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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
SGAMBATI GIOVANNI, Relatore
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 196/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL706T201172 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 195/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: Come in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha nei termini di legge impugnato l'avviso di accertamento indicato in atti, relativo all'Iva, per l'anno di imposta 2018, notificato alla predetta società dall'Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale Di
La Spezia - Ufficio Controlli in data 14 marzo 2024.
I rilievi contenuti nell'avviso oggetto di impugnazione, avevano riguardo all'avvenuta cessione di un appartamento e di un box, effettuata a terzi dalla Ricorrente 1, avendo l'Ufficio ritenuto indetraibile ex art. 19 bis 1 e bis 2 l'Iva per € 20.523,96, così operando il recupero a tassazione l'imposta e conseguentemente accertando una maggiore Iva di € 20.523,96, oltre interessi.
Erano state poi irrogate sanzioni ex artt. 6, comma 6, e 5, comma 4, del d.lgs. n. 471/1997 con determinazione di una sanzione unica ex art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 472/1997 pari a € 23.089,50, il tutto per l'ammontare complessivo di € 43.613,46 oltre a interessi.
Dopo aver brevemente illustrato la natura e le caratteristiche dell'attività svolta, con i primi tre motivi di impugnazione la ricorrente ha sostenuto che l'avviso impugnato fosse illegittimo per violazione:
1 - dell'art. 19 bis del d.p.r. n. 633/1973 e dell'art. 19 bis 2 del medesimo d.p.r. poiché la cessione dell'immobile di cui trattasi costituiva un'attività occasionale, estranea all'attività d'impresa esercitata;
2- dell'art. 7, comma 5 - bis, del d.lgs. n. 546/1992 perché l'Ufficio, gravato dell'onere probatorio non l'aveva assolto;
3- dell'articolo 5- ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e, in generale, del principio generale del contraddittorio, nonché del principio di buona fede e di leale collaborazione perché l'Ufficio aveva impedito che il contraddittorio fosse proficuo, negando, pur in assenza di ragioni oggettive, il rinvio richiesto al fine di meglio documentare le proprie ragioni.
Col quarto motivo di impugnazione e con quelli successivi la ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione dell'avviso impugnato, per violazione del principio di legittimo affidamento di cui all'art.10,commi 1 e 2,dello
Statuto del Contribuente, per l'
Illegittimità delle sanzioni irrogate in violazione del principio di proporzionalità stabilito dall'art.7, comma4, deld.lgs.n.472/1997 e denunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenzan.46/2023; per il difetto di sottoscrizione in quanto non firmato dal Direttore dell'Ufficio, legittimato ai sensi dell'art.42, commi1,2,3 del
DPR n.600/1973.
-
L'ufficio, costituendosi in giudizio ha resistito al ricorso, ribadendo la legittimità del proprio operato ed ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso ritenendo fondate le proprie argomentazioni rese nelle controdeduzioni.
- Radicatosi il contraddittorio, svolta la fase cautelare, alla fissata udienza di discussione le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti.
Dopo la discussione, la Corte ha trattenuto il procedimento in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'anno 2018, la società ricorrente ha venduto un appartamento ad uso abitativo e un box al rezzo di
€ 334.000,00 (di cui € 320.000,00 per il primo e € 14.000 per il secondo), inseriti in un più grande immobile precedentemente acquistato dalla comparente e destinato a propria sede legale.
La ricorrente sostiene che in relazione alle mutate esigenze, risultando eccessivamente ampio il corpo di fabbrica destinato a uffici della sede legale, i due immobili erano stati alienati non essendo necessari agli scopi sociali.
Si tratta quindi di valutare se la predetta cessione sia esente ai fini dell'IVA ai sensi dell'art. 10 del d.p.r. n.
633/1972 non rientrando nell'attività esercitata dalla comparente per aver natura occasionale, talché i corrispettivi non devono essere considerati ai fini del calcolo della percentuale di detrazione di cui al citato art. 19 bis stesso decreto.
Secondo l'Agenzia delle Entrate la cessione costituirebbe invece esercizio di attività d'impresa con la conseguenza che, trattandosi di proventi da quella derivanti, debbano rientrare nel calcolo del pro-rata di detrazione dell'Iva. E ci perché l'attività d'impresa svolta dalla società è quella corrispondente al codice
Ateco indicato nella visura camerale.
Indipendentemente dal fatto che non risulta agli atti specificamente contestato che, a prescindere dalle risultanze della visura camerale, l'attività d'impresa esercitata dalla Ricorrente 1 sia costituita in sostanza dalla sola cessione dei diritti di utilizzazione del sistema brevettato “Sistema 1” nonché dall'attività di ristrutturazione, costruzione e restauro di strade, opere strutturali, nonché l'esecuzione di opere industriali deve ritenersi che l'immobile in cui erano comprese le porzioni vendute e oggetto dell'accertamento, risultava acquistato in precedenza e destinato a sede della società (e non quindi destinato alla commercializzazione e/o vendita a terzi).
Va anche rilevato come non sia in discussione il fatto che l'onere probatorio faccia carico all'Ufficio finanziario che intenda esercitare la pretesa tributaria.
La presenza nelle risultanze della visura camerale di un codice ATECO, fra i numerosi altri, relativo alla costruzione di edifici residenziali e non residenziali, cui l'Ufficio ha attribuito rilievo decisivo, non trova ulteriori elementi di conferma e riscontro che consentano di far rientrare la cessione immobiliare oggetto di accertamento e ricorso nell'attività effettivamente svolta dalla ricorrente.
Sulla base degli artt. 19 e 19 bis citati (e della loro ratio legis) l'estraneità di un'operazione rispetto all'oggetto dell'attività esercitata deve essere valutata sulla base della prevalente attività svolta in concreto ed effettivamente, prescindendo da dati esclusivamente formali.
Il metodo pro-rata di detrazione Iva va applicato solo con riguardo a operazioni esenti riconducibili ad una vera e propria attività caratteristica, escludendo quelli derivanti da un'attività episodica che va ritenuta, quindi estranea all'attività d'impresa tipica esercitata dal soggetto in questione.
Con riguardo all'importo/valore della cessione degli immobili di cui all'accertamento, va poi evidenziato che si tratta di un elemento di valutazione di tipo c.d. “quantitativo”, cioè basato sul rapporto col volume di affari, cui non può essere attribuito rilievo decisivo prescindendosi dalla natura effettiva dell'attività di impresa in concreto esercitata, altrimenti si perverrebbe all'inaccettabile risultato in cui il volume d'affari generato da un'unica operazione esente (come è nel caso in esame) pur se accertata quale occasionale, darebbe luogo alla tassazione applicata secondo il metodo dell'Ufficio qualora ecceda quello complessivo di tutte le operazioni imponibili dell'anno solare.
Gli elementi emersi in giudizio consentono quindi di pervenire alla conclusione che la cessione dell'immobile e del relativo box non può essere fatta in assenza di chiari e univoci elementi dimostrativi di segno contrario, nell'attività d'impresa tipica della Ricorrente 1, per cui va ritenuto che si tratti di cessione che ha costituito un'attività di tipo episodico e meramente occasionale che legittimamente non andava considerata ai fini del calcolo della percentuale di detrazione dell'Iva, nel rispetto del citato art. 19 bis, il quale esclude espressamente che le operazioni esenti concorrano a formare il pro-rata di detrazione qualora non siano oggetto dell'attività propria, cioè tipica, dell'impresa.
E pertanto dovendosi, ad avviso di questa Corte, ritenere che i primi due motivi di ricorso siano fondati, ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato restando gli altri motivi assorbiti.
Le sese di giudizio possono, in ragione della controvertibilità della lite, essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese di lite compensate.
La Spezia, li 9.12.2025.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
SGAMBATI GIOVANNI, Relatore
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 196/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL706T201172 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 195/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: Come in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha nei termini di legge impugnato l'avviso di accertamento indicato in atti, relativo all'Iva, per l'anno di imposta 2018, notificato alla predetta società dall'Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale Di
La Spezia - Ufficio Controlli in data 14 marzo 2024.
I rilievi contenuti nell'avviso oggetto di impugnazione, avevano riguardo all'avvenuta cessione di un appartamento e di un box, effettuata a terzi dalla Ricorrente 1, avendo l'Ufficio ritenuto indetraibile ex art. 19 bis 1 e bis 2 l'Iva per € 20.523,96, così operando il recupero a tassazione l'imposta e conseguentemente accertando una maggiore Iva di € 20.523,96, oltre interessi.
Erano state poi irrogate sanzioni ex artt. 6, comma 6, e 5, comma 4, del d.lgs. n. 471/1997 con determinazione di una sanzione unica ex art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 472/1997 pari a € 23.089,50, il tutto per l'ammontare complessivo di € 43.613,46 oltre a interessi.
Dopo aver brevemente illustrato la natura e le caratteristiche dell'attività svolta, con i primi tre motivi di impugnazione la ricorrente ha sostenuto che l'avviso impugnato fosse illegittimo per violazione:
1 - dell'art. 19 bis del d.p.r. n. 633/1973 e dell'art. 19 bis 2 del medesimo d.p.r. poiché la cessione dell'immobile di cui trattasi costituiva un'attività occasionale, estranea all'attività d'impresa esercitata;
2- dell'art. 7, comma 5 - bis, del d.lgs. n. 546/1992 perché l'Ufficio, gravato dell'onere probatorio non l'aveva assolto;
3- dell'articolo 5- ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e, in generale, del principio generale del contraddittorio, nonché del principio di buona fede e di leale collaborazione perché l'Ufficio aveva impedito che il contraddittorio fosse proficuo, negando, pur in assenza di ragioni oggettive, il rinvio richiesto al fine di meglio documentare le proprie ragioni.
Col quarto motivo di impugnazione e con quelli successivi la ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione dell'avviso impugnato, per violazione del principio di legittimo affidamento di cui all'art.10,commi 1 e 2,dello
Statuto del Contribuente, per l'
Illegittimità delle sanzioni irrogate in violazione del principio di proporzionalità stabilito dall'art.7, comma4, deld.lgs.n.472/1997 e denunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenzan.46/2023; per il difetto di sottoscrizione in quanto non firmato dal Direttore dell'Ufficio, legittimato ai sensi dell'art.42, commi1,2,3 del
DPR n.600/1973.
-
L'ufficio, costituendosi in giudizio ha resistito al ricorso, ribadendo la legittimità del proprio operato ed ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso ritenendo fondate le proprie argomentazioni rese nelle controdeduzioni.
- Radicatosi il contraddittorio, svolta la fase cautelare, alla fissata udienza di discussione le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti.
Dopo la discussione, la Corte ha trattenuto il procedimento in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'anno 2018, la società ricorrente ha venduto un appartamento ad uso abitativo e un box al rezzo di
€ 334.000,00 (di cui € 320.000,00 per il primo e € 14.000 per il secondo), inseriti in un più grande immobile precedentemente acquistato dalla comparente e destinato a propria sede legale.
La ricorrente sostiene che in relazione alle mutate esigenze, risultando eccessivamente ampio il corpo di fabbrica destinato a uffici della sede legale, i due immobili erano stati alienati non essendo necessari agli scopi sociali.
Si tratta quindi di valutare se la predetta cessione sia esente ai fini dell'IVA ai sensi dell'art. 10 del d.p.r. n.
633/1972 non rientrando nell'attività esercitata dalla comparente per aver natura occasionale, talché i corrispettivi non devono essere considerati ai fini del calcolo della percentuale di detrazione di cui al citato art. 19 bis stesso decreto.
Secondo l'Agenzia delle Entrate la cessione costituirebbe invece esercizio di attività d'impresa con la conseguenza che, trattandosi di proventi da quella derivanti, debbano rientrare nel calcolo del pro-rata di detrazione dell'Iva. E ci perché l'attività d'impresa svolta dalla società è quella corrispondente al codice
Ateco indicato nella visura camerale.
Indipendentemente dal fatto che non risulta agli atti specificamente contestato che, a prescindere dalle risultanze della visura camerale, l'attività d'impresa esercitata dalla Ricorrente 1 sia costituita in sostanza dalla sola cessione dei diritti di utilizzazione del sistema brevettato “Sistema 1” nonché dall'attività di ristrutturazione, costruzione e restauro di strade, opere strutturali, nonché l'esecuzione di opere industriali deve ritenersi che l'immobile in cui erano comprese le porzioni vendute e oggetto dell'accertamento, risultava acquistato in precedenza e destinato a sede della società (e non quindi destinato alla commercializzazione e/o vendita a terzi).
Va anche rilevato come non sia in discussione il fatto che l'onere probatorio faccia carico all'Ufficio finanziario che intenda esercitare la pretesa tributaria.
La presenza nelle risultanze della visura camerale di un codice ATECO, fra i numerosi altri, relativo alla costruzione di edifici residenziali e non residenziali, cui l'Ufficio ha attribuito rilievo decisivo, non trova ulteriori elementi di conferma e riscontro che consentano di far rientrare la cessione immobiliare oggetto di accertamento e ricorso nell'attività effettivamente svolta dalla ricorrente.
Sulla base degli artt. 19 e 19 bis citati (e della loro ratio legis) l'estraneità di un'operazione rispetto all'oggetto dell'attività esercitata deve essere valutata sulla base della prevalente attività svolta in concreto ed effettivamente, prescindendo da dati esclusivamente formali.
Il metodo pro-rata di detrazione Iva va applicato solo con riguardo a operazioni esenti riconducibili ad una vera e propria attività caratteristica, escludendo quelli derivanti da un'attività episodica che va ritenuta, quindi estranea all'attività d'impresa tipica esercitata dal soggetto in questione.
Con riguardo all'importo/valore della cessione degli immobili di cui all'accertamento, va poi evidenziato che si tratta di un elemento di valutazione di tipo c.d. “quantitativo”, cioè basato sul rapporto col volume di affari, cui non può essere attribuito rilievo decisivo prescindendosi dalla natura effettiva dell'attività di impresa in concreto esercitata, altrimenti si perverrebbe all'inaccettabile risultato in cui il volume d'affari generato da un'unica operazione esente (come è nel caso in esame) pur se accertata quale occasionale, darebbe luogo alla tassazione applicata secondo il metodo dell'Ufficio qualora ecceda quello complessivo di tutte le operazioni imponibili dell'anno solare.
Gli elementi emersi in giudizio consentono quindi di pervenire alla conclusione che la cessione dell'immobile e del relativo box non può essere fatta in assenza di chiari e univoci elementi dimostrativi di segno contrario, nell'attività d'impresa tipica della Ricorrente 1, per cui va ritenuto che si tratti di cessione che ha costituito un'attività di tipo episodico e meramente occasionale che legittimamente non andava considerata ai fini del calcolo della percentuale di detrazione dell'Iva, nel rispetto del citato art. 19 bis, il quale esclude espressamente che le operazioni esenti concorrano a formare il pro-rata di detrazione qualora non siano oggetto dell'attività propria, cioè tipica, dell'impresa.
E pertanto dovendosi, ad avviso di questa Corte, ritenere che i primi due motivi di ricorso siano fondati, ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato restando gli altri motivi assorbiti.
Le sese di giudizio possono, in ragione della controvertibilità della lite, essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese di lite compensate.
La Spezia, li 9.12.2025.