Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4275 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. SCIARRONE GAETANO, come da procura in atti,
[...]
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. VENUTI PAOLO, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
24/12/2024, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 28/10/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 235, parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli nato a [...] il [...], Per_1
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...]; Per_2 Per_3
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“A) I coniugi vivranno separati e potranno stabilire la loro rispettiva residenza, il domicilio o la dimora, ovunque lo riterranno opportuno, comunicando rispettivamente i relativi indirizzi;
B) I figli minori sono affidati esclusivamente alla madre per la seguente motivazione: “Il padre non è in grado al momento di accudire al meglio i figli per ragioni legate al proprio stato di salute ed alla situazione economica precaria nella quale versa, considerata anche la mancanza di una stabile dimora”. Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, si rimanda al piano genitoriale sottoscritto dalle parti ed allegato al presente ricorso;
C) La casa coniugale sita in Messina, Via S. Nicola n. 48, di proprietà della madre della Sig.ra viene assegnata alla moglie;
D) Per il mantenimento dei tre figli minori, Parte_2
il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro e non oltre i primi cinque Pt_1 Pt_2
giorni di ogni mese, la somma complessiva mensile di € 250,00 (euroduecentocinquanta/00), tenuto conto delle attuali condizioni economiche del Sig. rivalutabile annualmente Pt_1
secondo gli Indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati. In ogni caso,
l'assegno potrà essere adeguato in melius, compatibilmente con i redditi del padre che, al momento è disoccupato;
E) Le spese straordinarie, previamente concordate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; F) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
G) I coniugi prestano consenso reciproco al rilascio del rispettivo passaporto per uso turistico”.
All'udienza del 02/04/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 24/12/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 28/10/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 235, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.