Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/04/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 3638/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 28/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
CEGLIE PASQUALE
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad ordinanza- ingiunzione.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 28.04.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, rappresentando di aver avuto contezza solo al momento della notificazione in data 15/02/2024 dell'ordinanza-ingiunzione opposta delle omissioni delle ritenute previdenziali relative all'anno 2017 da parte della società di cui era stato legale Parte_2 rappresentante, illeciti sanzionati ex art. 2, comma 1 bis, del d.l. n.
463/1983; lamentando i seguenti vizi: 1) omessa notifica dell'accertamento prodromico all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e nullità derivata di tutti gli atti conseguenti, compresa l'ordinanza-ingiunzione opposta;
2) difetto di motivazione per
3) violazione dell'articolo 14, comma 1 bis, della L. n. 689/1981 ed estinzione della sanzione amministrativa irrogata;
4) prescrizione quinquennale ex art. 28 della L. n. 689/19815); 5) inesistenza ed illegittimità degli illeciti contestati per avere versato le ritenute, agiva in giudizio per la declaratoria di nullità ed inesistenza e per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, per la declaratoria di intervenuta estinzione della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981 e di intervenuta prescrizione ex art. 28 della L.
n. 689/1981, ed in subordine per essere rimesso in termini per adempiere all'obbligo di versamento delle ritenute, con vittoria di spese di lite. Produceva documentazione.
Si costituiva l' resistente per domandare la verifica di CP_2 tempestività dell'inoltrata opposizione e, nel merito, per affermare la fondatezza delle pretese azionate, stante la mancata contestazione delle omissioni riscontrate, e per contestare tutte le eccezioni e doglianze sollevate dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio, avendo ritualmente notificato al ricorrente in data
20/11/2018 per compiuta giacenza del plico la diffida accertativa delle sanzioni irrogate, come da avviso di ricevimento prodotto, risultando adeguatamente motivata l'ordinanza-ingiunzione sia con riferimento agli illeciti commessi che alle disposizioni violate, trattandosi di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dichiarate nelle denunce mensili trasmesse all' nei flussi UniEmens relativamente CP_1 all'annualità 2017, per inoperatività della decadenza sancita dall'art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981 di stretta interpretazione ed inestensibile per analogia, trovando applicazione al caso di specie la
Pag. 2 di 16 disciplina intertemporale disposta dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8/2016 di parziale depenalizzazione della fattispecie delittuosa contestata, nonché per infondatezza della eccepita maturata estinzione per prescrizione del diritto alla riscossione delle somme pretese con l'ordinanza-ingiunzione opposta stante l'efficacia interruttiva della prescrizione ad opera della diffida accertativa ritualmente notificata in data 20/11/2018 e venendo in rilievo il termine di tre mesi ex art. 2, comma 1 quater, del d.l. n. 463/1983 per il versamento delle quote omesse, decorrente, in questa ipotesi, dalla notifica della diffida, ed il periodo di sospensione dal 23/02/2020 al 31/05/2020 ex art. 103, comma 6 bis, del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L.
n. 27/2020, e per domandare il rigetto della promossa opposizione, con vittoria di spese e compensi. Produceva documentazione.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare deve essere affermata la tempestività della promossa opposizione risultando ampiamente rispettato il termine di trenta giorni fissato dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011, se si considera pacifica la circostanza che l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata alla parte opponente in data 15.02.2024 ed il deposito telematico della promossa opposizione risale a 15.03.2024, dunque nel termine di legge.
Tanto premesso, occorre affermare la palese infondatezza della eccezione sollevata dalla parte opponente circa l'omessa notificazione dell'accertamento prodromico all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e di nullità derivata di tutti gli atti conseguenti. A ben vedere, infatti, l' ha rappresentato ed adeguatamente provato di CP_1 aver ritualmente notificato alla parte opponente in data 20/11/2018
Pag. 3 di 16 la diffida accertativa con la quale è stata contestata l'omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dei lavoratori per l'anno 2017. Tra gli atti prodotti dalla parte resistente CP_1 infatti, vi è proprio l'avviso di ricevimento della diffida accertativa in cui è dato conto della rituale sequela di tutti gli adempimenti funzionali al perfezionamento del procedimento notificatorio per compiuta giacenza1. Tanto conforta la evidente infondatezza delle preliminari eccezioni sollevate dalla parte opponente.
Altrettanto infondata è l'eccepita carenza di motivazione per omessa esternazione delle ragioni che hanno condotto alla contestazione dell'illecito ed alla sanzione irrogata, tenuto conto del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “…
(omissis) … l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione. … (omissis)…”2.
Nell'ordinanza-ingiunzione impugnata è fatto espresso riferimento alla condotta addebitata ed alla disposizione violata.
Viene fatto rinvio, inoltre, alla diffida accertativa ritualmente notificata alla parte ricorrente.
A ciò si aggiunga che alla luce delle compiute difese spiegate dalla parte ricorrente in questo giudizio appare destituito di ogni fondamento il lamentato vulnus del diritto di difesa.
CP 1 Cfr. in all.ti
Pag. 4 di 16 Nessun pregiudizio concreto alla difesa della parte ricorrente, pertanto, è ravvisabile nel caso di specie.
Deve essere affermata, invece, la fondatezza dell'eccezione mossa dalla parte opponente di maturata decadenza per violazione dell'articolo 14, comma 2, della L. n. 689/1981, e di estinzione della sanzione amministrativa irrogata, con funzione assorbente di tutte le questioni di rito e di merito sollevate dalle parti.
Ed infatti, l'illecito amministrativo contestato e sanzionato è quello contemplato dall'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. n. 638/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, d'importo non superiore ad
€ 10.000,00 annui3. Si tratta di illecito amministrativo omissivo a seguito della parziale depenalizzazione della fattispecie delittuosa ad opera dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016.
Tanto chiarito, riferendosi gli illeciti omissivi all'anno 2017, dal gennaio all'ottobre 2017, deve trovare applicazione al caso di specie l'art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981 per come implicitamente richiamato dall'art. 64 del d.lgs. n. 8/2016, trattandosi di illeciti amministrativi a seguito di parziale depenalizzazione della fattispecie 3 Questa la disposizione violata: < L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non
è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.>>.
Pag. 5 di 16 delittuosa consumati in epoca successiva all'entrata in vigore in data
6 febbraio 2016 del d.lgs. n. 8/20165.
A ben vedere, infatti, l'illecito omissivo istantaneo contestato si consuma il giorno della scadenza prevista per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali che coincide con il giorno sedici del mese di scadenza in forza dell'allora vigente art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997 oggi abrogato dall'art. 241, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 33/2025.
Analizzando in dettaglio le omissioni contestate6, infatti, emerge che tutte le omissioni relative al 2017 si sono consumate a partire dal giorno 16 gennaio 2017, quando era già vigente l'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016 di parziale depenalizzazione della fattispecie delittuosa.
In questa ipotesi, pertanto, non possono trovare applicazione le disposizioni transitorie dettate dagli artt. 87 e 98 del d.lgs. n. 8/2016 5 Cfr. Cass. n. 7641/2025.
CP 6 Cfr. dettaglio della diffida accertativa prodotta dall' 7 Questo l'art. 8 cit.: <
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non puo' essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.>>
Pag. 6 di 16 secondo quanto condivisibilmente statuito dalla Suprema Corte di cassazione con la recente pronuncia n. 7641/2025 cui dare continuità, che si riporta nella parte d'interesse: “… (omissis)… Va premesso che il D.Lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 8 Questo l'art. 9 cit.: <
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché' il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.>>.
Pag. 7 di 16 dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti" (comma 4).
Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le
"sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, L. n.
689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis,Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass.
n. 4345 del 2024).
Pag. 8 di 16 Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, L. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost. n. 151 del
2021).
In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4,
D.Lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente
Pag. 9 di 16 opinando, infatti, l' esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n.
689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi "inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione" (così ancora Corte cost. n.
151 del 2021, cit.).
Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n.
8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2°, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale,
l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del
1997, 7093 del 2003), la peculiarità del caso di specie è data dal fatto che nessuna trasmissione degli atti è stata effettuata dall'autorità giudiziaria all' , di talché non appare possibile né riferirsi al dies a CP_1 quo previsto dall'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, né a fortiori quello di cui all'art. 14, comma 2°, L. n. 689/1981, dal momento che all'epoca dell'accertamento il fatto era previsto dalla legge come reato. D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia dell'autorità giudiziaria nella trasmissione degli atti all' CP_1 possa ridondare a danno dell'incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla
Pag. 10 di 16 potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23, 24 e 97 Cost.-
Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente (Cass. S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge.
Alla stregua delle anzidette considerazioni, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto nel caso di specie che, una volta
Pag. 11 di 16 accertato che l'autorità giudiziaria non aveva trasmesso all' gli CP_1 atti relativi al procedimento penale illo tempore promosso nei confronti dell'odierno controricorrente, la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l' comunque avrebbe CP_1 potuto motu proprio dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione. Sicché, considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che "negli stessi atti di accertamento della violazione è lo stesso a dare atto CP_2 che le violazioni sono emerse 'da una verifica dei nostri archivi' […], il che dimostra che tutti i dati erano già in possesso dell' e che l'accertamento delle violazioni non CP_2 ha richiesto alcuna attività istruttoria" (così la sentenza impugnata, pagg. 6-7), deve concludersi che la sentenza gravata resiste alle censure mossele.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma
4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la CP_1 violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n.
8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto,
l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' CP_1 alcuna attività istruttoria". … (omissis)…”.
Pag. 12 di 16 Facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena sopra esposti emerge chiaramente la maturata decadenza dell' CP_1 dall'esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti omissivi consumati nel 2017.
Ed infatti, dalla diffida accertativa, nelle premesse in cui è specificato che la verifica è stata disposta dall' nei propri archivi (“da una CP_1 verifica nei nostri archivi…”)9, emerge in modo incontrovertibile che tutti i dati erano già in possesso dell' e che l'accertamento CP_2 delle violazioni non abbia richiesto all' alcuna attività istruttoria. CP_1
Ne consegue che il dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni posto a pena di decadenza per la notifica alla parte ricorrente delle violazioni commesse a partire dal 16 gennaio 2017 fino al 16 ottobre 2017 non può che coincidere con la ricezione da parte
CP 9 Cfr. in all.ti
Pag. 13 di 16 dell' delle denunce mensili ex art. 44, comma 910, del CP_1 CP_3
d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003, trasmesse entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Ebbene, vi è prova che l' abbia notificato alla parte CP_1 opponente la diffida accertativa solo in data 20.11.2018, dunque ben oltre il termine di decadenza.
Tanto conforta la maturata decadenza a carico dell' dall'esercizio CP_1 della potestà sanzionatoria per le omissioni del 2017.
Per tutte le omissioni relative all'anno 2017, infatti, si ripete, trova diretta applicazione l'art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981 ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016, se si considera che gli illeciti si sono consumati il giorno sedici di ogni mese di scadenza, a partire dal 16 gennaio 2017 fino al 16 ottobre 2017, dunque dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016. 10 Questo il comma 9 dell'art. 44 cit.: < A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e
6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della repubblica 27 luglio 1998,
n. 322, all i dati retributivi e le informazioni Controparte_4 necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti dell' Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) con riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il cui personale è iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa con un campione significativo di aziende, enti o amministrazioni, distinto per settori di attività o comparti, che dovrà concludersi entro il 30 settembre 2004. A decorrere dallo gennaio
2004, al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a CP_ trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto.>>.
Pag. 14 di 16 Accertato che queste violazioni non abbiano richiesto all' alcuna CP_1 attività istruttoria e che l' abbia notificato alla parte opponente la CP_1 diffida accertativa solo in data 20.11.2018, ne consegue la maturata decadenza a carico dell' dall'esercizio della potestà sanzionatoria CP_1 per le omissioni relative all'anno 2017, risultando ampiamente spirato il termine di novanta giorni posto a pena di decadenza per la notifica delle violazioni ex art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981.
Ne consegue l'accoglimento della promossa opposizione.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate dalle parti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei compensi minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed
€ 26.000,00 per le controversie previdenziali di valore come quella in esame, secondo quanto previsto dalla tabella allegata al D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, ai sensi dell'art. 4 D.M.
55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la promossa opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara la maturata decadenza dell' dall'esercizio della CP_1 potestà sanzionatoria degli illeciti amministrativi contestati alla parte ricorrente per cui è causa ed annulla, di conseguenza,
l'ordinanza-ingiunzione oggetto della presente impugnativa;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in
Pag. 15 di 16 complessivi € 1.906,50, di cui € 1.863,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 ed € 43,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2
D.M. n. 55/2014.
Bari,28/04/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Così Cass. n. 21924/2021. 4 Questo l'art. 6 cit.: < Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.>>.