Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze
Sezione Imprese
In Nome del Popolo Italiano
il collegio nella seguente composizione: dr. Niccolò Calvani Presidente relatore dr.ssa Linda Pattonelli Giudice dr.ssa Stefania Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 12926/2022 tra le parti:
ATTORE giudiziale, p. IVA Controparte_1
P.IVA_1
- difesa: avv. GIOVANNI NICCOLÒ ANTICHI, cf C.F._1
- domicilio: Piazza San Michele 3, , presso il difensore CP_1
- PEC: Email_1
CONVENUTO
p. IVA Controparte_2
P.IVA_2
- difesa: avv. RICCARDO VASELLI, cf C.F._2
- domicilio: Piazza Albegna 3, , presso il difensore CP_1
- PEC: Email_2
OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari
Decisa nella camera di consiglio del 20/05/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: Rigetto dell'eccezione di improcedibilità e prosecuzione delle attività istruttorie.
Convenuto: In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per i motivi esposti in comparsa di costituzione in riassunzione;
1
Con vittoria di spese e compensi di causa.
La lite Par Il curatore del Fallimento Società Ippica di Grosseto Srl (di seguito: ), dichiarato con sentenza del 25.2.2021, ha citato in giudizio la CP_2 Con (d'ora in poi: ) per sentirla condannare al risarcimento dei
[...] danni, quantificati in € 454.302,36, ai sensi dell'art. 2497 CC.
L'attore afferma di aver svolto l'attività di gestione di ippodromi, corse di cavalli, scommesse usufruendo della sede e di macchine, attrezzature, utenze
Con di , unica sua socia, e utilizzando il proprio personale qualificato;
le
Con somme delle scommesse erano consegnate a , società titolare della concessione rilasciata dai Monopoli di Stato;
le parti avevano stipulato nel
Con luglio 2012 un contratto di prestazione di servizi, in forza del quale Par avrebbe dovuto corrispondere a importi fissi annuali e giornalieri e importi variabili commisurati al volume delle scommesse (progressivamente ridotti), e
Con rimborsare le spese correnti e di gestione del personale;
, tuttavia, non ha adempiuto i suoi obblighi ed è rimasta morosa nei pagamenti delle fatture Par emesse da , la quale, a sua volta, non ha avuto la possibilità di fronteggiare i costi, giungendo al fallimento.
Affermata la propria legittimazione attiva, ai sensi dell'art. 2497 u.c. CC,
l'attore assume la responsabilità della convenuta, siccome controllante, per la riduzione del proprio patrimonio provocata dall'attività di eterodirezione e agisce a tutela degli interessi della massa dei creditori;
in particolare, risulterebbero:
i. effettuate compensazioni di debiti e crediti reciproci in date 31.12.2016
e 2.1.2018, aventi a oggetto crediti di IDC indeterminati e non emergenti dalle scritture contabili, Par Con ii. emesse da in favore di , su richiesta di quest'ultima, note di credito per oltre 372.000 euro, con trasformazione di una posizione di Con credito verso in una posizione di debito, generando nel 2016 una sopravvenienza passiva e una perdita di esercizio di € 297.736,11; Con iii. emesse da nei confronti di SIG fatture che duplicano, a favore della convenuta, poste già comprese nel contratto di servizi sopra menzionato.
2 Con Gli atti posti in essere dagli amministratori di sarebbero quindi contrari ai principi di corretta gestione della società controllata e fonte di danno per questa, rappresentato dagli importi immotivatamente stornati dal credito complessivo vantato da Pt_1
* Par La convenuta, negando di aver provocato il dissesto di , ha sollevato eccezione di prescrizione della domanda, decorrendo il relativo quinquennio dalla data del compimento del fatto illecito pregiudizievole - nel nostro caso, Con quindi, dall'emissione delle note di credito in favore di;
e assunto l'infondatezza nel merito della domanda, posto che il rapporto di eterodirezione non rende automaticamente la controllante responsabile dei danni patiti dalla controllata, ma solo di quelli provocati da atti di direzione, dei quali, nella fattispecie, non vi sarebbe prova. Par Al contrario, quelle note sarebbero giustificate dal fatto che aveva Con emesso fatture per importi superiori a quelli dovuti da in relazione ai volumi delle scommesse degli anni 2014-2016, e non aveva scomputato le somme contrattualmente poste a suo carico (ammanchi di cassa, come quello di oltre 32 mila euro verificatosi nel 2013; crediti concessi ai giocatori e non Con riscossi, come quello di circa 20 mila euro del 2016); inoltre, era stata costretta ad anticipare pagamenti per determinati servizi (adeguamento tecnologico occorrente per l'esercizio dell'attività appaltata;
gestione amministrativa e contabile quotidiana) che avrebbero dovuto essere eseguiti Par da , rimasta invece inadempiente, ragione per la quale furono emesse fatture a carico di quest'ultima.
* Con Essendo intervenuta la liquidazione giudiziale di il giudice, con ordinanza dell'8/2/2024, ha dichiarato interrotta la causa – nella quale è stata disposta e iniziata, ma non portata a termine in ragione dell'interruzione, Par apposita CTU contabile. ha riassunto il processo riproponendo la stessa Con domanda già formulata nell'atto di citazione;
si è costituita sollevando eccezione di improcedibilità del giudizio, ai sensi dell'art. 151 CCII.
Il GI, ritenuta la necessità di decidere con sentenza su tale eccezione, alla quale l'attore si è opposto, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e rimesso la causa al collegio per la decisione, autorizzando lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
3 La decisione
A norma dell'art. 151 CCII, la liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore, e ciò comporta, per espressa disposizione della stessa norma, che ogni credito o diritto reale o personale sui beni del fallito sia accertato in sede concorsuale.
Afferma l'attore che:
- “la prosecuzione [ex art. 143 CCII] dei giudizi pendenti al momento della dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale si può applicare anche nei casi in cui esse [da intendersi: le società fallite] rivestano il ruolo di convenuti in giudizio, almeno nelle ipotesi in cui la sede di accertamento sommario – quale quella di ammissione allo stato passivo – non sia idonea a tutelare le ragioni del creditore”;
- “ferma la natura risarcitoria della domanda ex art. 2497 c.c., la comparente non si è limitata a richiedere la condanna di controparte al pagamento di una somma, ma ha proposto anche una pregiudiziale domanda di accertamento e declaratoria di responsabilità”;
- “la sede concorsuale (richiesta ai sensi dell'art. 151 CCII) debba limitarsi ai casi in cui – sulla scorta di un titolo antecedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale – sia possibile svolgere un accertamento sommario sulla esistenza e quantificazione del credito e non anche laddove il diritto di credito debba formare oggetto di una sentenza di accertamento o costitutiva”; talché, a fronte di domande di accertamento o costitutive, anche se seguite da richieste di condanna al risarcimento dei danni, il giudice ordinario dovrebbe ugualmente provvedere, pur dopo l'apertura della liquidazione giudiziale limitando tuttavia la propria pronuncia all'accertamento o alla costituzione del diritto.
Il tribunale non condivide tali assunti.
È senz'altro valido il principio per cui la prosecuzione delle cause dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, prevista dall'art. 143 CCII, è ammissibile anche se la procedura riguarda il convenuto, ma, questo, ogniqualvolta l'oggetto del giudizio non involga l'accertamento di un diritto da cui è fatta discendere una pretesa economica a carico della massa fallimentare: nel quale caso, invece, prevale la disposizione dettata dall'art. 151.
4 Questa norma, invero, ha portata generale (“Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge”) e non limitata ai casi in cui sarebbe possibile – per la preesistenza di un titolo non più discutibile – l'accertamento sommario tipico della fase di ammissione o esclusione dallo stato passivo: infatti, essa opera un rinvio a tutte le forme di accertamento stabilite dal capo III del Titolo V, ivi compresa quella seguente a un'eventuale opposizione allo stato passivo, che dà origine a un procedimento contenzioso a cognizione piena (giurisprudenza consolidata;
da ultimo, Cass.
10047/2024).
Il discrimine tra accertamento eseguibile dal giudice ordinario o da quello fallimentare, quindi, è dato non dalla distinzione tra domande (e pronunce) di accertamento o di condanna, ma dal collegamento funzionale indefettibile di quello a questa, ossia a una pretesa economica avanzata contro la massa utilmente tutelabile soltanto mediante emissione di una pronuncia di condanna.
Lo stesso attore menziona un principio affermato in materia di lavoro dalla
Corte di legittimità (Cass. 23418/2017), che ha riconosciuto la possibilità di proseguire l'azione avanti al giudice ordinario per la parte che non conteneva richiesta di risarcimento del danno, ma la pronuncia, così come le successive, confermano quanto qui sostenuto. Invero:
• nel caso esaminato da Cass. 23418/2017 è stata affermata la competenza del giudice ordinario, fuori dalla sede concorsuale, per quanto riguardava l'accertamento della qualifica lavorativa del dipendente, cosa diversa dall'accertamento di un diritto di credito verso il datore di lavoro fallito e dalla richiesta di condanna al suo pagamento;
• in altre successive vicende processuali è stata nuovamente affermata la competenza del giudice ordinario a fronte di domande di annullamento o dichiarazione di nullità o inefficacia di un contratto di cessione di azienda, con i conseguenti effetti relativi alla persistenza o meno del rapporto di lavoro con il fallito (Cass. 1646/2018); o di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro (Cass. 7990/2018), a meno che l'interesse palesato dal lavoratore sia solo quello di ottenere il risarcimento del danno, nel qual caso il giudizio deve instaurarsi in sede concorsuale (Cass. 30512/2021, Cass. 27796/2024).
5 In altri termini, nei casi menzionati, la pronuncia di accertamento e/o costitutiva era oggetto di una domanda separata, rispetto alla quale l'attore vantava un interesse autonomo, e non costituiva il contenuto implicito o il presupposto necessario di una domanda di condanna;
nella fattispecie in Par esame, invece, la domanda di spiegata con l'atto di citazione e, poi, riproposta in termini identici con il ricorso per riassunzione, è proprio quella di “accertare, dichiarare tenuta e quindi condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, ex artt. 2497, comma 1
[...]
e 2, c.c. al risarcimento dei danni tutti patiti dalla Parte_2 nella misura di euro 454.302,36=, salvo diversa somma ritenuta di
[...] giustizia, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria”; con essa, pertanto, la parte non chiede un accertamento fine a se stesso e rispetto al quale possa ravvisarsi un autonomo interesse giuridicamente apprezzabile, bensì un accertamento prodromico alla pronuncia di condanna quale unico bene della vita avuto di mira.
Invero, anche in caso di un ipotetico ritorno in bonis della società, una pronuncia meramente accertativa in questa sede non soddisferebbe alcun Par interesse di , che dovrebbe ugualmente introdurre una nuova causa per ottenere la condanna al risarcimento del danno, qui certamente preclusa, mentre l'unico effetto di giudicato potrebbe derivare da un accertamento compiuto nell'opposizione allo stato passivo, ove proposta. Con Si osserva, in aggiunta, che nella procedura concorsuale di lo stato Par passivo è già stato approvato e vi ha insinuato il suo credito;
parte convenuta ha documentato che il GD di quella procedura, all'udienza fissata per la formazione dello stato passivo delle domande tardive, “rilevato preliminarmente che oggetto della presente domanda è l'accertamento di un credito attualmente sub iudice presso il Tribunale di Firenze, relativamente al quale la l'avvocato della curatela ha chiesto una pronuncia di improcedibilità poiché trattasi di un credito che deve essere accertato in nell'ambito endofallimentare” ha disposto “che il CTU già nominato porti a termine
l'incarico, inviando alle parti del procedimento endofallimentare la bozza della relazione entro 30 giorni da oggi, assegnando alle parti ulteriori 20 giorni per eventuali osservazioni ed ulteriori 20 giorni al CTU per il deposito della relazione finale; è dunque evidente che la prosecuzione dell'accertamento anche in questa sede rappresenterebbe un inammissibile bis in idem, risolto a monte dalla legge, appunto, con la preclusione posta dall'art. 151 CCII.
6 In conclusione, posto che oggetto del giudizio è una pretesa economica di Par Con
nei confronti della procedura liquidatoria di , la domanda dev'essere proposta in sede concorsuale.
L'azione è improcedibile.
Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, liquidate con applicazione del DM 147/2022, scaglione di valore fino a € 520.000, parametri minimi in considerazione del fatto che la soccombenza è determinata solo dalle vicende procedurali accadute in corso di causa;
ritiene inoltre il collegio di dover compensare le spese per tre quarti, dacché l'istruttoria, non conclusa, non consente di valutare il merito della controversia e, quindi, se, almeno in astratto, la domanda fosse originariamente fondata – mentre sicuramente Con infondata è stata la riassunzione nei confronti della Curatela di .
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva: dichiara improcedibile l'azione; compensa per tre quarti le spese del giudizio e condanna la
[...]
a rifondere alla Controparte_4 Controparte_2 il rimanente quarto, liquidato in € 8.420,00 per compensi professionali,
[...] oltre rimborso spese generali e accessori di legge.
Firenze, 3 giugno 2025 Il presidente estensore dr. Niccolò Calvani
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