Sentenza 7 maggio 2002
Massime • 1
Gli artt. 669 bis e segg. cod. proc. civ., introdotti dall'art. 74 della legge 26 novembre 1990 n. 353, nel ridisegnare il procedimento diretto all'adozione delle misure cautelari, incluso il sequestro conservativo anteriore alla causa di merito, hanno mantenuto il carattere provvisorio del provvedimento di esso autorizzativo, in quanto munito di efficacia temporanea, condizionato all'instaurazione di detta causa e poi superato dalla sua definizione, ed inoltre modificabile o revocabile pure durante la causa stessa. Tale carattere è proprio anche dell'ordinanza non impugnabile che pronunci, ai sensi dell'art. 669 "terdecies" cod. proc. civ., sul reclamo dell'interessato, con il conseguente sottrarsi dell'ordinanza medesima, per difetto di decisorietà, al ricorso per cassazione "ex" art. 111 della Costituzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6519 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
2. Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
3. Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
4. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - rel. Consigliere -
5. Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
AL ME, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassiodoro 19, presso lo studio degli Avv.ti Claudio Benucci e Francesco Vannicelli, che la rappresentano è difendono per procura a margine del ricorso e da ultimo d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- ricorrente -
CONTRO
TELECOM ITALIA S.p.A, in persona del Responsabile Risorse umane e legale rappresentante pro tempore Dott. Mario Rosso, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po, 25b presso lo studio dell'Avv. Roberto Pessi, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso
- controricorrente -
per la cassazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Roma del 31.8.1999/3.9.1999 nella causa iscritta al n. 65923 R.G. dell'anno 1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.02.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza collegiale del 31.8.1999/3.9.1999 il Tribunale di Roma- Sezione Lavoro revocava l'ordinanza pronunciata in data 15.7.1999 ai sensi dell'art. 700 C.P.C., con cui il Giudice Unico della stessa Sezione Lavoro dello stesso Tribunale aveva disposto la reintegrazione di CA AL nel posto di lavoro presso la TE TA S.p.A. ed il suo mantenimento in servizio per un ulteriore biennio oltre il limite del 65^ anno di età ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 503 del 1992. Il Tribunale in via preliminare rigettava l'eccezione, sollevata dalla difesa della AL con riguardo all'inammissibilità del reclamo, proposto dalla TE TA contro l'ordinanza anzidetta del 15.7.1999, sulla base del rilievo dell'avvenuto decorso del termine di dieci giorni di cui all'art. 739 C.P.C. Osservava al riguardo che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale il termine per la proposizione del reclamo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 terdecies e 739 C.P.C., non può iniziare a decorrere che dalla notificazione dell'ordinanza effettuata ad una delle parti su richiesta dell'altra e a mezzo dell'ufficiale giudiziario ex art. 137 C.P.C., notificazione nel caso di specie non avvenuta, sicché non poteva considerarsi iniziato il decorso del termine di cui alle richiamate norme, non assumendo alcuna rilevanza il fatto dell'avvenuta conoscenza in data 22.7.1999 del provvedimento impugnato da parte della TE. La AL propone ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza collegiale sulla base di unico articolato motivo. Resiste con controricorso la TE TA S.p.A. 40 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con istanza in data 13.2.2002 la ricorrente AL ha chiesto ulteriore rinvio del giudizio di legittimità. Sul punto si osserva che non vi sono ragioni per concedere tale rinvio in relazione a pendenza di ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 1996 del 20.10.2001 della Corte di Appello di Roma, trattandosi di cause aventi oggetto e contenuto differenti, pur se originaria mente collegate in fatto ad unico rapporto di lavoro.
La TE TA in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso, perché proposto ex art. 669 terdecies C.P.C. contro ordinanza cautelare e come tale avente i caratteri della provvisorietà e non decisorietà, non suscettibile di impugnazione per cassazione.
L'eccezione è fondata e merita di essere accolta.
Le Sezioni Unite di questa Corte (in particolare sentenza n. 824 del 1995) nel ribadire un indirizzo riferito alla previgente normativa hanno affermato il principio secondo cui l'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 669 terdecies C.P.C. al termine del procedimento, non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, ponendo in rilievo come la legge n. 353 del 1990, pur avendo ridisegnato il procedimento diretto all'adozione di misure cautelari, non abbia mutato il carattere provvisorio di tali misure, ne' conferito alle stesse natura decisoria, nel senso che, pur inerendo a diritti soggettivi, non statuiscono su questi, ossia non risolvono un conflitto con pronuncia idonea ad acquistare definitività e, quindi, autorità di giudicato sostanziale (in termini anche Cass. sentenza n. 1726 del 1995). Le Sezioni Unite, inoltre, hanno osservato che il reclamo avverso i provvedimenti cautelari, il cui procedimento si conclude con un'ordinanza non impugnabile (art. 669 terdecies) mantiene i caratteri di provvisorietà e non decisorietà della misura cautelare concessa, tanto è vero che anche il provvedimento sul reclamo perde la sua efficacia se, per un verso, il procedimento non è iniziato nel termine perentorio stabilito, ovvero si estingue successivamente (art. 669 novies, comma 1^, C.P.C.) e, per altro, verso, se è dichiarato inesistente, anche con sentenza non passata in giudicato, il diritto a cautela del quale è stato concesso (art. 669 novies - comma 3^ - C.P.C.). Tale principio è stato ribadito dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 1832 del 1996 e da numerose altre decisioni di questa Corte (ex plurimis Cass. n. 5430 del 1996, 10368 dl 1997, 5376 del 1998, 5935 del 2000).
Sulla base dell'esposto orientamento giurisprudenziale, cui questo Collegio presta convinta e piena adesione, non sussistono dubbi sul fatto che il provvedimento, emesso ex art. 669 terdecies dal Tribunale di Roma ed oggetto di impugnativa ex art. 111 Cost., non possa essere qualificato come sentenza e non possieda il carattere di decisorietà e l'attitudine a produrre l'effetto di un giudicato, contrariamente all'assunto di parte ricorrente.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore della parte resistente. Non sussistono i presupposti per una pronuncia di condanna alle spese per lite temeraria ex art. 96 C.P.C. a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in E 7,40, oltre E 1500 (millecinquecento) per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2002