Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 11
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità avviso per violazione norme detraibilità IVA

    La Corte ha ritenuto che la cessione degli immobili fosse un'attività episodica e occasionale, non rientrante nell'attività d'impresa tipica della società. Pertanto, l'IVA relativa non doveva concorrere alla formazione del pro-rata di detrazione. L'Ufficio non ha fornito elementi sufficienti per ricondurre la cessione all'attività d'impresa della società, basandosi principalmente sul codice ATECO presente nella visura camerale. La natura occasionale dell'operazione è stata confermata, escludendo la necessità di considerarla ai fini del calcolo della percentuale di detrazione IVA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia
    Numero : 11
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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