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Articolo 3 della Legge 29 dicembre 1982, n. 969
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Legge 29 dicembre 1982, n. 969
Articolo 3 della Legge 29 dicembre 1982, n. 969
Versione
9 gennaio 1983
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 9 gennaio 1983
Vedi fonte istituzionale
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