Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 665 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), entrambi rappresentati dall'avv. Giovanni C.F._2
Scarascia, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 14/04/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 12/02/2025, le parti hanno esposto:
1
l'11/03/2014;
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con sentenza n.
1222/2024 del Tribunale di Lecce del 26/03/2024;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni indicate in ricorso, così come confermate con note di trattazione scritta depositate congiuntamente per l'udienza citata.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso è stata omologata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TR (LE) il 4/07/2009 da e , trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 27, Parte II, Serie A, anno
2009, alle seguenti condizioni tra loro concordate:
1) i figli minori (nato il [...]) e (nata l'[...]) Per_1 Persona_2 sono affidati ad entrambi i genitori, continuando a mantenere dimora privilegiata con la sig.ra presso l'originaria abitazione coniugale, Pt_2 sita in TR (LE) alla via Degli Armaioli n. 4bis (già di proprietà esclusiva della sig.ra e che a lei rimane definitivamente assegnata); tutte le Pt_2 decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti i figli minori saranno rimesse alla madre, nel mentre le decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti i giovani figli saranno assunte dai genitori congiuntamente, nel preminente interesse dei minori stessi;
2) il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, eserciterà Parte_1 il proprio diritto – dovere di visita dei minori con le seguenti modalità:
- tre giorni alla settimana (martedì – mercoledì – venerdì) dalle ore 8:30 alle ore 20:00 curandone le occupazioni scolastiche e ludiche;
- a settimane alternate con la madre, dalle ore 8:30 del venerdì alle 19:00 della domenica (con pernottamento e curandone l'esecuzione di eventuali compiti scolastici ed occupazioni ludiche);
- ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle loro volontà;
- per le festività natalizie, ad anni alterni, dalle ore 16:00 del 24 dicembre alle ore 18:00 del 25 dicembre o dalle ore 16:00 del 31 dicembre alle ore 18:00 del successivo 01 gennaio;
per le festività pasquali, ad anni alterni, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 del giorno di Pasqua o dalle ore
10:00 alle ore 18:00 del giorno di Pasquetta;
3 - in ordine alle vacanze estive, il sig. vrà la facoltà di trascorrere Parte_1 con i figli almeno 10 giorni anche consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare;
detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 15 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del padre;
- inoltre, qualora uno dei genitori decida di trascorrere dei periodi di vacanza con i figli in luogo diverso da quello di residenza/collocazione abituale, dovrà chiedere il consenso all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione e la collocazione, nonché le date di partenza e ritorno: il genitore richiedente invierà all'altro genitore comunicazione a mezzo e-mail e/o racc. a/r (ovvero altra forma che dia certezza della ricezione); il consenso, ovvero il dissenso motivato, dovrà trovare espressione entro 7 giorni dalla ricezione della relativa richiesta e dovrà essere comunicato a mezzo e- mail e/o racc. a/r (ovvero altra forma che dia certezza della ricezione);
l'eventuale silenzio assumerà valore di consenso;
- i ricorrenti quando sono con i figli si obbligano a comunicare sempre all'altro genitore il proprio recapito, anche telefonico, mettendolo sempre a conoscenza di eventuali spostamenti in altre località;
- restano salvi eventuali diversi accordi espressi per iscritto tra i coniugi, sempre nel preminente interesse dei figli minori;
3) il padre corrisponderà, a titolo di assegno per il Parte_1 mantenimento dei figli minori e , alla sig.ra Per_1 Persona_2 Parte_2
la somma mensile di euro 225,00 per ciascun figlio, entro il
[...] giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT dalla data di sottoscrizione del ricorso per la separazione personale (novembre 2023); le predette somme saranno corrisposte dall'obbligato mediante bonifico bancario (Iban
[...]); l'importo dell'Assegno Unico, alla cui richiesta e attribuzione attenderà la Sig.ra verrà equamente diviso Pt_2
(al 50%) tra gli odierni istanti, rimanendo il Sig. facultato a Parte_1 scomputarne l'ammontare della propria quota parte (pari al 50%) dall'importo che mensilmente deve versare a titolo di concorso al
4 mantenimento dei figli minori (complessivamente ammontante ad €
450,00);
4) la Sig.ra potendo fare affidamento sui proventi dell'attuale Pt_2 occupazione lavorativa, rinuncia ad ogni contributo da parte del Sig. al mantenimento personale;
Parte_1
5) il padre contribuirà:
- nella misura del 50% alle spese straordinarie subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori (sanitarie, scolastiche, parascolastiche, sportive);
- nella misura del 50% delle spese obbligatorie o indifferibili non subordinate al preventivo consenso da parte dei genitori (spese sanitarie urgenti, ecc…) tutto come da “protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie” del
Tribunale di Lecce – Ordine degli Avvocati di Lecce del 20.02.2017 e ss. mm. ii.;
- ai fini dell'acquisizione del consenso alle spese il genitore richiedente invierà all'altro genitore comunicazione, corredata della necessaria documentazione, a mezzo e-mail e/o racc. a/r ovvero altra forma che dia certezza della ricezione;
l'altro genitore, ricevutane la richiesta, entro i successivi 15 giorni dovrà esprimere con lo stesso mezzo (e- mail/pec/racc. a/r) il consenso e/o il dissenso motivato;
l'eventuale silenzio sul consenso richiesto varrà come accettazione della spesa;
diversamente tutte le spese soggette al rimborso in termini percentuali dovranno riceverne il pagamento al massimo entro 15 giorni dalla ricezione di idonea documentazione di spesa;
6) i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere, alla presenza dei figli, giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro;
7) le parti rinnovano il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire entrambi i figli
5 nel proprio passaporto, ovvero al rilascio della carta di identità propria e dei minori valida per l'espatrio;
8) i coniugi dichiarano di aver regolamentato e definito ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9/05/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
6