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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/11/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza del 10.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 1663/2022 R.G. promossa da: nato a San Felice a [...], il [...], ed ivi Parte_1 residente a[...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco MOSCATIELLO e Paolo MANCINI, presso cui elettivamente domicilia in Casagiove, alla via Liguria, p.co Merola, n. 26, come da procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: riliquidazione pensione
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nelle note d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo depositato il 16.03.2022 l'odierno ricorrente ha esposto di avere ricevuto in data 22.07.2015 comunicazione dall' che gli notificava la liquidazione CP_1 della pensione n. 10067832 Cat. VO, con decorrenza 1° luglio 2015, calcolata con sistema misto (retributivo fino al 31.12.1992 e dal 01.01.1993 al 31.12.1995, contributivo dal 01.01.1996 al 31.12.2011 e negli anni successivi), per un importo mensile di euro 2.126,57. Che l' in data 25.10.2019, gli aveva inviato una lettera di ricalcolo della pensione, CP_1 riconoscendogli un credito di soli euro 615,27 a titolo di arretrati. Ritenendo errato il ricalcolo, ha esposto di avere presentato, ricorso amministrativo in data 12.01.2020, contestando in particolare la mancata applicazione dei contributi figurativi previsti dalla legge 127/2006 - il ricorrente ha esercitato attività di lavoro provvisorio dal 07.03.11 al 12.08.11 (23 settimane), dal 21.07.14 al 31.12.14 (24 settimane), dal 01.01.15 al 30.06.16 (27 settimane) -, senza risposta da parte dell' , venendosi a Controparte_2 configurare un rigetto tacito. Ha, dunque, adito l'intestato Tribunale per ottenere il ricalcolo della pensione mensile sulla base di un importo corretto pari a euro 2.204,50, nonché la condanna dell' al CP_1 pagamento degli arretrati spettanti dalla data di liquidazione originaria della pensione (1° luglio 2015) fino alla data di febbraio 2022 del deposito del ricorso, per un totale di euro 6.234,40 (ovverosia la differenza mensile di euro 77,93 x 80 mesi, da luglio 2015 a febbraio 2022), e per i mesi successivi al deposito del ricorso fino all'emissione della sentenza. Il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione per anticipo fattone.
Pur ritualmente instaurato il contraddittorio (cfr. notifica a mani del 24.3.2022, depositata in all. alle note del 2.10.2022), l' non si è costituito in giudizio;
pertanto, in questa CP_1 sede se ne dichiara la contumacia.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
IN DIRITTO
In via preliminare, la domanda risulta scrutinabile nel merito, atteso che, in base all'art. 47 D.P.R. 639/1970 e ss. mod., il termine di decadenza decorre dall'ultimo provvedimento amministrativo (nella specie il ricalcolo del 25.10.2019), rispetto al quale il ricorso giudiziale del 16.03.2022 rientra nel termine triennale, restando comunque ferma la prescrizione quinquennale dei singoli ratei ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.
Nel merito, il ricorrente chiede il riconoscimento ai fini della riliquidazione della pensione di vecchiaia in godimento dal 1 luglio 2015 (comunicata in data 22 luglio 2015) della contribuzione figurativa maturata per le attività di lavoro provvisorio svolte nel 2011, nel 2014 e tra il 2015 e il 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 9, Legge n. 127/06 del 24 marzo 2006, GU n. 74 del 29 marzo 2006, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 marzo 2006, n. 68, recante “Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie” e d'istituzione “Programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego di lavoratori ultracinquantenni” (accordi tripartiti
. Email_1 Tale norma recita: “9. I lavoratori di cui al comma 1 possono prestare attività lavorativa temporanea ed occasionale cumulando il trattamento di sostegno al reddito con la retribuzione o il compenso spettante, nel limite massimo complessivo dell'ultima retribuzione aggiornata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Gli importi percepiti superiori al limite complessivo di cui al comma 1 riducono l'ammontare del trattamento di sostegno al reddito. In capo al datore di lavoro o al lavoratore in caso di lavoro autonomo permane l'onere contributivo per l'ammontare percepito dal lavoratore con contestuale riduzione percentuale dell'accantonamento da parte dell' dei contributi figurativi”. CP_1
Dunque, secondo il referente normativo invocato:
• il sostegno al reddito è corrisposto dopo i periodi successivi a quelli coperti da CIGS/mobilità ex art. 7 L. 223/1991 e fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici di cui all'art. 1, commi 6–9, L. 243/2004 ed è erogato “comunque non oltre il raggiungimento dei requisiti” suddetti (art. 1, co. 4, D.L. 68/2006);
• gli oneri relativi al sostegno al reddito “ricomprendono la contribuzione figurativa”, che è posta a carico delle imprese, in caso di rapporto subordinato, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
• in caso di lavoro temporaneo/occasionale durante il programma, “permane l'onere contributivo” sul compenso e vi è una “contestuale riduzione percentuale dell'accantonamento da parte dell' dei contributi figurativi”. CP_1
Quindi l'istituto mira ad accompagnare i lavoratori ultracinquantenni dalla mobilità fino alla maturazione del diritto alla pensione e prevede espressamente che si generi - durante il periodo di permanenza nel Programma di reimpiego - una contribuzione figurativa piena accreditabile ai fini pensionistici, allo scopo evidente di garantire la continuità della copertura previdenziale fino al momento in cui il lavoratore matura i requisiti per il pensionamento.
L' per la ricostituzione della pensione, chiarisce che la riliquidazione/ricostituzione CP_1
è la rideterminazione dell'importo della pensione, per “agganciare” alla pensione contributi
- obbligatori, figurativi, da riscatto - che “si collocano temporalmente in data anteriore rispetto al momento della decorrenza della pensione stessa”, che non erano stati valutati nel calcolo originario oppure per correzioni di errori di calcolo, variazioni reddituali o altre sopravvenienze incidenti. In linea generale, i contributi figurativi sono utili sia per il diritto, sia per la misura della pensione, salvo limitazioni specifiche previste da norme particolari: una volta che il contributo figurativo è accreditato sulla posizione assicurativa, segue il regime generale, per cui entra nel calcolo della prima liquidazione o di una ricostituzione per motivi contributivi, se esclusi per errore. Giuridicamente, la ricostituzione non è codificata in un unico articolo di legge, ma è la conseguenza:
• del principio che la prestazione deve essere commisurata all'esatta contribuzione risultante dalla posizione assicurativa;
• e del combinato disposto di norme su: o integrazione/correzione della posizione assicurativa;
o decadenza (art. 47 DPR 639/1970); o prescrizione dei ratei (art. 2948 n. 4 c.c.).
Il figurativo in questione è quello ex D.L. 68/2006/L. 127/2006; una volta accertato che spetta ed è accreditabile, entra nel circuito generale della ricostituzione, in quanto non esiste alcuna norma specifica che statuisca che questo figurativo conti solo per il diritto e per l'epoca di maturazione dello stesso, ma non per la misura.
Ora, in primis mette conto evidenziare che il lavoratore ha solo allegato di aver partecipato al Programma sperimentale ex art. 1 D.L. 68/2006 conv. L. 127/2006 di reimpiego organizzato, ma non ha provato di essere stato espressamente ricompreso in uno degli accordi tripartiti stipulati entro i termini (poi prorogati) tra Ministero del Lavoro, imprese e organizzazioni sindacali, né ha fornito prova di eventuali decreti/atti ministeriali di attuazione relativi all'azienda/territorio, non essendo sufficiente l'aver prestato lavoro provvisorio, come risulta genericamente dall'estratto contributivo prodotto. Pertanto, l'onere probatorio in merito alla partecipazione al Programma, incombente al ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c., nella specie non risulta assolto.
Ad ogni buon conto, secondo la prospettazione attorea, il avrebbe esercitato Pt_1 attività di “lavoro provvisorio”:
- dal 07.03.2011 al 12.08.2011 (23 settimane);
- dal 21.07.2014 al 31.12.2014 (24 settimane);
- dal 01.01.2015 al 30.06.2016 (27 settimane); e per l'integralità di tali periodi richiede l'accredito della contribuzione figurativa;
senonché, i contributi maturati dopo il 1.7.2015, data di decorrenza della pensione VO in godimento (comunicazione del 22.7.2015), alla stregua di quanto ricostruito supra in punto di riliquidazione pensionistica, non possono rientrare nel ricalcolo, con la conseguenza che la contribuzione “utile” per l'anno 2015 non può estendersi ad un periodo successivo al luglio 2015, come invece si intende in ricorso, in cui viene indicato un periodo che arriva a giugno dell'anno successivo. Il periodo contributivo preso in considerazione per il 2015 è pari non a 27 settimane, ma a 22 settimane, dato riportato in questi termini nell'estratto contributivo. Tali 22 settimane coprono verosimilmente il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2015, come confermato dalla data di presentazione della domanda di pensione VO (29 maggio 2015) indicata nella comunicazione del 22.7.2015 all.; le 27 settimane richieste dalla Difesa, con ogni CP_1 probabilità, includono anche una fetta di tempo successiva alla decorrenza della pensione o comunque non correttamente coperta dal progetto, che non può essere in questa sede considerato. Piuttosto, i contributi successivi (fino al 30.6.2016) potrebbero giustificare un supplemento di pensione, un aumento, cioè, che si può richiedere in base alla contribuzione di periodi successivi alla data di decorrenza della pensione stessa – ma che non agisce retroattivamente sulla misura della pensione in godimento - e per il quale occorre specifica domanda del contribuente, che nella specie non risulta presentata.
Più nel dettaglio, dall'estratto conto contributivo allegato si evince che per i periodi CP_1 in questione, nella colonna “NUMERO DI CONTRIBUTI REGISTRATI IN ARCHIVIO DEL CONTO ANALITICO”, è riportato il conteggio corretto di:
- 23 settimane per il 2011;
- 24 settimane per il 2014;
- 22 settimane per il 2015 (questo è il numero che risulta in archivio, come detto, documentalmente provato proprio dall'estratto conto prodotto dallo stesso attore, né quest'ultimo ha dato prova di aver lavorato per 27 settimane, come chiesto in ricorso e non per sole 22). Nel prospetto “Fondo Pensioni Lavoratori – Retribuzioni utili per il calcolo della quota di pensione relativa all'anzianità contributiva dal 1° gennaio 1993”, nella colonna delle “SETTIMANE ACQUISITE” sono correttamente indicate:
- 52 settimane per il 2011;
- 52 settimane per il 2014 (quindi, l' ha già dato la copertura figurativa o CP_1 integrativa - mobilità/reimpiego/altro - fino all'anno pieno);
- 22 settimane per il 2015. Nella corrispondente colonna “SETTIMANE UTILI” il computo numerico è sostituito da due asterischi (**) per tutte e tre le annualità, che rimandano ad una nota del seguente tenore: “l'importo delle retribuzioni e il numero di settimane utili di contribuzione sono stati ridotti in applicazione di tale d.lgs. 373/1993”, normativa che entra in gioco sul modo in cui quelle settimane “pesano” nel calcolo della pensione, non sulla circostanza che tali contributi vi siano o meno.
In proposito, giova chiarire che il D.lgs. 11 agosto 1993 n. 373 attua la delega della L. 421/1992 sul calcolo delle pensioni per i nuovi assunti e, tramite l'art. 2, anche per chi al 31.12.1992 aveva meno di 15 anni di anzianità contributiva. La norma introduce due idee chiave (cfr. circolare n. 243/1993). CP_1
Da un lato, la retribuzione pensionabile su tutta la vita lavorativa post-1993: per i “nuovi assicurati” e per i lavoratori con anzianità inferiore ai 15 anni al 31.12.1992, la retribuzione pensionabile per le anzianità dopo il 1.1.1993 si ottiene facendo la media di tutti gli anni coperti da contribuzione (non solo delle ultime 260 settimane, come invece per il periodo antecedente al 1993). Dall'altro, la neutralizzazione automatica delle retribuzioni troppo basse: non si considerano nel calcolo le retribuzioni (rivalutate) che sono inferiori di oltre il 20% rispetto alla media delle retribuzioni del periodo di riferimento;
queste retribuzioni “scartate” vengono neutralizzate solo per il calcolo della media, ma le settimane restano valide come anzianità - contano per il diritto, non per abbassare la media – e il numero di retribuzioni che si possono escludere non può superare il 25% degli anni coperti da contribuzione (35% per alcuni fondi speciali). Dunque, per i soggetti a sistema “misto”, in parte retributivo e in parte contributivo (com'è nel caso di specie per il – quindi per i lavoratori con anzianità inferiore ai 18 Pt_1 anni al 31.12.1995 - il D.lgs. 373/93 in questione introduce una neutralizzazione automatica delle retribuzioni “anomale” troppo basse, fino a un certo limite percentuale.
La nota che si rinviene, quindi, nell'estratto contributivo (“retribuzioni e settimane ridotte ai sensi del D.lgs. 373/93”) è la traduzione giustappunto di questa neutralizzazione automatica. In pratica, evidentemente quei periodi di “lavoro provvisorio” hanno generato retribuzioni di molto inferiori rispetto alla media della sua storia lavorativa;
per cui nel sistema di calcolo applicando il D.lgs. 373/93, non sono state conteggiate tutte le CP_1 settimane/retribuzioni di quel periodo nel calcolo della retribuzione pensionabile (“settimane utili al calcolo” ridotte rispetto a quelle “acquisite”), ma sono state mantenute pienamente come settimane utili al diritto, cioè sono state correttamente prese in considerazione per raggiungere i requisiti contributivi, non sono state cancellate. Per questo nell'estratto di solito troviamo due numeri differenti:
• contributi/settimane “al diritto” → tutte le settimane esistenti;
• contributi/settimane “al calcolo” → settimane effettivamente utilizzate per la media retributiva, dopo l'applicazione di D.lgs. 373/93 e di altre eventuali regole di computo (come ad es. in caso di part-time). Il periodo contributivo è dunque presente, ma in parte neutralizzato ai fini del calcolo della media pensionabile. Evidentemente, la retribuzione associata al periodo di reimpiego/lavoro provvisorio è stata molto più bassa della media, per cui è rientrata negli “scarti” del D.lgs. 373/93, ma i relativi contributi – contrariamente a quanto sostenuto dall'istante – sono stati correttamente conteggiati per la maturazione dei requisiti pensionistici. E tanto non pregiudica i diritti del pensionato, anzi si tratta di un meccanismo automatico di favore, che non nega l'esistenza del contributo (neppure figurativo), i cui periodi restano presenti e utili al diritto, ma interviene a valle, nella costruzione della retribuzione media pensionabile, evitando che anni con retribuzioni “povere” (tipico dei lavori provvisori o di rientro) abbassino la misura della pensione. Alla stregua della ricostruzione del sistema compiuta e dall'attento esame della documentazione in atti, si evince chiaramente, dunque, che i figurativi ex L. 127/2006 sono stati già pienamente considerati;
né la Difesa ha mai preso posizione sul meccanismo di riduzione ex D.lgs. 373/93, in relazione al quale non sono emersi elementi che possano far ritenere che la neutralizzazione risultante dall'estratto non sia stata correttamente applicata. Pertanto, l'operato dell' in sede di riliquidazione è giudicato legittimo, con la CP_1 conseguenza che il ricorso va rigettato.
Spese di lite compensate in ragione della contumacia dell' . Controparte_3
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza del 10.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 1663/2022 R.G. promossa da: nato a San Felice a [...], il [...], ed ivi Parte_1 residente a[...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco MOSCATIELLO e Paolo MANCINI, presso cui elettivamente domicilia in Casagiove, alla via Liguria, p.co Merola, n. 26, come da procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: riliquidazione pensione
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nelle note d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo depositato il 16.03.2022 l'odierno ricorrente ha esposto di avere ricevuto in data 22.07.2015 comunicazione dall' che gli notificava la liquidazione CP_1 della pensione n. 10067832 Cat. VO, con decorrenza 1° luglio 2015, calcolata con sistema misto (retributivo fino al 31.12.1992 e dal 01.01.1993 al 31.12.1995, contributivo dal 01.01.1996 al 31.12.2011 e negli anni successivi), per un importo mensile di euro 2.126,57. Che l' in data 25.10.2019, gli aveva inviato una lettera di ricalcolo della pensione, CP_1 riconoscendogli un credito di soli euro 615,27 a titolo di arretrati. Ritenendo errato il ricalcolo, ha esposto di avere presentato, ricorso amministrativo in data 12.01.2020, contestando in particolare la mancata applicazione dei contributi figurativi previsti dalla legge 127/2006 - il ricorrente ha esercitato attività di lavoro provvisorio dal 07.03.11 al 12.08.11 (23 settimane), dal 21.07.14 al 31.12.14 (24 settimane), dal 01.01.15 al 30.06.16 (27 settimane) -, senza risposta da parte dell' , venendosi a Controparte_2 configurare un rigetto tacito. Ha, dunque, adito l'intestato Tribunale per ottenere il ricalcolo della pensione mensile sulla base di un importo corretto pari a euro 2.204,50, nonché la condanna dell' al CP_1 pagamento degli arretrati spettanti dalla data di liquidazione originaria della pensione (1° luglio 2015) fino alla data di febbraio 2022 del deposito del ricorso, per un totale di euro 6.234,40 (ovverosia la differenza mensile di euro 77,93 x 80 mesi, da luglio 2015 a febbraio 2022), e per i mesi successivi al deposito del ricorso fino all'emissione della sentenza. Il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione per anticipo fattone.
Pur ritualmente instaurato il contraddittorio (cfr. notifica a mani del 24.3.2022, depositata in all. alle note del 2.10.2022), l' non si è costituito in giudizio;
pertanto, in questa CP_1 sede se ne dichiara la contumacia.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
IN DIRITTO
In via preliminare, la domanda risulta scrutinabile nel merito, atteso che, in base all'art. 47 D.P.R. 639/1970 e ss. mod., il termine di decadenza decorre dall'ultimo provvedimento amministrativo (nella specie il ricalcolo del 25.10.2019), rispetto al quale il ricorso giudiziale del 16.03.2022 rientra nel termine triennale, restando comunque ferma la prescrizione quinquennale dei singoli ratei ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.
Nel merito, il ricorrente chiede il riconoscimento ai fini della riliquidazione della pensione di vecchiaia in godimento dal 1 luglio 2015 (comunicata in data 22 luglio 2015) della contribuzione figurativa maturata per le attività di lavoro provvisorio svolte nel 2011, nel 2014 e tra il 2015 e il 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 9, Legge n. 127/06 del 24 marzo 2006, GU n. 74 del 29 marzo 2006, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 marzo 2006, n. 68, recante “Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie” e d'istituzione “Programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego di lavoratori ultracinquantenni” (accordi tripartiti
. Email_1 Tale norma recita: “9. I lavoratori di cui al comma 1 possono prestare attività lavorativa temporanea ed occasionale cumulando il trattamento di sostegno al reddito con la retribuzione o il compenso spettante, nel limite massimo complessivo dell'ultima retribuzione aggiornata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Gli importi percepiti superiori al limite complessivo di cui al comma 1 riducono l'ammontare del trattamento di sostegno al reddito. In capo al datore di lavoro o al lavoratore in caso di lavoro autonomo permane l'onere contributivo per l'ammontare percepito dal lavoratore con contestuale riduzione percentuale dell'accantonamento da parte dell' dei contributi figurativi”. CP_1
Dunque, secondo il referente normativo invocato:
• il sostegno al reddito è corrisposto dopo i periodi successivi a quelli coperti da CIGS/mobilità ex art. 7 L. 223/1991 e fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici di cui all'art. 1, commi 6–9, L. 243/2004 ed è erogato “comunque non oltre il raggiungimento dei requisiti” suddetti (art. 1, co. 4, D.L. 68/2006);
• gli oneri relativi al sostegno al reddito “ricomprendono la contribuzione figurativa”, che è posta a carico delle imprese, in caso di rapporto subordinato, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
• in caso di lavoro temporaneo/occasionale durante il programma, “permane l'onere contributivo” sul compenso e vi è una “contestuale riduzione percentuale dell'accantonamento da parte dell' dei contributi figurativi”. CP_1
Quindi l'istituto mira ad accompagnare i lavoratori ultracinquantenni dalla mobilità fino alla maturazione del diritto alla pensione e prevede espressamente che si generi - durante il periodo di permanenza nel Programma di reimpiego - una contribuzione figurativa piena accreditabile ai fini pensionistici, allo scopo evidente di garantire la continuità della copertura previdenziale fino al momento in cui il lavoratore matura i requisiti per il pensionamento.
L' per la ricostituzione della pensione, chiarisce che la riliquidazione/ricostituzione CP_1
è la rideterminazione dell'importo della pensione, per “agganciare” alla pensione contributi
- obbligatori, figurativi, da riscatto - che “si collocano temporalmente in data anteriore rispetto al momento della decorrenza della pensione stessa”, che non erano stati valutati nel calcolo originario oppure per correzioni di errori di calcolo, variazioni reddituali o altre sopravvenienze incidenti. In linea generale, i contributi figurativi sono utili sia per il diritto, sia per la misura della pensione, salvo limitazioni specifiche previste da norme particolari: una volta che il contributo figurativo è accreditato sulla posizione assicurativa, segue il regime generale, per cui entra nel calcolo della prima liquidazione o di una ricostituzione per motivi contributivi, se esclusi per errore. Giuridicamente, la ricostituzione non è codificata in un unico articolo di legge, ma è la conseguenza:
• del principio che la prestazione deve essere commisurata all'esatta contribuzione risultante dalla posizione assicurativa;
• e del combinato disposto di norme su: o integrazione/correzione della posizione assicurativa;
o decadenza (art. 47 DPR 639/1970); o prescrizione dei ratei (art. 2948 n. 4 c.c.).
Il figurativo in questione è quello ex D.L. 68/2006/L. 127/2006; una volta accertato che spetta ed è accreditabile, entra nel circuito generale della ricostituzione, in quanto non esiste alcuna norma specifica che statuisca che questo figurativo conti solo per il diritto e per l'epoca di maturazione dello stesso, ma non per la misura.
Ora, in primis mette conto evidenziare che il lavoratore ha solo allegato di aver partecipato al Programma sperimentale ex art. 1 D.L. 68/2006 conv. L. 127/2006 di reimpiego organizzato, ma non ha provato di essere stato espressamente ricompreso in uno degli accordi tripartiti stipulati entro i termini (poi prorogati) tra Ministero del Lavoro, imprese e organizzazioni sindacali, né ha fornito prova di eventuali decreti/atti ministeriali di attuazione relativi all'azienda/territorio, non essendo sufficiente l'aver prestato lavoro provvisorio, come risulta genericamente dall'estratto contributivo prodotto. Pertanto, l'onere probatorio in merito alla partecipazione al Programma, incombente al ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c., nella specie non risulta assolto.
Ad ogni buon conto, secondo la prospettazione attorea, il avrebbe esercitato Pt_1 attività di “lavoro provvisorio”:
- dal 07.03.2011 al 12.08.2011 (23 settimane);
- dal 21.07.2014 al 31.12.2014 (24 settimane);
- dal 01.01.2015 al 30.06.2016 (27 settimane); e per l'integralità di tali periodi richiede l'accredito della contribuzione figurativa;
senonché, i contributi maturati dopo il 1.7.2015, data di decorrenza della pensione VO in godimento (comunicazione del 22.7.2015), alla stregua di quanto ricostruito supra in punto di riliquidazione pensionistica, non possono rientrare nel ricalcolo, con la conseguenza che la contribuzione “utile” per l'anno 2015 non può estendersi ad un periodo successivo al luglio 2015, come invece si intende in ricorso, in cui viene indicato un periodo che arriva a giugno dell'anno successivo. Il periodo contributivo preso in considerazione per il 2015 è pari non a 27 settimane, ma a 22 settimane, dato riportato in questi termini nell'estratto contributivo. Tali 22 settimane coprono verosimilmente il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2015, come confermato dalla data di presentazione della domanda di pensione VO (29 maggio 2015) indicata nella comunicazione del 22.7.2015 all.; le 27 settimane richieste dalla Difesa, con ogni CP_1 probabilità, includono anche una fetta di tempo successiva alla decorrenza della pensione o comunque non correttamente coperta dal progetto, che non può essere in questa sede considerato. Piuttosto, i contributi successivi (fino al 30.6.2016) potrebbero giustificare un supplemento di pensione, un aumento, cioè, che si può richiedere in base alla contribuzione di periodi successivi alla data di decorrenza della pensione stessa – ma che non agisce retroattivamente sulla misura della pensione in godimento - e per il quale occorre specifica domanda del contribuente, che nella specie non risulta presentata.
Più nel dettaglio, dall'estratto conto contributivo allegato si evince che per i periodi CP_1 in questione, nella colonna “NUMERO DI CONTRIBUTI REGISTRATI IN ARCHIVIO DEL CONTO ANALITICO”, è riportato il conteggio corretto di:
- 23 settimane per il 2011;
- 24 settimane per il 2014;
- 22 settimane per il 2015 (questo è il numero che risulta in archivio, come detto, documentalmente provato proprio dall'estratto conto prodotto dallo stesso attore, né quest'ultimo ha dato prova di aver lavorato per 27 settimane, come chiesto in ricorso e non per sole 22). Nel prospetto “Fondo Pensioni Lavoratori – Retribuzioni utili per il calcolo della quota di pensione relativa all'anzianità contributiva dal 1° gennaio 1993”, nella colonna delle “SETTIMANE ACQUISITE” sono correttamente indicate:
- 52 settimane per il 2011;
- 52 settimane per il 2014 (quindi, l' ha già dato la copertura figurativa o CP_1 integrativa - mobilità/reimpiego/altro - fino all'anno pieno);
- 22 settimane per il 2015. Nella corrispondente colonna “SETTIMANE UTILI” il computo numerico è sostituito da due asterischi (**) per tutte e tre le annualità, che rimandano ad una nota del seguente tenore: “l'importo delle retribuzioni e il numero di settimane utili di contribuzione sono stati ridotti in applicazione di tale d.lgs. 373/1993”, normativa che entra in gioco sul modo in cui quelle settimane “pesano” nel calcolo della pensione, non sulla circostanza che tali contributi vi siano o meno.
In proposito, giova chiarire che il D.lgs. 11 agosto 1993 n. 373 attua la delega della L. 421/1992 sul calcolo delle pensioni per i nuovi assunti e, tramite l'art. 2, anche per chi al 31.12.1992 aveva meno di 15 anni di anzianità contributiva. La norma introduce due idee chiave (cfr. circolare n. 243/1993). CP_1
Da un lato, la retribuzione pensionabile su tutta la vita lavorativa post-1993: per i “nuovi assicurati” e per i lavoratori con anzianità inferiore ai 15 anni al 31.12.1992, la retribuzione pensionabile per le anzianità dopo il 1.1.1993 si ottiene facendo la media di tutti gli anni coperti da contribuzione (non solo delle ultime 260 settimane, come invece per il periodo antecedente al 1993). Dall'altro, la neutralizzazione automatica delle retribuzioni troppo basse: non si considerano nel calcolo le retribuzioni (rivalutate) che sono inferiori di oltre il 20% rispetto alla media delle retribuzioni del periodo di riferimento;
queste retribuzioni “scartate” vengono neutralizzate solo per il calcolo della media, ma le settimane restano valide come anzianità - contano per il diritto, non per abbassare la media – e il numero di retribuzioni che si possono escludere non può superare il 25% degli anni coperti da contribuzione (35% per alcuni fondi speciali). Dunque, per i soggetti a sistema “misto”, in parte retributivo e in parte contributivo (com'è nel caso di specie per il – quindi per i lavoratori con anzianità inferiore ai 18 Pt_1 anni al 31.12.1995 - il D.lgs. 373/93 in questione introduce una neutralizzazione automatica delle retribuzioni “anomale” troppo basse, fino a un certo limite percentuale.
La nota che si rinviene, quindi, nell'estratto contributivo (“retribuzioni e settimane ridotte ai sensi del D.lgs. 373/93”) è la traduzione giustappunto di questa neutralizzazione automatica. In pratica, evidentemente quei periodi di “lavoro provvisorio” hanno generato retribuzioni di molto inferiori rispetto alla media della sua storia lavorativa;
per cui nel sistema di calcolo applicando il D.lgs. 373/93, non sono state conteggiate tutte le CP_1 settimane/retribuzioni di quel periodo nel calcolo della retribuzione pensionabile (“settimane utili al calcolo” ridotte rispetto a quelle “acquisite”), ma sono state mantenute pienamente come settimane utili al diritto, cioè sono state correttamente prese in considerazione per raggiungere i requisiti contributivi, non sono state cancellate. Per questo nell'estratto di solito troviamo due numeri differenti:
• contributi/settimane “al diritto” → tutte le settimane esistenti;
• contributi/settimane “al calcolo” → settimane effettivamente utilizzate per la media retributiva, dopo l'applicazione di D.lgs. 373/93 e di altre eventuali regole di computo (come ad es. in caso di part-time). Il periodo contributivo è dunque presente, ma in parte neutralizzato ai fini del calcolo della media pensionabile. Evidentemente, la retribuzione associata al periodo di reimpiego/lavoro provvisorio è stata molto più bassa della media, per cui è rientrata negli “scarti” del D.lgs. 373/93, ma i relativi contributi – contrariamente a quanto sostenuto dall'istante – sono stati correttamente conteggiati per la maturazione dei requisiti pensionistici. E tanto non pregiudica i diritti del pensionato, anzi si tratta di un meccanismo automatico di favore, che non nega l'esistenza del contributo (neppure figurativo), i cui periodi restano presenti e utili al diritto, ma interviene a valle, nella costruzione della retribuzione media pensionabile, evitando che anni con retribuzioni “povere” (tipico dei lavori provvisori o di rientro) abbassino la misura della pensione. Alla stregua della ricostruzione del sistema compiuta e dall'attento esame della documentazione in atti, si evince chiaramente, dunque, che i figurativi ex L. 127/2006 sono stati già pienamente considerati;
né la Difesa ha mai preso posizione sul meccanismo di riduzione ex D.lgs. 373/93, in relazione al quale non sono emersi elementi che possano far ritenere che la neutralizzazione risultante dall'estratto non sia stata correttamente applicata. Pertanto, l'operato dell' in sede di riliquidazione è giudicato legittimo, con la CP_1 conseguenza che il ricorso va rigettato.
Spese di lite compensate in ragione della contumacia dell' . Controparte_3
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini