Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6519
CASS
Sentenza 7 maggio 2002

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Gli artt. 669 bis e segg. cod. proc. civ., introdotti dall'art. 74 della legge 26 novembre 1990 n. 353, nel ridisegnare il procedimento diretto all'adozione delle misure cautelari, incluso il sequestro conservativo anteriore alla causa di merito, hanno mantenuto il carattere provvisorio del provvedimento di esso autorizzativo, in quanto munito di efficacia temporanea, condizionato all'instaurazione di detta causa e poi superato dalla sua definizione, ed inoltre modificabile o revocabile pure durante la causa stessa. Tale carattere è proprio anche dell'ordinanza non impugnabile che pronunci, ai sensi dell'art. 669 "terdecies" cod. proc. civ., sul reclamo dell'interessato, con il conseguente sottrarsi dell'ordinanza medesima, per difetto di decisorietà, al ricorso per cassazione "ex" art. 111 della Costituzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6519
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6519
    Data del deposito : 7 maggio 2002

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