LL NI e della figlia IC;
b) a tutte le spese relative alla gestione dell'immobile di proprietà
comune di Via Alvise Cadamosto, 13, piano terzo int. 7 e segnatamente oneri condominiali sia ordinari che straordinari, spese di utenze, tasse ed imposte.
. Il sig. RI MI si obbliga in favore della signora LL NI al pagamento del residuo mutuo ipotecario (stipulato con la Banca Nazionale
del Lavoro della durata di mesi 300) concesso per l'acquisto dell'immobile sito in Roma, Via Alvise Cadamosto n. 13, piano terzo, int. 7 e ciò mediante pagamento dei ratei mensili di € 1.760,14 sino alla data del
31/12/2024 ovvero alla rata n. 57 compresa, del relativo piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento.
A decorre dal 31/01/2025 ovvero dalla rata n. 58 del piano di ammortamento, i Coniugi contribuiranno al pagamento delle relative rate in misura pari al 50% ciascuno.
Fermo il predetto obbligo di contribuzione per le rate successive alla data del 31/01/2025, rimarrà tuttavia in facoltà della sig.ra LL NI,
qualora le proprie condizioni economiche non glielo consentano, di richiedere al sig. RI, per il quale costituirà corrispondente obbligo, di provvedere al pagamento integrale delle successive rate di mutuo, fatto salvo l'obbligo della sig.ra LL NI di restituzione del corrispondente importo in favore del sig. RI MI, alla scadenza del piano di finanziamento ovvero in caso di futura vendita dell'immobile stesso.
Rimarrà a carico del sig. RI MI l'obbligo di mantenere la titolarità del contratto di locazione/noleggio n. 738120, attualmente in corso con la ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A., relativo all'autoveicolo marca Fiat tipo 500 targata GL288PP lasciando la piena ed esclusiva disponibilità del veicolo alla signora LL NI, quale utilizzatrice, la quale provvederà al pagamento del relativo canone di noleggio sino al termine del noleggio inizialmente previsto in data
21/12/2025 ed oggi prorogato al 21/12/2026.
9. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno altro a pretendere l'una dall'altro. I coniugi dichiarano altresì di confermare la volontà, espressa nel ricorso introduttivo, di non volersi riconciliare.
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 14.7.2007 in Trevignano
Romano (RM);
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della parte II presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007 '
atto n. 20 serie C ); '
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 25.3.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
dott.ssa Marta Ienzi dott.ssa Francesca Cosentino