Articolo 13 della Legge 19 luglio 1956, n. 750
Articolo 12Articolo 14
Versione
12 agosto 1956
Art. 13.
Ai sensi dell'art. 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 , e' stabilito per l'esercizio finanziario 1956-57, in lire 12.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.
Entrata in vigore il 12 agosto 1956