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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 12/06/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 959 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/06/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. LO GIOCO GIUSEPPE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “prende atto che in data Parte_1
29.04.2025 è stata depositata perizia da parte del CTU che ha riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento ed insiste pertanto nel ricorso introduttivo.
Si deposita istanza di liquidazione dei compensi, atteso che la ricorrente è stata ammessa l
Patrocinio a spese dello Stato.
Ai fini della pratica forense il sottoscritto procuratore comunica che alla redazione delle presenti note ha partecipato la Dott.ssa Antonella Castagna.
Si deposita:
- Istanza liquidazione dei compensi con allegata nota spese e delibera ammissione al Patrocinio
a Spese dello Stato. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1
oggetto Assegno - pensione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
18/07/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “è affetta da Diabete mellito tipo II, obesità severa, poliartrosi a notevole incidenza funzionale, cardiopatia ipertensiva con, valvulopatia tricuspidale e mitralica(insufficienza tricuspidale e mitralica), portatrice di PM per BAV 2°II tipo, pregressi addensamenti polmonari, pregressi episodi di insufficienza respiratoria acuta e di scompenso cardio-congestizio, insufficienza renale cronica.
La ricorrente è invalida nella misura del 100%, non è in grado deambulare e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
La ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento dal 01/05/2024.
Dalla documentazione prodotta e dalle notizie ottenute non risulta il ricovero della ricorrente presso istituti di lungodegenza con retta a carico dello Stato. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dal 01/05/2024, e poiché il riconoscimento è successivo alla domanda amministrativa e agli accertamenti eseguiti in sede di A.T.P., le spese del giudizio vanno dichiarate compensate. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato saranno liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti per il riconoscimento Parte_1 del diritto all'indennità di accompagnamento dal 01/05/2024
- compensa integralmente le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito);
- I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato saranno liquidati con separato decreto.
Così deciso in Sciacca 12/06/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/06/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. LO GIOCO GIUSEPPE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “prende atto che in data Parte_1
29.04.2025 è stata depositata perizia da parte del CTU che ha riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento ed insiste pertanto nel ricorso introduttivo.
Si deposita istanza di liquidazione dei compensi, atteso che la ricorrente è stata ammessa l
Patrocinio a spese dello Stato.
Ai fini della pratica forense il sottoscritto procuratore comunica che alla redazione delle presenti note ha partecipato la Dott.ssa Antonella Castagna.
Si deposita:
- Istanza liquidazione dei compensi con allegata nota spese e delibera ammissione al Patrocinio
a Spese dello Stato. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1
oggetto Assegno - pensione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
18/07/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “è affetta da Diabete mellito tipo II, obesità severa, poliartrosi a notevole incidenza funzionale, cardiopatia ipertensiva con, valvulopatia tricuspidale e mitralica(insufficienza tricuspidale e mitralica), portatrice di PM per BAV 2°II tipo, pregressi addensamenti polmonari, pregressi episodi di insufficienza respiratoria acuta e di scompenso cardio-congestizio, insufficienza renale cronica.
La ricorrente è invalida nella misura del 100%, non è in grado deambulare e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
La ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento dal 01/05/2024.
Dalla documentazione prodotta e dalle notizie ottenute non risulta il ricovero della ricorrente presso istituti di lungodegenza con retta a carico dello Stato. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dal 01/05/2024, e poiché il riconoscimento è successivo alla domanda amministrativa e agli accertamenti eseguiti in sede di A.T.P., le spese del giudizio vanno dichiarate compensate. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato saranno liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti per il riconoscimento Parte_1 del diritto all'indennità di accompagnamento dal 01/05/2024
- compensa integralmente le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito);
- I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato saranno liquidati con separato decreto.
Così deciso in Sciacca 12/06/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini