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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/06/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3632/2023 R.G. del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
, nato in [...] il giorno 8 aprile 1982, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Lucrezia Novaro del Foro di Savona, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore ricorrente
e
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avv.ti Francesca Vignali e Lino Vignali, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori resistente
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: scioglimento del matrimonio. conclusioni: all'udienza del 10 giugno 2025 le parti hanno concordemente chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
* * *
Con ricorso depositato il 20 ottobre 2023 ha chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza Parte_1
di scioglimento del matrimonio contratto con il 6 agosto 2013, in Albania, ad un Controparte_1 tempo formulando domande afferenti all'affidamento, alla collocazione preferenziale e al mantenimento del figlio minorenne Per_1
Per quanto di primario rilievo ai fini della pronuncia sul vincolo matrimoniale, il ricorrente ha allegato che la separazione dalla moglie era stata dichiarata dal Tribunale di Savona con sentenza n. 140/2021
pubblicata il 19 febbraio 2021 (passata in giudicato), precisando non avere avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione matrimoniale.
Emessi provvedimenti indifferibili a tutela del suddetto minorenne, si è costituita in giudizio
[...]
depositando rituale comparsa il 2 gennaio 2024. Controparte_1
Formulando, a propria volta, domanda di divorzio, ha articolato domande di diverso tenore in ordine all'affidamento del figlio alle sue frequentazioni paterne e al suo mantenimento. Per_1
Depositate memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione del giorno 8 febbraio 2024 le parti hanno escluso personalmente eventuali volontà di reciproca riconciliazione.
Adottati provvedimenti temporanei e urgenti e acquisite le relazioni demandate ai competenti Servizi
Sociali, alla suddetta udienza del 10 giugno 2025 entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine a tale domanda di estinzione del vincolo coniugale.
* * *
La domanda è fondata.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre
1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della suddetta sentenza irrevocabile del Tribunale di
Savona e sono rimasti poi ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto, non essendosi riappacificati, né avendo ripreso la convivenza coniugale, come comprovato dalle loro univoche allegazioni e dichiarazioni (oltre che dalle relazioni dei Servizi Sociali).
E' evidente quindi, anche per il tempo trascorso e per il contegno processuale serbato da entrambe le parti, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania, il 6 agosto 2013, tra e , come da atto trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del Comune di Cairo Montenotte (SV) al n. 25, p. 2, serie C, anno 2018.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione processuale.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania, il 6 agosto 2013, tra e Parte_1
, come da atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Controparte_1
di Cairo Montenotte (SV) al n. 25, p. 2, serie C, anno 2018.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese alla sentenza definitiva. Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 16 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3632/2023 R.G. del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
, nato in [...] il giorno 8 aprile 1982, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Lucrezia Novaro del Foro di Savona, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore ricorrente
e
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avv.ti Francesca Vignali e Lino Vignali, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori resistente
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: scioglimento del matrimonio. conclusioni: all'udienza del 10 giugno 2025 le parti hanno concordemente chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
* * *
Con ricorso depositato il 20 ottobre 2023 ha chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza Parte_1
di scioglimento del matrimonio contratto con il 6 agosto 2013, in Albania, ad un Controparte_1 tempo formulando domande afferenti all'affidamento, alla collocazione preferenziale e al mantenimento del figlio minorenne Per_1
Per quanto di primario rilievo ai fini della pronuncia sul vincolo matrimoniale, il ricorrente ha allegato che la separazione dalla moglie era stata dichiarata dal Tribunale di Savona con sentenza n. 140/2021
pubblicata il 19 febbraio 2021 (passata in giudicato), precisando non avere avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione matrimoniale.
Emessi provvedimenti indifferibili a tutela del suddetto minorenne, si è costituita in giudizio
[...]
depositando rituale comparsa il 2 gennaio 2024. Controparte_1
Formulando, a propria volta, domanda di divorzio, ha articolato domande di diverso tenore in ordine all'affidamento del figlio alle sue frequentazioni paterne e al suo mantenimento. Per_1
Depositate memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione del giorno 8 febbraio 2024 le parti hanno escluso personalmente eventuali volontà di reciproca riconciliazione.
Adottati provvedimenti temporanei e urgenti e acquisite le relazioni demandate ai competenti Servizi
Sociali, alla suddetta udienza del 10 giugno 2025 entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine a tale domanda di estinzione del vincolo coniugale.
* * *
La domanda è fondata.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre
1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della suddetta sentenza irrevocabile del Tribunale di
Savona e sono rimasti poi ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto, non essendosi riappacificati, né avendo ripreso la convivenza coniugale, come comprovato dalle loro univoche allegazioni e dichiarazioni (oltre che dalle relazioni dei Servizi Sociali).
E' evidente quindi, anche per il tempo trascorso e per il contegno processuale serbato da entrambe le parti, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania, il 6 agosto 2013, tra e , come da atto trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del Comune di Cairo Montenotte (SV) al n. 25, p. 2, serie C, anno 2018.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione processuale.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania, il 6 agosto 2013, tra e Parte_1
, come da atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Controparte_1
di Cairo Montenotte (SV) al n. 25, p. 2, serie C, anno 2018.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese alla sentenza definitiva. Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 16 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto