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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/07/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 570/2021 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR , prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dr. ssa Patrizia G. Nigri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.570 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 – avente ad oggetto: donazione – vertente
tra
, nata a [...] il [...], (cod. fisc.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in TT al C.so Vittorio Emanuele n. 17, presso lo studio degli Avv.ti ARPONE Sante (c.f. C.F._ C.F._
) e (c.f. , che la rappresentano e difendono C.F._2 Parte_2 C.F._5
giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore
e
, nato a [...] il [...] (Cf. ) e , nata a [...] Controparte_1 C.F._6 Controparte_2
(TA) il 10.05.1974 (c.f. , elettivamente domiciliati in TT (TA) al Viale G. Turi presso C.F._7
lo studio dell'Avv. Ferdinando D'Onghia (c.f. ), che li rappresenta e difende giusta C.F._8
procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 04.12.2024.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt.
45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, – donante - conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di AR i propri nipoti e – donatari - al fine di Controparte_1 Controparte_2 ottenere la risoluzione per inadempimento dell'atto di donazione modale per notar del Persona_1
15.04.2020, registrato a AR il 27.04.2020 al n. 5196, rep. 60040 – racc. 332.
Con detto atto l'attrice aveva donato ai convenuti la nuda proprietà, con riserva di usufrutto vitalizio, per sé e dopo di sé per il marito, SI. dell'appartamento sito in TT, Persona_2 alla via Francesco Sansonetti n. 74, allibrato in catasto al foglio 112, particella 2084, subalterno 18, con l'obbligo a carico dei convenuti di assistere e curare lei ,ed il marito e con l'espressa pattuizione che in caso di mancato adempimento a tale impegno, la donazione era da intendersi risolta di diritto.
Assumeva, parte attrice che successivamente alla stipula del rogito, i convenuti si erano resi inadempienti rispetto agli obblighi scaturenti dall'atto di donazione modale, non prestando assistenza in proprio favore e di suo marito.
Per tali ragioni domandava accertarsi e dichiararsi, l' inadempimento posto in essere Parte_1 dai donatari SI.ri e rispetto agli obblighi di assistenza assunti nel Controparte_1 Controparte_2 contratto di donazione de quo e, per l'effetto, dichiarare risolta la donazione del 15.04.2020 e, conseguentemente, dichiararla unica ed esclusiva proprietaria dell'appartamento sito in TT (Ta) alla Via Francesco Sansonetti riportato in catasto al foglio 112 part. 2084 sub 18, ordinando alla competente conservatoria le annotazioni di rito, il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.04.2021 si costituivano in giudizio i convenuti, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e concluso e ne chiedevano il rigetto. Sostenevano, invero, i predetti che mai si erano sottratti agli obblighi di assistenza previsti nell'atto di donazione, ma che al contrario, all'inizio dell'autunno del 2020 era stata la stessa parte attrice a cambiare atteggiamento nei loro confronti, mostrandosi scontrosa, fino a cacciarli , “dicendo loro che non avrebbero dovuto più mettere piede in casa sua”.
In subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, i convenuti spiegavano domanda riconvenzionale per la restituzione delle spese sostenute per la stipula dell'atto pubblico di donazione, pari ad € 2.500,00, nonché per il riconoscimento in loro favore di una somma di denaro a titolo di indennizzo per il tempo speso nell'esecuzione del modus, da determinarsi in via equitativa.
La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante interrogatorio formale dell'attrice e prova testi.
Quindi all'udienza del 04.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
*********
Oggetto del presente giudizio é il presunto inadempimento dell'onere previsto in un contratto di donazione, posto a carico dei donatari, odierni convenuti.
Oggetto dell'atto sopra citato è una donazione modale ovvero un “negotium mixtum cum donatione' definizione che appare confermata se non addirittura rafforzata dalla sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (n. 5702 dell'11.04.2012) che ha chiarito che l'onere che viene imposto al donatario rappresenta una vera e propria obbligazione e, pertanto, in caso di sua mancata esecuzione occorre accertare se questa dipenda da un inadempimento imputabile ai donatari.
L'imposizione di un peso al beneficiario, se detto peso non assuma carattere di corrispettivo, non snatura l'essenza di atto di liberalità della donazione ma costituisce una modalità del beneficio
(così Trib. Catania n.1246 del 07.04.2020 e Cass. n.13876/2005) e rappresenta una vera e propria obbligazione per il donatario e come tale soggetta ai principi che regolano l'imputabilità in materia di obbligazioni (così Cass. n. 6304 del 05.03.2019).
Orbene, in tema di risoluzione della donazione modale esiste una disciplina specifica e particolare, proprio in considerazione della natura del negozio (atto di liberalità) sì da far "escludere che la donazione modale in caso di inadempimento dell'onere, possa essere risolta di diritto (ex art. 1456 c.c.) in virtù di clausola risolutiva espressa (prevista per i contratti a prestazioni corrispettive) atteso che "la disposizione dell'art. 1456 c.c. è applicabile ai soli contratti con prestazioni corrispettive mentre in ipotesi di donazione modale l'unico rimedio all'inadempimento del donatario, è rappresentato dalla disposizione di cui all'art. 793 c.c. che richiede, pur in presenza di clausola risolutiva espressa, che la risoluzione sia domandata in giudizio (Cass. n. 14120/2014; Cass. n.
13786/2005; Cass. n. 4560/1993; Cass. n. 5066/1979).
E' inoltre necessario ai fini della pronuncia di risoluzione che l'inadempimento non abbia scarsa importanza e che sia colpevole.
Quindi l'onere deve essere divenuto impossibile per fatto e colpa del donatario, non essendo risolvibile la donazione quando la mancata attuazione dell'obbligo è dipesa da un'impossibilità oggettiva di adempimento non imputabile al donatario" (Trib. Cagliari 27.5.2016; Trib. AR
6.11.2014). La Corte di cassazione, sezione sesta civile ha inoltre statuito, con ordinanza n. 21208 del 17 Settembre 2013, che il creditore ha il solo onere di dimostrare l'effettivo inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di provare che tale inadempimento é dipeso da fatto a lui non imputabile, regola che vige anche in caso di donazione modale.
Nel caso di specie, la donante ha previsto nella donazione l'onere a carico dei donatari di prestarle assistenza per tutta la durata della sua vita con la previsione della risoluzione ipso iure in caso di inadempimento.
Nello specifico veniva espressamente previsto: “la presente donazione è risolutivamente condizionata al mancato adempimento da parte dei donatari e nei confronti del donante e del SI.
loro vita natura durante ai seguenti obblighi: a) assistenza diurna nella casa che Persona_2 presceglieranno come loro domicilio;
b) prestazione di ogni cura e medicina, se del caso, con prestazioni ulteriori di pasti con accudimento all'alloggio e alle persone sempre vita natural durante della donante e del SI. ma a spese di quest'ultimi. La donazione, quindi ove tali Persona_2 obblighi non fossero esattamente adempiuti, si risolverà ipso iure”
Tanto premesso , nella fattispecie che ci occupa, i convenuti non hanno contestato di essersi sottratti agli obblighi nascenti dalla donazione, qualche mese dopo la stipula dell'atto , deducendo tuttavia di non averli potuti adempiere in ragione del comportamento posto in essere dalla donante, la quale, venuta a conoscenza di una crisi del loro rapporto di coniugio e sentendosi esclusa dalla loro vita privata, in quanto non direttamente informata della situazione , decideva di interrompere ogni rapporto, rifiutandosi di accettare la loro presenza in casa sua e addirittura cacciandoli. Gli stessi hanno dichiarato altresì, di essere disponibili a continuare ad adempiere a quanto previsto nell'atto di donazione.
Circa l'adempimento dell'onere nulla provano le fotografie prodotte dai convenuti, poiché in parte non collocabili temporalmente in quanto sprovviste di data ed in parte riportanti una data antecedente alla sottoscrizione dell'atto di donazione. Analogo discorso va fatto riguardo alle chat prodotte in giudizio, quanto a quella intercorsa tra ed il Dottor riporta una Controparte_1 CP_3 data (21.10.2019) antecedente all'atto di donazione, mentre la chat intercorsa tra il convenuto ed il dottor riguarda il periodo intercorrente tra il 12.05.2020 ed il 25.05.2020 e quindi Controparte_4 un brevissimo arco temporale ricoperto.
In sede di interrogatorio formale la ha dichiarato: “gli incontri in Chiatona tra me e i convenuti Pt_1 si sono fermati ad aprile 2020...in uno degli incontri a Chiatona, l'estate successiva alla donazione,
i convenuti vennero a casa dichiarandomi che non erano più disponibili alla servitù di cui alla donazione perché si stavano separando e che se avessi voluto in restituzione l'immobile, avrei dovuto versargli dapprima l'importo di € 5.000,00 e poi aumentato a € 10.000,00...successivamente alla donazione la SI.ra mi ha ribadito la volontà di non dar seguito agli obblighi della CP_2 donazione se non dietro pagamento”.
Dal canto loro i convenuti hanno ritenuto sufficiente, per provare il loro assunto, la testimonianza della madre di SI.ra , , che ha riferito: “:In riferimento Controparte_2 CP_5 alla circostanza sub.3 della memoria istruttoria di parte convenuta, posso riferire che la mia IA aiutava la SI.ra soprattutto nelle faccende domestiche che richiedevano maggiori sforzi, Pt_1 perché per l'ordinario mia AT era in grado di provvedere da sola. Preciso che Parte_1
mia IA o mio genero si occupavano di accompagnare mio fratello e sua moglie Persona_2 presso i vari studi medici a seconda delle eSIenze dei SIg.ri .Posso riferire che Persona_3 mia IA e mio genero hanno prestato assistenza fino a circa tre anni fa. In pratica posso riferire che a quell'epoca mia IA stava avendo problemi familiari in quanto era in procinto di separarsi dal marito. Pertanto, per due o tre giorni non si recò a casa della SI.ra per prestare assistenza. Pt_1
Dopodiché, una sera io e mia IA eravamo a casa di mio fratello e di CP_2 Persona_2 sua moglie . In quella occasione mia AT si risenti' con mia Parte_1 Parte_1 IA del fatto che non fosse andata a casa sua per tre giorni e che non le avesse detto nulla circa i suoi problemi familiari. Al che mia IA le rispose che non era tenuta a raccontarle i suoi problemi personali e pertanto mia AT la cacciò di casa dicendole di non tornare più. Durante questa discussione mio fratello mi teneva la mano, ma io mi alzai e dissi che se la SI.ra Persona_2
avesse mandato via mia IA, non sarei più tornata neppure io. ADR: Confermo la circostanza Pt_1 sub. 4 della medesima memoria che mi viene letta e preciso che tanto si è verificato fino al momento del predetto litigio, di cui non ricordo la data esatta. Confermo la circostanza sub.5 della medesima memoria che mi viene letta. Posso precisare che quanto mi viene letto é avvenuto fino all'estate del
2020, poiché il litigio è avvenuto subito dopo la detta estate, seppur non ricordo la data esatta.”
D'altro canto la teste , citata dall'attrice ha riferito “sia la sottoscritta che Testimone_1 mia SO , da aprile 2020 abbiamo prestato, insieme o alternativamente, assistenza Parte_3 diurna in favore di e . successivamente al trasferimento Parte_1 Persona_4 dell'immobile della SI.ra in favore dei SI.ri e , Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 questi ultimi si sono disinteressati dell'assistenza in favore della SI.ra e di suo marito, Pt_1 nonostante le richieste di aiuto di quest'ultima. ADR: In particolare più volte ho tentato di contattarli in merito alla situazione. Sono riuscita solo due o tre volte a parlare con la SI.ra Controparte_2 ed una volta con il SI. , il quale mi referi' che era in procinto di separarsi dalla Controparte_1 moglie e che pertanto non era più interessato a prestare assistenza alla SI.ra . La Parte_1 circostanza della separazione fu riferita dalla SI.ra alla SI.ra , in Controparte_2 Pt_1 particolare riferì che, avendo necessità di lavorare a causa della separazione, non poteva prestare più attività di assistenza. In una occasione queste cose le furono dette con tono aggressivo. A quel punto la SI.ra chiese che le fosse restituito l'immobile donato;
la SI.ra Parte_1 CP_2 rispose che avrebbe provveduto solo dietro versamento di una somma di danaro, credo 15/20 mila euro, non ricordo esattamente… Confermo che i SIg.ri e sono completamente CP_1 CP_2 spariti subito dopo la stipula dell'atto di donazione;
circa 15 giorni dopo la stipula.”.
Ed ancora la teste , citata anch'ella dall'attrice ha dichiarato “ confermo Testimone_2 la circostanza sub 9 e preciso che con mia cugina e mia SO Controparte_2 Testimone_1 eravamo d'accordo ad occuparci dei miei zii che non avevano figli essendo soli, dopo l'atto di donazione fatto dai miei zii della casa in favore di mia cugina e del marito, mia cugina e il CP_2 marito non sono più venuti a casa dei miei zii. Aggiungo che noi li abbiamo contattati telefonicamente
e loro non si sono ne fatti sentire ne fatti vedere.”…. “ confermo la circostanza sub 11, avevano problemi familiare erano in procinto di separarsi e non si potevano occupare degli zii per questo motivo.” A.D.R. “preciso che da aprile 2020 io non ho più visto ne sentito i SInori Parte_4 per tale questione”.
Ritiene il Tribunale che alla luce di tali ultime deposizioni testimonali, precise e concordanti e provenienti da soggetti disinteressati rispetto alla vicenda e della cui credibilità non è emerso motivo di dubitare, può ritenersi pienamente provato l'inadempimento dell'onere assistenziale da parte dei donatari.
Tale condotta non può del resto ritenersi giustificata dal loro assunto , cioè dall'avvenuto litigio con la zia ed anche dal fatto che la stessa non intendeva più riceverli in casa, sia in quanto riscontrato da una testimonianza, quella della madre della convenuta, non certamente attendibile in considerazione del rapporto familiare tra le due, sia perché, anche ove effettivamente esistente, non integrante una impossibilità oggettiva ad adempiere.
Non può qualificarsi tale l'esito di una mera discussione tra le parti e la cacciata di casa dei convenuti a fronte dell'aspra risposta ricevuta dalla donataria a fronte delle rimostranze della generosa anziana zia ,per essere stata esclusa da un fatto così importante della vita dei donatari , quale la loro crisi coniugale.
Si tratta infatti di un malinteso e di incomprensioni che avrebbero potuto essere facilmente chiarite ed appianate, considerati i rapporti tra le parti, se i donatari avessero realmente voluto farlo, essendo la “ cacciata di casa” riferibile ad un risentimento passeggero.
Appare invece più aderente alla realtà la versione dei fatti resa dai testimoni di parte attrice , anche con riferimento alle motivazioni per cui la convenuta non intendeva più dare attuazione all'onere ( in vista della separazione aveva necessità di lavorare e non disponeva più di tempo da dedicare agli zii) , così come il marito, che non era neppure parente della donante e con la separazione non intendeva più coltivare il rapporto con gli stessi.
Per quanto attiene alle altre argomentazioni difensive dei convenuti i ed in particolare quelle della SI.ra , ad avviso di questo Tribunale, risultano inconferenti attesa la natura Controparte_2 solidale delle obbligazioni assunte verso la donante .
Considerato quindi l'inadempimento ingiustificato dell'onere imposto con l'atto di donazione
15.04.2020 ai convenuti, deve ritenersi sussistano i presupposti per la risoluzione dell'atto di donazione de quo , con le pronunce conseguenti.
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti di restituzione delle spese sostenute per la stipula dell'atto pubblico di donazione, pari ad € 2.500,00 non può essere accolta atteso che la risoluzione della donazione è causalmente riconducibile alla loro volontaria condotta inadempiente.
Parimenti e per le stesse ragioni deve essere rigettata la domanda di riconoscimento in favore dei convenuti di una somma di denaro a titolo di indennizzo per il tempo speso nell'esecuzione del modus, da determinarsi in via equitativa. La stessa , come sopra illustrato . è oltretutto rimasta priva di riscontro probatorio. Invero nell'interrogatorio formale reso dall'attrice la stessa ha dichiarato “non mi aiutava nelle faccende domestiche....raramente accompagnavano mio marito a visita dal cardiologo.. a volte dal dentista ..preciso che per questi servizi retribuivo i predetti”.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico dei convenuti in solido tra loro , da versarsi in favore dei difensori dell'attrice che si sono dichiarati antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda della causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così provvede:
1) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara risolto per inadempimento dei convenuti l'atto di donazione del 15.04.2020 registrato a AR il 27.04.2020 al n. 5196, rep.
60040 – racc. 33259, a rogito del Notaio Dr. i sensi e per gli effetti dell'art.793 c.c.; Persona_1
2) Dispone la retrocessione e la restituzione a favore dell'attrice del bene dalla stessa donato ai convenuti, con condanna degli stessi a procedere alla predetta restituzione;
3) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di AR di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2684
n. 6 c.c.;
4) rigetta le domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti;
5) condanna convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori di parte attrice Avv. Arpone Sante e dell'Avv. dichiaratisi Parte_2 antistatari, che liquida in complessivi € 4.037,00 di cui € 237,00 per spese ed € 3.800,00 per onorari oltre rimborso forfetario, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in AR, il 15.07.2025.
Il Giudice
dr.ssa Patrizia G. Nigri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR , prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dr. ssa Patrizia G. Nigri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.570 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 – avente ad oggetto: donazione – vertente
tra
, nata a [...] il [...], (cod. fisc.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in TT al C.so Vittorio Emanuele n. 17, presso lo studio degli Avv.ti ARPONE Sante (c.f. C.F._ C.F._
) e (c.f. , che la rappresentano e difendono C.F._2 Parte_2 C.F._5
giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore
e
, nato a [...] il [...] (Cf. ) e , nata a [...] Controparte_1 C.F._6 Controparte_2
(TA) il 10.05.1974 (c.f. , elettivamente domiciliati in TT (TA) al Viale G. Turi presso C.F._7
lo studio dell'Avv. Ferdinando D'Onghia (c.f. ), che li rappresenta e difende giusta C.F._8
procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 04.12.2024.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt.
45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, – donante - conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di AR i propri nipoti e – donatari - al fine di Controparte_1 Controparte_2 ottenere la risoluzione per inadempimento dell'atto di donazione modale per notar del Persona_1
15.04.2020, registrato a AR il 27.04.2020 al n. 5196, rep. 60040 – racc. 332.
Con detto atto l'attrice aveva donato ai convenuti la nuda proprietà, con riserva di usufrutto vitalizio, per sé e dopo di sé per il marito, SI. dell'appartamento sito in TT, Persona_2 alla via Francesco Sansonetti n. 74, allibrato in catasto al foglio 112, particella 2084, subalterno 18, con l'obbligo a carico dei convenuti di assistere e curare lei ,ed il marito e con l'espressa pattuizione che in caso di mancato adempimento a tale impegno, la donazione era da intendersi risolta di diritto.
Assumeva, parte attrice che successivamente alla stipula del rogito, i convenuti si erano resi inadempienti rispetto agli obblighi scaturenti dall'atto di donazione modale, non prestando assistenza in proprio favore e di suo marito.
Per tali ragioni domandava accertarsi e dichiararsi, l' inadempimento posto in essere Parte_1 dai donatari SI.ri e rispetto agli obblighi di assistenza assunti nel Controparte_1 Controparte_2 contratto di donazione de quo e, per l'effetto, dichiarare risolta la donazione del 15.04.2020 e, conseguentemente, dichiararla unica ed esclusiva proprietaria dell'appartamento sito in TT (Ta) alla Via Francesco Sansonetti riportato in catasto al foglio 112 part. 2084 sub 18, ordinando alla competente conservatoria le annotazioni di rito, il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.04.2021 si costituivano in giudizio i convenuti, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e concluso e ne chiedevano il rigetto. Sostenevano, invero, i predetti che mai si erano sottratti agli obblighi di assistenza previsti nell'atto di donazione, ma che al contrario, all'inizio dell'autunno del 2020 era stata la stessa parte attrice a cambiare atteggiamento nei loro confronti, mostrandosi scontrosa, fino a cacciarli , “dicendo loro che non avrebbero dovuto più mettere piede in casa sua”.
In subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, i convenuti spiegavano domanda riconvenzionale per la restituzione delle spese sostenute per la stipula dell'atto pubblico di donazione, pari ad € 2.500,00, nonché per il riconoscimento in loro favore di una somma di denaro a titolo di indennizzo per il tempo speso nell'esecuzione del modus, da determinarsi in via equitativa.
La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante interrogatorio formale dell'attrice e prova testi.
Quindi all'udienza del 04.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
*********
Oggetto del presente giudizio é il presunto inadempimento dell'onere previsto in un contratto di donazione, posto a carico dei donatari, odierni convenuti.
Oggetto dell'atto sopra citato è una donazione modale ovvero un “negotium mixtum cum donatione' definizione che appare confermata se non addirittura rafforzata dalla sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (n. 5702 dell'11.04.2012) che ha chiarito che l'onere che viene imposto al donatario rappresenta una vera e propria obbligazione e, pertanto, in caso di sua mancata esecuzione occorre accertare se questa dipenda da un inadempimento imputabile ai donatari.
L'imposizione di un peso al beneficiario, se detto peso non assuma carattere di corrispettivo, non snatura l'essenza di atto di liberalità della donazione ma costituisce una modalità del beneficio
(così Trib. Catania n.1246 del 07.04.2020 e Cass. n.13876/2005) e rappresenta una vera e propria obbligazione per il donatario e come tale soggetta ai principi che regolano l'imputabilità in materia di obbligazioni (così Cass. n. 6304 del 05.03.2019).
Orbene, in tema di risoluzione della donazione modale esiste una disciplina specifica e particolare, proprio in considerazione della natura del negozio (atto di liberalità) sì da far "escludere che la donazione modale in caso di inadempimento dell'onere, possa essere risolta di diritto (ex art. 1456 c.c.) in virtù di clausola risolutiva espressa (prevista per i contratti a prestazioni corrispettive) atteso che "la disposizione dell'art. 1456 c.c. è applicabile ai soli contratti con prestazioni corrispettive mentre in ipotesi di donazione modale l'unico rimedio all'inadempimento del donatario, è rappresentato dalla disposizione di cui all'art. 793 c.c. che richiede, pur in presenza di clausola risolutiva espressa, che la risoluzione sia domandata in giudizio (Cass. n. 14120/2014; Cass. n.
13786/2005; Cass. n. 4560/1993; Cass. n. 5066/1979).
E' inoltre necessario ai fini della pronuncia di risoluzione che l'inadempimento non abbia scarsa importanza e che sia colpevole.
Quindi l'onere deve essere divenuto impossibile per fatto e colpa del donatario, non essendo risolvibile la donazione quando la mancata attuazione dell'obbligo è dipesa da un'impossibilità oggettiva di adempimento non imputabile al donatario" (Trib. Cagliari 27.5.2016; Trib. AR
6.11.2014). La Corte di cassazione, sezione sesta civile ha inoltre statuito, con ordinanza n. 21208 del 17 Settembre 2013, che il creditore ha il solo onere di dimostrare l'effettivo inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di provare che tale inadempimento é dipeso da fatto a lui non imputabile, regola che vige anche in caso di donazione modale.
Nel caso di specie, la donante ha previsto nella donazione l'onere a carico dei donatari di prestarle assistenza per tutta la durata della sua vita con la previsione della risoluzione ipso iure in caso di inadempimento.
Nello specifico veniva espressamente previsto: “la presente donazione è risolutivamente condizionata al mancato adempimento da parte dei donatari e nei confronti del donante e del SI.
loro vita natura durante ai seguenti obblighi: a) assistenza diurna nella casa che Persona_2 presceglieranno come loro domicilio;
b) prestazione di ogni cura e medicina, se del caso, con prestazioni ulteriori di pasti con accudimento all'alloggio e alle persone sempre vita natural durante della donante e del SI. ma a spese di quest'ultimi. La donazione, quindi ove tali Persona_2 obblighi non fossero esattamente adempiuti, si risolverà ipso iure”
Tanto premesso , nella fattispecie che ci occupa, i convenuti non hanno contestato di essersi sottratti agli obblighi nascenti dalla donazione, qualche mese dopo la stipula dell'atto , deducendo tuttavia di non averli potuti adempiere in ragione del comportamento posto in essere dalla donante, la quale, venuta a conoscenza di una crisi del loro rapporto di coniugio e sentendosi esclusa dalla loro vita privata, in quanto non direttamente informata della situazione , decideva di interrompere ogni rapporto, rifiutandosi di accettare la loro presenza in casa sua e addirittura cacciandoli. Gli stessi hanno dichiarato altresì, di essere disponibili a continuare ad adempiere a quanto previsto nell'atto di donazione.
Circa l'adempimento dell'onere nulla provano le fotografie prodotte dai convenuti, poiché in parte non collocabili temporalmente in quanto sprovviste di data ed in parte riportanti una data antecedente alla sottoscrizione dell'atto di donazione. Analogo discorso va fatto riguardo alle chat prodotte in giudizio, quanto a quella intercorsa tra ed il Dottor riporta una Controparte_1 CP_3 data (21.10.2019) antecedente all'atto di donazione, mentre la chat intercorsa tra il convenuto ed il dottor riguarda il periodo intercorrente tra il 12.05.2020 ed il 25.05.2020 e quindi Controparte_4 un brevissimo arco temporale ricoperto.
In sede di interrogatorio formale la ha dichiarato: “gli incontri in Chiatona tra me e i convenuti Pt_1 si sono fermati ad aprile 2020...in uno degli incontri a Chiatona, l'estate successiva alla donazione,
i convenuti vennero a casa dichiarandomi che non erano più disponibili alla servitù di cui alla donazione perché si stavano separando e che se avessi voluto in restituzione l'immobile, avrei dovuto versargli dapprima l'importo di € 5.000,00 e poi aumentato a € 10.000,00...successivamente alla donazione la SI.ra mi ha ribadito la volontà di non dar seguito agli obblighi della CP_2 donazione se non dietro pagamento”.
Dal canto loro i convenuti hanno ritenuto sufficiente, per provare il loro assunto, la testimonianza della madre di SI.ra , , che ha riferito: “:In riferimento Controparte_2 CP_5 alla circostanza sub.3 della memoria istruttoria di parte convenuta, posso riferire che la mia IA aiutava la SI.ra soprattutto nelle faccende domestiche che richiedevano maggiori sforzi, Pt_1 perché per l'ordinario mia AT era in grado di provvedere da sola. Preciso che Parte_1
mia IA o mio genero si occupavano di accompagnare mio fratello e sua moglie Persona_2 presso i vari studi medici a seconda delle eSIenze dei SIg.ri .Posso riferire che Persona_3 mia IA e mio genero hanno prestato assistenza fino a circa tre anni fa. In pratica posso riferire che a quell'epoca mia IA stava avendo problemi familiari in quanto era in procinto di separarsi dal marito. Pertanto, per due o tre giorni non si recò a casa della SI.ra per prestare assistenza. Pt_1
Dopodiché, una sera io e mia IA eravamo a casa di mio fratello e di CP_2 Persona_2 sua moglie . In quella occasione mia AT si risenti' con mia Parte_1 Parte_1 IA del fatto che non fosse andata a casa sua per tre giorni e che non le avesse detto nulla circa i suoi problemi familiari. Al che mia IA le rispose che non era tenuta a raccontarle i suoi problemi personali e pertanto mia AT la cacciò di casa dicendole di non tornare più. Durante questa discussione mio fratello mi teneva la mano, ma io mi alzai e dissi che se la SI.ra Persona_2
avesse mandato via mia IA, non sarei più tornata neppure io. ADR: Confermo la circostanza Pt_1 sub. 4 della medesima memoria che mi viene letta e preciso che tanto si è verificato fino al momento del predetto litigio, di cui non ricordo la data esatta. Confermo la circostanza sub.5 della medesima memoria che mi viene letta. Posso precisare che quanto mi viene letto é avvenuto fino all'estate del
2020, poiché il litigio è avvenuto subito dopo la detta estate, seppur non ricordo la data esatta.”
D'altro canto la teste , citata dall'attrice ha riferito “sia la sottoscritta che Testimone_1 mia SO , da aprile 2020 abbiamo prestato, insieme o alternativamente, assistenza Parte_3 diurna in favore di e . successivamente al trasferimento Parte_1 Persona_4 dell'immobile della SI.ra in favore dei SI.ri e , Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 questi ultimi si sono disinteressati dell'assistenza in favore della SI.ra e di suo marito, Pt_1 nonostante le richieste di aiuto di quest'ultima. ADR: In particolare più volte ho tentato di contattarli in merito alla situazione. Sono riuscita solo due o tre volte a parlare con la SI.ra Controparte_2 ed una volta con il SI. , il quale mi referi' che era in procinto di separarsi dalla Controparte_1 moglie e che pertanto non era più interessato a prestare assistenza alla SI.ra . La Parte_1 circostanza della separazione fu riferita dalla SI.ra alla SI.ra , in Controparte_2 Pt_1 particolare riferì che, avendo necessità di lavorare a causa della separazione, non poteva prestare più attività di assistenza. In una occasione queste cose le furono dette con tono aggressivo. A quel punto la SI.ra chiese che le fosse restituito l'immobile donato;
la SI.ra Parte_1 CP_2 rispose che avrebbe provveduto solo dietro versamento di una somma di danaro, credo 15/20 mila euro, non ricordo esattamente… Confermo che i SIg.ri e sono completamente CP_1 CP_2 spariti subito dopo la stipula dell'atto di donazione;
circa 15 giorni dopo la stipula.”.
Ed ancora la teste , citata anch'ella dall'attrice ha dichiarato “ confermo Testimone_2 la circostanza sub 9 e preciso che con mia cugina e mia SO Controparte_2 Testimone_1 eravamo d'accordo ad occuparci dei miei zii che non avevano figli essendo soli, dopo l'atto di donazione fatto dai miei zii della casa in favore di mia cugina e del marito, mia cugina e il CP_2 marito non sono più venuti a casa dei miei zii. Aggiungo che noi li abbiamo contattati telefonicamente
e loro non si sono ne fatti sentire ne fatti vedere.”…. “ confermo la circostanza sub 11, avevano problemi familiare erano in procinto di separarsi e non si potevano occupare degli zii per questo motivo.” A.D.R. “preciso che da aprile 2020 io non ho più visto ne sentito i SInori Parte_4 per tale questione”.
Ritiene il Tribunale che alla luce di tali ultime deposizioni testimonali, precise e concordanti e provenienti da soggetti disinteressati rispetto alla vicenda e della cui credibilità non è emerso motivo di dubitare, può ritenersi pienamente provato l'inadempimento dell'onere assistenziale da parte dei donatari.
Tale condotta non può del resto ritenersi giustificata dal loro assunto , cioè dall'avvenuto litigio con la zia ed anche dal fatto che la stessa non intendeva più riceverli in casa, sia in quanto riscontrato da una testimonianza, quella della madre della convenuta, non certamente attendibile in considerazione del rapporto familiare tra le due, sia perché, anche ove effettivamente esistente, non integrante una impossibilità oggettiva ad adempiere.
Non può qualificarsi tale l'esito di una mera discussione tra le parti e la cacciata di casa dei convenuti a fronte dell'aspra risposta ricevuta dalla donataria a fronte delle rimostranze della generosa anziana zia ,per essere stata esclusa da un fatto così importante della vita dei donatari , quale la loro crisi coniugale.
Si tratta infatti di un malinteso e di incomprensioni che avrebbero potuto essere facilmente chiarite ed appianate, considerati i rapporti tra le parti, se i donatari avessero realmente voluto farlo, essendo la “ cacciata di casa” riferibile ad un risentimento passeggero.
Appare invece più aderente alla realtà la versione dei fatti resa dai testimoni di parte attrice , anche con riferimento alle motivazioni per cui la convenuta non intendeva più dare attuazione all'onere ( in vista della separazione aveva necessità di lavorare e non disponeva più di tempo da dedicare agli zii) , così come il marito, che non era neppure parente della donante e con la separazione non intendeva più coltivare il rapporto con gli stessi.
Per quanto attiene alle altre argomentazioni difensive dei convenuti i ed in particolare quelle della SI.ra , ad avviso di questo Tribunale, risultano inconferenti attesa la natura Controparte_2 solidale delle obbligazioni assunte verso la donante .
Considerato quindi l'inadempimento ingiustificato dell'onere imposto con l'atto di donazione
15.04.2020 ai convenuti, deve ritenersi sussistano i presupposti per la risoluzione dell'atto di donazione de quo , con le pronunce conseguenti.
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti di restituzione delle spese sostenute per la stipula dell'atto pubblico di donazione, pari ad € 2.500,00 non può essere accolta atteso che la risoluzione della donazione è causalmente riconducibile alla loro volontaria condotta inadempiente.
Parimenti e per le stesse ragioni deve essere rigettata la domanda di riconoscimento in favore dei convenuti di una somma di denaro a titolo di indennizzo per il tempo speso nell'esecuzione del modus, da determinarsi in via equitativa. La stessa , come sopra illustrato . è oltretutto rimasta priva di riscontro probatorio. Invero nell'interrogatorio formale reso dall'attrice la stessa ha dichiarato “non mi aiutava nelle faccende domestiche....raramente accompagnavano mio marito a visita dal cardiologo.. a volte dal dentista ..preciso che per questi servizi retribuivo i predetti”.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico dei convenuti in solido tra loro , da versarsi in favore dei difensori dell'attrice che si sono dichiarati antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda della causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così provvede:
1) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara risolto per inadempimento dei convenuti l'atto di donazione del 15.04.2020 registrato a AR il 27.04.2020 al n. 5196, rep.
60040 – racc. 33259, a rogito del Notaio Dr. i sensi e per gli effetti dell'art.793 c.c.; Persona_1
2) Dispone la retrocessione e la restituzione a favore dell'attrice del bene dalla stessa donato ai convenuti, con condanna degli stessi a procedere alla predetta restituzione;
3) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di AR di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2684
n. 6 c.c.;
4) rigetta le domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti;
5) condanna convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori di parte attrice Avv. Arpone Sante e dell'Avv. dichiaratisi Parte_2 antistatari, che liquida in complessivi € 4.037,00 di cui € 237,00 per spese ed € 3.800,00 per onorari oltre rimborso forfetario, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in AR, il 15.07.2025.
Il Giudice
dr.ssa Patrizia G. Nigri