Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/06/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2775/2016 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 21 luglio 2016 con il n. 2775/2016 del ruolo Generale, avente per oggetto: contratti bancari, accertamento credito, nullità e ripetizione somme, vertente tra
, in persona del Parte_1 to presso lo studio dell'Avv. Luigi BIGAGLI e rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio RUSSO, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
Fax: 0824/312653 Pec: Email_1
Attrice Contro ( poi , Controparte_1 Controparte_2
e Controparte_3 rappresentante p.t., difesa dall'avv. Nicola GORI del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato Via E. Campolmi, 4, come da procura allegata alla comparsa di risposta;
Fax: 0574 592273 Pec: vvocati.prato.it; Email_2
Convenuta
All'udienza del 14.11.2024, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la società attrice: “Si riporta al ricorso ex art. 702 bis cpc e a tutti gli scritti difensivi, insistendo per l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi formulate”;
Per la banca convenuta: “… conclude: - in via istruttoria, respingere definitivamente eventuali istanze istruttorie avanzate da controparte e non accolte;
- nel merito, respingere le domande avversarie giacché inammissibili e/o comunque infondate in fatto e in diritto, perché prescritte o comunque per tutte le ragioni esposte nella propria comparsa di costituzione e risposta nonché nelle altre difese tutte da intendersi qui richiamate e trascritte. Con vittoria di spese e compensi di giudizio ivi compresa spese di CTU e CTP”.
1
Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositato in data 21.07.2016, la
[...] in persona del liquidatore legale Parte_1 rappresentante p.t., esponeva:
- di avere intrattenuto con la (di seguito Controparte_1 indicata come “ ), in persona del legale rappresentante p.t., i Controparte_4 seguenti rapporti di conto corrente, tutti chiusi: a) c/ordinario n 597 documentato con e/c dal 31.12.1997 al 14.3.2016 (saldo a debito di € 63678,74); b) c/anticipi n 597/20 con decorrenza dal 31.12.2000 al 30.6.2009 (saldo 0); sino 2005 c) c/anticipi n 1124 documentato con e/c dal 31.12.1997 al 11.10.2010 (saldo 0) sino 2005; d) c/anticipi n 1125 documentato con e/c dal 31.12.1997 al 11.10.2010 (saldo 0); e) c/anticipi n 6535 con decorrenza dal 27.11.2005 al 11.10.2010 (saldo 0); f) c/ord. n 988/634301047 documentato con e/c dal 31.12.1997 al 20.7.2011 (saldo 0); g) c/tecnico n 6153/4826055 con decorrenza dal 7.1.2008 al 14.3.2016 (saldo a debito di € 21.383,52) sino a marzo 2016; h) c/tecnico n 6152/59424496 con decorrenza dal 15.6.2006 al 14.3.2016 (saldo a debito di € 15.459,08) sino a marzo 2016;
- che l'affidamento dei predetti conti correnti risultava chiaramente dai contratti prodotti in atti e dagli estratti conto dimostrativi dei fidi concessi, a nulla rilevando la mancata pattuizione scritta dei medesimi;
- che la gestione e regolamentazione dei rapporti sopra indicati contrastava con le prescrizioni di cui all'art. 117 del TUB e la aveva applicato sin CP_4 dall'inizio tassi debitori in misura ultra-legale, con capitalizzazione anatocistica trimestrale e voci di costo non concordate;
- che, peraltro, analizzando le risultanze dei conti, aveva riscontrato l'applicazione di tassi di interessi superiori a quelli di usura, oltre all'applicazione di interessi superiori a quelli contrattualmente convenuti;
- che il contratto di apertura del conto corrente n. 597 del 13 maggio 1992 era privo della sottoscrizione della banca, in ogni caso non indicava la misura del tasso di interessi superiore a quello legale, così come il c/anticipi 1125;
- che il contratto di apertura del conto corrente n. 597 del 13 maggio 1992 era privo della sottoscrizione della banca, in ogni caso non indicava la misura del tasso di - che il contratto di apertura del conto anticipi n. 6535 presentava
2 clausola relativa alla CMS indeterminata e per i contratti n 988/63430104 e quelli n. 6153/4826055 e n. 6152/59424496 l'istituto di credito non aveva consegnato alcuna documentazione contrattuale con violazione degli artt. 1284 c.c. e 117, comma 4 e ss. TUB;
- che dall'esame degli estratti conto e dei riassunti a scalare risultava, ai danni della cliente, l'arbitraria ed illegittima modifica peggiorativa dei tassi addebitati da parte dell'istituto bancario, oltre che l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'indebita imputazione di ingenti somme di denaro a titolo di CMS in assenza di valida pattuizione scritta inter partes e senza alcuna indicazione dei criteri di calcolo seguiti dalla banca e l'arbitraria alterazione e postergazione delle valute “fittizie” a proprio esclusivo vantaggio;
- che, analizzando la documentazione inerente al c/c ordinario, risultava che la banca resistente, in assenza di un preventivo accordo scritto con la cliente, avesse permanentemente giro contato le competenze inerenti ai conti e valute fittizie;
- che era configurabile una condotta illecita posta in essere in danno della parte attrice e tale da giustificare non soltanto la rideterminazione del credito, ma anche la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente trattenute e quantificate nell'importo di € 211.115,38. Tanto premesso conveniva la innanzi a questo Tribunale per Controparte_4 sentire accertare l'illegittimità delle somme corrisposte a titoli di interessi ovvero, in ipotesi, gli importi superiori agli interessi legali, con condanna alle spese di lite. Instauratosi il contraddittorio, la si costituiva in giudizio, Controparte_4 tramite la mandataria contestando nel merito i Controparte_3 presupposti di fatto e di diritto della domanda introdotta nel giudizio. In particolare, eccepiva:
- in via preliminare, l'improcedibilità delle domande per il mancato esperimento della procedura di mediazione di cui all'art 5 D.lgs. n. 28/2010 e ss.mm.;
- nel merito, la validità dei rapporti contrattuali intercorsi con la cliente ricorrente poiché, anche a voler ritenere che difetti la sottoscrizione dei contratti da parte dell'istituto bancario, la chiara volontà delle parti di dare esecuzione ai medesimi risulterebbe per facta concludentia dal “visto per autentica di firma” posto in calce agli atti;
- l'infondatezza delle avverse contestazioni in ordine al tasso legale ed alla natura illegittima della CMS applicata, essendo la base di calcolo della medesima indicata in contratto nella misura pari all'eventuale importo a debito;
- l'infondatezza delle avverse contestazioni in ordine all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati sui saldi di conto corrente bancario passivi poiché, tutt'al più, la questione sulla validità della clausola de qua si porrebbe esclusivamente per il periodo sino al 30.06.2000, trovando applicazione a far data dal 01.07.2000 l'art. 25 D.lgs. 342/1999 e la delibera
3 CICR del 09.02.2000 che contemplano la possibilità di capitalizzare trimestralmente gli interessi secondo il principio di reciprocità;
- l'infondatezza delle avverse contestazioni in ordine alla presunta applicazione di interessi usurari;
- l'infondatezza delle avverse contestazioni in ordine all'illegittima applicazione dello ius variandi ed al presunto erroneo calcolo dei giorni di valuta da parte della in quanto estremamente generiche e, ad ogni modo, fatte oggetto di CP_4 specifica pattuizione tra le parti;
- in ogni caso, la decadenza correlata al riconoscimento del debito da parte della società ovvero la prescrizione decennale delle pretese avanzate;
Tutto quanto sopra premesso, la di ZE chiedeva, in via CP_4 preliminare, il mutamento del rito sommario e, nel merito, il rigetto delle domande attoree in quanto prescritte, infondate e non provate, con condanna di parte ricorrente al pagamento di spese e compensi di lite. All'udienza del 30 maggio 2017 veniva concesso differimento per consentire lo svolgimento della procedura di mediazione e successivamente, all'esito del fallimento della mediazione, veniva disposta CTU. Con provvedimento del 25.10.2020 era disposto il mutamento del rito sommario;
quindi, la causa veniva istruita con produzione di documenti ed espletamento di CTU contabile a carattere percipiente. A seguito del deposito della CTU e della successiva integrazione, la causa, all'udienza del 3.2.2021, veniva trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Dopo lo scambio delle memorie di replica, il Tribunale, con ordinanza del 26.08.2021, rimetteva la causa in istruttoria, fissando la successiva udienza per il conferimento di supplemento peritale. Depositato il supplemento della relazione, all'udienza del 27 ottobre 2022, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con sentenza n. 323/2023, depositata in data 15.05.2023, il Tribunale di Prato, non definitivamente decidendo, così pronunciava: “a) rigetta le domande di nullità contrattuali per la mancata sottoscrizione da parte della banca e per violazione della disciplina di cui alla legge 108/1996 e s.m.; b) dichiara la nullità delle clausole relative all'applicazione di interessi in misura superiore a quella legale, alla capitalizzazione anatocistica ed alle ulteriori voci di costo non pattuite per iscritto, relativamente ai conti correnti ordinari n 597 e n 988/63430104; c) dichiara la nullità delle clausole relative all'applicazione di interessi in misura superiore a quella legale, alla capitalizzazione anatocistica ed alle ulteriori voci di costo non pattuite per iscritto, relativamente al c/ anticipi s.b.f. n 597/20 , al c/anticipi fatture estere n 1124 e al conto tecnico di finanziamento n 1125 sino al 25 maggio 2005, al conto tecnico n 6535 sino al 26 gennaio 2006 nonché al conto
4 inquadramento crediti pregressi n 6153/4826055 ed al conto anticipi n 6152/59424496, sino al 20 novembre 2007; d) dichiara la prescrizione dei crediti relativi alla ripetizione indebitamente versate su tali conti relativamente alle rimesse solutorie antecedenti al 18 aprile 2007; e) dispone con separata ordinanza la remissione della causa in istruttoria, al fine di accertare l'effettivo saldo su tutti i conti al netto delle rimesse da ritenere prescritte, secondo quanto specificato in parte motiva ed in linea con i principi esposti in tema di ripartizione dell'onere della prova;
f) riserva alla pronuncia definitiva la pronunzia sulle spese processuali.”. Rimessa la causa sul ruolo, il G.I. ha disposto la nomina di un nuovo consulente, al fine di integrare gli accertamenti contenuti nella CTU contabile. Depositata l'integrazione della consulenza in data 11.01.2024, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, all'udienza del 14/11/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e con assegnazione dei termini per lo scambio di conclusionali e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
QUESTIONI DEFINITE CON LA SENTENZA NON DEFINITIVA. PRINCIPI APPLICABILI Deve essere fatto integrale richiamo al contenuto della sentenza non definitiva n. 323/2023, pubblicata in data 15 maggio 2023, con la quale, disattese le domande di nullità dei contratti per la mancata sottoscrizione da parte della banca e per la violazione della disciplina di cui alla legge 108/1996 e s.m., è stata dichiarata la nullità delle clausole relative all'applicazione di interessi in misura superiore a quella legale, alla capitalizzazione anatocistica e voci di costo non pattuite per iscritto, relativamente ai conti correnti ordinari di cui ai n. 597 e 988/634301045, ai conto ancicipi n 597/, ai conti anticipi fatture estere n Pt_2
1124 e al conto tecnico di finanziamento n 1125 sino al 25 maggio 2005, al conto tecnico n 6535 sino al 26 gennaio 2006 nonché al conto inquadramento crediti pregressi n 6153/4826055 ed al conto anticipi n 6152/59424496, sino al 20 novembre 2007; d) dichiara la prescrizione dei crediti relativi alla ripetizione indebitamente versate su tali conti relativamente alle rimesse solutorie antecedenti al 18 aprile 2007; disponendo la ricostruzione dei rapporti sulla base dei criteri specificati con separata e contestuale ordinanza. L'oggetto del processo, pertanto, rimane delimitato dalle domande concernenti la ricostruzione dei saldi dei c/c in attuazione di quanto già disposto, di guisa che nella determinazione del credito vantato dalla società attrice occorre conformarsi ai seguenti principi.
A). NULLITA' DELLE CLAUSOLE NEGOZIALI.
5 Nella sentenza non definitiva è stato precisato, in merito all'azione di nullità formale introdotta dagli attori, che con l'entrata in vigore del T.U. bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385) il Legislatore ha fatto confluire in un'unica previsione le disposizioni già contemplate dagli artt. 3, 4, 5 legge 154/92, ribadendo il principio per cui i contratti debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti. Il suddetto principio subisce un'attenuazione dal comma 2 dell'art. 117 T.U.B., a tenore del quale, in coerenza con quanto già previsto dall'art. 3, commi 2 e 3 l. n. 154/92, il CICR può prevedere che ”per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma”. Il CICR in effetti, sul solco di tale facoltà, con la Delibera 04.03.2003 ha attribuito alla Banca d'Italia il potere di “individuare forme diverse da quella scritta, per le operazioni ed i servizi effettuati sulla base di contratti, redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi, oggetto di pubblicità [omissis] che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente”. con la conseguenza che poiché nella prassi bancaria l'apertura di credito è normalmente regolata in conto corrente il precetto di cui all'art. 117 T.U.B. è soddisfatto dalla presenza di quest'ultimo contratto redatto per iscritto. Si è ancora ricordato che in ogni caso, anche per la determinazione dei tassi di interessi è richiesta la forma scritta (art. 117, comma 4, t.u.b.), essendo sanzionate con la nullità quelle clausole che, ai fini anzidetti, rinviano agli usi (art. 117, comma 5, t.u.b.) e che le conseguenze della nullità di tale clausola sono differenti dalla nullità dell'intero contratto per difetto di forma. Nel primo caso, previsto dall'art 117 , comma, 3, TUB, la nullità porta al riconoscimento dei soli interessi legali, mentre la mancata individuazione per iscritto dei tassi di interessi o il non consentito rinvio agli usi comporta l'applicazione delle condizioni sostitutive di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), t.u.b. (già stabilite dall'art. 5 della legge n. 154 del 1992) e, segnatamente, del «tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive». Ancora, si è segnalato il nodo problematico che si pone in relazione ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n 154/1992 (9.7.1992) , incentrato sia sull'assenza di pattuizione scritta per il tasso ultralegale, ex art. 1284 cod. civ., sia sull'individuazione di esso tramite il rinvio all'art. 7 delle Norme uniformi bancarie (n.u.b.) - ed ora, in sostanza, alle condizioni generali di contratto raccomandate dall'ABI - e, dunque, alle «condizioni abitualmente praticate sulla piazza». Con riferimento specifico al contratto di mutuo, infatti, la Cass. n. 12276 del 2010 ha ribadito che la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, ai sensi della norma imperativa di cui all'art. 1284 c.c., comma 3, cod. civ., soltanto se il suo contenuto sia assolutamente univoco e di
6 puntuale specificazione del tasso di interesse, che, dunque, deve essere
“determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati” . In ogni caso, già nella vigenza del regime anteriore era stata ritenuta nulla la pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale nel caso di riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (Cass., 26.9.2019, n 24048). Peraltro, la disciplina della nullità delle clausole dei contratti bancari contenuta nell'art. 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è retroattiva si applica esclusivamente ai casi espressamente richiamati dalla norma, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso art. 117 (Cass, 18/06/2020, n 11876), tra i quali – in ogni caso- non rientra quello in esame. Nella presente fattispecie si è osservato ( pag. 8 e ss della sentenza) , con riferimento al contratto di conto corrente ordinario n 988/634301047, ed ai due conti tecnici n 6153 e 6152, la nullità contrattuale si desume dalla violazione dell'obbligo di consegnare alla cliente copia dei documenti negoziali sottoscritti, nonostante le formali richieste. Quanto al conto ordinario n 597, il contratto sottoscritto dalla cliente non contiene alcuna determinazione del tasso di interesse, essendo richiamati gli usi su piazza, così che si è ritenuta la sussistenza delle condizioni per dichiarare la nullità parziale di tale clausola, nonché quelle relative alla contabilizzazione trimestrale e commissioni non e costi non specificamente determinati. Di qui la ricostruzione dell'intero rapporto tenendo conto dl tasso legale. Quanto agli altri contratti, i dati desunti dalle relazioni redatte dal primo CTU, dott. hanno consentito di acclarare: Persona_1
✓ quanto al conto anticipi Sbf n 597/20, la presenza di condizioni negoziali dal 23 maggio 2005;
✓ quanto al conto anticipi fatture estere n 1124, la presenza di condizioni negoziali dal 25 maggio 2005;
✓ quanto al conto tecnico di finanziamento n 1125, la presenza di condizioni negoziali dal 25 maggio 2005;
✓ quanto al conto anticipi n 6335 , la presenza di condizioni negoziali dal 26 gennaio o 2006;
✓ quanto al conto inquadramento crediti pregressi n 6153/4826055 ed al conto finanziamento n 6152/59424496, l'assenza di documenti sottoscritti completi.
Nella presente fattispecie, - è stato osservato- alcuni dei contratti risultano essere stati conclusi in data antecedente l'entrata in vigore della normativa richiamata, con la conseguenza della sua non applicabilità per quanto concerne la nullità contrattuale. In ragione del contenuto della sentenza, si deve quindi dare atto che a seguito della declaratoria di nullità formale delle clausole e della non retroattività delle disposizioni relative ai tassi sostitutivi deve trovare
7 applicazione il tasso legale ordinario, con conseguente superamento di ogni questione inerente l'affermata violazione della disciplina in materia antiusura di cui alla legge 108/1996. Solo dalle date in cui sono intervenute successive regolamentazioni scritte e limitatamente alle spese di affidamento e della commissione di istruttoria veloce (C.I.V.), possono essere computate le relative voci escludendosi gli interessi in misura ultralegale , oltre che - per quanto si preciserà- a titolo di TO e di CMS. Ai fini dell'accertamento del credito o del debito della società attrice, appare coerente procedere alla ricostruzione dell'andamento dei rapporti utilizzando il tasso di interesse legale ex art 1283 c.c. (e senza operare, come si preciserà, alcuna capitalizzazione di interessi) in quanto non può farsi applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 7 dell'art 117 il quale, in deroga alla disciplina generale, trova espressa applicazione solo nelle ipotesi di nullità indicate dal comma 6 ovvero in caso di inosservanza del comma 4, non qualora manchi del tutto la convenzione scritta, ai sensi dell'art 117 comma 3, come nel caso in esame, in cui troverà applicazione il tasso legale (Cass 24.12.2020, n 29576; 18/06/2020, n 11876; Cass 13/10/2016). Coerentemente con quanto disposto in sentenza, la dichiarata nullità dei contratti e delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dei rapporti, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, secondo la ripartizione dell'onere della prova (Cass., 11.6.2018, n 15148). Tale statuizione investe sia il contratto di conto corrente correnti ordinari n 597 e n 988/63430104, applicando il tasso di interesse legale dalla data di costituzione, senza alcuna capitalizzazione e senza CMS e voci di costo non concordate. Il medesimo criterio è applicabile sui seguenti contratti:
c/ anticipi s.b.f. n 597/20 , c/anticipi fatture estere n 1124
conto tecnico di finanziamento n 1125 sino al 25 maggio 2005,
conto tecnico n 6535 sino al 26 gennaio 2006
conto inquadramento crediti pregressi n 6153/4826055
conto anticipi n 6152/59424496, sino al 20 novembre 2007;; ed ha effetto per ciascun rapporto dalla data del primo estratto conto alla data di chiusura.
Nella sentenza richiamata , infatti, è stato posto in rilievo come sui conti principali la banca nel corso del tempo abbia concesso affidamenti, per i quali le parti non hanno previsto autonoma disciplina negoziale in forma scritta , né può farsi richiamo alle condizioni dei contratti principali, parimenti mancanti
8 della forma richiesta. Si è quindi concluso per la invalidità parziale anche dei conti anticipi e della applicabilità, anche per essi, di interessi corrispettivi o moratori corrispondenti a quelli di legge ( art 1284 c.c.). In assenza di pattuizione scritta, non potrà farsi applicazione di alcuna capitalizzazione anatocistica, né essere computata la voce di CMS, o altre analoghe (pagg. 13 e ss della sentenza). Verifiche non necessarie in ordine agli altri contratti per i quali, come detto, la questione è stata assorbita dalla applicazione dei tassi nella misura legale, per effetto della riconosciuta nullità delle pattuizioni originarie, escludendo ogni spazio applicativo per la sanzione di cui all'art 1815, comma 2, c.c., sia in assenza di usura oggettiva ab origine, sia – alla luce degli approdi ermeneutici della S.C.- sopravvenuta ( pag. 19 della sentenza richiamata).
B) RICOSTRUZIONE DEI SALDI E ONERE DELLA PROVA. LE C.D. SCRITTURE DI RACCORDO Posti i profili di invalidità riscontrati, richiamate le statuizioni della pronuncia , ricostruzione dei saldi, inoltre, si dovrà ulteriormente tenere conto dei criteri che di seguito verranno richiamati anche se, in considerazione delle contestazioni insorte in sede di operazioni di CTU, è opportuno effettuare alcune precisazioni. Intanto, non v'è dubbio che l'accertamento della invalidità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale sino alle regolamentazione scritta intervenuta solo in corso dei rapporti, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, secondo la ripartizione dell'onere della prova (Cass., 11.6.2018, n 15148). Ed è parimenti condivisibile l'affermazione che tale onere che deve essere posto a carico di chi si afferma creditore e, quindi, a carico del correntista qualora dal rapporto assuma scaturire un credito a suo favore. Occorre tuttavia considerare che l'entità dei pagamenti effettuati dal correntista deve risultare attraverso la produzione degli estratti conto (giurisprudenza, anche questa, consolidata: da ult. Cass. 11543/2019, 24948/2017) e, nel caso di produzione incompleta, il calcolo del credito del correntista attore deve essere effettuato, in mancanza di prova contraria, partendo dal primo saldo debitore documentato ( Cass. 2.5.2019, n 11543.) quale che sia la parte che l'ha prodotto in giudizio (principio di acquisizione probatoria). Acquisita la prova dei singoli addebiti effettuati in corso di rapporto e del relativo ammontare, nell'ipotesi in cui siano oggetto di contestazione l'esistenza del contratto in forma scritta e la validità della clausola determinativa di un tasso di interessi superiore a quello legale (ovvero della clausola di TO), sarà invece la banca a dovere offrire la dimostrazione di valida causa giustificativa.
9 In definitiva, non si ritiene di condividere invece il principio secondo cui il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, abbia l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass., 13.12.2019, n 33009). Ed infatti, l'estensione dell'onere del correntista non solo ai pagamenti ma anche alla dimostrazione dell'assenza di una pattuizione scritta comporterebbe
- in ipotesi di inesistenza del documento - ad una probatio diabolica di un fatto negativo, tanto più- come nel caso in esame - nelle ipotesi la banca produca documentazione priva di sottoscrizioni. Ad avviso di questo giudice, nella ricostruzione dei saldi dovrà pertanto tenersi conto del principio affermato dalla S.C. ( Cass, 2.5.2019, n 11543),secondo cui: “..riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio e, nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti..”. Coerentemente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa. Ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi( Cass., 5.8.2021, n 22387; Cass., 29.10.2020, n 23852), sempre che non vi siano elementi probatori che
10 consentano una ricostruzione convincente ed appagante di tutta la movimentazione contabile inerente a quel periodo, non di carattere presuntivo ma frammentario. Conseguentemente, qualora sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (Cass., 7.12.2022, n 35979). In conformità con tale approdo ermeneutico della S.C. – si è detto- dovrà pertanto farsi applicazione del c.d. principio del saldo zero nella ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che – in assenza di estratti conto e documentazione contabile - l'eventuale difetto di riscontri in ordine all'entità del credito dovrà qui gravare sulla società attrice che si afferma titolare della pretesa di credito. Dall'adesione a tale principio discende inevitabilmente che, per il credito di restituzione, che agisce in ripetizione. acquisita l'assenza di valido contratto, non possa però avvantaggiarsi dell'assenza di dati probatori a sostegno della pretesa, così che nella ricostruzione dei saldi- fatta salva la dimostrazione del credito in forza di altre dati istruttori- dovrà procedersi in base agli estratti conto prodotti, omettendo ogni scrittura c.d. “di raccordo” per i periodi non documentati.
C) ECCEZIONE di PRESCRIZIONE. C1. QUALIFICAZIONE DELLE RIMESSE. INCIDENZA SUL SALDO RICOSTRUITO IN LUOGO DEL C.D. SALDO BANCA.
Infine, in ordine all'eccezione di prescrizione, la sentenza non definitiva ha richiamato i criteri per qualificare le rimesse come solutorie ed escludere la ripetibilità di tali rimesse ove effettuate in data antecedente al termine decennale decorrente dall'instaurazione del giudizio. La prescrizione è stata eccepita con riferimento al diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive nei conti, allegando il protrarsi dell'inerzia del titolare , e manifestato la volontà di avvalersene (Cass., 22.2.2018, n 4372; Cass. 26.7.2017, n 18581, Cass. 29.7.2016, n 15790; Cass., 20.1.2014, n 1064).
11 Nella pronuncia richiamata è stato precisato ( pag 27 della sentenza) che, a differenza dell'azione di nullità, l'azione di ripetizione di indebito è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale e che nel rapporto di conto corrente il termine decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista.
In tale seconda ipotesi, si è detto, i versamenti non configurano pagamenti dal quale far decorrere , ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (Cass., sez. un. n 24418 del 2.12.2010; Cass. n 6857 del 24 marzo 2014). I versamenti potranno essere considerati “alla stregua di pagamenti”, qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore e del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (Cass., sez. un. 2.12.2010, n 24418). Qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo, cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista - o anche quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento- allora i versamenti potranno essere qualificati pagamenti. Diversamente quando i versamenti nei conti , non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, consistano in meri atti ripristinatori della provvista, pur sempre nella disponibilità del cliente, poiché in tal caso non saranno qualificabili come pagamenti. In relazione alle singole rimesse operate – si è precisato- deve essere essere fatta corretta applicazione dei principio in tema di ripartizione di onere di allegazione e della prova dei fatti allegati. richiamando i principi espressi dalla sentenza n 15895 del 13.6.2019 , le S.U. della Cassazione e al contempo dando atto della riscontrata presenza di affidamenti stabilmente tollerati riscontrati già dal primo consulente, sulla scorta dei dati contabili e della diversificazione del tasso di interesse applicato, e i dati acquisiti sono stati ritenuti concordanti e precisiti secondo il parametro imposto dall'art 2729c.c.. Qualificate le rimesse di natura solutoria. riguardo l'operatività delle rimesse sul saldo ricostruito ovvero sul saldo banca, dovrà tenersi conto dell'approdo ermeneutico della S.C. Ai fini della determinazione del credito residuo il criterio richiamato espressamente è quello in forza del quale solo a seguito della ricostruzione contabile conseguente alle riconosciute nullità che la prestazione effettuata può essere qualificata indebita e dar luogo al diritto alla ripetizione, con conseguente possibilità di esercizio da parte del correntista. Tanto – si è
12 detto- in conformità all'assunto ermeneutico espresso dalla S.C. secondo cui " per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie , ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione.” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 maggio 2020, n. 9141; Cass., 15 febbraio 2021, n 3858). La individuazione delle rimesse quindi va effettuata non in modo aggregato, come ritenuto nella prima relazione, ma secondo il criterio indicato sin dalla sentenza SS.UU. nr. 24418/10 operando una verifica , trimestre per trimestre, se al momento del primo versamento in conto, immediatamente successivo all'addebito delle competenze trimestrali (il cui ammontare è oggetto della contestazione giudiziale), il saldo del c/c sia intra oppure extra fido, qualificando le rimesse nel primo caso come ripristinatorie, nel secondo come solutorie. Proprio su tali punti il CTU, la relazione depositata dal CTU, pur integrata dall'elaborato acquisito il 10 settembre 2021, non è apparsa del tutto conforme ai criteri indicati, sia per quanto concerne la corretta applicazione della disciplina dell'onere della prova sia quanto al principio c.d. del saldo zero, che dell'assenza di dati per qualificare le rimesse antecedenti al termine prescrizionale come ripristinatorie.
In tale prospettiva è stato ritenuto doversi escludere la prescrizione per i versamenti annotati su conto corrente che presenta un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, anche di fatto, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista ( Cass. 15.2.2021, n 3858). Al contempo, per quanto concerne tutti i conti, ogni pretesa di restituzione alla data del primo atto di costituzione in mora è stata ritenuta prescritta se concernente le rimesse di natura solutoria effettuate in data antecedente al 18 aprile 2007. Contrasti tra le parti, invero, sono insorti anche dopo la sentenza in ordine alla decorrenza effettiva del termine decennale, in quanto l'introduzione del giudizio è stata preceduta da una serie di lettere raccomandate la cui efficacia interruttiva della prescrizione è stata espressamente contestata.
C2. DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE. Le SS UU della Cassazione ( 13.6.2019, n 15895), hanno precisato che in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda",
13 contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. E tuttavia, è pacifico l'indirizzo secondo il quale affinché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass., 18.3.2025, n 7188; Cass., 4.1.2024, n 279; Cass., 31.5.2021, n 15140).
Inoltre, la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, e non è pertanto ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto. Ebbene, ad avviso di questo giudice, difettano di tali caratteristiche le diffide del 16 aprile2014, del settembre 2014 e del 10 febbraio 2016 poiché, pur richiamati i singoli rapporti, la diffida ha ad oggetto il diritto alla documentazione mancante, non la pretesa di credito alla ripetizione, che viene prospettata solo in termini eventuali e genericamente formulata. Ad ogni modo, si tratta di considerazioni solo incidentali, in quanto la sentenza emessa nel corso del presente giudizio ( pag. 31) ha già qualificato quale valido atto interruttivo della prescrizione il ricorso introduttivo, notificato in data 18 aprile 2017, senza possibilità di rivisitazione nel presente grado di giudizio. Coerentemente, l'unica ipotesi ricostruttiva tra quelle prospettate dal nuovo consulente sub lettera A), dovendosi escludere quella contrassegnata dalla lettera b) in quanto difforme rispetto a quanto deliberato.
II CONCLUSIONI. DETERMINAZIONE DEL CREDITO Fissati i punti salienti desumibili dalla sentenza non definitiva e dalla giurisprudenza richiamata, il credito dovrà essere in concreto determinato sulla scorta delle risultanze della relazione di carattere percipiente depositata in data 11 gennaio 2024 dal dott. – integrativa rispetto a Persona_2 quelle precedentemente acquisite- che ha utilizzato e completato gli accertamenti contenuti nelle precedenti relazioni depositate il 19 dicembre 2018, il 20 aprile 2020 ed il 3 giugno 2022. , con il contributo offerto dai CTP,
14 per la parte in cui ha fatto correttamente applicazione dei principi richiamati, procedendo alla ricostruzione dei saldi. Di seguito si riportano appunto le conclusioni a cui è pervenuto il CTU sulle quali le opzioni alternativamente proposte andranno valutate secondo quanto precisato in ordine alla ripartizione dell'onere della prova per l'ipotesi di assenza dei documenti contabili e di dati certi anche sugli affidamenti, ai fini della qualificazione della natura delle rimesse. Nello specifico , la verifica della natura delle rimesse è stata effettuata come segue:
✓ verifica, trimestre per trimestre, se al momento del primo versamento in conto, immediatamente successivo all'addebito delle competenze trimestrali, il saldo del c/c è intra fido e oppure extra fido;
✓ raffronto dei fidi tempo per tempo concessi viene fatto con il saldo ricostruito (ovvero dal quale sono stati espunti gli addebiti illegittimi) e non con il saldo banca;
✓ viene considerata prescritta solo la parte di competenze extra fido e non l'intera rimessa.
✓ il termine a cui fare riferimento, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, è quello della notifica del ricorso introduttivo ( 18 aprile 2017) e non quello delle diffide di consegna di documenti notificate nelle date antecedenti (IPOTESI A tra quelle formulate dal CTU, dott. Per_2
).
[...]
§
CONTI CORRENTI ORDINARI ED ACCESSORI
a) c/ordinario n 597 Già il primo consulente aveva riscontrato la presenza completa degli estratti conto concerne il periodo 1/1/2004-14/3/2016 Il saldo di partenza (31.12.2003) risulta a debito della cliente per € 58.653,07, mentre il saldo finale risulta a debito per € 63678,74; In applicazione dei principi richiamati in materia di onere della prova, è stato disposto che:
- la ricostruzione avrebbe dovuto tenere conto del saldo iniziale negativo;
- trovano applicazione gli interessi legali, espungendo gli interessi anatocistici nonché le voci di costi e commissioni non concordati;
- la ripetizione dovrà essere tuttavia esclusa per le rimesse di natura solutoria operate sino al 17 aprile 2007;
Il saldo di conto corrente al 14/03/2016, ricalcolato, risulta pari a € 134.990,20, ottenuto mediante somma algebrica tra il saldo ricalcolato per sorte capitale (€ 121.353,52) e gli interessi attivi netti ricalcolati (€ 13.636,68) afferenti al conto in questione. Il ricalcolo ha prodotto dunque i seguenti risultati:
- Saldo conto corrente come da e/c banca al 14/03/2016: - € 63.678,74
- Saldo conto corrente ricalcolato al 14/03/2016: € 134.990,20.
15
Su tale conto sono state addebitate competenze di altri quattro conti accessori, in ordine ai quali la ricostruzione dovrà attenersi ai criteri coerenti con quanto disposto con la sentenza intervenuta. In particolare: b) c/anticipi s.b.f. n 597/20 Estratti conto sono presenti per il periodo: 1/1/2004-30/6/2009 e il saldo finale risulta pari a zero. La ricostruzione deve tenere conto del saldo iniziale e per il periodo successivo sino al 25 maggio 2005 dovranno essere esclusi gli interessi superiori al tasso legale e capitalizzazione, nonché le voci relative a costi e commissioni non concordati, mentre per il periodo posteriore al 25 maggio 2005, trovano applicazione le condizioni negoziali. Le rimesse di natura solutoria operate sino al 17 aprile 2007, in ragione della eccepita prescrizione, sono state escluse dal saldo finale ricostruito. Riguardo l'TO, rileva il consulente che non è presente per il conto in questione in quanto le competenze trimestrali venivano girocontate sul conto corrente n. 597, producendo TO direttamente sul rapporto principale. Sono inoltre state espunte, se ripetibili, le voci di costo, la CMS e le altre commissioni non validamente pattuite. A proposito della qualificazione delle rimesse, il consulente ha rilevato che per il periodo 01/01/2004 - 17/04/2007 (“IPOTESI A”) tutte le rimesse hanno natura ripristinatoria della provvista, e dunque anche le rimesse effettuate nel periodo 01/01/2004 - 15/04/2004 (“IPOTESI B”) sono da qualificarsi come tali, essendo quest'ultimo intervallo temporale un sottoinsieme del precedente Il ricalcolo ha prodotto dunque i seguenti risultati:
- Saldo conto corrente come da e/c banca al 30/06/2009: € 0,00
- Saldo conto corrente ricalcolato al 30/06/2009: € 0,00
- Competenze da addebitare sul c/c 597 a seguito di ricalcolo: € 7.118,71
c) conto anticipi fatture estere n 1124 Estratti conto risultano presenti per il periodo: 1/1/2004-11/10/2010 e il saldo finale risulta pari a zero;
16 La ricostruzione tiene conto del saldo iniziale e per il periodo successivo sino al 25 maggio 2005 vanno esclusi gli interessi superiori al tasso legale e capitalizzazione, nonché le voci relative a costi e commissioni non concordati, mentre per il periodo posteriore al 25 maggio 2005, trovano applicazione le condizioni negoziali. Le rimesse di natura solutoria operate sino al 17 aprile 2007, in ragione della eccepita prescrizione, sono state escluse dal saldo finale ricostruito. Riguardo l'TO, anche in tal caso il CTU rileva che non è presente per il conto in questione in quanto le competenze trimestrali venivano girocontate sul conto corrente n. 597, producendo TO ( che è stato espunto in ottemperanza al quesito posto direttamente sul rapporto principale). Successivamente l'ausiliario ha proceduto, per ogni trimestre oggetto di analisi, a ricalcolare gli interessi al tasso legale (fino al 25/05/2005) e al tasso convenzionale (dal 25/05/2005 in poi, oltre all'applicazione di commissioni e spese così come validamente pattuite) tenendo conto dei “nuovi” numeri debitori e creditori (questi ultimi al netto della ritenuta di acconto pro-tempore vigente) rideterminati (e dunque potenzialmente difformi da quelli riportati negli estratti conto), visto che sull'intero periodo non è mai stato ravvisato il superamento della soglia di usura. Le competenze da addebitare sul c/c 597 a seguito di ricalcolo risultano pari ad
€ 32.741,34.
d) conto tecnico di finanziamento n 1125 La presenza degli estratti conto copre in modo completo il periodo: 1/1/2004 ( saldo - € 210.000,00) all' 11/10/2010 (saldo finale risulta pari a zero. in quanto il saldo negativo di € 138,60 è stato azzerato per estinzione con giroconto sul conto ordinario) Correttamente la ricostruzione effettuata dal dott. Per_2 tiene conto del saldo iniziale. Per il periodo dal I gennaio 2004 al 25 gennaio 2005, gli interessi sono computati in misura legale, espungendo i costi e commissioni non concordati in forma scritta.
Anche in tal caso, l'ausiliario precisa che non risultano interessi anatocistici in quanto le competenze erano girocontate sul conto principale, da cui viene comunque esclusa la contabilizzazione trimestrale. Per il periodo posteriore al 25 maggio 2005 sino all'11 ottobre 2010, trovano applicazione le condizioni negoziali.
17 Ed infine. le rimesse di natura solutoria operate sino al 17 aprile 2007, in ragione della eccepita prescrizione, sono state escluse dal saldo finale ricostruito. Adottando tali criteri, le competenze da addebitare sul c/c 597 a seguito di ricalcolo sono risultate pari ad € 9.266,82
e) conto tecnico n 6535 Sono presenti gli estratti conto completi per il periodo dal 27.11.2005 ( saldo 00) all'11/10/2010 (saldo finale risulta pari a zero. in quanto il saldo negativo di € 138,60 è stato azzerato per estinzione con giroconto sul conto ordinario) Per il periodo dal 27.11.2005 al 26 gennaio 2006, gli interessi sono computati in misura legale, espungendo i costi e commissioni non concordati in forma scritta. Non risultano interessi anatocistici in quanto le competenze erano contabilizzate sul conto principale, da cui è stata comunque esclusa la contabilizzazione trimestrale. Per il periodo posteriore al 26 gennaio 2006 sino all'11 ottobre 2010, vengono applicate le condizioni negoziali. Le rimesse di natura solutoria operate sino al 17 aprile 2007, in ragione della eccepita prescrizione, sono state escluse dal saldo finale ricostruito. Adottando tali criteri, la ricostruzione delle competenze da addebitare sul c/c 597 a seguito di ricalcolo è pari ad € 5.615,95
f) Conto corrente n. 988/6343010 Già il primo consulente aveva riscontrato la presenza completa degli estratti conto concerne il periodo 1/1/2003 al 20/7/2011. Il saldo di partenza (1.1.2003) risulta a debito della cliente per € 48196,72, mentre il saldo finale risulta pari a zero. L'importo del fido per il periodo compreso tra il I gennaio 2003 ed il mese di maggio 2006 è risultato di € 55.000,00, azzerato dal mese di giugno 2006.
In applicazione dei principi richiamati in materia di onere della prova, la sentenza ha disposto che:
18 - la ricostruzione avrebbe dovuto tenere conto del saldo iniziale negativo;
- trovano applicazione gli interessi legali, espungendo gli interessi anatocistici nonché le voci di costi e commissioni non concordati;
- la ripetizione deve esclusa per le rimesse di natura solutoria operate sino al 17 aprile 2007; Il saldo di conto corrente al 14/03/2016, ricalcolato dal CTU, risulta pari a € 47.031,31, ottenuto mediante somma algebrica tra il saldo ricalcolato per sorte capitale (€ 53.838,40 ) e le competenze passive addebitabili ricalcolate (€ 6.807,09) afferenti al conto in questione. Il ricalcolo ha prodotto dunque i seguenti risultati:
- Saldo conto corrente come da e/c banca al 20/07/2011: € 0,00
- Saldo conto corrente ricalcolato al 20/07/2011: € 47.031,31
:,
g) Conto inquadramento crediti pregressi n. 6153/4826055 Viene dato atto che gli estratti conto presenti coprono in maniera completa il periodo compreso dal 7/1/2008 ( saldo 00) al 14/3/2016 (saldo finale risulta pari a -21383,52, azzerato per estinzione) Per l'intero periodo, trovano applicazione le condizioni negoziali e non v'è spazio per ritenere prescritte le rimesse effettuate entro il termine decennale. In tal caso non rileva l'TO, essendo le competenze contabilizzate sul conto corrente precedente per i primi due trimestri e successivamente non computati. Il ricalcolo del CTU ha prodotto dunque i seguenti risultati:
- Saldo conto corrente come da e/c banca al 14/03/2016: € 21.383,52
- Saldo conto corrente ricalcolato al 14/03/2016: - € 9.331,82
19
h) Conto anticipi n. 6152/59424496
Gli estratti conto sono presenti in modo completo per il periodo: 16/6/2006 (saldo 00) al 14/3/2016 (saldo finale risulta pari a -15459,08, azzerato per estinzione). Secondo l'analisi del CTU risultano concessi affidamenti in misura differenziata:
€ 310.000,00 per il periodo compreso tra il 16/06/2006 e il 20/07/2006;
€ 295.000,00 per il periodo compreso tra il 20/07/2006 e il 20/08/2006;
€ 280.000,00 per il periodo compreso tra il 20/08/2006 e il 20/09/2006;
€ 260.000,00 per il periodo compreso tra il 20/09/2006 e il 20/10/2006;
€ 240.000,00 per il periodo compreso tra il 20/10/2006 e il 20/11/2006;
€ 220.000,00 per il periodo compreso tra il 20/11/2006 e il 20/12/2006;
€ 200.000,00 per il periodo compreso tra il 20/12/2006 e il 20/01/2007;
€ 180.000,00 per il periodo compreso tra il 20/01/2007 e il 20/02/2007;
€ 160.000,00 per il periodo compreso tra il 20/02/2007 e il 20/03/2007;
€ 140.000,00 per il periodo compreso tra il 20/03/2007 e il 20/04/2007;
Per il periodo dal 1676/2006 al 20/11/2007, il computo degli interessi è stato operato con il tasso legale, senza capitalizzazione, con esclusione di costi e commissioni non pattuiti formalmente. Dal 20/11/2007 al 14/3/2016 , sono applicate le condizioni negoziali e non v'è spazio per ritenere prescritte le rimesse effettuate entro il termine decennale. Anche in tal caso non rileva l'TO, essendo state le competenze contabilizzate sul conto corrente n. 988/63430104 o sul precedente conto anticipi. Le rimesse sono state ritenute prescritte, se solutorie, sino al 20/11/2007. Il ricalcolo del dott. ha prodotto dunque i seguenti risultati: Per_2
- Saldo conto corrente come da e/c banca al 14/03/2016: - € 15.459,08
- Saldo conto corrente ricalcolato al 14/03/2016: - € 28.730,28
20 Tra le varie ipotesi ricostruttive, in linea con i principi ed i criteri sopra richiamati, occorre quindi fare riferimento a quella riepilogativa sotto riportata, individuando i saldi corretti quelli in forza dei quali la qualificazione delle rimesse viene operata in base alla sussistenza di affidamenti, in forza di dati non equivoci, plurimi e convergenti (pagine 44 e 55 della relazione del dott. ). Per_2
Tale determinazione, tra tutte quelle alternativamente prospettate dai diversi CTU, è quella che a questo giudice appare maggiormente aderente agli approdi giurisprudenziali, così che il credito della società attrice può ritenersi provato nei limiti della somma computata sugli estratti conti considerati.
In definitiva, la domanda di accertamento del credito avanzata dall'attore va accolta in tali limiti, e, al contempo, dovrà essere determinato il credito residuale sui rapporti sopra richiamati in ragione della riconosciuta nullità parziale delle clausole negoziali. Su tale importo sono dovuti gli interessi di mora dalla data della domanda a norma del combinato disposto degli art. 1283 c.c. e 2033 c.c., non essendo stati provati e dedotti specifici elementi per ritenere la mala fede dell'accipiens. La domanda proposta va dunque accolta in tali limiti, con conseguente condanna della banca convenuta al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c.. ed in linea con i parametri medi di cui al DM 55/2014, compensate per un terzo in ragione dei contrasti interpretativi sussistenti in materia al momento della domanda e
21 della reciproca soccombenza in ordine ad alcune delle domande ed eccezioni formulate , sia in riferimento alla disciplina c.d. antiusura, sia in relazione al minor credito accertato per la riconosciuta prescrizione delle rimesse solutorie, con distrazione ai sensi dell'art 93 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate da, la in persona del liquidatore legale Parte_1 rappresentante p.t.,, con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositato in data 21.07.2016, nei confronti della ( poi Controparte_1
, rappr Controparte_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) accerta il credito della società attrice nei confronti della banca convenuta, in € 89.216,61, alle date di chiusura dei rapporti, condannando la al relativo CP_4 pagamento, con interessi legali dalla data della domanda al sal b) condanna La convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese CP_4 pr li, liquidate in complessivi € 14.103,00, per onorario di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, spese per notifiche, CU e per procedimento di mediazione obbligatoria, nonché di CTU nella misura liquidata con distinti decreti, compensandole tutte per un terzo e distraendole a favore dei procuratori costituiti.
Così deciso in data 31 maggio 2024 dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico Il Giudice Istruttore Dott. Michele Sirgiovanni
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