TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14921 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 47005/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano
Agozzino, decorso il termine perentorio dell'8 ottobre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 47005/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nata in [...], il [...]; Parte_1 nato in [...], il [...]; Controparte_1
, nato in [...], il [...]; Controparte_2 [...]
, nata in [...], il [...]; Controparte_3 [...] nato in [...], il [...]; Controparte_4 [...]
, nata in [...], il [...]; Parte_2 Parte_3 nato in [...], il [...], tutti elettivamente domiciliati in Roma, via
[...]
Colleferro n. 15, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Bonato, dal quale sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. ) e Controparte_5 P.IVA_1 Controparte_6
(C.F. ), in persona dei Ministri in carica pro tempore, rappresentati e difesi ex P.IVA_2 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistenti - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti
( , Parte_4 Parte_5
, , Controparte_2 Controparte_3
e Parte_6 Parte_7 [...] sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della Parte_3 sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale Controparte_5 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti […] con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge';
Per parte resistente:
'…[si] chiede che Ecc.mo Tribunale 1 adito voglia 1) Inammissibilità\infondatezza della domanda 2) Nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio';
fatto e diritto
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da cittadino Controparte_1 italiano nato a [...], in data [...], successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Resistono in giudizio il ed il chiedendo, in Controparte_5 Controparte_6 via preliminare, che sia dichiarata l'inammissibilità/infondatezza della domanda e, nel merito, che, nel caso di accoglimento del ricorso, le spese di lite siano compensate.
***
Deve anzi tutto osservarsi che i tentativi espletati dagli odierni ricorrenti di adire la pubblica amministrazione al fine di presentare la domanda, debitamente documentati in atti, nonché i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte dei consolati generali di San Paolo, e Curitiba - a cui gli CP_7 istanti hanno tentato di rivolgersi ciascuno in base alla propria residenza - circostanza che costituisce ormai fatto notorio, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo. Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata compete per contro al CP_5 convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti modificativi e/o estintivi (in tal senso,
Cassazione Civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite,
24 agosto 2022 n. 25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò detto, osserva il Tribunale, che, diversamente da quanto eccepito dai convenuti, CP_8 tutta la documentazione probatoria utile ai fini della decisione risulta tempestivamente prodotta dai ricorrenti unitamente all'atto introduttivo del giudizio e che la linea di discendenza riportata nel ricorso trova esatto riscontro in tale documentazione, debitamente tradotta ed apostillata.
Non appaiono per contro dimostrate nel caso di specie vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 4 fascicolo di parte ricorrente). Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Controparte_5
Poiché il ricorso all'autorità giurisdizionale si è reso necessario in ragione dell'elevato numero delle richieste amministrative, che oggettivamente non ne consente la tempestiva evasione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
1. dichiara che gli istanti sono cittadini italiani;
2. ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 27 ottobre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano
Agozzino, decorso il termine perentorio dell'8 ottobre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 47005/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nata in [...], il [...]; Parte_1 nato in [...], il [...]; Controparte_1
, nato in [...], il [...]; Controparte_2 [...]
, nata in [...], il [...]; Controparte_3 [...] nato in [...], il [...]; Controparte_4 [...]
, nata in [...], il [...]; Parte_2 Parte_3 nato in [...], il [...], tutti elettivamente domiciliati in Roma, via
[...]
Colleferro n. 15, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Bonato, dal quale sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. ) e Controparte_5 P.IVA_1 Controparte_6
(C.F. ), in persona dei Ministri in carica pro tempore, rappresentati e difesi ex P.IVA_2 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistenti - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti
( , Parte_4 Parte_5
, , Controparte_2 Controparte_3
e Parte_6 Parte_7 [...] sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della Parte_3 sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale Controparte_5 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti […] con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge';
Per parte resistente:
'…[si] chiede che Ecc.mo Tribunale 1 adito voglia 1) Inammissibilità\infondatezza della domanda 2) Nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio';
fatto e diritto
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da cittadino Controparte_1 italiano nato a [...], in data [...], successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Resistono in giudizio il ed il chiedendo, in Controparte_5 Controparte_6 via preliminare, che sia dichiarata l'inammissibilità/infondatezza della domanda e, nel merito, che, nel caso di accoglimento del ricorso, le spese di lite siano compensate.
***
Deve anzi tutto osservarsi che i tentativi espletati dagli odierni ricorrenti di adire la pubblica amministrazione al fine di presentare la domanda, debitamente documentati in atti, nonché i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte dei consolati generali di San Paolo, e Curitiba - a cui gli CP_7 istanti hanno tentato di rivolgersi ciascuno in base alla propria residenza - circostanza che costituisce ormai fatto notorio, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo. Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata compete per contro al CP_5 convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti modificativi e/o estintivi (in tal senso,
Cassazione Civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite,
24 agosto 2022 n. 25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò detto, osserva il Tribunale, che, diversamente da quanto eccepito dai convenuti, CP_8 tutta la documentazione probatoria utile ai fini della decisione risulta tempestivamente prodotta dai ricorrenti unitamente all'atto introduttivo del giudizio e che la linea di discendenza riportata nel ricorso trova esatto riscontro in tale documentazione, debitamente tradotta ed apostillata.
Non appaiono per contro dimostrate nel caso di specie vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 4 fascicolo di parte ricorrente). Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Controparte_5
Poiché il ricorso all'autorità giurisdizionale si è reso necessario in ragione dell'elevato numero delle richieste amministrative, che oggettivamente non ne consente la tempestiva evasione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
1. dichiara che gli istanti sono cittadini italiani;
2. ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 27 ottobre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino