Art. 2.
Per ottenere il riconoscimento dei servizi di cui al secondo comma del precedente art. 1, e' dovuto all'Erario un contributo di riscatto a carico del personale, pari al 6 per cento dello stipendio annuo spettante all'atto della presentazione della domanda e per ogni anno di servizio riscattato fino alla data di inquadramento nei ruoli statali. Per il personale che chieda il riconoscimento dei suddetti servizi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma viene computato sullo stipendio annuo spettante al 31 ottobre 1948.
Il personale che si avvale del disposto del primo comma, del precedente art. 1 e' tenuto a versare all'Erario, per il periodo intercorrente tra la data di inquadramento e la data di presentazione della domanda di opzione, la ritenuta del 6 per cento da computarsi sugli stipendi e sugli assegni utili a pensione effettivamente goduti nel periodo stesso.
Per il personale che, ai sensi del quinto comma dell'art. 8 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962 , abbia optato per la pensione di Stato a decorrere dalla data di opzione, anziche' dalla data di inquadramento, il contributo dovuto all'Erario per il riconoscimento del periodo intercorrente tra la data di inquadramento e la data di opzione, e' del 6 per cento degli stipendi e degli assegni utili a pensione goduti dall'interessato durante il periodo stesso.
Oltre ai contributi previsti nei precedenti commi del presente articolo sono dovuti all'Erario i versamenti stabiliti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 della presente legge.
Per ottenere il riconoscimento dei servizi di cui al secondo comma del precedente art. 1, e' dovuto all'Erario un contributo di riscatto a carico del personale, pari al 6 per cento dello stipendio annuo spettante all'atto della presentazione della domanda e per ogni anno di servizio riscattato fino alla data di inquadramento nei ruoli statali. Per il personale che chieda il riconoscimento dei suddetti servizi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma viene computato sullo stipendio annuo spettante al 31 ottobre 1948.
Il personale che si avvale del disposto del primo comma, del precedente art. 1 e' tenuto a versare all'Erario, per il periodo intercorrente tra la data di inquadramento e la data di presentazione della domanda di opzione, la ritenuta del 6 per cento da computarsi sugli stipendi e sugli assegni utili a pensione effettivamente goduti nel periodo stesso.
Per il personale che, ai sensi del quinto comma dell'art. 8 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962 , abbia optato per la pensione di Stato a decorrere dalla data di opzione, anziche' dalla data di inquadramento, il contributo dovuto all'Erario per il riconoscimento del periodo intercorrente tra la data di inquadramento e la data di opzione, e' del 6 per cento degli stipendi e degli assegni utili a pensione goduti dall'interessato durante il periodo stesso.
Oltre ai contributi previsti nei precedenti commi del presente articolo sono dovuti all'Erario i versamenti stabiliti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 della presente legge.