Trib. Torino, sentenza 06/02/2025, n. 322
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Sentenza 6 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Torino, in composizione collegiale, presieduto dal dott. Alberto Tetamo. Le parti, congiuntamente, hanno richiesto la separazione personale, evidenziando la necessità di regolare la situazione patrimoniale e le modalità di affidamento del figlio minore. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano l'interesse del minore e la definizione di un accordo economico tra i coniugi.

Il giudice ha accolto la domanda di separazione, ritenendo che fosse integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c., evidenziando l'accordo economico raggiunto e la conformità delle disposizioni relative alla prole al suo interesse prevalente. Il Collegio ha omologato gli accordi tra le parti, stabilendo l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, e ha disposto le modalità di visita e mantenimento. Inoltre, ha stabilito che non vi fosse luogo per l'assegno di mantenimento tra i coniugi, in quanto entrambi godevano di adeguati redditi. La decisione si fonda su considerazioni di equità e sul rispetto delle esigenze del minore, confermando l'importanza di un accordo consensuale tra i genitori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 06/02/2025, n. 322
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 322
    Data del deposito : 6 febbraio 2025

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