Articolo 2 della Legge 3 dicembre 1957, n. 1196
Articolo 1Articolo 3
Versione
5 gennaio 1958
Art. 2.
Il Mediocredito rimborsera' allo Stato le somme ad esso mutuate con gli interessi, al tasso che sara' stabilito dal Ministro per il tesoro, secondo piani di rimborso che di volta in volta il Ministro stesso fissera' in corrispondenza col piano di ammortamento dei certificati di credito da emettersi a norma del successivo art. 6.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1958