Articolo 8 della Legge 18 marzo 1968, n. 431
Articolo 7Articolo 9
Versione
5 maggio 1968
Art. 8. Contributi per le attrezzature tecnico-sanitarie

A valere sulle disponibilita' del fondo nazionale ospedaliero di cui all'articolo 33 della legge sugli enti ospedalieri e sulla assistenza ospedaliera, il Ministero della sanita' puo' concedere contributi e sussidi agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle province e da altri enti pubblici, per il rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie degli ospedali e dei servizi di igiene mentale, per il miglioramento e adeguamento di esse nei casi in cui la quota della retta di degenza stabilita ai sensi delle vigenti disposizioni non riesca a coprire le spese occorrenti, osservando le norme dell' articolo 5 della legge 26 giugno 1965, n. 717 .
Entrata in vigore il 5 maggio 1968