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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/03/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14761/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14761/2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASARI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRA e dell'avv. TOSCHI CARLOTTA ( ) PIAZZA GIUSEPPE C.F._2
GARIBALDI 8 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA G. GARIBALDI N. 8 40024 CASTEL SAN PIETRO TERMEpresso il difensore avv. CASARI
ALESSANDRA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace P_ C.F._3
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale di udienza del 27.2.2025 con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.12.2021 l'attrice ha allegato che: contraeva matrimonio con P_
, nato a [...], Albania, in data 08.02.1982, come da certificato di matrimonio sub doc. 1
[...]
munito di Apostille e traduzione giurata;
il matrimonio, non trascritto in Italia, veniva celebrato in data
30.08.2010; da tale unione nascevano due figli, nato il [...], a [...], e ON
, nata il [...], sempre a Lezhe (Albania); per la prosecuzione della Persona_2 Parte_1
convivenza diveniva insostenibile a causa dei maltrattamenti da parte del marito, sia diretti contro di lei che contro i minori;
nel 2017 la ricorrente, assieme ai figli, si vedeva costretta a lasciare l'Albania e lei e i figli si recavano in Italia, ove ottenevano regolare permesso di soggiorno;
all'epoca del deposito del ricorso, risiedevano ad Imola in abitazione di servizio messa a disposizione dall'A.S.P. Circondario
Imolese.
Il convenuto non si costituiva in fase presidenziale, né nella successiva fase davanti al Giudice
Istruttore.
La ricorrente compariva all'udienza presidenziale del 7.3.2023 e dichiarava:
Mio marito vive in Albania, io ho contatti con sua mamma, con lui no, lui non cerca mai né me né i suoi figli.
A quello che so mio marito lavora in una fabbrica di pesce, non so quanto possa guadagnare, sua mamma mi ha detto che guadagna circa 300 euro al mese, perché lì gli stipendi sono così. Con sua mamma sono in buoni rapporti. Io sono venuta in italia perché mi ero già lasciata con lui in Albania dal 5 aprile 2014, non ho potuto fare il divorzio, grazie a una suora che mi ha preso in carico e mi ha aiutato, avevo un figlio di un anno e mezzo ed ero incinta di sei mesi dell'altro, sono scappata da questa suora perché mio marito mi picchiava;
a luglio 2015 sono andata in Germania cercando asilo politico, io ci ho provato, sono andata là fino a novembre 2015, sono stata in un centro, poi sempre grazie a questa suora lei mi ha fatto il biglietto in corriera per venire qui a Bologna mi hanno messo in un centro coi bambini per qualche notte, da lì mi ha preso , mi hanno aiutato a fare permesso di Parte_2 soggiorno per me e i miei figli e sono stata un anno e mezzo in una casa di , insieme ad Parte_2 altre donne., poi il Servizio mi ha preso e mi ha messo in una casa da sola con i bambini, pago un po' di affitto, l'anno scorso non lavoravo e pagavo 38 euro, quest'anno pagherò di più perché ho iniziato a lavorare, e il resto dell'affitto lo paga il Servizio, è un alloggio di emergenza del Servizio, io pago le bollette, adesso sto lavorando, lavoro in una fabbrica metalmeccanica, lavoro 8 ore al giorno da lunedì a venerdì, i figli li porto al prescuola e al doposcuola, io lavoro dalle 8,30 e fino alle 17,30. Io ho iniziato a novembre, mi avevano fatto contratto fino al 28 febbraio, me lo hanno rinnovato fino a luglio 2023, l'ultima busta paga era 1.470 euro al mese. I miei figli si trovano molto bene a scuola. Il padre è stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale con decreto dell'agosto 2020 del TM Bologna.
Io chiedo l'affido esclusivo dei miei figli con possibilità di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per loro, collocamento prevalente presso di me, visite padre-figli se il padre lo chiederà, solo previa valutazione del servizio e con incontri protetti, contributo paterno al mantenimento dei minori come da ricorso. Preciso che mio marito vive con i suoi genitori, in Albania, hanno una casa di proprietà. pagina 2 di 5 Con ordinanza presidenziale del 18.5.2023, dato atto della produzione del decreto definitivo del TM di
Bologna depositato il 4.9.2020 all'esito del procedimento 587/16 e 542/19 col quale il padre dei Pt_3
minori era dichiarato decaduto dalla potestà sui medesimi ed era espressa una valutazione di adeguatezza genitoriale della madre, era disposto l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre, il loro collocamento presso di lei, visite protette organizzate dal Servizio Sociale qualora il padre lo richieda e previa valutazione dell'interesse dei minori, contributo paterno di euro 100 a figlio per il mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale.
La ricorrente risulta essere andata a vivere insieme ai figli col nuovo compagno, dal quale ha avuto un figlio l'8-10-2024; non dichiara di avere spese di alloggio;
la sua situazione reddituale è migliorata, essendo passata dai circa 4.300 euro dell'a.i 2021, ai 15.200 euro circa dell'a.i. 2022, ai 13.600 euro circa dell'a.i. 2023. Ella ha inoltre percepito in via esclusiva l'assegno unico per i due figli per una somma di euro 3.500 nell'a.i. 2022 e di euro 4.050 nell'a.i. 2023.
In comparsa di costituzione avanti al Giudice Istruttore ella ha chiesto, nel merito, le medesime condizioni disposte con l'ordinanza presidenziale.
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza dalle circostanze allegate dalla ricorrente, che trovano riscontro nel decreto definitivo del TM depositato il 4.9.2020 all'esito del procedimento 587/16 e 542/19 Vol.
Per quanto detto sopra, tutte le richieste della ricorrente vanno accolte, con decorrenza dalla data della domanda, osservandosi che la apparente esiguità dell'importo è giustificata alla luce delle scarne informazioni disponibili sulla situazione economica del convenuto, che sono solo quelle riferite dalla ricorrente all'udienza presidenziale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ritenendo che il convenuto debba rifondere le spese legali all'attrice, liquidate in valori compresi fra i medi e i minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendosi svolta la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato/a il 02/03/1992 in Parte_1
ALBANIA e nato/a il 08/02/1982 in ALBANIA, unitisi in matrimonio in Albania P_
in data 30.08.2010;
2 - dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori nato il [...], a [...], ON
Albania e , nata il [...], a [...], Albania, alla madre;
ella potrà assumere Persona_2 pagina 3 di 5 autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per i figli, quali quelle relative alla richiesta e ottenimento di documenti anche validi per l'espatrio, all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
5 – dispone che il genitore non collocatario possa vedere e tenere con sé i figli: qualora ne faccia richiesta, con visite protette organizzate dal Servizio Sociale previa valutazione che siano conformi all'interesse dei minori;
6 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 100 per ciascun figlio al genitore collocatario, su conto corrente intestato al medesimo che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
pagina 4 di 5 Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità . Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7 - Dà atto che, visto l'affido esclusivo, l'assegno unico per i figli viene percepito integralmente dalla madre;
8 - Condanna altresì il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
130 per spese, € 3.300 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Si comunichi al Servizio Sociale
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14761/2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASARI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRA e dell'avv. TOSCHI CARLOTTA ( ) PIAZZA GIUSEPPE C.F._2
GARIBALDI 8 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA G. GARIBALDI N. 8 40024 CASTEL SAN PIETRO TERMEpresso il difensore avv. CASARI
ALESSANDRA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace P_ C.F._3
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale di udienza del 27.2.2025 con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.12.2021 l'attrice ha allegato che: contraeva matrimonio con P_
, nato a [...], Albania, in data 08.02.1982, come da certificato di matrimonio sub doc. 1
[...]
munito di Apostille e traduzione giurata;
il matrimonio, non trascritto in Italia, veniva celebrato in data
30.08.2010; da tale unione nascevano due figli, nato il [...], a [...], e ON
, nata il [...], sempre a Lezhe (Albania); per la prosecuzione della Persona_2 Parte_1
convivenza diveniva insostenibile a causa dei maltrattamenti da parte del marito, sia diretti contro di lei che contro i minori;
nel 2017 la ricorrente, assieme ai figli, si vedeva costretta a lasciare l'Albania e lei e i figli si recavano in Italia, ove ottenevano regolare permesso di soggiorno;
all'epoca del deposito del ricorso, risiedevano ad Imola in abitazione di servizio messa a disposizione dall'A.S.P. Circondario
Imolese.
Il convenuto non si costituiva in fase presidenziale, né nella successiva fase davanti al Giudice
Istruttore.
La ricorrente compariva all'udienza presidenziale del 7.3.2023 e dichiarava:
Mio marito vive in Albania, io ho contatti con sua mamma, con lui no, lui non cerca mai né me né i suoi figli.
A quello che so mio marito lavora in una fabbrica di pesce, non so quanto possa guadagnare, sua mamma mi ha detto che guadagna circa 300 euro al mese, perché lì gli stipendi sono così. Con sua mamma sono in buoni rapporti. Io sono venuta in italia perché mi ero già lasciata con lui in Albania dal 5 aprile 2014, non ho potuto fare il divorzio, grazie a una suora che mi ha preso in carico e mi ha aiutato, avevo un figlio di un anno e mezzo ed ero incinta di sei mesi dell'altro, sono scappata da questa suora perché mio marito mi picchiava;
a luglio 2015 sono andata in Germania cercando asilo politico, io ci ho provato, sono andata là fino a novembre 2015, sono stata in un centro, poi sempre grazie a questa suora lei mi ha fatto il biglietto in corriera per venire qui a Bologna mi hanno messo in un centro coi bambini per qualche notte, da lì mi ha preso , mi hanno aiutato a fare permesso di Parte_2 soggiorno per me e i miei figli e sono stata un anno e mezzo in una casa di , insieme ad Parte_2 altre donne., poi il Servizio mi ha preso e mi ha messo in una casa da sola con i bambini, pago un po' di affitto, l'anno scorso non lavoravo e pagavo 38 euro, quest'anno pagherò di più perché ho iniziato a lavorare, e il resto dell'affitto lo paga il Servizio, è un alloggio di emergenza del Servizio, io pago le bollette, adesso sto lavorando, lavoro in una fabbrica metalmeccanica, lavoro 8 ore al giorno da lunedì a venerdì, i figli li porto al prescuola e al doposcuola, io lavoro dalle 8,30 e fino alle 17,30. Io ho iniziato a novembre, mi avevano fatto contratto fino al 28 febbraio, me lo hanno rinnovato fino a luglio 2023, l'ultima busta paga era 1.470 euro al mese. I miei figli si trovano molto bene a scuola. Il padre è stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale con decreto dell'agosto 2020 del TM Bologna.
Io chiedo l'affido esclusivo dei miei figli con possibilità di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per loro, collocamento prevalente presso di me, visite padre-figli se il padre lo chiederà, solo previa valutazione del servizio e con incontri protetti, contributo paterno al mantenimento dei minori come da ricorso. Preciso che mio marito vive con i suoi genitori, in Albania, hanno una casa di proprietà. pagina 2 di 5 Con ordinanza presidenziale del 18.5.2023, dato atto della produzione del decreto definitivo del TM di
Bologna depositato il 4.9.2020 all'esito del procedimento 587/16 e 542/19 col quale il padre dei Pt_3
minori era dichiarato decaduto dalla potestà sui medesimi ed era espressa una valutazione di adeguatezza genitoriale della madre, era disposto l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre, il loro collocamento presso di lei, visite protette organizzate dal Servizio Sociale qualora il padre lo richieda e previa valutazione dell'interesse dei minori, contributo paterno di euro 100 a figlio per il mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale.
La ricorrente risulta essere andata a vivere insieme ai figli col nuovo compagno, dal quale ha avuto un figlio l'8-10-2024; non dichiara di avere spese di alloggio;
la sua situazione reddituale è migliorata, essendo passata dai circa 4.300 euro dell'a.i 2021, ai 15.200 euro circa dell'a.i. 2022, ai 13.600 euro circa dell'a.i. 2023. Ella ha inoltre percepito in via esclusiva l'assegno unico per i due figli per una somma di euro 3.500 nell'a.i. 2022 e di euro 4.050 nell'a.i. 2023.
In comparsa di costituzione avanti al Giudice Istruttore ella ha chiesto, nel merito, le medesime condizioni disposte con l'ordinanza presidenziale.
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza dalle circostanze allegate dalla ricorrente, che trovano riscontro nel decreto definitivo del TM depositato il 4.9.2020 all'esito del procedimento 587/16 e 542/19 Vol.
Per quanto detto sopra, tutte le richieste della ricorrente vanno accolte, con decorrenza dalla data della domanda, osservandosi che la apparente esiguità dell'importo è giustificata alla luce delle scarne informazioni disponibili sulla situazione economica del convenuto, che sono solo quelle riferite dalla ricorrente all'udienza presidenziale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ritenendo che il convenuto debba rifondere le spese legali all'attrice, liquidate in valori compresi fra i medi e i minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendosi svolta la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato/a il 02/03/1992 in Parte_1
ALBANIA e nato/a il 08/02/1982 in ALBANIA, unitisi in matrimonio in Albania P_
in data 30.08.2010;
2 - dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori nato il [...], a [...], ON
Albania e , nata il [...], a [...], Albania, alla madre;
ella potrà assumere Persona_2 pagina 3 di 5 autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per i figli, quali quelle relative alla richiesta e ottenimento di documenti anche validi per l'espatrio, all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
5 – dispone che il genitore non collocatario possa vedere e tenere con sé i figli: qualora ne faccia richiesta, con visite protette organizzate dal Servizio Sociale previa valutazione che siano conformi all'interesse dei minori;
6 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 100 per ciascun figlio al genitore collocatario, su conto corrente intestato al medesimo che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
pagina 4 di 5 Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità . Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7 - Dà atto che, visto l'affido esclusivo, l'assegno unico per i figli viene percepito integralmente dalla madre;
8 - Condanna altresì il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
130 per spese, € 3.300 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Si comunichi al Servizio Sociale
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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