Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/05/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N.r.g. 7639/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 7639/2024, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso” e vertente TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Capone, procuratore domiciliatario;
-ricorrente-
CONTRO (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Federica CP_1 C.F._2
Montanaro, procuratrice domiciliataria;
-resistente- Conclusioni: Come da verbale di udienza del 18.03.2025. Con la partecipazione del P.M. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato da e il Parte_1 CP_1
29.05.1995, ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede proposta, risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Squinzano, è intervenuta separazione personale omologata con sentenza del Tribunale di Lecce n. 3359/2023 depositata in data 11.12.2023. Dal giorno della comparizione delle parti innanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Le parti, all'udienza del 18.03.2025, chiedevano definirsi la presente controversia alle seguenti condizioni: - revoca del contributo di mantenimento in favore del figlio Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente;
- contributo di mantenimento in favore del figlio e a carico del padre pari ad € 200,00 mensili che verranno versati Per_2
1
- ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno da individuarsi secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Lecce. Il Tribunale ritiene di poter ratificare le suddette condizioni concordate in quanto rispondenti ai loro interessi e a quelli del figlio maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Squinzano in data 29.05.1995 da nato a [...] in data [...], e Parte_1
nata a [...] il [...] (Atto di matrimonio n. 25, Parte II, CP_1
Serie A, Anno 1995), alle condizioni indicate in parte motiva;
- spese del presente procedimento tutte compensate. Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Squinzano. Lecce, 16.05.2025
Il giudice estensore La presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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