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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/06/2025, n. 3207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3207 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.15010/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA DI IMPRESA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio composto dai magistrati
Dott. Mariano Sciacca Presidente est.
Dott. Vera Marletta Giudice
Dott. Milena Auceluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 15010/2021 R.G. promossa da:
, P. IVA , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del Curatore p.t., dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Rosanna Piazza (C.F. Parte_3
), presso il cui studio in Giarre, Viale Aldo Moro n. 9, è elettivamente C.F._1 domiciliato;
Attore contro nato a [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_1 C.F._2
Paternò, Via Grazia Deledda n. 5.
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da verbale d'udienza del 03.03.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.11.2021 il Parte_1 [...]
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, conveniva in giudizio Parte_2 CP
, quale amministratore unico della società fallita proponendo contro di lui un'azione di
[...]
pagina 1 di 7 responsabilità ai sensi dell'articolo 146 della Legge Fallimentare, avendo già avanzato ricorso per sequestro conservativo ante causam sui beni dello stesso disposto con ordinanza del CP 07.10.2021.
L'attore, invero, nell'atto introduttivo allegava di agire in giudizio esercitando nei confronti dell'amministratore sia l'azione sociale di responsabilità che l'azione di responsabilità spettante ai creditori.
All'uopo, eccepiva la responsabilità dell'organo gestorio per sottrazione di liquidità con un danno direttamente ascrivibile al pari a € 285.928,29 dovuto a: prelevamenti di somme e CP finanziamenti allo stesso socio-amministratore per € 41.856,77; a liquidità ritratta Controparte_1 dai crediti oggetto di stralcio nel 2017/2018 per la complessiva somma di € 234.621,53, somma a cui era stata impressa una destinazione diversa dalle casse sociali;
al mancato rinvenimento/consegna della cassa per € 7.697,74 nonché all'omesso versamento dei decimi residui del capitale sociale per € 1.752,25.
Contestava, poi, all'amministratore la violazione dei doveri gestori per il mancato pagamento dei debiti tributari e i mancati accantonamenti su che avevano prodotto un danno pari Parte_4 all'importo per aggio, sanzioni, interessi maturati, oltre al fatto di essere ricorso al finanziamento bancario pur essendo già consapevole dello stato di decozione in cui versava la società.
Deduceva, inoltre, che tali finanziamenti non erano stati utilizzati dal per risanare CP l'azienda bensì per concedere in data 15.01.2014 un finanziamento di € 70.000,00 ai soci CP
(anche amministratore e odierno convenuto) e figlia dello stesso, sottraendo
[...] Parte_5 quella liquidità alla società e ai creditori della medesima per destinarla a fini diversi da quelli aziendali e determinando, al contempo, un'ammissione al passivo per € 45.679,11 del residuo debito verso Banca Agricola Popolare di Ragusa.
Per tali motivi chiedeva di “Piaccia al Tribunale contrariis reiectis, preliminarmente confermare l'ordinanza emessa nella suindicata fase cautelare;
1) indi, accogliere l'azione di responsabilità ex artt. 146 L. Fall., (in relazione agli artt. 2392, 2393, 2394, 2394 bis;
2476, 2485, 2486 c.c.) proposta nei confronti di quale amministratore e liquidatore della Controparte_1 fallita e per l'effetto dichiarare che si è reso responsabile sia verso la società che Controparte_1 i suoi creditori per le evidenti e gravissime suindicate violazioni di legge connesse alla carica societaria come sopra ricoperta;
2) conseguentemente, condannare parte convenuta al risarcimento del danno a favore del attore, per i fatti sopra esposti, condannandolo al pagamento a Parte_1 favore della curatela della somma di € 401.349,61 per come sopra determinata ovvero di quell'altra minore o maggiore somma ritenuta di giustizia e con riserva espressa di gravame;
3) e ciò oltre interessi moratori al tasso di cui al Dlgs. 231/2002 (ed, in subordine, al tasso legale) anche ai sensi del comma IV dell'art. 1284 c.c., introdotto dall'art. 17 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, nonchè rivalutazione monetaria dai rispettivi eventi genetici al soddisfo ed, in subordine, dalla domanda al soddisfo;
4) con ogni domanda consequenziale ed accessoria di legge;
5) con vittoria di spese, compensi e rimborso spese generali (ivi comprese i compensi e le spese della fase cautelare) oltre cpa ed iva ex art.91 del c.p.c. da porre a carico dell'Erario in virtù dell'ammissione del
al gratuito patrocinio.” Parte_1
Il convenuto, pur ritualmente citato a mani proprie, oltre che presso il proprio procuratore della fase cautelare, non si costituiva in giudizio.
pagina 2 di 7 Alla prima udienza, quindi, la causa era rinviata assegnandosi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma.
Depositate dall'attore le memorie istruttorie e istruita la causa a mezzo di CTU, con il consulente nominato dott. , la causa veniva rinviata per p.c. al 26.02.2024. Persona_1
Precisate, infine, le conclusioni all'udienza del 03.03.2025 il giudizio andava a sentenza assegnandosi i termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali.
*******************
Orbene, ritiene il Collegio che l'azione esercitata dal sia fondata e che le domande Parte_1 attoree meritino, quindi, di essere accolte.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia, del convenuto che pur Controparte_1 avendo regolarmente ricevuto la notifica dell'atto di citazione, effettuata a mani proprie oltre che presso il procuratore della fase cautelare, non si è poi costituito in giudizio rimanendo contumace (v. doc. fasc. attoreo).
Quanto al merito, in punto di diritto va ricordato che l'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., proponibile nei confronti degli amministratori e dei liquidatori della società fallita, presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto riunisce le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta, dunque, un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna (Cfr. Cass. n. 10488/1998; Cass. n. 15955/2012).
In particolare, si ritiene che l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori;
ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili (Cfr. Cass. a S.U. n. 1641/2017; Cass. n. 15955/2012, Cass. n. 10378/2012).
Nel caso di specie la curatela ha proposto azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore p.t., , divenuto anche liquidatore della società, in virtù degli Controparte_1 artt. 2392, 2393, 2394 e ss. del cod. civ. nonché invocando l'art. 2476 c.c., ai sensi della cui disciplina gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo.
Or, l'azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori, che ha natura contrattuale, presuppone la sussistenza di condotte poste in essere in violazione dei doveri di derivazione pattizia o legale connessi all'assunzione dell'incarico da parte dell'amministratore; la stessa richiede inoltre il verificarsi di un danno al patrimonio sociale e la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione degli obblighi ed il verificarsi del danno ed incombe sull'attore l'onere della relativa prova mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli,
pagina 3 di 7 l'osservanza dei doveri previsti dal disposto dell'art. 2392 c.c. (Cfr. Cass. n. 22911/2010; Cass. n. 25977/2008).
Invece, l'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali si fonda su una responsabilità da fatto illecito e quindi ha natura extracontrattuale, con la conseguenza che il curatore dovrà dare prova di tutti i fatti costitutivi dell'illecito aquiliano ivi compreso il nesso causale tra le condotte illegittime dell'amministratore e il pregiudizio.
Nel valutare l'operato dell'amministratore -che deve essere improntato al rispetto del generale dovere di professionalità e diligenza richiesto dalla natura dell'incarico e dalle proprie competenze- si dovrà, pertanto, tener presente quello che è il compito di gestione assunto, consistente nell'attività di esecuzione del contratto sociale quanto al primo tipo di azione mentre per il secondo tipo si dovrà valutare se vi sia stata inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e presuppone una diminuzione del patrimonio sociale tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.).
Part Ebbene, la società -costituita con atto del 21 febbraio 2002 ed iscritta Parte_2 nel Registro delle Imprese di Catania al n. CT-263137- aveva come oggetto sociale l'attività di “Lavoro di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterri;
...” etc. e svolgeva principalmente attività di edificazione edile (v. doc. 5 all. 2 fasc. attoreo).
Il capitale sociale, sottoscritto per euro 12.000,00, non era stato versato per intero residuando al momento del fallimento decimi per € 2.190,31, ed era comunque ripartito tra due soci: CP
, titolare dell'80% delle quote per un valore nominale di euro 9.600,00, e ,
[...] Persona_2 titolare del 20% residuo, mentre l'amministrazione della società era stata sempre affidata al socio e ciò sino alla data dell'08.11.2018, allorquando lo stesso né è divenuto Controparte_1 liquidatore (v. doc. 2 all. 5 fasc. attoreo).
Nondimeno, con la Sentenza n. 85/2019, pubblicata il 10 maggio 2019, il Tribunale di Catania ne ha dichiarato il fallimento nominando quale curatore il dott. (v. doc. 4 fasc. attoreo). Parte_3
Nella fattispecie, secondo quanto allegato dal , ciò che viene lamentato è Parte_1 l'appropriazione di denaro ai danni della società per complessivi € 285.928,29 dovuti a: “A. Prelevamenti ingiustificati di somme per € 41.856,77 B. Crediti della società per € 234.621,53 per lavori eseguiti e stralciati nei bilanci al 31/12/2017 e 2018, incassati dal e non riversati sui CP conti correnti della fallita;
C. omessa consegna al curatore della liquidità esistente in cassa alla data del fallimento per € 7.697,74 D. omesso versamento dei residui decimi di capitale sociale per € 1.752,25.”
L'attore ha inoltre dedotto un danno per mancato pagamento dei tributi -quantificato in € 69.742,21 per sanzioni, aggio, interessi e mancati accantonamenti della -, oltre che per il Parte_4 finanziamento concesso alla società fallita dalla BAPR ed utilizzato dalla stessa società per finanziare il socio ed amministratore e la di lui figlia e socia, all'epoca, Controparte_1 Parte_5 determinato nella somma di € 45.679,11.
Dunque, come già evidenziato in sede cautelare, l'analisi della documentazione contabile e fiscale oltre che dei dati di bilancio della Società fallita ha restituito un quadro della gestione societaria caratterizzata da irregolarità, inadempimenti e condotte illecite imputabili all'amministratore, in pagina 4 di 7 violazione dei doveri impostigli dalla legge e dallo statuto nonché degli obblighi relativi alla conservazione dell'integrità del patrimonio.
In merito, dirimente si è rilevata la CTU esperita in corso di causa, alle cui compiute conclusioni il Collegio aderisce, risultando scevre da vizi logico giuridici.
Il perito ha, difatti, acclarato l'esistenza di condotte di mala gestio attuate in danno della società fallita e dei creditori.
Dai riscontri eseguiti sulle scritture contabili e sugli e/c bancari della TE. Parte_2
, il CTU ha infatti verificato che nel corso dell'anno 2018, il ha prelevato
[...] CP dalle casse sociali la complessiva somma di € 13.540,00 in più soluzioni e che, sempre nel 2018 (anno della messa in liquidazione della società), risultano registrati anche un bonifico di € 5.500,00 in favore dell'altro socio (moglie del . Persona_2 CP
Di guisa che al netto delle somme restituite dal alla società si è determinato un CP credito verso i soci di complessivi € 16.050,00 (di cui, € 9.570,35 verso il contestati dalla CP curatela ed € 5.500,00 verso l ) che non è mai stato rimborsato (v. CTU pag. 8-9). Per_2
Sui contestati finanziamenti erogati in suo favore dalla Società prima del 2008 e che il non ha mai rimborsato alla fallita l'esperto ha precisato che, nella nota integrativa al CP Bilancio chiuso al 31.12.2008 - predisposto dal nella sua veste di amministratore della CP Pa
. - era stato specificato che i summenzionati crediti erano da riferirsi, per € Parte_2 40.000,00, a due finanziamenti di € 20.000,00 ciascuno che la società aveva erogato in favore dell'odierno convenuto negli anni 2003 e 2004, i quali non risultano essere stati rimborsati dal nonostante il lungo lasso di tempo intercorso ed sono da ritenersi estranei all'oggetto sociale CP della società fallita (v. CTU pag 10).
Anche la doglianza sui crediti incassati dal e non versati sui conti della società ha CP trovato riscontro nelle risultanze peritali, essendo stata acclarata l'esistenza di detti crediti per € 234.621,53 ed il loro successivo stralcio dalla contabilità aziendale mediante la rilevazione di sopravvenienze passive tra il 2017 ed il 2018 (e specificatamente nel 2017 il credito verso CP_2
e nel 2018 i crediti verso Comune di Ragalna, Compagnia S. Orsola e Fead Navfac) e che
[...] tali somme sono state incassate senza che i relativi incassi siano mai transitati sui conti della società (v. CTU pagg. 11-13).
In tal senso, d'altronde, depone pure la dichiarazione resa dallo stesso nel corso CP dell'interrogatorio del 14.02.2020 (v. doc. 5 – all. 19 fasc. attoreo) avendo questi affermato che tali crediti: “sono stati, invece, effettivamente incassati e non mi spiego del perché sono state iscritte come sopravvenienze passive nei bilanci del 2017 e 2018”; mentre le ulteriori dichiarazioni in ordine agli incassi transitati nei conti correnti intestati alla società non hanno trovato conforto nelle scritture contabili.
La società, pertanto, è stata privata dal convenuto della liquidità corrispondente all'importo dei crediti stralciati, ossia di € 234.621,53, dovendosi valorizzare quanto osservato dalla curatela ovvero che ciò ha di fatto impedito alla società medesima di avere le risorse per sostenere gli oneri fiscali e previdenziali su di essa gravanti oltre che per pagare i fornitori.
Il CTU ha, poi, verificato come il capitale sociale di € 12.000,00 non fosse stato interamente versato, residuando ancora decimi per € 2.190,31 di cui € 1.752,25 non versati dal ed € CP
pagina 5 di 7 438,06 dal socio e che la situazione contabile alla data del fallimento indicava Persona_2 effettivamente l'esistenza di giacenze di cassa per € 7.697,74, le quali somme non sono mai state consegnate al Curatore, come dallo stesso indirettamente riconosciuto in fase cautelare il CP quale ha escluso la liquidità di cassa intimata (v. doc. 7 fascicolo attoreo e CTU pagg. 13-14).
Ebbene, poiché all'apertura della procedura concorsuale, il liquidatore non ha consegnato la cassa, né ha dichiarato alcunché circa l'evoluzione delle disponibilità liquide in epoca successiva all'ultimo bilancio depositato, si ribadisce quanto già affermato in sede cautelare, ovvero che debba ritenersi che le rimanenze siano state perse, distrutte o distratte in epoca non accertabile con corrispondente danno per la società e per i creditori (Cfr. Tribunale Catania, 20/11/2018, n. 4538).
Utile e conducente si è rivelata la CTU anche in ordine alle doglianze attoree circa le sanzioni e gli interessi ammessi al passivo fallimentare, avendo il consulente verificato la sussistenza di tali addebiti per un ammontare complessivo di € 61.863,75, pari all'intero ammontare delle sanzioni, degli interessi e degli accessori scaturenti dall'omesso versamento di tributi e contributi ammessi al passivo (v. pagg. 15-16 CTU).
Difatti, in sede di insinuazione al passivo sono emerse significative esposizioni debitorie nei confronti dell'erario per complessivi di cui € 192.997,00 per debiti tributari e contributivi (v. CTU pagg. 15-16 e doc. 10-13 fasc. attoreo) da cui è conseguito un ingente danno alla società e alla massa dei creditori costituito dall'addebito di interessi e sanzioni.
Ed invero, alcun dubbio può sussistere sulla commissione del fatto da parte dell'amministratore e sulla sua qualificazione in termini di grave inadempienza, nell'ambito dei doveri di corretta gestione della società ex art. 2392 c.c., poiché il rispetto degli obblighi contributivi e fiscali rappresenta uno dei primi doveri dell'amministratore che è tenuto, alle scadenze previste, al pagamento dei debiti della società verso l'erario.
Quanto alla censura sull'utilizzo per finalità diverse da quelle aziendali delle somme ottenute Pa con il mutuo stipulato nel 2013 dalla società . con la Banca Agricola Popolare Parte_2 di Ragusa, il consulente non ha rilevato un collegamento diretto tra detto mutuo e il finanziamento di € 70.336,00 elargito in più soluzioni dalla società fallita nel corso del 2014 in favore del convenuto (e, in minima parte, della figlia).
Nondimeno in ordine a tale finanziamento il CTU ha ritenuto che per esso non sia stato rimborsato l'importo di € 29.916,76; ciò poiché lo stesso è stato contabilmente eliminato in data 31.01.2015, mediante un'anomala scrittura contabile di chiusura parziale dei conti che non consente, tuttavia, di verificare se, e con quali modalità, tale credito sia stato effettivamente rimborsato. (v. CTU pag. 17-18).
Sicché, alla luce delle verifiche effettuate e dell'istruttoria esperita appare evidente come il non abbia adeguatamente adempiuto ai doveri imposti dalla legge con la diligenza richiesta CP dalla natura dell'incarico, rendendosi responsabile dei fatti gestionali a lui contestati dall'attore per il mancato rimborso delle somme prelevate nel 2018, per l'erogazione di prestiti estranei all'oggetto sociale e non rimborsati per intero dai debitori, per il mancato rinvenimento della cassa e l'omesso versamento dei decimi residui di capitale sociale, per il mancato pagamento dei debiti tributari e previdenziali nonché per l'incasso delle somme afferenti a crediti sociali.
pagina 6 di 7 Per l'effetto, confermandosi l'ordinanza cautelare resa in data il 07.10.2021, il convenuto è tenuto a risarcire un danno pari alla somma delle singole voci sopra lamentate complessivamente ammontante ad € 385.422,38 (v. CTU pag. 20), oltre rivalutazione economica ed interessi legali, trattandosi comunque di debito di valore (così Cass., sez. I^, 25 maggio 2005, n. 11018 e v. anche Cass., sez. I^, 4 aprile 1998, n. 3483).
In applicazione del principio della soccombenza, il convenuto , rimasto Controparte_1 contumace in questa fase, va condannato alla rifusione, in favore della parte attrice – e, dunque, stante l'ammissione di questa al patrocinio a spese dello Stato, in favore dell'Erario ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002 – delle spese annotate nel foglio-notizie della causa e dei compensi sia della presente fase che di quella cautelare nella misura già dimidiata ex art. 130 del medesimo decreto, che si liquidano in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di riferimento per l'importo riconosciuto e all'attività processuale in concreto espletata, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia del convenuto . Controparte_1
- Conferma l'ordinanza resa in data 07.10.2021 con cui si è autorizzato il sequestro conservativo nei confronti di . Controparte_1
- Dichiara la responsabilità di in relazione ai fatti esposti in parte motiva e, Controparte_1 per l'effetto, lo condanna al risarcimento dei danni in favore del Parte_1 Parte_2 pari ad € 385.422,38 oltre interessi e rivalutazione.
[...]
- Condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese annotate nel Controparte_1 foglio-notizie della causa e dei compensi di lite sia per la presente fase che per quella cautelare, che si liquidano in € 3.898,50 per la fase cautelare ed in € 11.228,50 per quella presente, già dimidiati ex art. 130 del T.U. sulle spese di giustizia, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
- Pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, a carico dello Stato.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania, in data 12.6.2025.
Il Presidente Est.
Dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA DI IMPRESA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio composto dai magistrati
Dott. Mariano Sciacca Presidente est.
Dott. Vera Marletta Giudice
Dott. Milena Auceluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 15010/2021 R.G. promossa da:
, P. IVA , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del Curatore p.t., dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Rosanna Piazza (C.F. Parte_3
), presso il cui studio in Giarre, Viale Aldo Moro n. 9, è elettivamente C.F._1 domiciliato;
Attore contro nato a [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_1 C.F._2
Paternò, Via Grazia Deledda n. 5.
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da verbale d'udienza del 03.03.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.11.2021 il Parte_1 [...]
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, conveniva in giudizio Parte_2 CP
, quale amministratore unico della società fallita proponendo contro di lui un'azione di
[...]
pagina 1 di 7 responsabilità ai sensi dell'articolo 146 della Legge Fallimentare, avendo già avanzato ricorso per sequestro conservativo ante causam sui beni dello stesso disposto con ordinanza del CP 07.10.2021.
L'attore, invero, nell'atto introduttivo allegava di agire in giudizio esercitando nei confronti dell'amministratore sia l'azione sociale di responsabilità che l'azione di responsabilità spettante ai creditori.
All'uopo, eccepiva la responsabilità dell'organo gestorio per sottrazione di liquidità con un danno direttamente ascrivibile al pari a € 285.928,29 dovuto a: prelevamenti di somme e CP finanziamenti allo stesso socio-amministratore per € 41.856,77; a liquidità ritratta Controparte_1 dai crediti oggetto di stralcio nel 2017/2018 per la complessiva somma di € 234.621,53, somma a cui era stata impressa una destinazione diversa dalle casse sociali;
al mancato rinvenimento/consegna della cassa per € 7.697,74 nonché all'omesso versamento dei decimi residui del capitale sociale per € 1.752,25.
Contestava, poi, all'amministratore la violazione dei doveri gestori per il mancato pagamento dei debiti tributari e i mancati accantonamenti su che avevano prodotto un danno pari Parte_4 all'importo per aggio, sanzioni, interessi maturati, oltre al fatto di essere ricorso al finanziamento bancario pur essendo già consapevole dello stato di decozione in cui versava la società.
Deduceva, inoltre, che tali finanziamenti non erano stati utilizzati dal per risanare CP l'azienda bensì per concedere in data 15.01.2014 un finanziamento di € 70.000,00 ai soci CP
(anche amministratore e odierno convenuto) e figlia dello stesso, sottraendo
[...] Parte_5 quella liquidità alla società e ai creditori della medesima per destinarla a fini diversi da quelli aziendali e determinando, al contempo, un'ammissione al passivo per € 45.679,11 del residuo debito verso Banca Agricola Popolare di Ragusa.
Per tali motivi chiedeva di “Piaccia al Tribunale contrariis reiectis, preliminarmente confermare l'ordinanza emessa nella suindicata fase cautelare;
1) indi, accogliere l'azione di responsabilità ex artt. 146 L. Fall., (in relazione agli artt. 2392, 2393, 2394, 2394 bis;
2476, 2485, 2486 c.c.) proposta nei confronti di quale amministratore e liquidatore della Controparte_1 fallita e per l'effetto dichiarare che si è reso responsabile sia verso la società che Controparte_1 i suoi creditori per le evidenti e gravissime suindicate violazioni di legge connesse alla carica societaria come sopra ricoperta;
2) conseguentemente, condannare parte convenuta al risarcimento del danno a favore del attore, per i fatti sopra esposti, condannandolo al pagamento a Parte_1 favore della curatela della somma di € 401.349,61 per come sopra determinata ovvero di quell'altra minore o maggiore somma ritenuta di giustizia e con riserva espressa di gravame;
3) e ciò oltre interessi moratori al tasso di cui al Dlgs. 231/2002 (ed, in subordine, al tasso legale) anche ai sensi del comma IV dell'art. 1284 c.c., introdotto dall'art. 17 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, nonchè rivalutazione monetaria dai rispettivi eventi genetici al soddisfo ed, in subordine, dalla domanda al soddisfo;
4) con ogni domanda consequenziale ed accessoria di legge;
5) con vittoria di spese, compensi e rimborso spese generali (ivi comprese i compensi e le spese della fase cautelare) oltre cpa ed iva ex art.91 del c.p.c. da porre a carico dell'Erario in virtù dell'ammissione del
al gratuito patrocinio.” Parte_1
Il convenuto, pur ritualmente citato a mani proprie, oltre che presso il proprio procuratore della fase cautelare, non si costituiva in giudizio.
pagina 2 di 7 Alla prima udienza, quindi, la causa era rinviata assegnandosi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma.
Depositate dall'attore le memorie istruttorie e istruita la causa a mezzo di CTU, con il consulente nominato dott. , la causa veniva rinviata per p.c. al 26.02.2024. Persona_1
Precisate, infine, le conclusioni all'udienza del 03.03.2025 il giudizio andava a sentenza assegnandosi i termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali.
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Orbene, ritiene il Collegio che l'azione esercitata dal sia fondata e che le domande Parte_1 attoree meritino, quindi, di essere accolte.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia, del convenuto che pur Controparte_1 avendo regolarmente ricevuto la notifica dell'atto di citazione, effettuata a mani proprie oltre che presso il procuratore della fase cautelare, non si è poi costituito in giudizio rimanendo contumace (v. doc. fasc. attoreo).
Quanto al merito, in punto di diritto va ricordato che l'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., proponibile nei confronti degli amministratori e dei liquidatori della società fallita, presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto riunisce le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta, dunque, un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna (Cfr. Cass. n. 10488/1998; Cass. n. 15955/2012).
In particolare, si ritiene che l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori;
ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili (Cfr. Cass. a S.U. n. 1641/2017; Cass. n. 15955/2012, Cass. n. 10378/2012).
Nel caso di specie la curatela ha proposto azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore p.t., , divenuto anche liquidatore della società, in virtù degli Controparte_1 artt. 2392, 2393, 2394 e ss. del cod. civ. nonché invocando l'art. 2476 c.c., ai sensi della cui disciplina gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo.
Or, l'azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori, che ha natura contrattuale, presuppone la sussistenza di condotte poste in essere in violazione dei doveri di derivazione pattizia o legale connessi all'assunzione dell'incarico da parte dell'amministratore; la stessa richiede inoltre il verificarsi di un danno al patrimonio sociale e la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione degli obblighi ed il verificarsi del danno ed incombe sull'attore l'onere della relativa prova mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli,
pagina 3 di 7 l'osservanza dei doveri previsti dal disposto dell'art. 2392 c.c. (Cfr. Cass. n. 22911/2010; Cass. n. 25977/2008).
Invece, l'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali si fonda su una responsabilità da fatto illecito e quindi ha natura extracontrattuale, con la conseguenza che il curatore dovrà dare prova di tutti i fatti costitutivi dell'illecito aquiliano ivi compreso il nesso causale tra le condotte illegittime dell'amministratore e il pregiudizio.
Nel valutare l'operato dell'amministratore -che deve essere improntato al rispetto del generale dovere di professionalità e diligenza richiesto dalla natura dell'incarico e dalle proprie competenze- si dovrà, pertanto, tener presente quello che è il compito di gestione assunto, consistente nell'attività di esecuzione del contratto sociale quanto al primo tipo di azione mentre per il secondo tipo si dovrà valutare se vi sia stata inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e presuppone una diminuzione del patrimonio sociale tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.).
Part Ebbene, la società -costituita con atto del 21 febbraio 2002 ed iscritta Parte_2 nel Registro delle Imprese di Catania al n. CT-263137- aveva come oggetto sociale l'attività di “Lavoro di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterri;
...” etc. e svolgeva principalmente attività di edificazione edile (v. doc. 5 all. 2 fasc. attoreo).
Il capitale sociale, sottoscritto per euro 12.000,00, non era stato versato per intero residuando al momento del fallimento decimi per € 2.190,31, ed era comunque ripartito tra due soci: CP
, titolare dell'80% delle quote per un valore nominale di euro 9.600,00, e ,
[...] Persona_2 titolare del 20% residuo, mentre l'amministrazione della società era stata sempre affidata al socio e ciò sino alla data dell'08.11.2018, allorquando lo stesso né è divenuto Controparte_1 liquidatore (v. doc. 2 all. 5 fasc. attoreo).
Nondimeno, con la Sentenza n. 85/2019, pubblicata il 10 maggio 2019, il Tribunale di Catania ne ha dichiarato il fallimento nominando quale curatore il dott. (v. doc. 4 fasc. attoreo). Parte_3
Nella fattispecie, secondo quanto allegato dal , ciò che viene lamentato è Parte_1 l'appropriazione di denaro ai danni della società per complessivi € 285.928,29 dovuti a: “A. Prelevamenti ingiustificati di somme per € 41.856,77 B. Crediti della società per € 234.621,53 per lavori eseguiti e stralciati nei bilanci al 31/12/2017 e 2018, incassati dal e non riversati sui CP conti correnti della fallita;
C. omessa consegna al curatore della liquidità esistente in cassa alla data del fallimento per € 7.697,74 D. omesso versamento dei residui decimi di capitale sociale per € 1.752,25.”
L'attore ha inoltre dedotto un danno per mancato pagamento dei tributi -quantificato in € 69.742,21 per sanzioni, aggio, interessi e mancati accantonamenti della -, oltre che per il Parte_4 finanziamento concesso alla società fallita dalla BAPR ed utilizzato dalla stessa società per finanziare il socio ed amministratore e la di lui figlia e socia, all'epoca, Controparte_1 Parte_5 determinato nella somma di € 45.679,11.
Dunque, come già evidenziato in sede cautelare, l'analisi della documentazione contabile e fiscale oltre che dei dati di bilancio della Società fallita ha restituito un quadro della gestione societaria caratterizzata da irregolarità, inadempimenti e condotte illecite imputabili all'amministratore, in pagina 4 di 7 violazione dei doveri impostigli dalla legge e dallo statuto nonché degli obblighi relativi alla conservazione dell'integrità del patrimonio.
In merito, dirimente si è rilevata la CTU esperita in corso di causa, alle cui compiute conclusioni il Collegio aderisce, risultando scevre da vizi logico giuridici.
Il perito ha, difatti, acclarato l'esistenza di condotte di mala gestio attuate in danno della società fallita e dei creditori.
Dai riscontri eseguiti sulle scritture contabili e sugli e/c bancari della TE. Parte_2
, il CTU ha infatti verificato che nel corso dell'anno 2018, il ha prelevato
[...] CP dalle casse sociali la complessiva somma di € 13.540,00 in più soluzioni e che, sempre nel 2018 (anno della messa in liquidazione della società), risultano registrati anche un bonifico di € 5.500,00 in favore dell'altro socio (moglie del . Persona_2 CP
Di guisa che al netto delle somme restituite dal alla società si è determinato un CP credito verso i soci di complessivi € 16.050,00 (di cui, € 9.570,35 verso il contestati dalla CP curatela ed € 5.500,00 verso l ) che non è mai stato rimborsato (v. CTU pag. 8-9). Per_2
Sui contestati finanziamenti erogati in suo favore dalla Società prima del 2008 e che il non ha mai rimborsato alla fallita l'esperto ha precisato che, nella nota integrativa al CP Bilancio chiuso al 31.12.2008 - predisposto dal nella sua veste di amministratore della CP Pa
. - era stato specificato che i summenzionati crediti erano da riferirsi, per € Parte_2 40.000,00, a due finanziamenti di € 20.000,00 ciascuno che la società aveva erogato in favore dell'odierno convenuto negli anni 2003 e 2004, i quali non risultano essere stati rimborsati dal nonostante il lungo lasso di tempo intercorso ed sono da ritenersi estranei all'oggetto sociale CP della società fallita (v. CTU pag 10).
Anche la doglianza sui crediti incassati dal e non versati sui conti della società ha CP trovato riscontro nelle risultanze peritali, essendo stata acclarata l'esistenza di detti crediti per € 234.621,53 ed il loro successivo stralcio dalla contabilità aziendale mediante la rilevazione di sopravvenienze passive tra il 2017 ed il 2018 (e specificatamente nel 2017 il credito verso CP_2
e nel 2018 i crediti verso Comune di Ragalna, Compagnia S. Orsola e Fead Navfac) e che
[...] tali somme sono state incassate senza che i relativi incassi siano mai transitati sui conti della società (v. CTU pagg. 11-13).
In tal senso, d'altronde, depone pure la dichiarazione resa dallo stesso nel corso CP dell'interrogatorio del 14.02.2020 (v. doc. 5 – all. 19 fasc. attoreo) avendo questi affermato che tali crediti: “sono stati, invece, effettivamente incassati e non mi spiego del perché sono state iscritte come sopravvenienze passive nei bilanci del 2017 e 2018”; mentre le ulteriori dichiarazioni in ordine agli incassi transitati nei conti correnti intestati alla società non hanno trovato conforto nelle scritture contabili.
La società, pertanto, è stata privata dal convenuto della liquidità corrispondente all'importo dei crediti stralciati, ossia di € 234.621,53, dovendosi valorizzare quanto osservato dalla curatela ovvero che ciò ha di fatto impedito alla società medesima di avere le risorse per sostenere gli oneri fiscali e previdenziali su di essa gravanti oltre che per pagare i fornitori.
Il CTU ha, poi, verificato come il capitale sociale di € 12.000,00 non fosse stato interamente versato, residuando ancora decimi per € 2.190,31 di cui € 1.752,25 non versati dal ed € CP
pagina 5 di 7 438,06 dal socio e che la situazione contabile alla data del fallimento indicava Persona_2 effettivamente l'esistenza di giacenze di cassa per € 7.697,74, le quali somme non sono mai state consegnate al Curatore, come dallo stesso indirettamente riconosciuto in fase cautelare il CP quale ha escluso la liquidità di cassa intimata (v. doc. 7 fascicolo attoreo e CTU pagg. 13-14).
Ebbene, poiché all'apertura della procedura concorsuale, il liquidatore non ha consegnato la cassa, né ha dichiarato alcunché circa l'evoluzione delle disponibilità liquide in epoca successiva all'ultimo bilancio depositato, si ribadisce quanto già affermato in sede cautelare, ovvero che debba ritenersi che le rimanenze siano state perse, distrutte o distratte in epoca non accertabile con corrispondente danno per la società e per i creditori (Cfr. Tribunale Catania, 20/11/2018, n. 4538).
Utile e conducente si è rivelata la CTU anche in ordine alle doglianze attoree circa le sanzioni e gli interessi ammessi al passivo fallimentare, avendo il consulente verificato la sussistenza di tali addebiti per un ammontare complessivo di € 61.863,75, pari all'intero ammontare delle sanzioni, degli interessi e degli accessori scaturenti dall'omesso versamento di tributi e contributi ammessi al passivo (v. pagg. 15-16 CTU).
Difatti, in sede di insinuazione al passivo sono emerse significative esposizioni debitorie nei confronti dell'erario per complessivi di cui € 192.997,00 per debiti tributari e contributivi (v. CTU pagg. 15-16 e doc. 10-13 fasc. attoreo) da cui è conseguito un ingente danno alla società e alla massa dei creditori costituito dall'addebito di interessi e sanzioni.
Ed invero, alcun dubbio può sussistere sulla commissione del fatto da parte dell'amministratore e sulla sua qualificazione in termini di grave inadempienza, nell'ambito dei doveri di corretta gestione della società ex art. 2392 c.c., poiché il rispetto degli obblighi contributivi e fiscali rappresenta uno dei primi doveri dell'amministratore che è tenuto, alle scadenze previste, al pagamento dei debiti della società verso l'erario.
Quanto alla censura sull'utilizzo per finalità diverse da quelle aziendali delle somme ottenute Pa con il mutuo stipulato nel 2013 dalla società . con la Banca Agricola Popolare Parte_2 di Ragusa, il consulente non ha rilevato un collegamento diretto tra detto mutuo e il finanziamento di € 70.336,00 elargito in più soluzioni dalla società fallita nel corso del 2014 in favore del convenuto (e, in minima parte, della figlia).
Nondimeno in ordine a tale finanziamento il CTU ha ritenuto che per esso non sia stato rimborsato l'importo di € 29.916,76; ciò poiché lo stesso è stato contabilmente eliminato in data 31.01.2015, mediante un'anomala scrittura contabile di chiusura parziale dei conti che non consente, tuttavia, di verificare se, e con quali modalità, tale credito sia stato effettivamente rimborsato. (v. CTU pag. 17-18).
Sicché, alla luce delle verifiche effettuate e dell'istruttoria esperita appare evidente come il non abbia adeguatamente adempiuto ai doveri imposti dalla legge con la diligenza richiesta CP dalla natura dell'incarico, rendendosi responsabile dei fatti gestionali a lui contestati dall'attore per il mancato rimborso delle somme prelevate nel 2018, per l'erogazione di prestiti estranei all'oggetto sociale e non rimborsati per intero dai debitori, per il mancato rinvenimento della cassa e l'omesso versamento dei decimi residui di capitale sociale, per il mancato pagamento dei debiti tributari e previdenziali nonché per l'incasso delle somme afferenti a crediti sociali.
pagina 6 di 7 Per l'effetto, confermandosi l'ordinanza cautelare resa in data il 07.10.2021, il convenuto è tenuto a risarcire un danno pari alla somma delle singole voci sopra lamentate complessivamente ammontante ad € 385.422,38 (v. CTU pag. 20), oltre rivalutazione economica ed interessi legali, trattandosi comunque di debito di valore (così Cass., sez. I^, 25 maggio 2005, n. 11018 e v. anche Cass., sez. I^, 4 aprile 1998, n. 3483).
In applicazione del principio della soccombenza, il convenuto , rimasto Controparte_1 contumace in questa fase, va condannato alla rifusione, in favore della parte attrice – e, dunque, stante l'ammissione di questa al patrocinio a spese dello Stato, in favore dell'Erario ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002 – delle spese annotate nel foglio-notizie della causa e dei compensi sia della presente fase che di quella cautelare nella misura già dimidiata ex art. 130 del medesimo decreto, che si liquidano in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di riferimento per l'importo riconosciuto e all'attività processuale in concreto espletata, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia del convenuto . Controparte_1
- Conferma l'ordinanza resa in data 07.10.2021 con cui si è autorizzato il sequestro conservativo nei confronti di . Controparte_1
- Dichiara la responsabilità di in relazione ai fatti esposti in parte motiva e, Controparte_1 per l'effetto, lo condanna al risarcimento dei danni in favore del Parte_1 Parte_2 pari ad € 385.422,38 oltre interessi e rivalutazione.
[...]
- Condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese annotate nel Controparte_1 foglio-notizie della causa e dei compensi di lite sia per la presente fase che per quella cautelare, che si liquidano in € 3.898,50 per la fase cautelare ed in € 11.228,50 per quella presente, già dimidiati ex art. 130 del T.U. sulle spese di giustizia, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
- Pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, a carico dello Stato.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania, in data 12.6.2025.
Il Presidente Est.
Dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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