Art. 30. Riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo 1. A partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo.
Articolo 30 della Legge 11 agosto 2014, n. 125
Articolo 29Articolo 31
Articolo 30 della Legge 11 agosto 2014, n. 125
Versione
29 agosto 2014
29 agosto 2014
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 1873
- Cass. civ., sez. II, ordinanza 05/02/2024, n. 3242
- Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2024, n. 6763
- Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2279
- TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 10/06/2025, n. 4365
- Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/12/2024, n. 157
- Trib. Sassari, sentenza 24/04/2025, n. 362
- Trib. Terni, sentenza 04/02/2025, n. 107
- Trib. Palermo, sentenza 08/05/2024, n. 2005
- Trib. Bologna, decreto 13/03/2025
- Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/12/2025, n. 1857
- Trib. Sassari, sentenza 05/02/2025, n. 102
- Trib. Potenza, sentenza 25/11/2025, n. 2420
- Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 2814
- Articolo 1 della Legge 22 febbraio 1973, n. 27
- Articolo 5 della Legge 23 dicembre 1991, n. 430
- Articolo 1 della Legge 8 marzo 1958, n. 194