Sentenza 21 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 21/12/2023, n. 3870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3870 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/12/2023
N. 03870/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01678/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1678 del 2023, proposto da
RI DR IA Lombardo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Barletta Caldarera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Liceo Scientifico Galileo IL di NI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale NI, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
RL IA TI, SS GA AS, OR ZI, AN VO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento notificato il 20.07.2023 di diniego parziale del Dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale “Galileo IL” di NI all'istanza di accesso avanzata dal ricorrente, relativamente alla copia degli elaborati della prova scritta di matematica degli alunni TI RL IA, AS SS GA, ZI OR e VO AN;
nonché, per l'accertamento ex art. 116 c.p.a.
del diritto del ricorrente all'ostensione dei documenti richiesti con conseguente ordine all'amministrazione di esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Liceo Scientifico Galileo IL di NI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato la determinazione del Dirigente scolastico del Liceo scientifico Galileo IL di NI che, in risposta all’istanza di accesso agli atti formulata al fine di prendere visione ed estrarre copia di documenti riferibili all’esame di stato sostenuto, ha parzialmente rigettato la sua domanda (provv. n. 12818 del 20 luglio 2023) con particolare riferimento ai compiti di matematica di quattro studenti controinteressati, i quali, una volta resi edotti della vicenda amministrativa in commento, hanno manifestato la loro opposizione all’ostensione.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, depositando la documentazione di interesse e concludendo per il respingimento del gravame.
3. Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2023 il ricorso è passato in decisione.
4. L’odierna parte ricorrente ritiene illegittimo il provvedimento di diniego parziale adottato dalla p.a., attesa la necessità di accedere alle prove di alcuni compagni di classe, così come individuati nell’istanza di accesso agli atti presentata, per finalità difensive.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
5. La logica difensiva che permea tale peculiare forma di accesso ai documenti amministrativi – come diffusamente ricostruita da questo Tribunale (T.A.R. Sicilia, NI, Sez. Prima, 21.03.2023, n. 900) – è elaborata intorno al principio dell’accessibilità dei documenti amministrativi per esigenze di tutela e si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, nel senso che grava sulla parte interessata l’onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi (art. 24, co. 7, l. 241/1990).
In tal senso, sul piano della logica “difensiva”, il legislatore ha inserito all’interno di una norma di natura sostanziale uno strumento di valenza tipicamente processuale, fornendo “azione” alla “pretesa”, anche in senso derogatorio in concreto rispetto ai classici casi di esclusione procedimentale (« Deve comunque essere garantito […] »); ciò, naturalmente, entro gli stringenti limiti in cui la parte interessata all’ostensione dimostri la necessità (o la stretta indispensabilità per i dati sensibili e giudiziari), la corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si invoca la conoscenza (cfr. T.A.R. Sicilia, NI, Sez. Terza, sent. n. 2731/2023).
Sul punto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 4 del 2021, ha avuto modo di precisare come ai fini dell’accoglimento di un’istanza di accesso c.d. difensivo sia necessario un collegamento tra gli atti di cui viene invocata l’ostensione e le difese da apprestare, tanto da ritenere che il riconoscimento del diritto di accesso passi “ attraverso un rigoroso vaglio circa l'appena descritto nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa ”.
In particolare:
- la necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento determina il nesso di strumentalità tra il diritto all’accesso e la situazione giuridica “ finale ”, nel senso che l’ostensione del documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico ex ante , come il tramite - in questo senso strumentale - per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica “ finale ” controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio (la delibazione è condotta sull’astratta pertinenza della documentazione rispetto all’oggetto della res controversa);
- la corrispondenza e il collegamento fondano, invece, l’interesse legittimante, che scaturisce dalla sussistenza, concreta e attuale, di una crisi di cooperazione, quanto meno da pretesa contestata (in ipotesi suscettibile di sfociare in un’azione di accertamento), che renda la situazione soggettiva “ finale ”, direttamente riferibile al richiedente, concretamente e obiettivamente incerta e controversa tra le parti, non essendo sufficiente un’incertezza meramente ipotetica e subiettiva.
Al fine di consentire all’autorità amministrativa, prima, e a quella giudiziaria, poi, di effettuare una valutazione circa la meritevolezza, o meno, dell’istanza di accesso a fini difensivi presentata dal privato alla p.a., l’art. 25, co. 2, della legge n. 241/90 prevede espressamente che “ la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata ”, dovendosi ritenere che le precipue finalità dell’accesso siano esplicitate dalla parte istante in maniera puntuale e specifica nella domanda di ostensione, in maniera da consentire il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione chiesta e la situazione giuridica soggettiva che si intende tutelare.
In tale prospettiva, dunque, va escluso che possa ritenersi sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, ai fini del perfezionamento dell’adeguata motivazione dell’istanza richiesta dal richiamato art. 25, co. 2, della legge generale sul procedimento amministrativo.
Citando ancora il recente autorevole arresto dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 4/2021) è possibile evidenziare i seguenti principi di diritto:
a) in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare;
b) la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Venendo al caso di specie, va rilevato come l’istanza di accesso presentata dalla parte ricorrente non soddisfi il requisito dell’adeguata motivazione, limitandosi ad esternare la volontà di prendere visione di atti relativi all’esame di stato svolto, avuto riguardo anche agli elaborati di altri compagni di classe, per non meglio precisate finalità comparative, senza dunque esplicitare le concrete ragioni per cui la conoscenza di questi ultimi documenti sarebbe necessaria ai fini della tutela della propria sfera giuridica soggettiva.
7. Il superamento delle censure mosse all’atto impugnato dalla parte ricorrente sotto il profilo della violazione degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 in materia di accesso difensivo conduce a respingere anche le correlate doglianze con cui vengono dedotti vizi riconducibili al difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento gravato, atteso che pur se in astratto riscontrabili tali aspetti non potrebbero comunque condurre ad un esito diverso del giudizio.
Come osservato dalla costante giurisprudenza, il giudizio in materia di accesso – sebbene si atteggi come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego o avverso il silenzio-rigetto formatosi sulla relativa istanza – mira sostanzialmente ad accertare la sussistenza, o meno, del titolo all'accesso nella particolare situazione dedotta in giudizio alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla correttezza, o meno, delle ragioni addotte dall'Amministrazione per giustificare il diniego.
In sostanza, l’obiettivo del giudizio demandato al rito di cui all’art. 116 c.p.a. avverso il diniego della p.a. ha per oggetto la verifica della spettanza del diritto all’accesso di parte ricorrente ai documenti chiesti, piuttosto che la verifica della legittimità del diniego impugnato, tanto che al giudice amministrativo è consentito, in tale precipua sede processuale, anche negare l’accesso per motivi diversi da quelli indicati nel provvedimento amministrativo gravato ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 17/03/2023, n. 4684; T.A.R. Lazio, Roma, n. 1490/2022; T.A.R. Campania, Napoli, n. 1165/2016).
8. Per le suesposte ragioni il ricorso va respinto in quanto infondato.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO