Sentenza 1 aprile 1999
Massime • 1
Il soggetto che si costituisce in giudizio come successore a titolo universale di una delle parti ha l'onere di provare detta qualità ed il fatto che non vi siano altri eredi, tuttavia il mancato adempimento di tale onere, ove nessuna contestazione sul punto sia stata svolta dalla controparte nelle udienze successive alla costituzione e neppure in sede di conclusioni, non può essere denunciato per la prima volta in sede di legittimità.
Commentario • 1
- 1. La legittimazione processuale personale del fallitoSentenza · https://www.diritto.it/ · 1 aprile 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/1999, n. 3112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3112 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO Presidente
Dott. Franco PONTORIERI Consigliere
Dott. Ugo RIGGIO Consigliere
Dott. NI VELLA Consigliere
Dott. Antonino ELEFANTE rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 13887/96 proposto da
FA GI, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini n. 134, presso lo studio dell'Avv. Michele Caruso, difeso dall'Avv. Michele Agnusdei come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE
contro
D'EL RO DI VI, D'EL NA e D'EL MP, in qualità di eredi di D'EL ON, elettivamente domiciliati in Roma, Via Filippo Corridoni n. 27, presso lo studio dell'Avv. Carlo Venditti che li difende unitamente all'Avv. NI Colucci come da procura a margine del controricorso.
CONTRORICORICORRENTI
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 766/96 del 18.6 / 16.7.1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.12.1998 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Michele Agnusdei.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. le Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lucera, in accoglimento della domanda proposta da NI D'AV nei confronti di IU LC, ritenuto che con atto 22.5.1949 intercorso tra il padre dell'attore e i genitori del convenuto era stata costituita una servitù di "veduta, luce e aria" a favore del fondo D'AV sito in Roseto via D'Avanzo n. 50, dichiarava l'esistenza di tale servitù e condannava il LC ad arretrare la propria costruzione fino al rispetto delle distanze legali, nonché a rimuovere il materiale con il quale aveva occluso una delle finestre dalle quali la servitù veniva esercitata. Su impugnazione del LC, la Corte d'appello di Bari, ritenuto che il suddetto atto 22.5.1949, peraltro relativo alla concessione di "una piccola luce di prospetto" in favore del locale di D'AV, era stata sottoscritta solo da NI LC e non anche dalla moglie NG De NI, comproprietaria, per cui era priva di effetti reali, in riforma della decisione del Tribunale rigettava la domanda del D'AV.
Su ricorso di quest'ultimo, la Corte di Cassazione (con sentenza n. 855 del 27.1.1992), accogliendo il primo motivo, cassava la sentenza della Corte d'appello di Bari, osservando che "la mancata partecipazione al negozio costitutivo di una servitù di taluno dei comproprietari di un fondo indiviso non priva l'atto di effetti giuridici. Se, infatti, trattasi di servitù attiva, la stipulazione effettuata dagli altri condomini è valida ed efficace anche nei confronti dell'assente, in quanto con il contratto a favore di terzo può essere attribuito a quest'ultimo anche un "ius in re aliena". Se invece si tratta di servitù passiva, la concessione vincola il proprietario concedente, ai sensi dell'art. 1059 c.c., e la servitù resta definitivamente costituita quando si verifichi l'adesione degli altri condomini, o maturi, nei casi consentiti, l'usucapione, ovvero vengano acquisite dal condomino concedente anche le quote degli altri condomini. Naturalmente la stessa cosa accade se la quota gravata pervenga nelle mani di un terzo, il quale sia diventato con un unico atto di acquisto proprietario di tutto il fondo, dal momento che quel terzo viene a trovarsi nella stessa posizione del suo dante causa, cioè titolare di un diritto - proprietà parziaria - gravato di un "ius in re" suscettibile di trasformarsi, non appena si verifica la "conditio iuris" dell'acquisto di tutta la cosa, in servitù vera e propria.
Nella fattispecie concreta, IU LC per successione ereditaria al padre e alla madre è venuto ad accentrare in sè la proprietà dell'intero fondo, oggetto del preteso asservimento, con la conseguenza che egli si trova nella stessa posizione del suo dante causa concedente e quindi tenuto ai sensi dell'art. 1059 c.c. a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso dal suo autore." In seguito al rinvio della Cassazione, la causa veniva riassunta dagli eredi di NI D'AV, e cioè RO Di ET, CO D'AV e MP D'AV, davanti alla Corte d'appello di Bari che, con sentenza n. 766/96 del 18.6 / 16.7. 1996, rigettava l'appello di IU LC e confermava la decisione del Tribunale, osservando che in forza del suddetto atto 22.5.1949, in relazione alla situazione dei luoghi descritta dal c.t.u., doveva ritenersi costituita in favore del D'AV una servitù di prospetto, luce e aria che IU LC, quale successore dei genitori, era tenuto ad osservare, con conseguente sua condanna a rimuovere la costruzione che ne impediva l'esercizio.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione IU LC in base a due motivi.
RO Di ET, CO D'AV e MP D'AV resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, deducendo violazione di legge, in particolare degli artt. 99, 100, 102 e 276 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente LC censura l'impugnata sentenza per non aver indagato sull'"oggetto e valore" della convenzione 22.5.1949 che il giudice d'appello avrebbe dovuto compiere in seguito alla sentenza di rinvio della Corte di Cassazione.
Si duole poi che i controricorrenti, costituitisi in sede di rinvio, come eredi di NI D'AV, non abbiano provato tale loro qualità, sostenendo che, anche in assenza di contestazione, era necessario che costoro esibissero il titolo che li autorizzava a stare in giudizio, vertendosi in materia di diritti reali ossia di costituzione di servitù.
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
Quanto al primo aspetto va osservato che la Corte d'appello, sia pure con motivazione concisa e sintetica, ma idonea a giustificare la ratio decidendi, ha ritenuto che la convenzione 22.5.1949 aveva ad oggetto la costituzione della servitù di veduta a favore del fondo D'AV e a carico del fondo LC, così come affermato dai primi giudici, condividendone le argomentazioni. Ed invero, qualora in sede di gravame venga riproposto un argomento esaminato e disatteso dal giudice di primo grado, quello di appello può ribadire a fondamento del proprio giudizio e richiamare "per relationem" le ragioni della motivazione impugnata, essendo immune da critiche il modo di dar conto della soluzione adottata ove l'iter argomentativo risulti corretto (Cass.
4.2.1998 n. 1129; 4.8.1997 n. 7182; 10.1.1996 n. 132). Quanto al secondo profilo è sufficiente rilevare che, nel caso in cui, deceduta nel corso del giudizio una parte, si siano costituiti i suoi eredi, il mancato adempimento da parte di costoro dell'onere di provare tale loro qualità, ove nessuna contestazione sul punto sia stata svolta dalla controparte nelle udienze successive. alla costituzione e neppure in sede di conclusioni, non può essere denunciato per la prima volta in sede di legittimità (Cass. 14.2.1995 n. 1576; 1.3.1990 n. 1556).
2. Con il secondo motivo, deducendo omessa, insufficiente e illogica motivazione circa punti decisivi della controversia (art.360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente assume che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, con l'atto 22.5.1949 era stata concesso al D'AV il diritto di aprire una finestra lucifera di piccole dimensioni e non tale da consentire la prospectio: sicché non poteva parlarsi di servitù di veduta.
2.2. Il motivo è infondato.
Come è noto è jus receptum che l'interpretazione del contenuto di una convenzione contrattuale costituisce apprezzamento di fatto affidato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per violazione delle norme ermeneutiche, la quale però deve essere dedotta precisandosi in qual modo il ragionamento del giudice di merito abbia deviato da esse, perché in caso diverso, le critiche dell'apprezzamento operato dal suddetto giudice e la prospettazione di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in sede di legittimità, onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta (Cass. 18.3.1997 n. 2354; 18.6.1992 n. 1740; 21.5.1990 n. 4577; 11.2.1989 n. 1356). La sentenza impugnata ha spiegato come dal tenore della convenzione 22.5.1949, esplicitamente facendo menzione alla "luce di prospetto", risultava evidente che la servitù che le parti avevano inteso costituire a favore del fondo D'AV e a carico del fondo LC era quella di una vera e propria servitù di prospetto, luce e aria;
ossia una servitù di veduta.
L'impugnata sentenza ha anche avuto cura di precisare che l'interpretazione adottata, in base al significato letterale della convenzione, trovava conferma anche nella situazione dei luoghi descritta dal c.t.u. e nella documentazione fotografica risalente nel tempo.
Pertanto, avendo dato ampia giustificazione dell'interpretazione cui è pervenuta, la sentenza impugnata si sottrae alla critiche che le vengono mosse, anche perché tali critiche si risolvono in sostanza nella contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze processuali, prospettando una soggettiva e personale interpretazione, ma non nella dimostrazione dei denunciati vizi motivazionali.
3. Il ricorso va, quindi, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L. 173.000, oltre L.
1.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 2 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999