Articolo 86 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 85Articolo 87
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31 dicembre 2019
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1 settembre 2021
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15 luglio 2022
Art. 86. (( (Moratoria nel concordato in continuita'). )) (( 1. Fermo quanto previsto nell'articolo 109, il piano puo' prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall' articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile puo' essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione. ))
Entrata in vigore il 15 luglio 2022
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