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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/12/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 207/2024 Cont. Civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Como, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 207/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Loredana Marziotti (C.F. presso il cui studio in Como, viale Franklin Delano C.F._1
Roosevelt n. 23, ha eletto domicilio (P.E.C.: Email_1
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
Mirabello n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Parini (C.F. ) presso il cui studio in C.F._3
Varese, piazza Motta n. 6/A, ha eletto domicilio (pec: ; Email_2
- APPELLATA -
E
,(C.F. residente in [...] C.F._4
5, rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Romaniello (C.F. , pec C.F._5
e dall'Avv. Dimauro Annamaria (cf pec Email_3 C.F._6
presso lo studio dei quali, in Varese, Via Cavallotti, 4/a, è Email_4 elettivamente domiciliata.
-APPELLATO-
Oggetto: appello in materia di responsabilità da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 20 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto G.I. “preso atto dell'avvenuto deposito, da parte di tutte e tre le parti costituite,, di fogli di pc e delle comparse conclusionali, nonché delle memorie di replica nel rispetto dei termini di cui all'art. 189 cpc”, sulla base delle seguenti conclusioni:
1 Per l'appellante come da note scritte del 20.10.2025: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma integrale dell'appellata sentenza
Nel merito: in via principale accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 514/2023 emessa dal Giudice di Pace di Como, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa
BE Reitano, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2357/2022, pubblicata in data 19.07.2023, mai notificata, accogliere la domanda con tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via preliminare: dichiararsi inammissibile ai sensi dell'art. 100 c.p.c. la costituzione in giudizio di per carenza di interesse ad agire;
Nel merito: In via principale: respingersi Controparte_3 la domanda di risarcimento attorea in quanto infondata in fatto e diritto e non provata. Spese anche generali ed onorari rifusi con distrazione a favore del legale antistatario” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Giudice di Pace sopra citato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, rispettivamente condannandoli alla ripetizione in favore di -ut supra rappresentata e difesa- delle somme pagate in Controparte_1 CP_ esecuzione della sentenza di primo grado rispettivamente € 6.207,64 quanto a ed € 1.843,68 quanto alle competenze legali del . Con gli interessi legali dal pagamento al saldo e rivalutazione CP_3 monetaria.
Vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario 15% oltre IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: con la più ampia riserva di legge, rimettere ex art. 356 c.p.c. il fascicolo in istruttoria ai fini dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio disposta in prime cure”.
Per l'appellata , come da note scritte del 21.07.2025: CP_2
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare NEL MERITO: rigettare
l'appello proposto da perché infondato per le ragioni esposte nella comparsa di Controparte_1 risposta del 18.04.2024 con conseguente conferma, in ogni sua parte, della impugnata sentenza. Con vittoria di competenze e spese di lite.”
Per l'appellato , come da foglio di precisazione delle conclusioni del 21.07.2025 Controparte_3
“... parte appellata chiede il rigetto dell'appello proposto da parte avversa, con condanna alle spese (di soccombenza e/o di resistenza) del grado, con accessori di legge e con distrazione al sottoscritto difensore, che le ha anticipate”, chiedendo altresì che le spese di CTU vengano poste interamente a carico di parte appellante.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 22.1.2024, Controparte_1 interponeva appello avverso la sentenza n. 514/2023 del Giudice di Pace di Como, con la quale era stata
[...] condannata, in solido con il proprio assicurato , al risarcimento dei danni subiti Controparte_3 dall'autovettura di proprietà di in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 30.04.2021, In CP_2
Svizzera, e precisamente a Sorengo (Ticino) in via Paradiso, nonché a rifondere le spese legali sostenute dal convenuto . Controparte_3
La vicenda in primo grado traeva origine dal diniego di risarcimento opposto in via stragiudiziale da
[...]
compagnia assicurativa del responsabile del sinistro, e motivato da una presunta incompatibilità CP_1 tra i danni riscontrati e la dinamica del sinistro così come denunciata. Pertanto, esperita senza successo la CP_ procedura di negoziazione assistita, stante il rifiuto della compagnia assicurativa di aderirvi, adiva il Giudice di Pace di Como.
2 All'esito del giudizio di primo grado, che accoglieva la domanda attorea, proponeva Controparte_1 appello, articolando quattro motivi di gravame, e pertanto contestando: I. la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove;
II. la quantificazione del danno;
III. la propria condanna al pagamento delle spese di negoziazione assistita;
e IV. la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del proprio assicurato
. Controparte_3
Tempestivamente evocati in giudizio in sede di gravame, si costituivano, tempestivamente, e CP_2 [...]
, i quali contestavano la fondatezza dell'appello, chiedendone l'integrale rigetto. CP_3
Disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio cinematica e nominato l'Ing. , questi depositava la Persona_1 propria relazione in data 07.11.2024. A seguito delle osservazioni critiche dell'appellante, il Giudice, con ordinanza del 12.11.2024, richiedeva al CTU una prima integrazione, depositata in data 20.01.2025, e con successivo provvedimento del 17.04.2025, una seconda, ritenuto meritevole l'elaborato di un ulteriore approfondimento, anche in ragione delle doglianze di parte appellante.
Veniva pertanto complessivamente richiesto al ctu: dapprima:
I. Lo stato dei luoghi di cui al sinistro, ricostruendo anche ed in particolare l'esatta dinamica dell'incidente per cui è causa e le specifiche condotte tenute dai conducenti coinvolti e la loro incidenza causale sulla collisione verificatasi,
II. se la dinamica del sinistro riportata da e (con specifico riferimento, CP_2 Controparte_3 CP_ quantomeno, ai doc.4 e 8 di parte appellata ) sia compatibile con i danni riportati dalle due auto;
III. specifichi, in particolare, in caso di risposta affermativa al punto precedente, se il danno derivato al veicolo di sia da porsi in correlazione con quello occorso all'auto guidata da CP_2 [...]
, anche per “altezza ed entità”, tenuto conto anche dello stato dei luoghi (leggera discesa CP_3 della strada, se accertata), e con che grado di probabilità; o se, diversamente, sia ad esempio maggiormente compatibile con altre tipologia di sinistro e dunque da considerarsi preesistente;
IV. in ogni caso, alla luce dei danni dell'auto condotta da valuti la congruità del costo della CP_2 riparazione di cui all. 21 di parte appellata, eventualmente individuando i differenti costi che avrebbero dovuto invece ritenersi congrui.
successivamente:
1. “se l'impatto della parte anteriore dell'auto RC con la fiancata della AN sia stato esattamente perpendicolare o meno;
2. se le deformazioni sulla fiancata della AN e l' intensità della pressione di appoggio siano le medesime lungo tutta la fiancata, o meno;
3. se la lunghezza della parte della fiancata interessata dall'impatto e danneggiamento sia la medesima della parte del muso della RC coinvolto;
4. in caso di risposta al quesito integrativo n.1 nel senso della non esatta perpendicolarità dell'impatto,
e di risposta affermativa ai quesiti n. 2 e 3 (medesima pressione di appoggio, medesima estensione della superficie interessata), dica il ctu come trovi giustificazione la circostanza (o se invece debba esservi un'area dal contatto più marcato in ragione dell'angolazione dell'impatto);
5. se il tipo di dinamica di sinistro descritto, ed in particolare la forza dell'impatto alla luce dei danni causati, non avrebbe dovuto risultare in tracce anche del logo della stella a tre punte dell'auto
RC sulla fiancata;
6. se i distacchi di vernice dalla fiancata della AN siano ascrivibili all'impatto con le parti frontali rigide della RC, laddove questa vettura è invece dotata di parafango in plastica;
3
7. per quali ragioni tecniche le abrasioni di colore grigio chiaro sulla fiancata della AN non siano riferibili ad apporti di cemento (conseguenza di un preesistente contatto con un muretto), e ciò con particolare riferimento, ad esempio, alla figura n.2 di pag.3 della ctp di parte appellante;
” e da ultimo:
X. specifica modalità di impatto tra i due veicoli, e in particolare se abbia determinato lo strisciamento della fiancata della AN con la parte anteriore della RC (come sembrerebbe dimostrare la diversità di estensione dei punti di contatto sulle due auto, per la AN pari a 200 cm a fronte dei soli
90 cm della RC); e, in caso di risposta affermativa, ragioni per le quali tale modalità di impatto non abbia pressoché determinato conseguenze sulla targa della RC, nonostante la struttura della targa (solitamente caratterizzata da non particolare resistenza) (vds pag.
1-2 note trattazione scritta);
Y. correttezza dell'affermazione di parte appellante (vds pag. 2 note di trattazione scritta) secondo cui le abrasioni sulla fiancata laterale della AN sarebbero “lineari, di intensità uniforme e tutte parallele”, e, in caso affermativo, ragioni della compatibilità con la circostanza che il punto di impatto con la RC, parte anteriore, è di conformazione irregolare;
Z. compatibilità tra il distacco della vernice dalla superficie metallica della AN e il materiale (plastica) della parte anteriore della RC venuta in contatto (pag.3 note di trattazione scritta ); CP_1
Ottenuti gli opportuni chiarimenti, all'udienza cartolare del 03.07.2025, il sottoscritto G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza al 20.10.2025 per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito di note conclusive e repliche.
Le parti depositavano i rispettivi scritti finali e all'udienza del 20.10.2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto giova prendere posizione sulla domanda svolta in via preliminare da volta alla declaratoria di CP_1 inammissibilità ai sensi dell'art. 100 c.p.c. della costituzione in giudizio di per carenza di Controparte_3 interesse ad agire.
Si limita sul punto il Tribunale a rilevare come l'interesse ad agire di in primo grado sussista in ragione CP_3 CP_ della vocatio in ius svolta da (vds atto di citazione, pag.6), anch'essa pienamente legittima;
e dunque aveva il diritto, legittimamente esercitato, a costituirsi in giudizio ed esercitare il proprio diritto di difesa. CP_3
L'appello è infondato e deve essere rigettato, in relazione a tutti i capi della domanda.
I. Sul primo e principale motivo di appello: erronea ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove.
Il fulcro del gravame risiede nella contestazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di prime cure.
L'appellante, sin dalla fase stragiudiziale ha fondato la propria difesa sulla tesi dell'incompatibilità tecnica tra la CP_ dinamica denunciata e i danni riscontrati sui veicoli, adombrando l'ipotesi che i danni lamentati da fossero preesistenti.
Tale tesi, sostenuta parimenti anche in sede di appello, è stata nettamente smentita dalle risultanze della Per_ Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata nel presente giudizio. La consuenza resa dall'Ing. , infatti, specie a seguito alle due tornate di chiarimenti resi agli specifici quesiti del Tribunale, riveste valore di mezzo di prova di sicura rilevanza, costituendo un lavoro approfondito e articolato, meritevole di condivisione risultando esente da vizi logici e da vuoti motivazionali, e tale pertanto da fugare ogni ragionevole dubbio sulla dinamica del CP_ sinistro e sulla compatibilità di esso con i danni lamentati da alla propria AN da parte della Parte_1
.
[...]
4 In primo luogo il CTU ha confermato la dinamica per come dedotta dall'appellante, ovvero con tamponamento verificatosi per responsabilità del veicolo RC CLA grigio tg. FW330CZ, condotto da , Controparte_3 assicurato , che, uscendo da un parcheggio laterale di via Paradiso, perpendicolare alla sede stradale, e CP_1 dovendo svoltare a sinistra quindi superando la corsia di percorrenza più prossima alla propria posizione, nell'effettuare la manovra per posizionarsi sull'altra corsia, , urtava la fiancata sinistra dell'autovettura AN X-
Trail FY478AJ, transitante sulla propria corsia di percorrenza, non avendola vista in ragione della presenza di vetture incolonnate nella corsia opposta.
Nella consulenza tecnica è stata anche confermata la compatibilità tra la succitata dinamica e i danni riportati dalle due auto: conclude infatti il ctu (vds. pag. 13 prima relazione) che "i danni riportati dai due veicoli di parti convenute sono compatibili per altezza ed entità con elevato grado di probabilità, escludendo che fossero preesistenti al sinistro". E a tali conclusioni è giunto tanto motivando in ordine alle ragioni per le quali il danno subito dalla fiancata sinistra della AN trova causa nella collisione avvenuta con la parte anteriore della
RC, quanto escludendo ipotesi alternative, come l'urto in strisciata con un muretto.
Per_ L'ausiliario Ing. ha infatti, nelle integrazioni, chiarito che le abrasioni sulla fiancata della AN erano
"irregolari, con differenti profondità e presenza disomogenea lungo la superficie", circostanza compatibile con la "conformazione irregolare della parte frontale della RC" e non con una superficie piana e regolare come quella di un muro. Ha concluso in modo dirimente che "se l'urto fosse avvenuto in un evento antecedente con un muretto... i danni sarebbero stati altresì uniformi e regolari lungo tutta la fiancata della AN, circostanza che non corrisponde a quanto accaduto" (v. pag. 5 integrazione del 05.06.2025). Ha inoltre precisato che le tracce grigie erano dovute al "distacco della vernice nera senza alcuna presenza di cemento".
Ha inoltre motivato in ordine all'irrilevanza della pendenza della strada, non avente alcun effetto sulla tipologia e sulla posizione dei danni, in ragione del fatto che entrambe le vetture coinvolte erano inclinate dello stesso CP_ angolo;
ha –sempre dall'esame dei danni riportati dalla vettura di , a seguito di sopralluogo sul luogo del sinistro, differentemente dal consulente di argomentatamente motivato relativamente alla circostanza CP_1 che la collisione non sia avvenuta “con le due vetture perfettamente perpendicolari ma con un angolo inferiore ai 90” (vds pag.3 integrazioni); e ha spiegato perché le deformazioni e l'intensità della pressione di appoggio non siano uniformi lungo tutta la fiancata della AN nonché l'interessamento di aree di lunghezza diversa della RC (90 cm circa) e della AN (200 cm circa), e ciò in ragione del fatto che “essendo in movimento, tutta la fiancata ha impattato con la parte frontale destra della RC” (pag.4 prime integrazioni); per le medesime ragioni, ovvero contatto avvenuto tra AN di Zora in movimento e pressochè Parte_1 statica, ha trovato spiegazione la ragione –oggetto anch'essa di richiesta di chiarimento da parte del sottoscritto
G.I.- del perchè “non sia stato possibile il rinvenimento della stella a tre punte [simbolo della RC] di quest'ultima sulla fiancata della AN”. Conclude infatti il ctu sul punto che “tale circostanza si sarebbe potuta verificare solo nel caso di impatto con la vettura AN ferma e con la RC in movimento, urtando quest'ultima frontalmente la fiancata della AN” (ibidem, pag.6), mentre, si osserva, costituisce dato pacifico la dinamica di verificazione del sinistro, per come supra richiamata, ovvero con la RC che Parte_1 sbucando tra le auto incolonnate nella corsia di percorrenza opposta a quella della AN di Zora, in uscita da parcheggio prospiciente alla prima, tangeva la fiancata della AN nel suo passaggio.
Il CTU ha fornito spiegazioni tecniche convincenti, e scevre da vizi logici, a tutte le criticità sollevate dall'appellante, quali la diversa estensione dei punti di contatto (spiegata con lo strisciamento tra i veicoli in movimento relativo) e la natura delle abrasioni.
Di fronte a tali granitiche conclusioni tecniche, le critiche dell'appellante, che definisce l'elaborato peritale
"carente" e "privo di qualsivoglia ragione tecnica esplicativa", appaiono inconferenti, vieppiù non risultando adeguatamente motivate a fronte di plurime richieste di precisazioni compiute dal Tribunale al proprio
5 consulente. Anche l'argomento finale, introdotto da ultimo in sede di replica, secondo cui il veicolo della sig.ra CP_
"non era integro ma portava su di sé segni di altro precedente urto", è smentito dalla già citata conclusione del CTU che ha espressamente escluso la preesistenza dei danni.
Le risultanze della CTU, che questo Giudice fa integralmente proprie, portano ad escludere ogni diversa ricostruzione del sinistro e, soprattutto, una diversa eziologia dei danni dell'autovettura AN, rispetto alla quale –si rammenta- l'onere della prova ricade sulla parte che intende far valere in giudizio la propria domanda.
Pertanto gli esiti dell'istruttoria, compiuta ex novo in sede di gravame, consentono di superare integralmente ogni delibazione sulle prove orali per come assunte e valutate dal Giudice di Pace;
ciò porta all'assorbimento di ogni censura in ordine alla credibilità e attendibilità dei testi di parte attrice in primo grado, e Testimone_1
, il primo dei quali, in ogni caso, effettivamente testimone oculare e dettagliato Controparte_4 nell'indicare la dinamica e la sede di danni subiti dalla (differentemente da vds Pt_2 Controparte_4 dichiarazioni rese in udienza di assunzione prove, fascicolo di primo grado).
Il primo motivo di appello è, pertanto, respinto.
II. Sul secondo motivo di appello: quantum debeatur.
Anche tale profilo di appello risulta non accoglibile.
Osserva il Tribunale come la sentenza del Giudice di prime cure sia meritevole di censura laddove (pag.3) afferma non essere stato contestato da la quantificazione del danno (“In ogni caso il quantum non CP_1 risulta contestato nel suo ammontare”.
Nondimeno la stessa deve essere confermata in ordine alla statuizione sulla quantificazione del danno, pari a €
4.980,00, come da fattura di riparazione del mezzo.
In ordine allo specifico quesito richiesto dal G.I. al punto IV (“IV. in ogni caso, alla luce dei danni dell'auto condotta da valuti la congruità del costo della riparazione di cui all. 21 di parte appellata, CP_2 eventualmente individuando i differenti costi che avrebbero dovuto invece ritenersi congrui”) il consulente Ing. Per_
opera espressamente (vds pag.13 ctu) una valutazione di congruità (“Si considera il costo di riparazione sostenuto da parte convenuta congro con i danni riportati dall'autovettura”). CP_2
Vero è che, come lamentato nelle note conclusive dall'appellante, il ctu non motiva diffusamente sul punto, ma a riguardo deve rivelarsi come da una parte l'importo, quantificato in € 4.980,00, trovi riscontro nella fattura di riparazione versata in atti (cfr. doc. 21 fattura Clerici Auto n. 82 del 20.05.2022), la quale, pur indicando un totale superiore, specifica che l'importo relativo al ripristino della carrozzeria ammonta a tale cifra;
e dall'altra come tale valutazione di congruità non sia stata avversata da nelle difese successive al deposito CP_1 dell'elaborato peritale, né nelle note di trattazione scritta del 20.11.2024 né in quelle successive del 13.2025, nonostante entrambe pregne di osservazioni e rilievi all'elaborato peritale. Il Tribunale d'altronde, che pure ha richiesto svariati chiarimenti all'ausiliario, ha soprasseduto sul punto ritenendo sufficiente il parere di un tecnico alla luce della non particolare complessità dell'attività di riparazione posta in essere ed anche tenuto conto del proprio prudente apprezzamento (116 cpc) trattandosi di profili (pezzi di ricambio auto) rientranti parzialmente anche nella comune esperienza.
La critica dell'appellante, pertanto, si palesa sul punto eccessivamente generica e non supportata da specifiche contestazioni tecniche.
III. Sul terzo motivo di appello: dovutezza delle spese di negoziazione assistita.
Il motivo è infondato. La procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda. Le spese sostenute per attivarla, quantificate in € 274,48 come da fattura in atti a fronte del rifiuto esplicito della compagnia di aderirvi come documentalmente provato dal doc. 18, costituiscono un esborso necessario per
6 accedere alla tutela giurisdizionale e, come tali, sono ripetibili dalla parte vittoriosa. Ne consegue che la condanna alla rifusione anche di tali spese, correttamente assunta, deve intendersi confermata.
IV. Sul quarto motivo di appello: violazione dell'art. 91 c.p.c. e condanna alle spese in favore dell'assicurato.
L'ultimo motivo è parimenti infondato. La decisione del Giudice di Pace di condannare la compagnia a rifondere le spese legali al proprio assicurato, , è giuridicamente corretta. Controparte_3
L'appellante sostiene che la costituzione di fosse superflua. Tale prospettazione non coglie nel segno, CP_3 CP_ anzitutto poiché, come rappresentato, era stato evocato in giudizio da (vds atto di citazione in CP_3 primo grado) e dunque aveva necessità di difendersi in giudizio. Inoltre la necessità di difendersi, formalmente, CP_ inizialmente ed astrattamente nei riguardi di , è successivamente e sostanzialmente emersa, invece, nei riguardi dell'altra parte, la convenuta (in primo) allorquando la linea difensiva di questa, Controparte_1 incentrata sulla negazione della compatibilità e, quindi, della riconducibilità del sinistro all'evento denunciato dal proprio assicurato nella CAI, ha determinato una radicale antitesi con la posizione di generando un CP_3 palese, seppur statisticamente infrequente, conflitto di interessi tra assicuratore e assicurato. In tale scenario, CP_ l'interesse di , inizialmente a costituirsi in giudizio per il solo fatto di essere stato evocato da , si è CP_3 trasformato in un interesse concreto, attuale e giuridicamente tutelato ex art. 100 c.p.c. a difendersi dalla tesi, antitetica alla sua, della propria compagnia assicurativa in ordine alla veridicità delle proprie dichiarazioni e al reale accadimento del fatto.
Trova dunque piena applicazione l'art. 1917, comma 3, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le "spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato". Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale diritto alla rifusione delle c.d. "spese di resistenza" può essere negato solo in ipotesi tassative, quali la mancanza di copertura assicurativa o l'evidente superfluità o avventatezza della spesa. Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie, ove la spesa è stata resa necessaria proprio dalla strategia processuale della compagnia. La condanna del primo giudice è pertanto immune da censure.
Né poteva in primo grado la rifusione delle spese in favore di –invero con distrazione- trovare CP_3 preclusione in ragione del dedotta da circostanza che l'assicurato non mai abbia messo a disposizione il CP_1 suo mezzo al perito di , e –per come poi aggiunto in sede di gravame- al ctu. Sul punto infatti non può il CP_1 comportamento di essere ritenuto ostruzionistico nella misura in cui lo stesso –circostanze dedotte CP_3 dall'assicurato e non puntualmente contestate dalla compagnia assicurativa- denunciò pochi giorni dopo alla propria assicurazione il sinistro, per come descritto nel modulo CAI, senza tuttavia ricevere comunicazioni di riscontro e pertanto, nella consapevolezza di non aver diritto ad alcun rimborso assicurativo, fece riparare la propria vettura, conservando in ogni caso le fotografie dei danni riportati.
V. Sulle spese di lite.
La conferma del provvedimento appellato determina la cristallizzazione della regolazione delle spese in esso a suo tempo compiuta.
La soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di entrambe le parti appellate, secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, pertanto con liquidazione ai medi per tutte le fasi (scaglione da € 1.100 a € 5.200 stante la prossimità del valore di causa (5.528,56) al massimo dello scaglione inferiore, alla luce dell'effettiva attività svolta, circostanza che giustifica anche una lieve diminuzione in relazione alla difesa di . CP_3
Si ritiene tuttavia congruo operare una compensazione delle spese del presente giudizio nella misura di 3/5, sul presupposto dell'effettiva opportunità della consulenza tecnica, non disposta in sede di prime cure –tanto è vero che è stata richiesta anche dall'appellata ai fini di una compiuta, completa delibazione delle CP_2 responsabilità ascrivibili nel sinistro de quo.
7 Per le medesime ragioni le spese di CTU e delle relative integrazioni -già liquidate con separato provvedimento- mantengono anche in via definitiva il medesimo criterio di imputazione individuato dal Tribunale con decreto del 17/04/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 514/2023 del Giudice di Pace di Controparte_1
Como, e quindi nei confronti di e , ogni altra istanza ed eccezione disattesa o CP_2 Controparte_3 assorbita, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata n. 514/2023, emessa dal Giudice di Pace di Como in data 19.07.2023 ad esito del proc. RG n. 2357/2022, anche in relazione alla regolazione delle spese di lite del primo grado.
con riferimento alle spese di lite del presente giudizio:
Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 3/5.
Condanna l'appellante –in relazione ai 2/5 residui- a rifondere le spese del Controparte_1 presente grado di giudizio:
- in favore dell'appellata , che si liquidano in € 1.160,00 (millecentosessanta/00) per CP_2 compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- in favore dell'appellato , che si liquidano complessivamente in € 880,00 Controparte_3
(ottocentottanta) per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori Avv. Vito Romaniello e Avv. Annamaria Dimauro, dichiaratisi antistatari.
Pone le spese della consulenza tecnica d'Ufficio in via definitiva a carico di tutte le parti costituite, per come provvisoriamente imputate nel provvedimento di liquidazione del 17.4.2025.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 20 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giorgio Previte
provvedimento redatto con la collaborazione del GOP assegnato all'UPP dott.ssa Elisa Nespoli.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Como, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 207/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Loredana Marziotti (C.F. presso il cui studio in Como, viale Franklin Delano C.F._1
Roosevelt n. 23, ha eletto domicilio (P.E.C.: Email_1
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
Mirabello n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Parini (C.F. ) presso il cui studio in C.F._3
Varese, piazza Motta n. 6/A, ha eletto domicilio (pec: ; Email_2
- APPELLATA -
E
,(C.F. residente in [...] C.F._4
5, rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Romaniello (C.F. , pec C.F._5
e dall'Avv. Dimauro Annamaria (cf pec Email_3 C.F._6
presso lo studio dei quali, in Varese, Via Cavallotti, 4/a, è Email_4 elettivamente domiciliata.
-APPELLATO-
Oggetto: appello in materia di responsabilità da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 20 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto G.I. “preso atto dell'avvenuto deposito, da parte di tutte e tre le parti costituite,, di fogli di pc e delle comparse conclusionali, nonché delle memorie di replica nel rispetto dei termini di cui all'art. 189 cpc”, sulla base delle seguenti conclusioni:
1 Per l'appellante come da note scritte del 20.10.2025: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma integrale dell'appellata sentenza
Nel merito: in via principale accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 514/2023 emessa dal Giudice di Pace di Como, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa
BE Reitano, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2357/2022, pubblicata in data 19.07.2023, mai notificata, accogliere la domanda con tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via preliminare: dichiararsi inammissibile ai sensi dell'art. 100 c.p.c. la costituzione in giudizio di per carenza di interesse ad agire;
Nel merito: In via principale: respingersi Controparte_3 la domanda di risarcimento attorea in quanto infondata in fatto e diritto e non provata. Spese anche generali ed onorari rifusi con distrazione a favore del legale antistatario” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Giudice di Pace sopra citato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, rispettivamente condannandoli alla ripetizione in favore di -ut supra rappresentata e difesa- delle somme pagate in Controparte_1 CP_ esecuzione della sentenza di primo grado rispettivamente € 6.207,64 quanto a ed € 1.843,68 quanto alle competenze legali del . Con gli interessi legali dal pagamento al saldo e rivalutazione CP_3 monetaria.
Vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario 15% oltre IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: con la più ampia riserva di legge, rimettere ex art. 356 c.p.c. il fascicolo in istruttoria ai fini dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio disposta in prime cure”.
Per l'appellata , come da note scritte del 21.07.2025: CP_2
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare NEL MERITO: rigettare
l'appello proposto da perché infondato per le ragioni esposte nella comparsa di Controparte_1 risposta del 18.04.2024 con conseguente conferma, in ogni sua parte, della impugnata sentenza. Con vittoria di competenze e spese di lite.”
Per l'appellato , come da foglio di precisazione delle conclusioni del 21.07.2025 Controparte_3
“... parte appellata chiede il rigetto dell'appello proposto da parte avversa, con condanna alle spese (di soccombenza e/o di resistenza) del grado, con accessori di legge e con distrazione al sottoscritto difensore, che le ha anticipate”, chiedendo altresì che le spese di CTU vengano poste interamente a carico di parte appellante.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 22.1.2024, Controparte_1 interponeva appello avverso la sentenza n. 514/2023 del Giudice di Pace di Como, con la quale era stata
[...] condannata, in solido con il proprio assicurato , al risarcimento dei danni subiti Controparte_3 dall'autovettura di proprietà di in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 30.04.2021, In CP_2
Svizzera, e precisamente a Sorengo (Ticino) in via Paradiso, nonché a rifondere le spese legali sostenute dal convenuto . Controparte_3
La vicenda in primo grado traeva origine dal diniego di risarcimento opposto in via stragiudiziale da
[...]
compagnia assicurativa del responsabile del sinistro, e motivato da una presunta incompatibilità CP_1 tra i danni riscontrati e la dinamica del sinistro così come denunciata. Pertanto, esperita senza successo la CP_ procedura di negoziazione assistita, stante il rifiuto della compagnia assicurativa di aderirvi, adiva il Giudice di Pace di Como.
2 All'esito del giudizio di primo grado, che accoglieva la domanda attorea, proponeva Controparte_1 appello, articolando quattro motivi di gravame, e pertanto contestando: I. la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove;
II. la quantificazione del danno;
III. la propria condanna al pagamento delle spese di negoziazione assistita;
e IV. la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del proprio assicurato
. Controparte_3
Tempestivamente evocati in giudizio in sede di gravame, si costituivano, tempestivamente, e CP_2 [...]
, i quali contestavano la fondatezza dell'appello, chiedendone l'integrale rigetto. CP_3
Disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio cinematica e nominato l'Ing. , questi depositava la Persona_1 propria relazione in data 07.11.2024. A seguito delle osservazioni critiche dell'appellante, il Giudice, con ordinanza del 12.11.2024, richiedeva al CTU una prima integrazione, depositata in data 20.01.2025, e con successivo provvedimento del 17.04.2025, una seconda, ritenuto meritevole l'elaborato di un ulteriore approfondimento, anche in ragione delle doglianze di parte appellante.
Veniva pertanto complessivamente richiesto al ctu: dapprima:
I. Lo stato dei luoghi di cui al sinistro, ricostruendo anche ed in particolare l'esatta dinamica dell'incidente per cui è causa e le specifiche condotte tenute dai conducenti coinvolti e la loro incidenza causale sulla collisione verificatasi,
II. se la dinamica del sinistro riportata da e (con specifico riferimento, CP_2 Controparte_3 CP_ quantomeno, ai doc.4 e 8 di parte appellata ) sia compatibile con i danni riportati dalle due auto;
III. specifichi, in particolare, in caso di risposta affermativa al punto precedente, se il danno derivato al veicolo di sia da porsi in correlazione con quello occorso all'auto guidata da CP_2 [...]
, anche per “altezza ed entità”, tenuto conto anche dello stato dei luoghi (leggera discesa CP_3 della strada, se accertata), e con che grado di probabilità; o se, diversamente, sia ad esempio maggiormente compatibile con altre tipologia di sinistro e dunque da considerarsi preesistente;
IV. in ogni caso, alla luce dei danni dell'auto condotta da valuti la congruità del costo della CP_2 riparazione di cui all. 21 di parte appellata, eventualmente individuando i differenti costi che avrebbero dovuto invece ritenersi congrui.
successivamente:
1. “se l'impatto della parte anteriore dell'auto RC con la fiancata della AN sia stato esattamente perpendicolare o meno;
2. se le deformazioni sulla fiancata della AN e l' intensità della pressione di appoggio siano le medesime lungo tutta la fiancata, o meno;
3. se la lunghezza della parte della fiancata interessata dall'impatto e danneggiamento sia la medesima della parte del muso della RC coinvolto;
4. in caso di risposta al quesito integrativo n.1 nel senso della non esatta perpendicolarità dell'impatto,
e di risposta affermativa ai quesiti n. 2 e 3 (medesima pressione di appoggio, medesima estensione della superficie interessata), dica il ctu come trovi giustificazione la circostanza (o se invece debba esservi un'area dal contatto più marcato in ragione dell'angolazione dell'impatto);
5. se il tipo di dinamica di sinistro descritto, ed in particolare la forza dell'impatto alla luce dei danni causati, non avrebbe dovuto risultare in tracce anche del logo della stella a tre punte dell'auto
RC sulla fiancata;
6. se i distacchi di vernice dalla fiancata della AN siano ascrivibili all'impatto con le parti frontali rigide della RC, laddove questa vettura è invece dotata di parafango in plastica;
3
7. per quali ragioni tecniche le abrasioni di colore grigio chiaro sulla fiancata della AN non siano riferibili ad apporti di cemento (conseguenza di un preesistente contatto con un muretto), e ciò con particolare riferimento, ad esempio, alla figura n.2 di pag.3 della ctp di parte appellante;
” e da ultimo:
X. specifica modalità di impatto tra i due veicoli, e in particolare se abbia determinato lo strisciamento della fiancata della AN con la parte anteriore della RC (come sembrerebbe dimostrare la diversità di estensione dei punti di contatto sulle due auto, per la AN pari a 200 cm a fronte dei soli
90 cm della RC); e, in caso di risposta affermativa, ragioni per le quali tale modalità di impatto non abbia pressoché determinato conseguenze sulla targa della RC, nonostante la struttura della targa (solitamente caratterizzata da non particolare resistenza) (vds pag.
1-2 note trattazione scritta);
Y. correttezza dell'affermazione di parte appellante (vds pag. 2 note di trattazione scritta) secondo cui le abrasioni sulla fiancata laterale della AN sarebbero “lineari, di intensità uniforme e tutte parallele”, e, in caso affermativo, ragioni della compatibilità con la circostanza che il punto di impatto con la RC, parte anteriore, è di conformazione irregolare;
Z. compatibilità tra il distacco della vernice dalla superficie metallica della AN e il materiale (plastica) della parte anteriore della RC venuta in contatto (pag.3 note di trattazione scritta ); CP_1
Ottenuti gli opportuni chiarimenti, all'udienza cartolare del 03.07.2025, il sottoscritto G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza al 20.10.2025 per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito di note conclusive e repliche.
Le parti depositavano i rispettivi scritti finali e all'udienza del 20.10.2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto giova prendere posizione sulla domanda svolta in via preliminare da volta alla declaratoria di CP_1 inammissibilità ai sensi dell'art. 100 c.p.c. della costituzione in giudizio di per carenza di Controparte_3 interesse ad agire.
Si limita sul punto il Tribunale a rilevare come l'interesse ad agire di in primo grado sussista in ragione CP_3 CP_ della vocatio in ius svolta da (vds atto di citazione, pag.6), anch'essa pienamente legittima;
e dunque aveva il diritto, legittimamente esercitato, a costituirsi in giudizio ed esercitare il proprio diritto di difesa. CP_3
L'appello è infondato e deve essere rigettato, in relazione a tutti i capi della domanda.
I. Sul primo e principale motivo di appello: erronea ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove.
Il fulcro del gravame risiede nella contestazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di prime cure.
L'appellante, sin dalla fase stragiudiziale ha fondato la propria difesa sulla tesi dell'incompatibilità tecnica tra la CP_ dinamica denunciata e i danni riscontrati sui veicoli, adombrando l'ipotesi che i danni lamentati da fossero preesistenti.
Tale tesi, sostenuta parimenti anche in sede di appello, è stata nettamente smentita dalle risultanze della Per_ Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata nel presente giudizio. La consuenza resa dall'Ing. , infatti, specie a seguito alle due tornate di chiarimenti resi agli specifici quesiti del Tribunale, riveste valore di mezzo di prova di sicura rilevanza, costituendo un lavoro approfondito e articolato, meritevole di condivisione risultando esente da vizi logici e da vuoti motivazionali, e tale pertanto da fugare ogni ragionevole dubbio sulla dinamica del CP_ sinistro e sulla compatibilità di esso con i danni lamentati da alla propria AN da parte della Parte_1
.
[...]
4 In primo luogo il CTU ha confermato la dinamica per come dedotta dall'appellante, ovvero con tamponamento verificatosi per responsabilità del veicolo RC CLA grigio tg. FW330CZ, condotto da , Controparte_3 assicurato , che, uscendo da un parcheggio laterale di via Paradiso, perpendicolare alla sede stradale, e CP_1 dovendo svoltare a sinistra quindi superando la corsia di percorrenza più prossima alla propria posizione, nell'effettuare la manovra per posizionarsi sull'altra corsia, , urtava la fiancata sinistra dell'autovettura AN X-
Trail FY478AJ, transitante sulla propria corsia di percorrenza, non avendola vista in ragione della presenza di vetture incolonnate nella corsia opposta.
Nella consulenza tecnica è stata anche confermata la compatibilità tra la succitata dinamica e i danni riportati dalle due auto: conclude infatti il ctu (vds. pag. 13 prima relazione) che "i danni riportati dai due veicoli di parti convenute sono compatibili per altezza ed entità con elevato grado di probabilità, escludendo che fossero preesistenti al sinistro". E a tali conclusioni è giunto tanto motivando in ordine alle ragioni per le quali il danno subito dalla fiancata sinistra della AN trova causa nella collisione avvenuta con la parte anteriore della
RC, quanto escludendo ipotesi alternative, come l'urto in strisciata con un muretto.
Per_ L'ausiliario Ing. ha infatti, nelle integrazioni, chiarito che le abrasioni sulla fiancata della AN erano
"irregolari, con differenti profondità e presenza disomogenea lungo la superficie", circostanza compatibile con la "conformazione irregolare della parte frontale della RC" e non con una superficie piana e regolare come quella di un muro. Ha concluso in modo dirimente che "se l'urto fosse avvenuto in un evento antecedente con un muretto... i danni sarebbero stati altresì uniformi e regolari lungo tutta la fiancata della AN, circostanza che non corrisponde a quanto accaduto" (v. pag. 5 integrazione del 05.06.2025). Ha inoltre precisato che le tracce grigie erano dovute al "distacco della vernice nera senza alcuna presenza di cemento".
Ha inoltre motivato in ordine all'irrilevanza della pendenza della strada, non avente alcun effetto sulla tipologia e sulla posizione dei danni, in ragione del fatto che entrambe le vetture coinvolte erano inclinate dello stesso CP_ angolo;
ha –sempre dall'esame dei danni riportati dalla vettura di , a seguito di sopralluogo sul luogo del sinistro, differentemente dal consulente di argomentatamente motivato relativamente alla circostanza CP_1 che la collisione non sia avvenuta “con le due vetture perfettamente perpendicolari ma con un angolo inferiore ai 90” (vds pag.3 integrazioni); e ha spiegato perché le deformazioni e l'intensità della pressione di appoggio non siano uniformi lungo tutta la fiancata della AN nonché l'interessamento di aree di lunghezza diversa della RC (90 cm circa) e della AN (200 cm circa), e ciò in ragione del fatto che “essendo in movimento, tutta la fiancata ha impattato con la parte frontale destra della RC” (pag.4 prime integrazioni); per le medesime ragioni, ovvero contatto avvenuto tra AN di Zora in movimento e pressochè Parte_1 statica, ha trovato spiegazione la ragione –oggetto anch'essa di richiesta di chiarimento da parte del sottoscritto
G.I.- del perchè “non sia stato possibile il rinvenimento della stella a tre punte [simbolo della RC] di quest'ultima sulla fiancata della AN”. Conclude infatti il ctu sul punto che “tale circostanza si sarebbe potuta verificare solo nel caso di impatto con la vettura AN ferma e con la RC in movimento, urtando quest'ultima frontalmente la fiancata della AN” (ibidem, pag.6), mentre, si osserva, costituisce dato pacifico la dinamica di verificazione del sinistro, per come supra richiamata, ovvero con la RC che Parte_1 sbucando tra le auto incolonnate nella corsia di percorrenza opposta a quella della AN di Zora, in uscita da parcheggio prospiciente alla prima, tangeva la fiancata della AN nel suo passaggio.
Il CTU ha fornito spiegazioni tecniche convincenti, e scevre da vizi logici, a tutte le criticità sollevate dall'appellante, quali la diversa estensione dei punti di contatto (spiegata con lo strisciamento tra i veicoli in movimento relativo) e la natura delle abrasioni.
Di fronte a tali granitiche conclusioni tecniche, le critiche dell'appellante, che definisce l'elaborato peritale
"carente" e "privo di qualsivoglia ragione tecnica esplicativa", appaiono inconferenti, vieppiù non risultando adeguatamente motivate a fronte di plurime richieste di precisazioni compiute dal Tribunale al proprio
5 consulente. Anche l'argomento finale, introdotto da ultimo in sede di replica, secondo cui il veicolo della sig.ra CP_
"non era integro ma portava su di sé segni di altro precedente urto", è smentito dalla già citata conclusione del CTU che ha espressamente escluso la preesistenza dei danni.
Le risultanze della CTU, che questo Giudice fa integralmente proprie, portano ad escludere ogni diversa ricostruzione del sinistro e, soprattutto, una diversa eziologia dei danni dell'autovettura AN, rispetto alla quale –si rammenta- l'onere della prova ricade sulla parte che intende far valere in giudizio la propria domanda.
Pertanto gli esiti dell'istruttoria, compiuta ex novo in sede di gravame, consentono di superare integralmente ogni delibazione sulle prove orali per come assunte e valutate dal Giudice di Pace;
ciò porta all'assorbimento di ogni censura in ordine alla credibilità e attendibilità dei testi di parte attrice in primo grado, e Testimone_1
, il primo dei quali, in ogni caso, effettivamente testimone oculare e dettagliato Controparte_4 nell'indicare la dinamica e la sede di danni subiti dalla (differentemente da vds Pt_2 Controparte_4 dichiarazioni rese in udienza di assunzione prove, fascicolo di primo grado).
Il primo motivo di appello è, pertanto, respinto.
II. Sul secondo motivo di appello: quantum debeatur.
Anche tale profilo di appello risulta non accoglibile.
Osserva il Tribunale come la sentenza del Giudice di prime cure sia meritevole di censura laddove (pag.3) afferma non essere stato contestato da la quantificazione del danno (“In ogni caso il quantum non CP_1 risulta contestato nel suo ammontare”.
Nondimeno la stessa deve essere confermata in ordine alla statuizione sulla quantificazione del danno, pari a €
4.980,00, come da fattura di riparazione del mezzo.
In ordine allo specifico quesito richiesto dal G.I. al punto IV (“IV. in ogni caso, alla luce dei danni dell'auto condotta da valuti la congruità del costo della riparazione di cui all. 21 di parte appellata, CP_2 eventualmente individuando i differenti costi che avrebbero dovuto invece ritenersi congrui”) il consulente Ing. Per_
opera espressamente (vds pag.13 ctu) una valutazione di congruità (“Si considera il costo di riparazione sostenuto da parte convenuta congro con i danni riportati dall'autovettura”). CP_2
Vero è che, come lamentato nelle note conclusive dall'appellante, il ctu non motiva diffusamente sul punto, ma a riguardo deve rivelarsi come da una parte l'importo, quantificato in € 4.980,00, trovi riscontro nella fattura di riparazione versata in atti (cfr. doc. 21 fattura Clerici Auto n. 82 del 20.05.2022), la quale, pur indicando un totale superiore, specifica che l'importo relativo al ripristino della carrozzeria ammonta a tale cifra;
e dall'altra come tale valutazione di congruità non sia stata avversata da nelle difese successive al deposito CP_1 dell'elaborato peritale, né nelle note di trattazione scritta del 20.11.2024 né in quelle successive del 13.2025, nonostante entrambe pregne di osservazioni e rilievi all'elaborato peritale. Il Tribunale d'altronde, che pure ha richiesto svariati chiarimenti all'ausiliario, ha soprasseduto sul punto ritenendo sufficiente il parere di un tecnico alla luce della non particolare complessità dell'attività di riparazione posta in essere ed anche tenuto conto del proprio prudente apprezzamento (116 cpc) trattandosi di profili (pezzi di ricambio auto) rientranti parzialmente anche nella comune esperienza.
La critica dell'appellante, pertanto, si palesa sul punto eccessivamente generica e non supportata da specifiche contestazioni tecniche.
III. Sul terzo motivo di appello: dovutezza delle spese di negoziazione assistita.
Il motivo è infondato. La procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda. Le spese sostenute per attivarla, quantificate in € 274,48 come da fattura in atti a fronte del rifiuto esplicito della compagnia di aderirvi come documentalmente provato dal doc. 18, costituiscono un esborso necessario per
6 accedere alla tutela giurisdizionale e, come tali, sono ripetibili dalla parte vittoriosa. Ne consegue che la condanna alla rifusione anche di tali spese, correttamente assunta, deve intendersi confermata.
IV. Sul quarto motivo di appello: violazione dell'art. 91 c.p.c. e condanna alle spese in favore dell'assicurato.
L'ultimo motivo è parimenti infondato. La decisione del Giudice di Pace di condannare la compagnia a rifondere le spese legali al proprio assicurato, , è giuridicamente corretta. Controparte_3
L'appellante sostiene che la costituzione di fosse superflua. Tale prospettazione non coglie nel segno, CP_3 CP_ anzitutto poiché, come rappresentato, era stato evocato in giudizio da (vds atto di citazione in CP_3 primo grado) e dunque aveva necessità di difendersi in giudizio. Inoltre la necessità di difendersi, formalmente, CP_ inizialmente ed astrattamente nei riguardi di , è successivamente e sostanzialmente emersa, invece, nei riguardi dell'altra parte, la convenuta (in primo) allorquando la linea difensiva di questa, Controparte_1 incentrata sulla negazione della compatibilità e, quindi, della riconducibilità del sinistro all'evento denunciato dal proprio assicurato nella CAI, ha determinato una radicale antitesi con la posizione di generando un CP_3 palese, seppur statisticamente infrequente, conflitto di interessi tra assicuratore e assicurato. In tale scenario, CP_ l'interesse di , inizialmente a costituirsi in giudizio per il solo fatto di essere stato evocato da , si è CP_3 trasformato in un interesse concreto, attuale e giuridicamente tutelato ex art. 100 c.p.c. a difendersi dalla tesi, antitetica alla sua, della propria compagnia assicurativa in ordine alla veridicità delle proprie dichiarazioni e al reale accadimento del fatto.
Trova dunque piena applicazione l'art. 1917, comma 3, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le "spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato". Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale diritto alla rifusione delle c.d. "spese di resistenza" può essere negato solo in ipotesi tassative, quali la mancanza di copertura assicurativa o l'evidente superfluità o avventatezza della spesa. Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie, ove la spesa è stata resa necessaria proprio dalla strategia processuale della compagnia. La condanna del primo giudice è pertanto immune da censure.
Né poteva in primo grado la rifusione delle spese in favore di –invero con distrazione- trovare CP_3 preclusione in ragione del dedotta da circostanza che l'assicurato non mai abbia messo a disposizione il CP_1 suo mezzo al perito di , e –per come poi aggiunto in sede di gravame- al ctu. Sul punto infatti non può il CP_1 comportamento di essere ritenuto ostruzionistico nella misura in cui lo stesso –circostanze dedotte CP_3 dall'assicurato e non puntualmente contestate dalla compagnia assicurativa- denunciò pochi giorni dopo alla propria assicurazione il sinistro, per come descritto nel modulo CAI, senza tuttavia ricevere comunicazioni di riscontro e pertanto, nella consapevolezza di non aver diritto ad alcun rimborso assicurativo, fece riparare la propria vettura, conservando in ogni caso le fotografie dei danni riportati.
V. Sulle spese di lite.
La conferma del provvedimento appellato determina la cristallizzazione della regolazione delle spese in esso a suo tempo compiuta.
La soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di entrambe le parti appellate, secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, pertanto con liquidazione ai medi per tutte le fasi (scaglione da € 1.100 a € 5.200 stante la prossimità del valore di causa (5.528,56) al massimo dello scaglione inferiore, alla luce dell'effettiva attività svolta, circostanza che giustifica anche una lieve diminuzione in relazione alla difesa di . CP_3
Si ritiene tuttavia congruo operare una compensazione delle spese del presente giudizio nella misura di 3/5, sul presupposto dell'effettiva opportunità della consulenza tecnica, non disposta in sede di prime cure –tanto è vero che è stata richiesta anche dall'appellata ai fini di una compiuta, completa delibazione delle CP_2 responsabilità ascrivibili nel sinistro de quo.
7 Per le medesime ragioni le spese di CTU e delle relative integrazioni -già liquidate con separato provvedimento- mantengono anche in via definitiva il medesimo criterio di imputazione individuato dal Tribunale con decreto del 17/04/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 514/2023 del Giudice di Pace di Controparte_1
Como, e quindi nei confronti di e , ogni altra istanza ed eccezione disattesa o CP_2 Controparte_3 assorbita, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata n. 514/2023, emessa dal Giudice di Pace di Como in data 19.07.2023 ad esito del proc. RG n. 2357/2022, anche in relazione alla regolazione delle spese di lite del primo grado.
con riferimento alle spese di lite del presente giudizio:
Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 3/5.
Condanna l'appellante –in relazione ai 2/5 residui- a rifondere le spese del Controparte_1 presente grado di giudizio:
- in favore dell'appellata , che si liquidano in € 1.160,00 (millecentosessanta/00) per CP_2 compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- in favore dell'appellato , che si liquidano complessivamente in € 880,00 Controparte_3
(ottocentottanta) per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori Avv. Vito Romaniello e Avv. Annamaria Dimauro, dichiaratisi antistatari.
Pone le spese della consulenza tecnica d'Ufficio in via definitiva a carico di tutte le parti costituite, per come provvisoriamente imputate nel provvedimento di liquidazione del 17.4.2025.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 20 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giorgio Previte
provvedimento redatto con la collaborazione del GOP assegnato all'UPP dott.ssa Elisa Nespoli.
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