Ordinanza cautelare 31 maggio 2022
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/06/2025, n. 10689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10689 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10689/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04357/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4357 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Pistoia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto prot. K-OMISSIS- del 1° dicembre 2022, con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della Legge 5 febbraio 1992 n. 91;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e udito per il ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto come in rito, il sig. -OMISSIS- chiede annullarsi il provvedimento del Ministero dell’Interno del 1° dicembre 2021 con il quale è stata respinta la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana.
In particolare, in fatto, in data 11 aprile 2017, il sig. -OMISSIS- presentava istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Con comunicazione del 2 settembre 2021, il Ministero dell’Interno informava il richiedente dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, segnalando che « da accertamenti istruttori risulta che la S.V. ha a proprio carico la seguente situazione penale: in data 27/6/2011 Sentenza del Tribunale in Composizione Monocratica di Trieste, divenuta irrevocabile in data 28/2/2012 per violazione Art. 12 comma 1 D.L.vo 25/07/1998 n. 286 ».
Con decreto del 1° dicembre 2021, il Ministero dell’Interno rigettava l’istanza in ragione dei « pregiudizi di carattere penale: 27/6/2011 Sentenza del Tribunale in Composizione Monocratica di Trieste, divenuta irrevocabile in data 28/2/2012, per violazione art. 12 comma 1 D. L.vo 25/07/1998 n. 286, da cui si evince che la condotta del richiedente è indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile da un complesso di situazioni e comportamenti, posti in essere nel corso della permanenza sul territorio nazionale idonei a fondare l'opportunità della concessione del nuovo status civitatis ».
Avverso detto provvedimento, il sig. -OMISSIS- ha proposto l’odierno ricorso, con richiesta di misure cautelari sospensive.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, instando per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n. 3463 del 31 maggio 2022, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, così motivando: « Rilevata la non sussistenza dei requisiti della gravità e della irreparabilità del pregiudizio in relazione alle prospettazioni attoree, visto il generico riferimento all’impossibilità di una riproposizione della domanda di cittadinanza se non trascorsi cinque anni dal provvedimento di rigetto; Ritenuto, infatti, che il diniego di concessione della cittadinanza non preclude allo straniero la possibilità di permanere comunque sul territorio nazionale in base ad un diverso idoneo titolo di soggiorno; Considerato, inoltre, che il provvedimento impugnato, cui si giustappone un interesse pretensivo del ricorrente, è ad effetti negativi, a fronte del quale l’eventuale concessione di un provvedimento cautelare, con la sospensione tout court di detti effetti, non comporterebbe comunque la produzione di effetti corrispondenti a quelli dell’auspicato provvedimento favorevole ».
Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è affidato ad un unico motivo di diritto, con cui si deduce “ Violazione di legge e/o falsa applicazione della legge (art. 6 L. 5 febbraio 1992 nr. 91 in relazione all’art. 9 lett. f) medesima disposizione di legge) ”.
Il ricorrente lamenta che il gravato provvedimento avrebbe illegittimamente fondato il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza sulle risultanze del casellario giudiziale e, in particolare, sulla sussistenza a suo carico di una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
Sostiene che, non trattandosi di condanna immediatamente ostativa alla concessione della cittadinanza, ai sensi dell’art. 6 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare una valutazione complessiva, operando un bilanciamento degli interessi in gioco e considerando sia l’estinzione del reato avvenuta ai sensi dell’art. 167 c.p. (non avendo egli commesso reati della stessa indole nei cinque anni successivi alla sentenza di condanna con sospensione condizionale della pena), sia la sua integrazione nel tessuto sociale dello Stato italiano.
Ritiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto dell’estinzione del reato “ quantomeno nei termini di attenuazione del peso nella valutazione di pericolosità sociale ”.
Soggiunge, poi, di aver presentato istanza di riabilitazione, ai sensi dell’art. 178 c.p., al Tribunale di Sorveglianza di Brescia, informando il Ministero dell’Interno cui aveva espressamente richiesto una sospensione procedimentale.
Conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del diniego impugnato.
Nel merito il ricorso è infondato.
Occorre rilevare come l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nel provvedimento di concessione della cittadinanza si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V bis , 15 marzo 2022, n. 2943 che richiama Consiglio di Stato, sez. III, 6 settembre 2018, n. 5262 e Consiglio di Stato, sez. III, 12 novembre 2014, n. 5571).
Invero, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza in materia, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo quando l'Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale ( cfr. T.A.R. Lazio, sez. V bis , 15 marzo 2022, n. 2943 che richiama Consiglio di Stato, sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151 e T.A.R. Lazio, sez. I ter , 11 febbraio 2021, n. 1719).
L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante, atteso che la concessione della cittadinanza - lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi - rappresenta il prodotto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V bis , 15 marzo 2022, n. 2943).
Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, infatti, è fondato su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V bis , 15 marzo 2022, n. 2943 che richiama Consiglio di Stato, sez. III, 28 maggio 2021, n. 4122 e Consiglio di Stato, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 8133).
Il Collegio condivide pienamente le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza sopra richiamata, che ha ripetutamente affermato che, trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’Amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dalla stessa non può che essere di natura estrinseca e formale e non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Il Collegio ritiene opportuno, altresì, ricordare la natura del potere esercitato con tali provvedimenti, che serve ad inquadrare meglio le questioni implicate, nonché ad interpretare la (scarsa) disciplina normativa e gli orientamenti giurisprudenziali in materia.
In tale prospettiva, va ricordato che, proprio in considerazione della particolare natura del provvedimento concessorio della cittadinanza italiana, della irrevocabilità dello status e del complesso delle conseguenze che derivano dalla concessione della cittadinanza, il Legislatore si è limitato a stabilire solo i presupposti di ammissibilità (prescritti dall'art. 9, della Legge 5 febbraio 1992 n. 91) che consentono all'interessato di avanzare l'istanza di naturalizzazione; tali presupposti, tuttavia, non costituiscono elementi di per sé sufficienti per conseguire il beneficio - come invece accade nel caso dei procedimenti autorizzatori - né costituiscono una presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato status , in quanto il Legislatore ha riservato la decisione all'Amministrazione, attribuendole un'ampia discrezionalità nel valutare l'opportunità di ampliare la platea dei cittadini conferendo lo status civitatis ad un nuovo soggetto (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V bis , 15 marzo 2022, n. 2943).
A differenza dei normali procedimenti concessori che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V bis , 15 marzo 2022, n. 2943).
A seguito del riconoscimento allo straniero dei diritti fondamentali della persona, oltre che dei diritti civili, e a seguito del riconoscimento dello status di “lungosoggiornante”, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, ne è stata sancita l’equiparazione al cittadino italiano, anche per quanto riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione, inclusi i diritti alle prestazioni e ai servizi sociali, oltre ad una particolare tutela nei confronti dei provvedimenti di espulsione, volta a garantire la prosecuzione del soggiorno sul territorio, con una posizione che si avvicina molto al “diritto di incolato” del cittadino (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V bis , 15 marzo 2022, n. 2943).
In sostanza lo status del cittadino si differenzia per quanto riguarda i c.d. diritti politici (di elettorato attivo e passivo ed assunzione di cariche pubbliche e di quei pubblici impieghi in quanto direttamente o indirettamente connessi a funzioni pubbliche) che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte.
Del resto, l’attribuzione della cittadinanza comporta non solo diritti in capo all’interessato, ma anche doveri, tra cui quello di contribuire al progresso del Paese e di assumersi obblighi di solidarietà economica e sociale nei confronti della collettività di nuova appartenenza, in primis quello di non pregiudicare la sicurezza degli altri membri.
Con riferimento al caso di specie, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia correttamente esercitato la propria sfera di attività discrezionale, evidenziando legittimi motivi di rigetto della istanza per la non compiuta integrazione del ricorrente nella comunità nazionale, desumibile dalla violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine.
Il provvedimento impugnato è fondato sui « pregiudizi di carattere penale: 27/6/2011 Sentenza del Tribunale in Composizione Monocratica di Trieste, divenuta irrevocabile in data 28/2/2012, per violazione art. 12 comma 1 D. L.vo 25/07/1998 n. 286, da cui si evince che la condotta del richiedente è indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile da un complesso di situazioni e comportamenti, posti in essere nel corso della permanenza sul territorio nazionale idonei a fondare l'opportunità della concessione del nuovo status civitatis ».
L’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere valutativo discrezionale, ha ritenuto di valorizzare le risultanze del casellario giudiziale, da cui emergeva a carico del richiedente « SENTENZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI TRIESTE IRREVOCABILE IL 28/02/2012 (1° reato) ATTI DIRETTI A PROCURARE L'INGRESSO ILLEGALE NEL TERRITORIO DELLO STATO DI STRANIERI Art. 12 comma 1 D.L.vo 25/07/1998 n. 286 (COMMESSO IL 20/6/2006 IN TRIESTE) Dispositivo: ATTENUANTI GENERICHE Art. 62 BIS C.P. RECLUSIONE MESI 8, MULTA 1.000,00 EURO - SOSTITUITA LA PENA: L'INTERA RECLUSIONE CON LA MULTA 9.120,00 EURO - Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P. », ritenendo come la violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine e, in particolare, il compimento di atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di stranieri fossero indicativi del mancato inserimento del richiedente nel tessuto sociale italiano.
Non sono persuasive le argomentazioni di parte ricorrente relative alla concessione della sospensione condizionale della pena, all’estinzione del reato e alla sua equiparazione quoad effectum alla riabilitazione, ben potendo l’Amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, valutare il fatto “reato” nella sua dimensione storico-fattuale ed inferirne, a prescindere dagli esiti di rilievo processuale, la mancanza di una reale integrazione del richiedente nel tessuto sociale dello Stato italiano.
Né giova al ricorrente opporre il richiamo all’art. 6, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, secondo cui « Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ».
Sotto tale profilo, infatti, è sufficiente rilevare che detta norma, che definisce espressamente l’ambito delle ipotesi criminose che precludono il conseguimento della cittadinanza richiesta ai sensi dell’art. 5 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, trova applicazione con esclusivo riferimento alle istanze di conferimento della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano - che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per il richiedente (al fine di tutelare l’unità familiare del cittadino italiano) per cui la cittadinanza può essere negata solo nelle ipotesi tassativamente predeterminate dal legislatore - e non anche con riguardo alle domande di concessione per residenza, ai sensi dell’art. 9 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, quale quella in esame, in cui, invece, il Legislatore ha preferito non precludere all’Amministrazione la possibilità di valutare, “ caso per caso ”, anche diverse ed ulteriori fattispecie criminose (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V bis , 15 marzo 2022, n. 2943 che richiama Cons. Stato sez. III, 14 maggio 2019, n. 3121; id., 21 ottobre 2019, n. 7122).
Il Collegio ritiene che il valore prognostico negativo del fatto addebitato al ricorrente (atti diretti a procurare l’ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato), particolarmente significativo sotto il profilo della sua natura, in considerazione della rilevanza del bene giuridico protetto, quello della regolarità dei flussi migratori, non venga inciso da quanto rilevato dalla parte ricorrente. L’istante, infatti, non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento socio-economico costituisce solo il presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V bis , 15 marzo 2022, n. 2943).
Giova, peraltro, precisare che il ricorrente ha la possibilità di ripresentare l’istanza nel futuro, per cui le conseguenze discendenti dal diniego sono solo temporanee e non comportano alcuna “interferenza nella vita privata e familiare” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l’interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima. Per tali ragioni il provvedimento impugnato, con cui, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, è stato ritenuto recessivo l'interesse del privato ad essere ammesso come componente aggiuntivo del Popolo italiano, non può essere ritenuto né irragionevole né sproporzionato, dato che il diniego di cittadinanza comporta il solo svantaggio temporale sopraindicato, che risulta “giustificato” ove si consideri la rilevanza degli interessi in gioco e l’irreversibilità degli effetti connessi alla concessione di tale status , che comporta, oltre al diritto di incolato ed alle limitazioni all’estradizione del cittadino, soprattutto il conferimento di diritti politici. Da tale punto di vista, dunque, risulta inopportuno ampliare la platea dei cittadini mediante l'inserimento di un nuovo componente ove sussistano dubbi sulla sua attitudine a rispettare i valori fondamentali per la comunità di cui diviene parte essenziale con piena partecipazione all’autodeterminazione delle scelte di natura politica (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V bis , 15 marzo 2022, n. 2943).
Il ricorso va conclusivamente respinto.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.