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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/07/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7498/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Barbara De Munari Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 7498/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. PAROLO MONICA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
con l'avv. GIORDANO DANIELA, come da mandato in Controparte_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nelle note scritte depositate il
07.07.2025 per l'udienza del 08.07.2025:
“ 1) che il Tribunale di Padova pronunci sentenza con la quale dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri e , in data 10.09.2005 in Battaglia Parte_1 Controparte_1
Terme (PD), atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Battaglia Terme Anno
2005, Numero 5, Parte I, Ufficio 1, alle medesime condizioni di cui alla separazione personale e che si riportano:
- le parti rinnovano il consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori, e ogni mutamento di residenza dovrà essere comunicato all'altro genitore entro 15 giorni;
- i figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
i figli dimoreranno e manterranno la residenza presso la madre, in Due Carrare (PD), Via Saline n. 38; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, LLinclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
- La casa familiare, sita in Due Carrare (PD), Via Saline 38, è assegnata, unitamente a tutti gli arredi, alla sig.ra .; - Il padre, salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé i figli nei Parte_1
tempi e nelle modalità di seguito indicati, con rispetto della regola LLalternanza: a) Weekend alternati con il papà, dal venerdì sera alla domenica sera, con impegno da parte del padre di andarli a prendere e riportarli a casa della mamma entro le ore 21.00. Prenderà con sé e riporterà anche il cane;
b) I figli minori staranno con il papà nel pomeriggio/sera del giovedì, con impegno a riportarli a casa dopo cena, nelle settimane in cui non è in trasferta. Quando a causa degli impegni lavorativi non sarà possibile godere del pomeriggio infrasettimanale, i figli minori staranno con il papà dal venerdì sera al sabato mattina con impegno a riportarli a casa prima di pranzo (a meno che non si tratti del weekend di competenza del padre); c) Nel corso delle vacanze natalizie, sette giorni in un lasso temporale compreso tra il 24 dicembre ed il 30 dicembre per un anno e l'anno successivo dal
31 dicembre al 6 gennaio alternando di anno in anno il giorno di Natale. Nel corso delle vacanze pasquali: il sabato come da calendario, alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì LLLO (dalle ore 9 sino alle 21), alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta. d)
Nel corso delle vacanze estive: Atteso che il padre solo ad agosto viene a conoscenza se potrà godere nel mese di una o due settimane di ferie, terrà con sé i figli durante le sue ferie lavorative
(nel caso si tratti di due settimane li terrà per due settimane consecutive). La madre terrà con sé in vacanza i figli due settimane anche non consecutive, non nel mese di agosto in coincidenza con quelle del marito per quanto sopra precisato, settimane che comunicherà entro il mese di giugno.
e) Per gli ulteriori giorni festivi i figli minori resteranno con il genitore a cui spetterà, secondo il calendario ordinario di cui al presente atto;
- Il padre si obbliga a corrispondere alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di Euro
250,00=, per ciascun figlio (sia per il figlio sia per la figlia ), rivalutabile annualmente Per_1 Per_2
secondo gli indici Istat (prima revisione Marzo 2025), a titolo di contributo al mantenimento, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse di ciascun figlio, secondo le linee guida stilate dal Protocollo del Tribunale di Padova, da intendersi qui trascritto, da versarsi entro il giorno 20 del mese successivo alla spesa al genitore che l'avrà sostenuta.
- l'assegno unico erogato dall'Inps spetta nella misura del 50% a ciascuno tra i genitori;
- spese integralmente compensate tra le parti e per la Sig.ra con liquidazione delle Parte_1
competenze col beneficio del Gratuito Patrocinio.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1 CP_1
nato il [...] a [...], hanno contratto matrimonio civile in data
[...]
10.09.2005 in Battaglia Terme (PD), e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 5, Parte I, anno 2005.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 9.03.2006 a Padova (PD), Persona_3
, il 07.09.2008 a Monselice(PD), e , il 09.11.2012 a Persona_4 Persona_5
Monselice(PD).
Con ricorso del 20.06.2024, i coniugi hanno adito il Tribunale di Padova,
proponendo congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Nel corso del giudizio di separazione, i coniugi hanno depositato telematicamente note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 01.10.2024; questo Giudice ha poi omologato la separazione con sentenza del 30.10.2024 n. 753/24 passata in giudicato.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla predetta udienza del 01.10.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti delle rassegnate conclusioni.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto in data 10.09.2005 in Battaglia Terme (PD), e trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 5, Parte I, anno 2005;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Barbara De Munari Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 7498/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. PAROLO MONICA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
con l'avv. GIORDANO DANIELA, come da mandato in Controparte_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nelle note scritte depositate il
07.07.2025 per l'udienza del 08.07.2025:
“ 1) che il Tribunale di Padova pronunci sentenza con la quale dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri e , in data 10.09.2005 in Battaglia Parte_1 Controparte_1
Terme (PD), atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Battaglia Terme Anno
2005, Numero 5, Parte I, Ufficio 1, alle medesime condizioni di cui alla separazione personale e che si riportano:
- le parti rinnovano il consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori, e ogni mutamento di residenza dovrà essere comunicato all'altro genitore entro 15 giorni;
- i figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
i figli dimoreranno e manterranno la residenza presso la madre, in Due Carrare (PD), Via Saline n. 38; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, LLinclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
- La casa familiare, sita in Due Carrare (PD), Via Saline 38, è assegnata, unitamente a tutti gli arredi, alla sig.ra .; - Il padre, salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé i figli nei Parte_1
tempi e nelle modalità di seguito indicati, con rispetto della regola LLalternanza: a) Weekend alternati con il papà, dal venerdì sera alla domenica sera, con impegno da parte del padre di andarli a prendere e riportarli a casa della mamma entro le ore 21.00. Prenderà con sé e riporterà anche il cane;
b) I figli minori staranno con il papà nel pomeriggio/sera del giovedì, con impegno a riportarli a casa dopo cena, nelle settimane in cui non è in trasferta. Quando a causa degli impegni lavorativi non sarà possibile godere del pomeriggio infrasettimanale, i figli minori staranno con il papà dal venerdì sera al sabato mattina con impegno a riportarli a casa prima di pranzo (a meno che non si tratti del weekend di competenza del padre); c) Nel corso delle vacanze natalizie, sette giorni in un lasso temporale compreso tra il 24 dicembre ed il 30 dicembre per un anno e l'anno successivo dal
31 dicembre al 6 gennaio alternando di anno in anno il giorno di Natale. Nel corso delle vacanze pasquali: il sabato come da calendario, alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì LLLO (dalle ore 9 sino alle 21), alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta. d)
Nel corso delle vacanze estive: Atteso che il padre solo ad agosto viene a conoscenza se potrà godere nel mese di una o due settimane di ferie, terrà con sé i figli durante le sue ferie lavorative
(nel caso si tratti di due settimane li terrà per due settimane consecutive). La madre terrà con sé in vacanza i figli due settimane anche non consecutive, non nel mese di agosto in coincidenza con quelle del marito per quanto sopra precisato, settimane che comunicherà entro il mese di giugno.
e) Per gli ulteriori giorni festivi i figli minori resteranno con il genitore a cui spetterà, secondo il calendario ordinario di cui al presente atto;
- Il padre si obbliga a corrispondere alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di Euro
250,00=, per ciascun figlio (sia per il figlio sia per la figlia ), rivalutabile annualmente Per_1 Per_2
secondo gli indici Istat (prima revisione Marzo 2025), a titolo di contributo al mantenimento, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse di ciascun figlio, secondo le linee guida stilate dal Protocollo del Tribunale di Padova, da intendersi qui trascritto, da versarsi entro il giorno 20 del mese successivo alla spesa al genitore che l'avrà sostenuta.
- l'assegno unico erogato dall'Inps spetta nella misura del 50% a ciascuno tra i genitori;
- spese integralmente compensate tra le parti e per la Sig.ra con liquidazione delle Parte_1
competenze col beneficio del Gratuito Patrocinio.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1 CP_1
nato il [...] a [...], hanno contratto matrimonio civile in data
[...]
10.09.2005 in Battaglia Terme (PD), e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 5, Parte I, anno 2005.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 9.03.2006 a Padova (PD), Persona_3
, il 07.09.2008 a Monselice(PD), e , il 09.11.2012 a Persona_4 Persona_5
Monselice(PD).
Con ricorso del 20.06.2024, i coniugi hanno adito il Tribunale di Padova,
proponendo congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Nel corso del giudizio di separazione, i coniugi hanno depositato telematicamente note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 01.10.2024; questo Giudice ha poi omologato la separazione con sentenza del 30.10.2024 n. 753/24 passata in giudicato.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla predetta udienza del 01.10.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti delle rassegnate conclusioni.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto in data 10.09.2005 in Battaglia Terme (PD), e trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 5, Parte I, anno 2005;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti