Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 25/11/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da ON AR Presidente ZAFFINA Innocenza Consigliere ALBERGHINI NI Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32258 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 85450, reso da D’NC OR, agente contabile per la riscossione delle entrate di pertinenza dell’Agenzia delle Dogane – Vicenza per l’esercizio 2018, depositato in data 14 ottobre 2019;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Udito, all’udienza pubblica del 12 marzo 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino, come da verbale;
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 524 del 14 ottobre 2024, il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 85450 reso dall’agente contabile OR D’NC, quale agente contabile responsabile della riscossione delle entrate di pertinenza dell’Agenzia delle DoganeVicenza, mod X36 relativamente al conto del consegnatario dei bollettari.
Rilevava il Magistrato che la sottoscrizione del conto con firma digitale da parte dell’agente contabile è stata attestata, con nota in data 10 ottobre 2019, dal Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, dr.
SS BI contestualmente all’apposizione del visto di regolarità amministrativo contabile ai sensi dell’art. 623 del reg. cont. St..
L’attestazione si era resa necessaria stante l’impossibilità di caricare il file originario essendo, nelle more, scaduto il certificato di validità della firma dell’agente.
Il documento, pur riportata in calce al conto di cassa la dicitura “firmato digitalmente” per il direttore dell’Ufficio delle Dogane Ing. Nicola ALTAMURA – il funzionario delegato Salvatore De Meo ai fini della parificazione e la dicitura “firmato digitalmente” per il direttore della Direzione Interregionale per il Veneto e il FVG - Area Procedure e Controlli Settore Accise - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Antonio Di Noto, non era corredato delle relative sottoscrizioni, né era stata attestata la loro presenza sul file in possesso della RTS.
Ritenendo, sulla scorta di un consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti, che la mancanza di parificazione del conto si traduca in un assorbente motivo di irregolarità, pur non presentando il conto ulteriori criticità (se non l’omesso deposito della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139/2 del c.g.c.), il Magistrato concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto.
Con memoria depositata in data 5 febbraio 2025, l’agente contabile provvedeva a depositare una memoria con la quale veniva illustrato l’iter procedurale, dalla presentazione del conto all’Amministrazione fino alla sua trasmissione alla RTS: evidenziava, in particolare che il conto risultava essere stato regolarmente parificato dal Responsabile del procedimento, Antonio Di Noto, Direttore dell’Area procedure e controlli settore accise della Direzione Territoriale, mediante firma digitale apposta nel conto giudiziale, in data 14.03.2019 all’atto della trasmissione della RTS.
Evidenziava, inoltre, che l’Organo di controllo interno era stato individuato nella figura del Direttore Territoriale, con nota prot. 34421RU del 08.11.2022, e che lo stesso, a seguito del deferimento al Collegio del conto relativo all’esercizio 2018, aveva provveduto al deposito tramite DAeD in data 21.1.2025.
All’odierna udienza, presente l’agente contabile, il Pubblico Ministero ha concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale presentato Da OR D’NC, agente contabile responsabile della riscossione delle entrate di competenza dell’Agenzia delle Dogane di Vicenza per l’esercizio 2018. Mod. X36 relativamente alla parte di conto del consegnatario dei bollettari.
2. In via preliminare, il Collegio ritiene che sussistano elementi sufficienti per superare le contestazioni mosse dal Magistrato istruttore in ordine all’irregolarità del conto connessa alla mancata parificazione del conto giudiziale da parte dell’Amministrazione.
L’agente ha prodotto, unitamente alla memoria difensiva, copia della nota prot. 10036/RU/A2 del 14 marzo 2019 con la quale il dr. Antonio Di Noto, direttore dell’Area procedure e controlli settore accise della Direzione
interregionale dell’Agenzia delle Dogane, ha trasmesso alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato il conto giudiziale oggetto del presente giudizio, dichiarando che “il predetto conto giudiziale è stato esaminato e ha superato il previsto riscontro preventivo dello scrivente” e che, pertanto era stato “parificato come da annotazione riportata sul medesimo conto giudiziale mediante firma digitale apposta dal Direttore dell’Area procedure e controlli settore accise di questa Direzione Interregionale”.
L’avvenuta sottoscrizione per parificazione, non attestata dalla RTS all’atto del deposito del conto e non risultante dallo stesso conto, può ritenersi quindi utilmente certificata anche dalla predetta dichiarazione, proveniente dallo stesso soggetto titolare della relativa competenza.
Il difetto di parificazione rilevato dal Magistrato istruttore è, quindi, da imputarsi a carenze della documentazione depositata presso la Sezione da parte della RTS, che ha provveduto all’adempimento quando i certificati delle firme digitali dell’agente e del funzionario delegato alla parifica erano scaduti, tralasciando di attestare la presenza della sottoscrizione per parifica.
3. Nel merito, il conto appare regolare, nulla ostando pertanto alla sua approvazione, con conseguente discarico dell’agente.
Sotto l’aspetto formale, il conto è redatto sullo specifico schema in calce al Mod. X36 (ex Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Dogane e delle imposte indirette) e riporta i contenuti richiesti dall’art. 621 reg. cont. St.,
ultimo comma, ai sensi del quale “insieme con il conto in denaro, gli agenti che hanno ricevuto in consegna bollettari per il rilascio delle quietanze ai debitori, debbono presentare il conto di carico e di scarico debitamente documentato dei bollettari ricevuti. Questo conto, quanto al carico, deve essere in relazione coll’uscita che per gli stessi bollettari risulta dal conto del consegnatario presso l’intendenza di finanza”.
Il conto espone:
-una giacenza al 3.12.2017 di 13 bollettari;
-un carico in corso di esercizio di 2 bollettari;
-utilizzo di un bollettario nel corso del periodo di gestione;
-una giacenza a fine gestione di 14 bollettari.
Dalla relazione dell’Organo di controllo interno, redatta il 21.1.2025 e assunta agli atti della Sezione in data 30 gennaio 2025, non sono emersi elementi di criticità del conto ed è stata confermata la conformità alle scritture dell’Agenzia.
4. Quanto all’omesso, tempestivo, deposito presso la Sezione della relazione prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell’esame del conto (come, invece, la parificazione), tuttavia rimarcandone l’obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di omissione), trattandosi di adempimento estraneo alla gestione dell’agente contabile e successivo alla presentazione del conto, non può venire in rilievo ai fini della valutazione della regolarità dello stesso.
5. Alla luce di quanto suesposto, il conto può essere dichiarato regolare e l’agente può essere ammesso a discarico.
6. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32258 del registro di segreteria promosso nei confronti dell’agente contabile OR D’NC in relazione al conto giudiziale n. 85450 depositato in data 14 ottobre 2019, lo dichiara regolare e, per l’effetto, discarica l’agente.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
NI GH AR ON
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)