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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2661/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.03.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv.ti Barbara Armanini e Elise Simone-Vullo presso il quale ha eletto domicilio telematico in Milano, Via Luigi Vitali 1
e
2) Parte_2
Nato a Sassari (SS) il 10.4.1973
Cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv.ti Evelina Presbitero Bracco e Federica Mariotti presso il quale ha eletto domicilio telematico in Milano, Via Panfilo Castaldi 8
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Radda in Chianti (SI) il 15.6.2019
(anno 2019 atto n. 2 parte II serie c)
In separazione dei beni
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La signora provvederà a reperire una nuova abitazione per sé stessa nella quale si Parte_1 trasferirà entro e non oltre la data del 31.07.2025 e si impegna sin d'ora ad asportare tutti i propri effetti personali e quanto di sua proprietà entro tale data;
3) Il sig. si è obbligato a versare alla signora in un'unica soluzione, l'importo di Pt_2 Parte_1
€. 25.000,00 versato contestualmente al deposito del ricorso congiunto;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
4) la signora si impegna altresì̀ a trasferire a favore del sig. , che accetta, la quota Parte_1 Pt_2 del 50% (cinquanta per cento) della proprietà̀ della casa coniugale, sita in Milano, Viale Tunisia n.
10, oggi di proprietà̀ di entrambi i coniugi e gravata da ipoteca a garanzia di mutuo, contratto da entrambi i signori e , quale trasferimento di diritto reale che trova la sua causa Parte_1 Pt_2 nella separazione personale in corso, così composta: appartamento posto al piano sesto, composto di
6,5 (sei virgola cinque) vani catastali;
confinante con: cortile interno, casa di Via Tadino angolo Viale
Tunisia, Viale Tunisia;
riportato nel Catasto Fabbricati di Milano come segue: foglio 314, particella
79, subalterno 719, Viale Tunisia n. 10, piano 6, Zona 2, cat. A/2, cl. 6, vani 6,5, Superficie Catastale
Totale 107 mq., Totale Escluse Aree Scoperte 102 mq, Rendita Euro 1.577,78.
5) Il prezzo della cessione della quota del 50% è concordato in complessivi €. 160.513,39, che verrà corrisposto secondo le seguenti modalità: €. 35.000,00 a titolo di acconto all'atto della stipula del contratto preliminare da sottoscrivere entro il 28 febbraio 2025 ed il saldo del prezzo pari ad €.
125.513,39 al momento della vendita a terzi di altro immobile di proprietà del Sig. fissando Pt_2 pertanto la stipula del contratto definitivo fra i coniugi entro il 30.04.2025. Qualora, per qual si voglia ragione, la vendita del primo appartamento di proprietà̀ del sig. non dovesse perfezionarsi Pt_2 entro il 30 aprile 2024, le parti procederanno ugualmente alla stipula del contratto definitivo, entro e non oltre la data del 30 maggio 2025, da intendersi quale termine essenziale.
6) Il sig. provvederà alle spese ed imposte, come per legge, relative all'atto di trasferimento Pt_2 dell'immobile in questione che verrà stipulato da Notaio di sua fiducia.
7) Il Sig. si impegna a richiedere l'intestazione a titolo proprio del mutuo ipotecario a Pt_2 ministero Dott. n Milano iscritto presso Distretto Notarile di Milano N62114 Rep 57921 Persona_1 stipulato in data 12.07.2021 con Banco Popolare di Milano liberando, pertanto, la Sig.ra Parte_1 dall'obbligazione di pagamento della propria quota di mutuo cointestato. Qualora, per qualsiasi motivo, la Banca Popolare di Milano non dovesse provvedere all'intestazione personale e unica del mutuo al sig. , questi si impegna, in ogni caso, al pagamento del 100% del mutuo ipotecario Pt_2 sino alla sua estinzione. Con il predetto svincolo dal contratto di mutuo, la signora rinuncia Parte_1 ad ogni e qualsiasi pretesa e/o diritto, ivi quello di rimborso per le pregresse rate di mutuo corrisposte nonché per le spese tutte sostenute in riferimento alla casa coniugale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis,
51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_3 hanno contratto matrimonio in Radda in Chianti (SI) in data 15 giugno 2019;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Radda in Chianti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Presidente Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Dott. Anna Cattaneo