Articolo 6 della Legge 30 luglio 1951, n. 948
Articolo 5Articolo 7
Versione
6 ottobre 1951
Art. 6.
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, il possessore deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il libretto e' pagabile, indicando possibilmente il numero, l'eventuale intestazione e la somma iscritta a credito, unitamente a quelle altre notizie, le quali possano contribuire ad identificare il libretto, a legittimare il diritto del denunciante ed a stabilire le circostanze della perdita.
Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al libretto denunciato perduto e sospendere ogni operazione che venisse richiesta sul libretto stesso.
A richiesta del denunciante, l'Istituto emittente puo' rilasciare copia della denuncia ricevuta, senza pero' aggiungere indicazione qualsiasi atta a meglio identificare il libretto.
Entrata in vigore il 6 ottobre 1951
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