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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1491/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo,
a scioglimento della riserva assunta;
letti gli atti e le note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 21.3.2025; ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 1491/2024 avente ad OGGETTO: azione di reintegrazione nel possesso ex artt. 703 c.p.c. e 1168-1169 c.c. promosso da:
, c.f. , rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Maria Luisa Cavuoto, presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento alla piazza Guerrazzi n. 4
RICORRENTE
CONTRO
c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._2 Controparte_1
, , c.f. , rapp.ti e C.F._3 Controparte_2 C.F._4 difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Giuseppe Massarelli, preso il cui studio elettivamente domiciliano in ET IT (Bn), alla via I. Mastrobuoni n. 18
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 703 c.p.c., il ricorrente n. 1950, deduceva: di essere Parte_1
da oltre trent'anni possessore uti dominus, in modo pacifico, pubblico, ininterrotto, non equivoco, di parti dei fondi rustici siti in agro di ET IT (Bn) in contrada Madonna del Carmine, distinti in Catasto Terreni, al foglio 10, particelle 187 e 526, confinanti, tra l'altro, con strada comunale e con la proprietà dei figli e Persona_1 Controparte_3
gravata dal diritto di abitazione in favore del ricorrente e della moglie
[...] CP_4
che, per ubicazione, le menzionate particelle costituivano un tutt'uno con
[...]
1 quest'ultima, sicché il ricorrente dalla propria abitazione percorreva il tratto adiacente il proprio terreno, possedendo limitata parte delle stesse, per una lunghezza sul confine di circa
60 metri per circa 20 metri di larghezza;
che il potere di fatto su tale porzione fondiaria era stato da lui esercitato, senza soluzione di continuità, mediante il compimento di atti materiali connotati da indiscutibile apparenza all'esterno, estrinsecandosi nel passaggio e nella totale cura, manutenzione e pulitura, il tutto anche attraverso mezzi agricoli - decespugliatore, motosega, e altri attrezzi da taglio, trattore con trincia - nonché nel taglio della legna, utilizzata per uso domestico dalla famiglia del ricorrente, che la conservava nella propria legnaia.
Rappresentava inoltre: che in data 4.4.2024, il resistente , n. 1948, Parte_1 omonimo del ricorrente, recatosi presso l'abitazione di quest'ultimo, gli intimava, per il tramite della moglie, , al momento presente in casa, di non recarsi più sulla Controparte_4
predetta porzione di terreno;
che il predetto resistente veniva diffidato a desistere da ogni turbativa, con missiva sottoscritta dal procuratore del ricorrente, consegnata il 12.4.2024; che, ciononostante, il giorno seguente 13.4.2024, i resistenti e Parte_1 CP_2
si recavano sul fondo apponendo una catena, con un cartello recante indicazione
[...]
“vietato l'accesso”, trasformando lo stato dei luoghi, ed il giorno successivo pulivano la strada d'accesso ed il limitrofo piazzale;
che successivamente, l'odierno ricorrente riceveva nota del legale dei resistenti e , datata 26.04.2024, con la Parte_1 Controparte_1
quale si deduceva che quest'ultimo era diventato proprietario dei terreni de quibus con atto per notaio del 30.05.2023, rep. 39321, precisando che la circostanza era Persona_2
ben nota al ricorrente per aver egli in passato trattato, senza concluderla, la cessione dei medesimi beni.
Per tali motivi, sul presupposto dell'avvenuto spoglio, il ricorrente chiedeva rendere provvedimento di immediata reintegra dell'istante nel possesso delle particelle 187 e 526 dei terreni agricoli, sito in agro di ET IT (Bn) e censiti in Catasto Terreni al foglio 10, facendo contestuale ordine a e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 ripristinare lo stato dei luoghi e di rimuovere la catena apposta all'ingresso dalla particelle citate, consentendo l'esercizio del possesso allo spoliato, nella misura indicata, ossia 60 metri di lunghezza per 20 metri di larghezza. Con ristoro di tutti i danni, da richiedersi nell'apposita fase di merito possessorio.
Si costituivano i resistenti, i quali contestavano l'avverso dedotto ed insistevano per il rigetto del ricorso. Deducevano l'avvenuto acquisto dei menzionati fondi dai precedenti proprietari e compossessori e in favore Persona_3 Per_4 Persona_5 Controparte_5
2 del resistente , con atto per Notaio del 30.5.2023, Rep. 39321. Controparte_1 Per_2
Affermavano che l'istante non era mai stato nel possesso dei predetti terreni, i quali peraltro non erano manutenuti ma al contrario inaccessibili, necessitando di messa in sicurezza e versando in stato di abbandono ed incuria, salvo sporadiche puliture da parte dei Sigg. Per_4
Evidenziavano che il ricorrente era a conoscenza di tutte le predette circostanze, avendo a lungo trattato con essi, assistiti dal Geom. , la cessione dei medesimi beni, CP_6
accordo tuttavia mai perfezionato per mancata intesa sui costi del trasferimento.
Rappresentavano, inoltre, che la catena non era stata apposta dai resistenti in data 13.04.2024 bensì decenni prima, dal Sig. (comproprietario occupante i beni Persona_6
contesi fino al 2017 e alla cui morte sarebbero poi subentrati i Sig. danti causa Per_4
dell'attuale proprietario). Deducevano che lo stato di abbandono dei terreni era proseguito fino al subingresso del nuovo acquirente , il quale ne aveva affidato la cura al Controparte_1
padre ed al nonno ed aveva provveduto, ricadendo il fondo in zona con CP_2 Pt_1
vincolo paesaggistico, ad inoltrare richiesta alla Comunità Montana del Titerno – Tammaro per le necessarie autorizzazioni al taglio della vegetazione, ottenute le quali il Sig. CP_2
aveva potuto effettuare, solo nell'aprile del '24, un primo taglio di rovi e sterpaglie
[...]
per rendere praticabile il terreno. Precisavano, inoltre, che in precedenza non vi era stato alcun significativo intervento in loco, se si escludeva quello effettuato nell'ottobre del 2023 dalla impresa edile su affidamento diretto del Comune di ET Controparte_7
IT, avente ad oggetto la realizzazione di gabbioni di contenimento per impedire lo smottamento della particella 187 sulla Via Comunale Santella o Via San Giovanni, in occasione del quale i titolari della ditta, Sig.ri e ebbero a Parte_2 Parte_3
richiedere il permesso e ad interloquire unicamente con il resistente Sig. e Controparte_2
mai s'interfacciarono con il ricorrente, pur vivendo questi al confine ed essendo a conoscenza di quanto accadeva. Infine, sottolineavano che i terreni di parte resistente, lungi dal costituire un tutt'uno con la proprietà abitata dal resistente, erano, invece, separati da un dislivello nonché, lungo tutto il confine (oltre 50 metri), delimitati prima da un muro in cemento sormontato da una recinzione (per il primo tratto di circa 35 metri) e, poi, da una rete alta due metri, sostenuta da pali (nel secondo tratto di 15/20 metri più a valle, verso Via San Giovanni
o Santella). Stigmatizzavano, pertanto, che del tutto arbitrariamente il ricorrente aveva, ai primi di aprile del 2024, fatto ingresso nel terreno del resistente e provveduto al taglio di vegetazione spontanea ed alcuni rami lungo il confine, munito di recinzione.
3 Per tali motivi, sul presupposto che il ricorrente non fosse titolare di alcun possesso, né totale né parziale, sui fondi contesi, meno che mai tutelabile ex art. 1168 cod. civ., se non altro per intervenuta decadenza, chiedevano il rigetto del ricorso.
Espletata l'istruttoria, con ascolto delle parti e degli informatori (tre per parte), la causa veniva riservata in decisione.
Il Tribunale osserva.
In punto di legitimatio ad causam, sussiste la legittimazione delle parti del presente procedimento.
Infatti, la legittimazione attiva all'azione ex art. 703 ss. c.p.c. spetta a colui che si qualifichi come possessore, il quale è onerato della prova del relativo possesso (Cass. n. 4057/1989).
Sotto il profilo passivo, sussiste la legittimazione tanto dell'autore materiale dello spoglio o della turbativa (quand'anche abbia già perduto il possesso, cfr. Cass. n. 317/85) quanto dei cd.
“autori morali”, per tali intendendosi non solo i veri e propri mandanti (qui per alium facit, per se ipsum facere videtur) ma anche coloro che - ancorché non ne siano i mandanti o non l'abbiano in alcun modo autorizzato - abbiano ex post utilizzato il risultato dello spoglio a proprio vantaggio, sostituendo il proprio possesso a quello dello spogliato (Cass. n.96/1984), in tale ultimo caso purché (precisa ferma giurisprudenza, cfr. Cass. 1222/1997; Cass.
6785/2012) essi siano stati consapevoli di trarre vantaggio dalla situazione posta in essere dallo spoliatore (cfr. Cass. 24967/2018).
La giurisprudenza precisa altresì che in tema di azioni a difesa del possesso, chi ha collaborato con l'autore morale dello spoglio è passivamente legittimato all'azione di reintegrazione solo se ha stabilito con la cosa un rapporto materiale che ne comporti il potere di disposizione, in difetto del quale egli non avrebbe nulla da restituire (Cass. n. 8811/2015).
Orbene, nella specie è emerso che gli odierni resistenti, in forza del loro rapporto di parentela e per la delega alla gestione dei fondi conferita da al padre ed al Controparte_1 CP_2
nonno hanno tutti, a diverso titolo, legittimazione a resistere nel presente giudizio. Pt_1
Nel merito, il ricorso è, comunque, infondato e va rigettato.
Invero, la domanda spiegata rientra nell'alveo della tutela interdittale di cui agli artt. 1168 e ss. c.c. e 703 c.p.c., la quale è volta alla difesa, contro le altrui aggressioni, dello stato di fatto consolidato nel possesso, al fine di garantire, nell'interesse collettivo, il diritto soggettivo alla sua conservazione contro gli atti di spoglio violento e clandestino e di molestia e per evitare turbamento della pace sociale, ne cives ad arma ruant, a prescindere dall'esistenza di un titolo giustificativo, essendo considerato di per sé un valore meritevole di tutela (Cass. n.
8075/2003).
4 Presupposto indefettibile per chi invoca la tutela interdittale, essendo l'azione di reintegra diretta a tutelare il possesso inteso come relazione di fatto con la cosa, corrispondente all'esercizio di un diritto reale, è la prova dell'esistenza e dell'estensione del possesso, e quindi anche del fatto qualificabile come spoglio: “Affinché sia possibile esperire un'azione di reintegrazione diretta a tutelare il possesso, inteso come relazione di fatto con la cosa, è necessario dimostrare l'esistenza e l'estensione del possesso e di conseguenza, dimostrare anche il fatto qualificabile come spoglio” (Trib. Salerno, n. 168/2016).
L'azione di reintegrazione presuppone, pertanto, prima ancora della realizzazione di uno spoglio, l'esercizio di un potere sulla cosa corrispondente al contenuto della proprietà o di altro diritto reale. Orbene, il possesso richiesto ai fini di tale tutela deve essere attuale e stabile nel momento della sua lesione o privazione, anche se illegittimo, abusivo o di mala fede ed a prescindere dalla sua conformità al diritto;
non si richiede, invece, che questo presenti i caratteri del possesso utile all'usucapione (cfr. Cass. n. 10470/1991). Conseguentemente, il ricorrente è tenuto a dimostrare di avere effettivamente esercitato sul bene la signoria di fatto che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto.
Invero, giova ricordare che l'oggetto sostanziale dell'azione possessoria ha una sua piena autonomia rispetto alla situazione petitoria sottostante, in quanto mira al recupero della disponibilità di un bene o alla cessazione della molestia accertata, prescindendo dal diritto soggettivo che su di esso possa avere o meno il soggetto passivo o attivo dello spoglio o della turbativa (Trib. Napoli, n. 9709/2021). In detto giudizio perciò, l'eccezione feci sed iure feci non è ammissibile quando tenda a far valere non già lo ius possessionis, cioè l'esistenza di un possesso nello spoliatore, ma lo ius possidendi, e cioè il diritto di possedere dello spoliatore medesimo (Cass. n. 7621/2002; Cass. n. 7067/1995; Cass. n. 3434/1995; Cass. n. 580/1984), restando consentita se il convenuto tende a dimostrare di aver agito nell'ambito della sua relazione di fatto, esclusiva o meno, con il bene, mentre deve ritenersi inammissibile se il convenuto mira a far accertare il suo diritto sul bene, non potendo essere desunta in sede possessoria la prova del possesso dal regime legale o convenzionale del corrispondente diritto reale occorrendo, invece, dimostrare l'esercizio di fatto del possesso indipendentemente dal titolo (Cass.1042/1998). Ciò che viene e deve essere dedotto nel giudizio possessorio è, pertanto, esclusivamente una situazione di fatto, lo ius possessionis, ovverosia l'effettivo esercizio delle facoltà e dei poteri nei quali si esplica la signoria sulla cosa.
Pertanto, in una simile fattispecie occorre comprendere esattamente quale fosse la relazione di fatto dell'attore con la res, verificare se essa si conformasse all'esercizio di fatto di un diritto
5 reale, per poi confrontare la situazione esistente al momento dell'asserito spoglio rispetto a quella determinatasi a seguito del medesimo.
Ebbene, va immediatamente rilevato che dal vaglio delle risultanze istruttorie della fase sommaria non risulta emergere la prova positiva dell'esistenza di una relazione del ricorrente con la res contesa configurabile in termini di stabilità ed attualità, quale possesso uti domunus, né tantomeno della sua estensione.
L'istante infatti deduce, quanto al corpus possessionis, l'occupazione trentennale di una limitata porzione dei fondi del resistente , che costituirebbero per ubicazione Controparte_1
un tutt'uno con il terreno sul quale sorge la propria abitazione. Tuttavia è documentato che i compendi immobiliari delle parti sono del tutto distinti, trovandosi il fondo nella disponibilità del ricorrente sottoposto ad una quota media di circa 2 mt rispetto a quello del resistente e delimitato per circa 30/35 mt da un muro in cemento armato sovrastato da paletti e rete metallica e per i restanti 15/20mt, posti alla medesima quota, esclusivamente da paletti e reti metalliche (cfr. consulenza tecnica di parte resistente del Geom. , che trova conferma Per_2
nel materiale fotografico depositato dal ricorrente).
Inoltre, l'allegazione di parte ricorrente secondo cui l'esercizio del possesso si sarebbe realizzato mediante atti materiali connotati da indiscutibile apparenza all'esterno (passaggio, anche con mezzi agricoli, manutenzione, taglio e utilizzo della legna, nonché coltivazione di spighe, come precisato nell'audizione dell'istante) resta sfornito di adeguata prova.
Quanto agli informatori di parte attrice, , coniuge del ricorrente, in regime di Controparte_4
comunione, ha affermato di essere compossessore insieme al marito, con ciò dimostrando di aver un interesse nella causa che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio e che rende inattendibili le sue dichiarazioni. Inoltre, ha precisato la frequenza delle operazioni di pulizia, taglio legna e raccolta asparagi, in “almeno 3-4 volte all'anno”, difficilmente compatibile con la costante presenza necessaria per l'aratura e la coltivazione delle spighe.
, vicino indifferente, ha reso dichiarazioni non attendibili perché Testimone_1
contraddittorie: da un lato, affermando di aver visto il ricorrente lavorare il fondo col trattore, pulire la strada, tagliare la legna, precisando “ho visto il ricorrente andare sul fondo fino a quest'anno […]”; dall'altro contraddicendosi subito dopo: “non ricordo se prima o dopo
Pasqua 2024 ho visto i resistenti sul fondo, pulire le spine e l'erbe, perché era diventato un mezzo boschetto, tanto è vero che io stesso andavo a raccogliervi gli asparagi”, finendo in tal modo per confermare la dichiarazione, pressoché sovrapponibile, resa ex adverso dal resistente in sede di audizione (“quel terreno non risulta mai coltivato, è un Controparte_1
bosco completo, manutenzioni non sono state mai fatte se non dal ricorrente il giorno dopo
6 Pasqua 2024”); , figlia del ricorrente, ha affermato che il fondo è stato Testimone_2
posseduto dal padre dal 1990, che vi andava con mezzi agricoli, tagliava la legna e lo puliva, tuttavia la predetta informatrice si è trasferita a Roma nel 2002 e dunque non fornisce alcun elemento vagliabile in relazione alla stabilità ed attualità del possesso;
inoltre, è agli atti che la stessa abbia avuto un interesse personale, oltre che familiare, nella vicenda, avendo trattato nel 2022, senza esito, l'acquisto dei medesimi fondi (trattative nell'ambito delle quali veniva redatta una bozza di preliminare, prodotta dallo stesso ricorrente, nella quale si riconosceva l'attualità del possesso in capo ai venditori e la necessità di messa in sicurezza della fascia confinante, evidentemente perché allo stato non manutenuta).
Quanto agli informatori di parte resistente, , vicina indifferente, ha Persona_7
dichiarato che dal 1990 il terreno era sempre stato incolto e di non aver mai visto nessuno, pur passandoci ogni giorno, lavorarlo, pulirlo o comunque disporne, fino alla primavera del 2024, allorquando trovava i resistenti a pulirlo. ha dichiarato di non aver mai visto il ricorrente sul fondo fino quando era Persona_5
vivo lo zio , che gli riferiva di provvedere da solo alla pulizia della Persona_6
strada, e ha inoltre confermato di aver in seguito ricevuto, divenuto proprietario, proposta di acquisto da parte del ricorrente, mai qualificatosi possessore durante le trattative: “mi aveva chiesto di comprare il fondo ma non ci siamo trovati sul prezzo;
ho parlato a telefono col ricorrente, nonché l'ho incontrato a casa sua, insieme anche alla figlia, per contrattare e mai mi ha detto di avere posseduto questo fondo”. Vero è che il è dante causa del resistente, Per_4
e dunque avrebbe interesse a sostenere di aver adempiuto all'obbligo di consegna della cosa venduta, essendo soggetto – nell'ipotesi di accoglimento della domanda di reintegra – ad eventuali azioni contrattuali dell'acquirente, di risoluzione o di risarcimento dei danni, tuttavia le sue dichiarazioni superano il vaglio di attendibilità in quanto trovano riscontro nel contenuto della bozza di preliminare di compravendita, mai sottoscritto, versato in atti dallo stesso ricorrente, ove si legge: “Art.
9. Il presente contratto ha solo effetti obbligatori. Mentre gli effetti traslativi si produrranno solo in virtù e per effetto del rogito notarile di trasferimento. Il possesso giuridico verrà trasferito al rogito notarile, al fine di rendere gli immobili accessibili il possesso materiale viene concesso alla data odierna solo ed esclusivamente per consentire ai promittenti acquirenti la messa in sicurezza dei beni oggetto del presente contratto preliminare di compravendita, relativamente ai beni confinanti”.
Infine, il Geom. ha dichiarato di aver visionato il terreno, una prima volta nel CP_6
2011, trovandovi il solo , per effettuare i rilievi topografici per l'accatastamento del Per_6
fabbricato, e una seconda volta nel 2022 per prestare assistenza tecnica per la vendita, e di
7 aver trovato in entrambe le occasioni il fondo “parimenti incolto, in uno stato di abbandono, con piante che arrivavano all'altezza dei rami degli alberi”. Ha dichiarato, inoltre, di essersi recato nel 2022 a casa del ricorrente per le trattative prodromiche alla vendita ed ha riconosciuto il preliminare non concluso in quello versato in atti. Ha, infine, confermato la propria perizia, in cui fornisce una dettagliata descrizione dello stato dei luoghi, così sintetizzabile “Allo stato sull'appezzamento di terreno di non vi è Controparte_1
coltivazione alcuna;
sono presenti arbusti di varia natura quali cerri, olmi, ginestre, lauri ed alcuni olivi, tutti privi di manutenzione o cura da epoca risalente, tanto da essere sovrastati da rovi e piante infestanti. […] Il lotto di terreni non è stato coltivata da molti anni: lo dimostrano la crescita spontanea di arbusti aventi sezioni medio piccole, per i quali si può ipotizzate un'età di circa 35 anni per i più grandi ed a seguire per gli altri;
all'interno dell'area in esame, a seguito della pulizia effettuata dal Sig. risulta Controparte_2
evidente che gli arbusti presenti non hanno mai subito tagli in quanto non vi sono ne ceppi ne ceppaie di alberi recisi […] Risulta evidente che l'intera area in esame si trovava in uno stato di abbandono fino all'ottobre del 2023, quando sono stati effettuati i lavori di costruzione dei gabbioni, e, successivamente, fino all'intervento eseguito dal padre del Sig. Controparte_1
nel mese di aprile c.a.”.
Tali rilievi trovano conferma, altresì, nella documentazione fotografica in atti, anche di parte ricorrente, da cui si può rilevare l'inesistenza di orti e coltivi, nonché la quasi totale assenza di alberi recisi, con la vegetazione selvatica che arriva quasi a bordare il confine, a ulteriore supporto delle deduzioni dei resistenti, secondo cui l'ingresso del ricorrente nel fondo limitrofo ai primi di Aprile del 2024 – che non è in discussione – ed il taglio di vegetazione e di alcuni rami sul confine costituiscano attività del tutto sporadica e non configurabile in termini di stabile relazione di possesso con l'immobile in oggetto, uti dominus, la cui esistenza deve ritenersi non provata.
Al riguardo, infatti, la giurisprudenza precisa: “In tema di azioni di reintegrazione, ai fini della prova del possesso è vero, da un lato, che non occorre la materiale continuità dell'uso o la realizzazione di costanti e concreti atti di godimento - poiché il possesso può anche concretarsi nel non uso -, ma è tuttavia di primaria importanza, per chi agisce nel giudizio possessorio, dimostrare l'esistenza della situazione di possesso tutelabile nell'attualità o comunque in epoca prossima a quella del lamentato spoglio” (C. App. Reggio Calabria
718/2021).
Parimenti, manca del tutto la prova dell'estensione della pretesa signoria sui fondi del resistente. Il ricorrente chiede il riconoscimento del suo possesso su una limitata porzione
8 degli stessi (mt 60x20, ridimensionata in 50x20 in sede di audizione dell'istante e note autorizzate) ma la quantificazione appare del tutto apodittica e non è riscontrata da nessuno degli informatori, i quali tralasciano completamente ogni indicazione sul punto, né trova alcun conforto nella documentazione in atti, dalla quale emerge al contrario che, sul campo, non vi siano evidenze di una diversa gestione agro-forestale della porzione de quo rispetto alle restanti parti del fondo. Anzi, le orto-foto di google earth a corredo della citata perizia del
Geom. , agli atti del fascicolo di parte resistente, evidenziano la sostanziale CP_6
uniformità dell'intero appezzamento e lo stesso tecnico, sentito come informatore, confermava le risultanze della consulenza e dichiarava che “il fondo è tutto incolto dal confine del fino al fabbricato”. Anche sotto questo specifico punto di vista, la CP_1
domanda è da rigettarsi.
Inoltre, è comprovato che nell'ottobre 2023 vi fu un significativo intervento sulla particella
187, per frenarne lo smottamento sulla strada, affidato dal Comune alla ditta
[...]
nella quale occasione, deduce parte resistente, per l'ingresso nel fondo con Controparte_7
mezzi d'opera e per le lavorazioni, i titolari dell'impresa chiesero il permesso ed interloquirono unicamente con il resistente Sig. senza mai interfacciarsi Controparte_2
con il ricorrente, benché a conoscenza, abitando sul confine, di tutto quanto stava accadendo.
Sentito sul punto in sede di audizione, quest'ultimo ha invero dichiarato: “confermo di avere visto la ditta del comune venire a effettuare questi interventi di contenimento del muro”.
Orbene, raggiunta la prova dell'inerzia del ricorrente e della sua assoluta soggezione alla signoria esplicata dal titolare del diritto di proprietà in occasione di un intervento di tale portata, inerente allo smottamento del terreno, potenziale causa di perimento di parte della res
o comunque di drastica modifica dello stato dei luoghi, deve escludersi la ricorrenza anche del requisito soggettivo qualificante del possesso, l'animus rem sibi habendi, ossia il necessario intento di riservarne a sé in via esclusiva il godimento e la disposizione.
Non emerge, quindi, un possesso del ricorrente stabile e tutelabile ai sensi dell'art. 1168 c.c.,
e, pertanto, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n.
147/2022 (scaglione € 1.101 - € 5.200), come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione:
1) rigetta la domanda;
9 2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.915,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 26.3.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
10
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo,
a scioglimento della riserva assunta;
letti gli atti e le note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 21.3.2025; ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 1491/2024 avente ad OGGETTO: azione di reintegrazione nel possesso ex artt. 703 c.p.c. e 1168-1169 c.c. promosso da:
, c.f. , rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Maria Luisa Cavuoto, presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento alla piazza Guerrazzi n. 4
RICORRENTE
CONTRO
c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._2 Controparte_1
, , c.f. , rapp.ti e C.F._3 Controparte_2 C.F._4 difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Giuseppe Massarelli, preso il cui studio elettivamente domiciliano in ET IT (Bn), alla via I. Mastrobuoni n. 18
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 703 c.p.c., il ricorrente n. 1950, deduceva: di essere Parte_1
da oltre trent'anni possessore uti dominus, in modo pacifico, pubblico, ininterrotto, non equivoco, di parti dei fondi rustici siti in agro di ET IT (Bn) in contrada Madonna del Carmine, distinti in Catasto Terreni, al foglio 10, particelle 187 e 526, confinanti, tra l'altro, con strada comunale e con la proprietà dei figli e Persona_1 Controparte_3
gravata dal diritto di abitazione in favore del ricorrente e della moglie
[...] CP_4
che, per ubicazione, le menzionate particelle costituivano un tutt'uno con
[...]
1 quest'ultima, sicché il ricorrente dalla propria abitazione percorreva il tratto adiacente il proprio terreno, possedendo limitata parte delle stesse, per una lunghezza sul confine di circa
60 metri per circa 20 metri di larghezza;
che il potere di fatto su tale porzione fondiaria era stato da lui esercitato, senza soluzione di continuità, mediante il compimento di atti materiali connotati da indiscutibile apparenza all'esterno, estrinsecandosi nel passaggio e nella totale cura, manutenzione e pulitura, il tutto anche attraverso mezzi agricoli - decespugliatore, motosega, e altri attrezzi da taglio, trattore con trincia - nonché nel taglio della legna, utilizzata per uso domestico dalla famiglia del ricorrente, che la conservava nella propria legnaia.
Rappresentava inoltre: che in data 4.4.2024, il resistente , n. 1948, Parte_1 omonimo del ricorrente, recatosi presso l'abitazione di quest'ultimo, gli intimava, per il tramite della moglie, , al momento presente in casa, di non recarsi più sulla Controparte_4
predetta porzione di terreno;
che il predetto resistente veniva diffidato a desistere da ogni turbativa, con missiva sottoscritta dal procuratore del ricorrente, consegnata il 12.4.2024; che, ciononostante, il giorno seguente 13.4.2024, i resistenti e Parte_1 CP_2
si recavano sul fondo apponendo una catena, con un cartello recante indicazione
[...]
“vietato l'accesso”, trasformando lo stato dei luoghi, ed il giorno successivo pulivano la strada d'accesso ed il limitrofo piazzale;
che successivamente, l'odierno ricorrente riceveva nota del legale dei resistenti e , datata 26.04.2024, con la Parte_1 Controparte_1
quale si deduceva che quest'ultimo era diventato proprietario dei terreni de quibus con atto per notaio del 30.05.2023, rep. 39321, precisando che la circostanza era Persona_2
ben nota al ricorrente per aver egli in passato trattato, senza concluderla, la cessione dei medesimi beni.
Per tali motivi, sul presupposto dell'avvenuto spoglio, il ricorrente chiedeva rendere provvedimento di immediata reintegra dell'istante nel possesso delle particelle 187 e 526 dei terreni agricoli, sito in agro di ET IT (Bn) e censiti in Catasto Terreni al foglio 10, facendo contestuale ordine a e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 ripristinare lo stato dei luoghi e di rimuovere la catena apposta all'ingresso dalla particelle citate, consentendo l'esercizio del possesso allo spoliato, nella misura indicata, ossia 60 metri di lunghezza per 20 metri di larghezza. Con ristoro di tutti i danni, da richiedersi nell'apposita fase di merito possessorio.
Si costituivano i resistenti, i quali contestavano l'avverso dedotto ed insistevano per il rigetto del ricorso. Deducevano l'avvenuto acquisto dei menzionati fondi dai precedenti proprietari e compossessori e in favore Persona_3 Per_4 Persona_5 Controparte_5
2 del resistente , con atto per Notaio del 30.5.2023, Rep. 39321. Controparte_1 Per_2
Affermavano che l'istante non era mai stato nel possesso dei predetti terreni, i quali peraltro non erano manutenuti ma al contrario inaccessibili, necessitando di messa in sicurezza e versando in stato di abbandono ed incuria, salvo sporadiche puliture da parte dei Sigg. Per_4
Evidenziavano che il ricorrente era a conoscenza di tutte le predette circostanze, avendo a lungo trattato con essi, assistiti dal Geom. , la cessione dei medesimi beni, CP_6
accordo tuttavia mai perfezionato per mancata intesa sui costi del trasferimento.
Rappresentavano, inoltre, che la catena non era stata apposta dai resistenti in data 13.04.2024 bensì decenni prima, dal Sig. (comproprietario occupante i beni Persona_6
contesi fino al 2017 e alla cui morte sarebbero poi subentrati i Sig. danti causa Per_4
dell'attuale proprietario). Deducevano che lo stato di abbandono dei terreni era proseguito fino al subingresso del nuovo acquirente , il quale ne aveva affidato la cura al Controparte_1
padre ed al nonno ed aveva provveduto, ricadendo il fondo in zona con CP_2 Pt_1
vincolo paesaggistico, ad inoltrare richiesta alla Comunità Montana del Titerno – Tammaro per le necessarie autorizzazioni al taglio della vegetazione, ottenute le quali il Sig. CP_2
aveva potuto effettuare, solo nell'aprile del '24, un primo taglio di rovi e sterpaglie
[...]
per rendere praticabile il terreno. Precisavano, inoltre, che in precedenza non vi era stato alcun significativo intervento in loco, se si escludeva quello effettuato nell'ottobre del 2023 dalla impresa edile su affidamento diretto del Comune di ET Controparte_7
IT, avente ad oggetto la realizzazione di gabbioni di contenimento per impedire lo smottamento della particella 187 sulla Via Comunale Santella o Via San Giovanni, in occasione del quale i titolari della ditta, Sig.ri e ebbero a Parte_2 Parte_3
richiedere il permesso e ad interloquire unicamente con il resistente Sig. e Controparte_2
mai s'interfacciarono con il ricorrente, pur vivendo questi al confine ed essendo a conoscenza di quanto accadeva. Infine, sottolineavano che i terreni di parte resistente, lungi dal costituire un tutt'uno con la proprietà abitata dal resistente, erano, invece, separati da un dislivello nonché, lungo tutto il confine (oltre 50 metri), delimitati prima da un muro in cemento sormontato da una recinzione (per il primo tratto di circa 35 metri) e, poi, da una rete alta due metri, sostenuta da pali (nel secondo tratto di 15/20 metri più a valle, verso Via San Giovanni
o Santella). Stigmatizzavano, pertanto, che del tutto arbitrariamente il ricorrente aveva, ai primi di aprile del 2024, fatto ingresso nel terreno del resistente e provveduto al taglio di vegetazione spontanea ed alcuni rami lungo il confine, munito di recinzione.
3 Per tali motivi, sul presupposto che il ricorrente non fosse titolare di alcun possesso, né totale né parziale, sui fondi contesi, meno che mai tutelabile ex art. 1168 cod. civ., se non altro per intervenuta decadenza, chiedevano il rigetto del ricorso.
Espletata l'istruttoria, con ascolto delle parti e degli informatori (tre per parte), la causa veniva riservata in decisione.
Il Tribunale osserva.
In punto di legitimatio ad causam, sussiste la legittimazione delle parti del presente procedimento.
Infatti, la legittimazione attiva all'azione ex art. 703 ss. c.p.c. spetta a colui che si qualifichi come possessore, il quale è onerato della prova del relativo possesso (Cass. n. 4057/1989).
Sotto il profilo passivo, sussiste la legittimazione tanto dell'autore materiale dello spoglio o della turbativa (quand'anche abbia già perduto il possesso, cfr. Cass. n. 317/85) quanto dei cd.
“autori morali”, per tali intendendosi non solo i veri e propri mandanti (qui per alium facit, per se ipsum facere videtur) ma anche coloro che - ancorché non ne siano i mandanti o non l'abbiano in alcun modo autorizzato - abbiano ex post utilizzato il risultato dello spoglio a proprio vantaggio, sostituendo il proprio possesso a quello dello spogliato (Cass. n.96/1984), in tale ultimo caso purché (precisa ferma giurisprudenza, cfr. Cass. 1222/1997; Cass.
6785/2012) essi siano stati consapevoli di trarre vantaggio dalla situazione posta in essere dallo spoliatore (cfr. Cass. 24967/2018).
La giurisprudenza precisa altresì che in tema di azioni a difesa del possesso, chi ha collaborato con l'autore morale dello spoglio è passivamente legittimato all'azione di reintegrazione solo se ha stabilito con la cosa un rapporto materiale che ne comporti il potere di disposizione, in difetto del quale egli non avrebbe nulla da restituire (Cass. n. 8811/2015).
Orbene, nella specie è emerso che gli odierni resistenti, in forza del loro rapporto di parentela e per la delega alla gestione dei fondi conferita da al padre ed al Controparte_1 CP_2
nonno hanno tutti, a diverso titolo, legittimazione a resistere nel presente giudizio. Pt_1
Nel merito, il ricorso è, comunque, infondato e va rigettato.
Invero, la domanda spiegata rientra nell'alveo della tutela interdittale di cui agli artt. 1168 e ss. c.c. e 703 c.p.c., la quale è volta alla difesa, contro le altrui aggressioni, dello stato di fatto consolidato nel possesso, al fine di garantire, nell'interesse collettivo, il diritto soggettivo alla sua conservazione contro gli atti di spoglio violento e clandestino e di molestia e per evitare turbamento della pace sociale, ne cives ad arma ruant, a prescindere dall'esistenza di un titolo giustificativo, essendo considerato di per sé un valore meritevole di tutela (Cass. n.
8075/2003).
4 Presupposto indefettibile per chi invoca la tutela interdittale, essendo l'azione di reintegra diretta a tutelare il possesso inteso come relazione di fatto con la cosa, corrispondente all'esercizio di un diritto reale, è la prova dell'esistenza e dell'estensione del possesso, e quindi anche del fatto qualificabile come spoglio: “Affinché sia possibile esperire un'azione di reintegrazione diretta a tutelare il possesso, inteso come relazione di fatto con la cosa, è necessario dimostrare l'esistenza e l'estensione del possesso e di conseguenza, dimostrare anche il fatto qualificabile come spoglio” (Trib. Salerno, n. 168/2016).
L'azione di reintegrazione presuppone, pertanto, prima ancora della realizzazione di uno spoglio, l'esercizio di un potere sulla cosa corrispondente al contenuto della proprietà o di altro diritto reale. Orbene, il possesso richiesto ai fini di tale tutela deve essere attuale e stabile nel momento della sua lesione o privazione, anche se illegittimo, abusivo o di mala fede ed a prescindere dalla sua conformità al diritto;
non si richiede, invece, che questo presenti i caratteri del possesso utile all'usucapione (cfr. Cass. n. 10470/1991). Conseguentemente, il ricorrente è tenuto a dimostrare di avere effettivamente esercitato sul bene la signoria di fatto che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto.
Invero, giova ricordare che l'oggetto sostanziale dell'azione possessoria ha una sua piena autonomia rispetto alla situazione petitoria sottostante, in quanto mira al recupero della disponibilità di un bene o alla cessazione della molestia accertata, prescindendo dal diritto soggettivo che su di esso possa avere o meno il soggetto passivo o attivo dello spoglio o della turbativa (Trib. Napoli, n. 9709/2021). In detto giudizio perciò, l'eccezione feci sed iure feci non è ammissibile quando tenda a far valere non già lo ius possessionis, cioè l'esistenza di un possesso nello spoliatore, ma lo ius possidendi, e cioè il diritto di possedere dello spoliatore medesimo (Cass. n. 7621/2002; Cass. n. 7067/1995; Cass. n. 3434/1995; Cass. n. 580/1984), restando consentita se il convenuto tende a dimostrare di aver agito nell'ambito della sua relazione di fatto, esclusiva o meno, con il bene, mentre deve ritenersi inammissibile se il convenuto mira a far accertare il suo diritto sul bene, non potendo essere desunta in sede possessoria la prova del possesso dal regime legale o convenzionale del corrispondente diritto reale occorrendo, invece, dimostrare l'esercizio di fatto del possesso indipendentemente dal titolo (Cass.1042/1998). Ciò che viene e deve essere dedotto nel giudizio possessorio è, pertanto, esclusivamente una situazione di fatto, lo ius possessionis, ovverosia l'effettivo esercizio delle facoltà e dei poteri nei quali si esplica la signoria sulla cosa.
Pertanto, in una simile fattispecie occorre comprendere esattamente quale fosse la relazione di fatto dell'attore con la res, verificare se essa si conformasse all'esercizio di fatto di un diritto
5 reale, per poi confrontare la situazione esistente al momento dell'asserito spoglio rispetto a quella determinatasi a seguito del medesimo.
Ebbene, va immediatamente rilevato che dal vaglio delle risultanze istruttorie della fase sommaria non risulta emergere la prova positiva dell'esistenza di una relazione del ricorrente con la res contesa configurabile in termini di stabilità ed attualità, quale possesso uti domunus, né tantomeno della sua estensione.
L'istante infatti deduce, quanto al corpus possessionis, l'occupazione trentennale di una limitata porzione dei fondi del resistente , che costituirebbero per ubicazione Controparte_1
un tutt'uno con il terreno sul quale sorge la propria abitazione. Tuttavia è documentato che i compendi immobiliari delle parti sono del tutto distinti, trovandosi il fondo nella disponibilità del ricorrente sottoposto ad una quota media di circa 2 mt rispetto a quello del resistente e delimitato per circa 30/35 mt da un muro in cemento armato sovrastato da paletti e rete metallica e per i restanti 15/20mt, posti alla medesima quota, esclusivamente da paletti e reti metalliche (cfr. consulenza tecnica di parte resistente del Geom. , che trova conferma Per_2
nel materiale fotografico depositato dal ricorrente).
Inoltre, l'allegazione di parte ricorrente secondo cui l'esercizio del possesso si sarebbe realizzato mediante atti materiali connotati da indiscutibile apparenza all'esterno (passaggio, anche con mezzi agricoli, manutenzione, taglio e utilizzo della legna, nonché coltivazione di spighe, come precisato nell'audizione dell'istante) resta sfornito di adeguata prova.
Quanto agli informatori di parte attrice, , coniuge del ricorrente, in regime di Controparte_4
comunione, ha affermato di essere compossessore insieme al marito, con ciò dimostrando di aver un interesse nella causa che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio e che rende inattendibili le sue dichiarazioni. Inoltre, ha precisato la frequenza delle operazioni di pulizia, taglio legna e raccolta asparagi, in “almeno 3-4 volte all'anno”, difficilmente compatibile con la costante presenza necessaria per l'aratura e la coltivazione delle spighe.
, vicino indifferente, ha reso dichiarazioni non attendibili perché Testimone_1
contraddittorie: da un lato, affermando di aver visto il ricorrente lavorare il fondo col trattore, pulire la strada, tagliare la legna, precisando “ho visto il ricorrente andare sul fondo fino a quest'anno […]”; dall'altro contraddicendosi subito dopo: “non ricordo se prima o dopo
Pasqua 2024 ho visto i resistenti sul fondo, pulire le spine e l'erbe, perché era diventato un mezzo boschetto, tanto è vero che io stesso andavo a raccogliervi gli asparagi”, finendo in tal modo per confermare la dichiarazione, pressoché sovrapponibile, resa ex adverso dal resistente in sede di audizione (“quel terreno non risulta mai coltivato, è un Controparte_1
bosco completo, manutenzioni non sono state mai fatte se non dal ricorrente il giorno dopo
6 Pasqua 2024”); , figlia del ricorrente, ha affermato che il fondo è stato Testimone_2
posseduto dal padre dal 1990, che vi andava con mezzi agricoli, tagliava la legna e lo puliva, tuttavia la predetta informatrice si è trasferita a Roma nel 2002 e dunque non fornisce alcun elemento vagliabile in relazione alla stabilità ed attualità del possesso;
inoltre, è agli atti che la stessa abbia avuto un interesse personale, oltre che familiare, nella vicenda, avendo trattato nel 2022, senza esito, l'acquisto dei medesimi fondi (trattative nell'ambito delle quali veniva redatta una bozza di preliminare, prodotta dallo stesso ricorrente, nella quale si riconosceva l'attualità del possesso in capo ai venditori e la necessità di messa in sicurezza della fascia confinante, evidentemente perché allo stato non manutenuta).
Quanto agli informatori di parte resistente, , vicina indifferente, ha Persona_7
dichiarato che dal 1990 il terreno era sempre stato incolto e di non aver mai visto nessuno, pur passandoci ogni giorno, lavorarlo, pulirlo o comunque disporne, fino alla primavera del 2024, allorquando trovava i resistenti a pulirlo. ha dichiarato di non aver mai visto il ricorrente sul fondo fino quando era Persona_5
vivo lo zio , che gli riferiva di provvedere da solo alla pulizia della Persona_6
strada, e ha inoltre confermato di aver in seguito ricevuto, divenuto proprietario, proposta di acquisto da parte del ricorrente, mai qualificatosi possessore durante le trattative: “mi aveva chiesto di comprare il fondo ma non ci siamo trovati sul prezzo;
ho parlato a telefono col ricorrente, nonché l'ho incontrato a casa sua, insieme anche alla figlia, per contrattare e mai mi ha detto di avere posseduto questo fondo”. Vero è che il è dante causa del resistente, Per_4
e dunque avrebbe interesse a sostenere di aver adempiuto all'obbligo di consegna della cosa venduta, essendo soggetto – nell'ipotesi di accoglimento della domanda di reintegra – ad eventuali azioni contrattuali dell'acquirente, di risoluzione o di risarcimento dei danni, tuttavia le sue dichiarazioni superano il vaglio di attendibilità in quanto trovano riscontro nel contenuto della bozza di preliminare di compravendita, mai sottoscritto, versato in atti dallo stesso ricorrente, ove si legge: “Art.
9. Il presente contratto ha solo effetti obbligatori. Mentre gli effetti traslativi si produrranno solo in virtù e per effetto del rogito notarile di trasferimento. Il possesso giuridico verrà trasferito al rogito notarile, al fine di rendere gli immobili accessibili il possesso materiale viene concesso alla data odierna solo ed esclusivamente per consentire ai promittenti acquirenti la messa in sicurezza dei beni oggetto del presente contratto preliminare di compravendita, relativamente ai beni confinanti”.
Infine, il Geom. ha dichiarato di aver visionato il terreno, una prima volta nel CP_6
2011, trovandovi il solo , per effettuare i rilievi topografici per l'accatastamento del Per_6
fabbricato, e una seconda volta nel 2022 per prestare assistenza tecnica per la vendita, e di
7 aver trovato in entrambe le occasioni il fondo “parimenti incolto, in uno stato di abbandono, con piante che arrivavano all'altezza dei rami degli alberi”. Ha dichiarato, inoltre, di essersi recato nel 2022 a casa del ricorrente per le trattative prodromiche alla vendita ed ha riconosciuto il preliminare non concluso in quello versato in atti. Ha, infine, confermato la propria perizia, in cui fornisce una dettagliata descrizione dello stato dei luoghi, così sintetizzabile “Allo stato sull'appezzamento di terreno di non vi è Controparte_1
coltivazione alcuna;
sono presenti arbusti di varia natura quali cerri, olmi, ginestre, lauri ed alcuni olivi, tutti privi di manutenzione o cura da epoca risalente, tanto da essere sovrastati da rovi e piante infestanti. […] Il lotto di terreni non è stato coltivata da molti anni: lo dimostrano la crescita spontanea di arbusti aventi sezioni medio piccole, per i quali si può ipotizzate un'età di circa 35 anni per i più grandi ed a seguire per gli altri;
all'interno dell'area in esame, a seguito della pulizia effettuata dal Sig. risulta Controparte_2
evidente che gli arbusti presenti non hanno mai subito tagli in quanto non vi sono ne ceppi ne ceppaie di alberi recisi […] Risulta evidente che l'intera area in esame si trovava in uno stato di abbandono fino all'ottobre del 2023, quando sono stati effettuati i lavori di costruzione dei gabbioni, e, successivamente, fino all'intervento eseguito dal padre del Sig. Controparte_1
nel mese di aprile c.a.”.
Tali rilievi trovano conferma, altresì, nella documentazione fotografica in atti, anche di parte ricorrente, da cui si può rilevare l'inesistenza di orti e coltivi, nonché la quasi totale assenza di alberi recisi, con la vegetazione selvatica che arriva quasi a bordare il confine, a ulteriore supporto delle deduzioni dei resistenti, secondo cui l'ingresso del ricorrente nel fondo limitrofo ai primi di Aprile del 2024 – che non è in discussione – ed il taglio di vegetazione e di alcuni rami sul confine costituiscano attività del tutto sporadica e non configurabile in termini di stabile relazione di possesso con l'immobile in oggetto, uti dominus, la cui esistenza deve ritenersi non provata.
Al riguardo, infatti, la giurisprudenza precisa: “In tema di azioni di reintegrazione, ai fini della prova del possesso è vero, da un lato, che non occorre la materiale continuità dell'uso o la realizzazione di costanti e concreti atti di godimento - poiché il possesso può anche concretarsi nel non uso -, ma è tuttavia di primaria importanza, per chi agisce nel giudizio possessorio, dimostrare l'esistenza della situazione di possesso tutelabile nell'attualità o comunque in epoca prossima a quella del lamentato spoglio” (C. App. Reggio Calabria
718/2021).
Parimenti, manca del tutto la prova dell'estensione della pretesa signoria sui fondi del resistente. Il ricorrente chiede il riconoscimento del suo possesso su una limitata porzione
8 degli stessi (mt 60x20, ridimensionata in 50x20 in sede di audizione dell'istante e note autorizzate) ma la quantificazione appare del tutto apodittica e non è riscontrata da nessuno degli informatori, i quali tralasciano completamente ogni indicazione sul punto, né trova alcun conforto nella documentazione in atti, dalla quale emerge al contrario che, sul campo, non vi siano evidenze di una diversa gestione agro-forestale della porzione de quo rispetto alle restanti parti del fondo. Anzi, le orto-foto di google earth a corredo della citata perizia del
Geom. , agli atti del fascicolo di parte resistente, evidenziano la sostanziale CP_6
uniformità dell'intero appezzamento e lo stesso tecnico, sentito come informatore, confermava le risultanze della consulenza e dichiarava che “il fondo è tutto incolto dal confine del fino al fabbricato”. Anche sotto questo specifico punto di vista, la CP_1
domanda è da rigettarsi.
Inoltre, è comprovato che nell'ottobre 2023 vi fu un significativo intervento sulla particella
187, per frenarne lo smottamento sulla strada, affidato dal Comune alla ditta
[...]
nella quale occasione, deduce parte resistente, per l'ingresso nel fondo con Controparte_7
mezzi d'opera e per le lavorazioni, i titolari dell'impresa chiesero il permesso ed interloquirono unicamente con il resistente Sig. senza mai interfacciarsi Controparte_2
con il ricorrente, benché a conoscenza, abitando sul confine, di tutto quanto stava accadendo.
Sentito sul punto in sede di audizione, quest'ultimo ha invero dichiarato: “confermo di avere visto la ditta del comune venire a effettuare questi interventi di contenimento del muro”.
Orbene, raggiunta la prova dell'inerzia del ricorrente e della sua assoluta soggezione alla signoria esplicata dal titolare del diritto di proprietà in occasione di un intervento di tale portata, inerente allo smottamento del terreno, potenziale causa di perimento di parte della res
o comunque di drastica modifica dello stato dei luoghi, deve escludersi la ricorrenza anche del requisito soggettivo qualificante del possesso, l'animus rem sibi habendi, ossia il necessario intento di riservarne a sé in via esclusiva il godimento e la disposizione.
Non emerge, quindi, un possesso del ricorrente stabile e tutelabile ai sensi dell'art. 1168 c.c.,
e, pertanto, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n.
147/2022 (scaglione € 1.101 - € 5.200), come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione:
1) rigetta la domanda;
9 2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.915,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 26.3.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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