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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32757/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32757/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO Parte_1 P.IVA_1
NUNZIANTE elettivamente domiciliato in VIA S. LUCIA, 36 80126 NAPOLI presso il difensore;
ATTORE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società ha citato Parte_1 in giudizio la società affinchè si accertasse la violazione da parte della convenuta delle CP_2 Cont pattuizioni e delle prassi contrattuali con riferimento al pagamento da parte di essa nei confronti di degli oneri doganali (anticipati per spedizioni effettuate con importazioni da stati extra UE) con addebito posticipato in fattura, anziché con pagamento direttamente al corriere in caricato al momento della consegna, con condanna della stessa al risarcimento del danno, pari alla somma complessiva di
19.945,55 ero oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di causa. Ha allegato a sostegno che, Cont in esecuzione dell'accordo quadro stipulato con la controparte, in forza del quale in qualità di corriere professionale, si era impegnato a fornire servizi di spedizione anche di merci importate dall'estero, sin dal dicembre 2017, essa avrebbe pattuito con la controparte che gli oneri doganali corrisposti all'atto dell'importazione di merci o pacchi da paesi extra UE da avrebbero CP_3 dovuto essere richiesti dai corrieri all'atto della consegna ad essa dei colli, con contemporanea corresponsione dei relativi importi ai corrieri medesimi. Tale intesa sarebbe stata applicata stabilmente e continuativamente tra le parti sino al novembre 2020, tempo a decorrere dal quale nessuna richiesta di pagamento sarebbe stata avanzata dai corrieri di , in difetto di accordo derogatorio alcuno CP_3 con la controparte. Successivamente, tuttavia, la società attrice avrebbe appreso che, in relazione a Cont molteplici fatture emesse nei sui confronti da parte di alcune voci erano state emesse anche a titolo di oneri doganali. Essa pertanto, pur avendo adempiuto al pagamento delle somme richieste da Cont a questo titolo, non avrebbe però più potuto recuperare gli esborsi nei confronti dei clienti finali in quanto essi sarebbero stati del tutto occasionali. Pertanto, nonostante la controparte avesse successivamente (e solo dopo le diffide inviate a mezzo del legale), aderito alla richiesta di ripristino della precedente prassi, essa avrebbe subito un consistente danno patrimoniale – riferito all'impossibilità di recupero dai clienti finali delle somme anticipate per gli oneri doganali – del quale con la presente azione l'attrice ha inteso chiedere il risarcimento.
La convenuta alla quale è stato regolarmente notificato l'atto di citazione non si è costituita restando contumace.
L'attrice ha svolto una domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale. La presente azione
è soggetta agli oneri assertivi e probatori derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cc, per cui incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spettando al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto.: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per… l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o
pagina 2 di 3
qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento….” (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n.
22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 cpc, applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, infatti la norma sancisce espressamente che il Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
La domanda è da rigettarsi.
Anche ammesso l'inadempimento contrattuale della convenuta al regolamento pattizio inter partes - ovvero alla prassi tra le stesse invalsa in merito all'esecuzione delle prestazioni di trasporto nell'ambito del contratto quadro stipulato, con particolare con riguardo alle modalità e ai tempi di Cont pagamento degli oneri doganali anticipati da - la domanda risarcitoria appare del tutto infondata perché carente sotto il profilo della prova sia dell'an e del quantum del risarcimento richiesto.
Il Tribunale osserva che la parte attrice non solo non ha provato, ma neanche ha specificamente allegato quali esborsi abbia patito, a titolo di danno emergente, in connessione causale con la condotta inadempiente della convenuta, né - men che meno - ha allegato quali e quanti clienti non abbiano provveduto al pagamento delle somme richieste a titolo di oneri doganali e con riferimento a quali commesse;
essa si è semplicemente affidata ad un capitolo di prova per testi (cfr. cap. 8 memoria istruttoria del 9.5.2024) che - in quanto del tutto generico e volto a provare circostanze suscettibili di produzione documentale - è apparso inammissibile, deve del resto anche dirsi che, ove anche ammessa la prova sulla predetta circostanza, essa sarebbe stata del tutto inidonea a provare sia l'an che il quantum del danno richiesto.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
nulla sulle spese.
Milano, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32757/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO Parte_1 P.IVA_1
NUNZIANTE elettivamente domiciliato in VIA S. LUCIA, 36 80126 NAPOLI presso il difensore;
ATTORE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società ha citato Parte_1 in giudizio la società affinchè si accertasse la violazione da parte della convenuta delle CP_2 Cont pattuizioni e delle prassi contrattuali con riferimento al pagamento da parte di essa nei confronti di degli oneri doganali (anticipati per spedizioni effettuate con importazioni da stati extra UE) con addebito posticipato in fattura, anziché con pagamento direttamente al corriere in caricato al momento della consegna, con condanna della stessa al risarcimento del danno, pari alla somma complessiva di
19.945,55 ero oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di causa. Ha allegato a sostegno che, Cont in esecuzione dell'accordo quadro stipulato con la controparte, in forza del quale in qualità di corriere professionale, si era impegnato a fornire servizi di spedizione anche di merci importate dall'estero, sin dal dicembre 2017, essa avrebbe pattuito con la controparte che gli oneri doganali corrisposti all'atto dell'importazione di merci o pacchi da paesi extra UE da avrebbero CP_3 dovuto essere richiesti dai corrieri all'atto della consegna ad essa dei colli, con contemporanea corresponsione dei relativi importi ai corrieri medesimi. Tale intesa sarebbe stata applicata stabilmente e continuativamente tra le parti sino al novembre 2020, tempo a decorrere dal quale nessuna richiesta di pagamento sarebbe stata avanzata dai corrieri di , in difetto di accordo derogatorio alcuno CP_3 con la controparte. Successivamente, tuttavia, la società attrice avrebbe appreso che, in relazione a Cont molteplici fatture emesse nei sui confronti da parte di alcune voci erano state emesse anche a titolo di oneri doganali. Essa pertanto, pur avendo adempiuto al pagamento delle somme richieste da Cont a questo titolo, non avrebbe però più potuto recuperare gli esborsi nei confronti dei clienti finali in quanto essi sarebbero stati del tutto occasionali. Pertanto, nonostante la controparte avesse successivamente (e solo dopo le diffide inviate a mezzo del legale), aderito alla richiesta di ripristino della precedente prassi, essa avrebbe subito un consistente danno patrimoniale – riferito all'impossibilità di recupero dai clienti finali delle somme anticipate per gli oneri doganali – del quale con la presente azione l'attrice ha inteso chiedere il risarcimento.
La convenuta alla quale è stato regolarmente notificato l'atto di citazione non si è costituita restando contumace.
L'attrice ha svolto una domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale. La presente azione
è soggetta agli oneri assertivi e probatori derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cc, per cui incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spettando al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto.: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per… l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o
pagina 2 di 3
qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento….” (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n.
22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 cpc, applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, infatti la norma sancisce espressamente che il Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
La domanda è da rigettarsi.
Anche ammesso l'inadempimento contrattuale della convenuta al regolamento pattizio inter partes - ovvero alla prassi tra le stesse invalsa in merito all'esecuzione delle prestazioni di trasporto nell'ambito del contratto quadro stipulato, con particolare con riguardo alle modalità e ai tempi di Cont pagamento degli oneri doganali anticipati da - la domanda risarcitoria appare del tutto infondata perché carente sotto il profilo della prova sia dell'an e del quantum del risarcimento richiesto.
Il Tribunale osserva che la parte attrice non solo non ha provato, ma neanche ha specificamente allegato quali esborsi abbia patito, a titolo di danno emergente, in connessione causale con la condotta inadempiente della convenuta, né - men che meno - ha allegato quali e quanti clienti non abbiano provveduto al pagamento delle somme richieste a titolo di oneri doganali e con riferimento a quali commesse;
essa si è semplicemente affidata ad un capitolo di prova per testi (cfr. cap. 8 memoria istruttoria del 9.5.2024) che - in quanto del tutto generico e volto a provare circostanze suscettibili di produzione documentale - è apparso inammissibile, deve del resto anche dirsi che, ove anche ammessa la prova sulla predetta circostanza, essa sarebbe stata del tutto inidonea a provare sia l'an che il quantum del danno richiesto.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
nulla sulle spese.
Milano, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 3 di 3