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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/03/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 25/03/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato MITA Parte_1
CONSIGLIA, nel cui studio hanno eletto domicilio
Ricorrenti
e
, in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato ROTUNNO DIANA ANNA resistente
oggetto: indennizzo capitale per infortunio
1
Con ricorso depositato il 06/062023, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, riconoscimento di un indennizzo per inabilità permanente nella misura almeno del 9%, o in quella maggiore o minore da accertarsi nel corso del giudizio, in conseguenza dei postumi causati dall'infortunio subito il 25/05/2022, anziché del 4% già riconosciuto. Costituitosi in giudizio, l ha concluso per il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto. Effettuato un accertamento medico legale, all'odierna udienza le parti hanno proceduto alla discussione orale ed all'esito il giudice ha deciso con sentenza contestuale.
___________
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. E' pacifico e non contestato tra le parti che il ricorrente in data 25/05/2022 subiva un infortunio sul lavoro, tanto che l' di Brindisi CP_1 riconosceva con provvedimento del 12/10/2022, confermato dal successivo provvedimento del 03/04/2023, postumi permanenti per danno biologico non indennizzabili nella misura del 4%. Ciò premesso, per infortunio sul lavoro si intende l'evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro e da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente (assoluta o parziale) o l'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni” (artt. 2 e 210 d.p.r. n.1124/1965), mentre “causa violenta” è un evento che con forza concentrata nel tempo e fuori dall'ordinario sia capace di vincere la resistenza dell'organismo umano o di comprometterne l'equilibrio organico provocando una lesione: tale causa deve solitamente essere fortuita ed esterna, proveniente dall'ambiente di lavoro, ed i suoi caratteri peculiari sono la rapidità e l'immediatezza della successione cronologica tra causa e lesione e l'efficienza lesiva, vale a dire l'idoneità a produrre, isolatamente o in concorso con altri fattori, l'evento lesivo.
Nel caso di specie, rileva il giudicante come, all'esito di una visita particolareggiata e sulla scorta di un percorso logico condivisibile, il c.t.u. ha concluso che il ricorrente: “… … il signor in base Pt_1 all'esame anamnestico, clinico, strumentale e dalla documentazione allegata agli atti subì un trauma che si identificò con la dinamica dell'infortunio sul lavoro già riconosciuto dall' . CP_1
4) Allo stato attuale residuano postumi che determinano un pregiudizio funzionale. Appare congrua una valutazione complessiva dell'invalidità permanente nella misura del 6%, secondo i criteri valutativi dell'infortunistica lavorativa in vigore al momento dell'infortunio (D.M. 12 luglio 2000 recante “Approvazione delle
2 menomazioni – tabella indennizzo biologico – Tabella dei coefficienti” relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) derivante dalla somma del grado di menomazione dell'integrità psico fisica per accertamento postumi dell' = 4%, oltre ad un ulteriore 2% derivanti dagli esiti CP_1 anatomici con modesta limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale sn = 2% per un grado di inabilità complessivo = 6%...…”. Il consulente ha quindi riconosciuto al ricorrente un danno biologico permanente pari al 6%. Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n.10123). Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere
3 di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico ( in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). La domanda va, pertanto, accolta nei suddetti limiti e le spese legali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese di ctu, liquidate con separati decreti, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , così provvede: Pt_1 CP_1
- dichiara che il ricorrente in seguito all'infortunio del 25/05/2022 ha subito un danno biologico pari al 6% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- condanna l' al pagamento, in favore dello stesso CP_1 ricorrente, degli importi dovuti in conseguenza del danno biologico indicato al capo che precede, oltre interessi legali, o, se maggiore, rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese legali, liquidate in CP_1 euro 2.697,00 oltre Iva, Cap e rimborso spese forfettarie come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, CP_1 liquidate con separato decreto. Brindisi, 25/03/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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