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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 12/12/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40/2025
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 12/12/2025
Dott.ssa RI XO Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. Alessandro Pes sostituito dall'Avv. Carlo G. Campus.
APPELLANTE contro
SS Controparte_1
Avv. Paolo Fais
APPELLATO
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente Dott.ssa RI XO
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa RI XO Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 40/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Alessandro Pes nonché elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, ubicato in SS (SS) Via Oriani n. 5;
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1 amministratore pro tempore rappresentato e difeso, come da procura in Controparte_3 atti dall'Avv. Paolo Fais nonché elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo ubicato in SS (SS) Via Roma n. 113;
APPELLATO
le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Previo esperimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo, Parte_1
conveniva in giudizio, di fronte al Tribunale di SS, il
[...] Controparte_4
(d'ora in poi anche solo il ). L'attore, premesso di essere proprietario di
[...] CP_1 un appartamento posto all'ultimo piano del fabbricato esponeva i seguenti fatti: a) che la propria abitazione, tra il 2016 e il 2020, aveva subito ingenti danni provocati da infiltrazioni provenienti dalla terrazza condominiale;
b) di aver informalmente segnalato al la presenza delle CP_1 suddette infiltrazioni sin dal 2016 senza ottenere alcun concreto riscontro;
c) che in data 7/11/2018
l'assemblea condominiale decideva il compimento di un'apposita “prova di allagamento” della terrazza di copertura nonché l'effettuazione dei necessari lavori in caso di effettiva sussistenza delle lamentate perdite;
d) di aver inviato al formale diffida ad adempiere in data 6/12/2018; CP_1
e) che il , dopo avergli inizialmente attribuito la responsabilità del mancato compimento CP_1 della suddetta prova, solo in seguito ad ulteriori sue formali richieste, in data 27/02/2019, aveva eseguito l'indicata verifica deliberata nel novembre 2018, che dimostrava la presenza delle lamentate infiltrazioni, ma a cui non seguiva l'avvio dei conseguenti lavori;
f) che il CP_1 restava inerte nonostante l'aggravarsi della situazione e il susseguirsi di sue formali richieste di provvedere, ragion per cui instaurava il procedimento di A.T.P. n. R.G. 3458/2019, che accertava l'effettiva presenza delle lamentate infiltrazioni, di rilevanti danni nella sua abitazione e quantificava l'importo necessario al ripristino dello stato dei luoghi e all'eliminazione delle fonti delle stesse infiltrazioni;
g) solo dopo il procedimento di accertamento tecnico preventivo, tra settembre e ottobre 2020, il condominio avviava i lavori di eliminazione delle cause delle infiltrazioni e rimessione in pristino dell'appartamento , che giungevano a conclusione Pt_1 soltanto nel dicembre 2020; h) che a causa delle infiltrazioni e dei relativi danni, tra il 2016 e il dicembre 2020, l' non aveva potuto utilizzare parte della propria abitazione (in particolare Pt_1 non aveva potuto godere della camera da letto, di un vano qualificato come ripostiglio ma in realtà adibito ad ulteriore camera da letto e del salone), e aveva subito il disagio di vivere in un appartamento insalubre, maleodorante e in cui vi era il forte rischio del verificarsi di crolli;
i) che il non aveva provveduto a risarcirgli i danni derivanti dal mancato pieno utilizzo della CP_1 propria unità immobiliare e dal pregiudizio patito per avere abitato in un appartamento in condizioni malsane ed interessato da possibili crolli.
Esposti tali fatti, domandava la condanna del condominio al Parte_1 risarcimento di tali ulteriori danni da minor godimento dell'immobile, da commisurarsi, secondo i valori locativi a metro quadro indicati dall'Agenzia delle Entrate, in euro 240,00 mensili per 48 mesi di mancato utilizzo (da gennaio 2017 a dicembre 2020), pari all'importo complessivo di euro
11.520,00. Somma a cui dovevano aggiungersi le spese derivanti dall'A.T.P. (pari a complessivi euro 1.933,72, di cui euro 1.629,44 per compenso CTU ed euro 307,28 per spese legali) e le ulteriori spese di lite.
In data 8/11/2022 il costituendosi in giudizio, resisteva Controparte_4 alla domanda sostenendo: a) di essersi reso disponibile a compiere i lavori volti all'eliminazione delle infiltrazioni fin dal 7/11/2018; b) che controparte, che si era lamentato per la prima volta solo nel 2018, aveva impedito la tempestiva esecuzione delle opere necessarie con la sua condotta, consistita nel ritardato versamento (soltanto il 24.12.2019) della propria quota del fondo destinato dal a tale intervento dopo aver ingiustificatamente instaurato l'A.T.P.; c) l' CP_1 Pt_1 aveva scelto di aspettare la conclusione di tale procedimento nonostante la volontà conciliativa del tesa all'esecuzione dei lavori e alla rimessione in pristino dei luoghi;
d) il condominio CP_1 aveva avviato i richiesti lavori subito dopo la conclusione dell'A.T.P. e li aveva rapidamente conclusi, sopportando interamente i costi necessari a ridurre in pristino l'abitazione dell' ; e) Pt_1 che l'attore aveva continuato a vivere nel proprio appartamento e aveva altresì rinunciato in via stragiudiziale a richiedere il risarcimento dei danni al condominio.
La causa, istruita con documenti e prova testimoniale, era definita con sentenza di parziale accoglimento n. 851/2024. Il tribunale rilevava che l'attore, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, non aveva provato di non aver utilizzato il proprio appartamento nonostante la presenza delle lamentate infiltrazioni, e che, al contrario, dalle dichiarazioni dei testi emergeva che egli si era limitato a spostarsi dalla camera da letto ad altro vano e ad usufruire di un salone in cui erano presenti muffe e tracce d'umidità. Alla mancata perdita del godimento dell'immobile il giudice di prime cure faceva quindi conseguire l'insussistenza di un danno patrimoniale risarcibile. Tuttavia, il tribunale riconosceva che l' aveva patito un danno non patrimoniale derivante dall'illecita Pt_1 lesione del suo “diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed al diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane”.
Danno liquidato in via equitativa nell'importo di euro 3.000,00, ossia in una somma pari a quella precedentemente indicata in via transattiva e per il medesimo titolo dallo stesso giudice. Per tale ragione, il tribunale compensava sia le spese del giudizio di primo grado che quelle del procedimento di A.T.P. per la mancata adesione dell'attore alla proposta transattiva e per la “natura accertativa” del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Avverso la sentenza ha proposto appello , lamentando: 1) l'erronea Parte_1 valutazione delle prove, e nello specifico dell'esito della CTU e dalle testimonianze, dalle quali era a suo dire emerso che dal 2016 al dicembre 2020 non aveva potuto fruire interamente della sua abitazione ed in particolare non aveva potuto godere della propria camera da letto, di altra camera anch'essa adibita a vano letto e del salone nonché aveva dovuto vivere in un appartamento insalubre ed interessato da possibili crolli. L'appellante insiste per il riconoscimento di un danno patrimoniale per il mero mancato godimento del bene, da liquidarsi facendo riferimento al canone locatizio di mercato per l'intero periodo di limitato utilizzo dell'appartamento, in applicazione delle stime di mercato dell'Agenzia delle Entrate, ossia moltiplicando il valore di euro 6,85 (media tra i valori stimati dall'Agenzia delle Entrate per un immobile con caratteristiche analoghe a quello di parte appellante) per 35 metri quadri (ossia la superficie non utilizzata dell'appartamento dell' ) e Pt_1 poi moltiplicando il prodotto arrotondato di tale operazione, pari a euro 240,00, per i 48 mesi di lamentato mancato impiego, ottenendo così l'importo complessivo di euro 11.520,00. Con riferimento al danno non patrimoniale, viceversa riconosciuto dal tribunale, contesta la Pt_1 ridotta ed inadeguata entità dell'importo liquidato dal Tribunale e il mancato riconoscimento della lesione del suo diritto alla salute. In particolare, l'appellante ritiene che il giudice di prime cure, oltre a riconoscere la lesione del diritto di cui all'art. 32 Cost., avrebbe dovuto quantificare il danno non patrimoniale considerando “la gravità del fenomeno, la mancata vivibilità di parti dell'appartamento e la durata”; 2) il giudice di prime cure aveva illegittimamente compensato le spese del primo grado di giudizio e dell'A.T.P.. Quanto alle prime l'appellante critica la scelta del tribunale di compensare le spese in forza del rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e della mancata accettazione della proposta transattiva. In particolare, Pt_1 ribadisce la fondatezza della richiesta di risarcimento del danno patrimoniale ed evidenzia che il dettato dell'art. 91 c.p.c., in caso di mancata accettazione della proposta di transazione, consente al giudice di compensare solamente le spese successive alla suddetta proposta e non tutte le spese del procedimento, come invece disposto dal giudice di primo grado. In merito alle spese del procedimento ex art. 696 c.p.c., invece, l'appellante fondamentalmente sostiene che le stesse devono essere sopportate interamente da controparte perché l'esperimento di tale procedimento era esclusivamente ascrivibile alla sua ingiustificata condotta omissiva.
Resiste agli avversi motivi il concludendo per il Controparte_4 rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza. La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata decisa all'udienza odierna nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni come formulate dalle parti previa assegnazione di termini per il deposito di note conclusionali.
*****
L'appellante, con il primo motivo d'impugnazione, lamenta l'erronea interpretazione delle prove testimoniali e della C.T.U., dalle quali era a suo dire emerso il mancato pieno godimento dell'immobile a causa delle lamentate infiltrazioni. In particolare, evidenzia di non aver Pt_1 potuto fruire per un quadriennio della camera da letto, di altro vano adibito a stanza letto e del salone. Mancata fruizione di cui chiede il risarcimento facendo leva sul valore di mercato dell'immobile stimato dall'Agenzia delle Entrate, sulla superficie concretamente non utilizzata e sul tempo di mancato utilizzo (a tal fine indica il periodo gennaio 2017- dicembre 2020). Oltre a ciò,
l'appellante chiede che l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno venga determinato tenendo conto della lesione del suo diritto alla salute, della non abitabilità di porzioni del suo appartamento, della serietà dell'evento nonché della sua estensione temporale.
La Corte, innanzitutto, rileva che non risulta provato né che l' abbia effettivamente Pt_1 comunicato l'esistenza di infiltrazioni prima del 7/11/2018 né che i lamentati danni fossero presenti prima di tal data, in quanto: a) il primo documento presente agli atti in cui vi è riscontro delle lamentele dell'odierno appellante è il verbale d'assemblea del 7/11/2018 in cui, per quanto qui di interesse, si legge: “L'assemblea prende atto della richiesta del Sig. di rifacimento della Pt_1 terrazza a livello di proprietà in quanto lamenta infiltrazioni sul proprio Parte_2 appartamento. Interviene il Geom. affermando che ha effettuato un sopralluogo nei giorni CP_5 precedenti e che malgrado le insistenti piogge non ha constatato infiltrazioni in corso” (v. verbale d'assemblea del 7/11/2018); b) nessun teste ha dichiarato di aver avuto conoscenza diretta di eventuali comunicazioni dell' aventi ad oggetto la presenza di infiltrazioni, mentre due di Pt_1 loro (ossia e , con una mera testimonianza de relato e Controparte_6 CP_7 senza nemmeno specificare il periodo di riferimento, si sono limitati ad affermare che quest'ultimo aveva comunicato loro di aver informato l'amministratore della presenza delle predette infiltrazioni
(v. verbale d'udienza del 12/06/2023); c) il teste genericamente riferiva dell'esistenza delle CP_6 infiltrazioni tra il 2016 e il 2020 per affermare, senza però precisare l'anno, che durante il compleanno dell'attore vi era stata necessità di spostarsi “rispetto alla zona della sala nella quale erano presenti evidenti le tracce di umidità e muffa, tali da pensare che si trattasse di infiltrazioni in atto”; dichiarava che l' era solito dormire in altra stanza rispetto alla camera da letto, Pt_1 fortemente investita dal fenomeno infiltrativo, “sia per l'umidità che per gli odori e le muffe” nonché asseriva che una porzione del salone era nella stessa situazione (v. verbale d'udienza del 12/06/2023); d) il teste Campus facendo forse riferimento ad altro episodio dichiarava di aver constatato “che nel mese di giugno 2006 nell'appartamento si erano verificate delle infiltrazione, nel soggiorno sopra la finestra, nella camera da letto matrimoniale contigua al soggiorno e nella cameretta anche questa contigua al soggiorno.” Tale teste, inoltre, genericamente affermava di aver rilevato l'esistenza di muffe ed esalazioni maleodoranti, dopodiché, collocando orientativamente la circostanza nel 2019, affermava di aver “visto che una porzione della volta del soggiorno era venuta giù a causa delle infiltrazioni” e di non sapere da quanto tempo parte attrice aveva “iniziato
a dormire in cameretta” (v. verbale d'udienza del 12/06/2023); e) la teste collega le Tes_1 circostanze oggetto della sua deposizione al periodo di tempo compreso fra il 2018 e il 2019; f) la
C.T.U., risalente al 2020, dà atto della sussistenza dei danni presenti all'epoca dello svolgimento delle operazioni peritali, ma non indica che gli stessi si erano manifestati nel periodo indicato dall'attore; g) secondo l'id quod plerumque accidit risulta assai improbabile che l' , in Pt_1 assenza di alcun risolutivo intervento condominiale, abbia sopportato per circa due anni una situazione analoga a quella da lui lamentata senza inoltrare alcuna formale richiesta al condominio.
Ciò posto, la C.T.U., con motivazione logica e condivisibile, ha evidenziato l'effettiva sussistenza delle infiltrazioni al febbraio 2020, la connessa pericolosità dell'abitazione dell' , la Pt_1 conseguente inutilizzabilità dell'immobile (a riguardo l'ausiliario afferma: “Per quanto concerne Per_ l'appartamento del Sig. , posso attestare, che i danni evidenziati dal CTP Ing. Pt_1 corrispondono esattamente a quanto riscontrato in loco. Il sottoscritto inoltre attesta, che i punti del solaio in cui si sono manifestate le infiltrazioni, sono rimasti gli stessi, ma sono aumentate le superfici danneggiate. Attualmente, visto lo stato di pericolo per possibile distacco di componenti del solaio e calcinacci, ho riscontrato che la parte attrice non può utilizzare per intero la propria residenza”), l'indicazione dei lavori necessari all'eliminazione della fonte dei danni e alla riduzione in pristino dell'appartamento (a tal proposito nella C.T.U. si legge: “Per rimuovere la Pt_1 causa dei danni, bisognerà apportare le lavorazioni descritte nell'Allegato 3, contenente il computo metrico estimativo redatto precedentemente dal Geom. (CTP parte resistente). Il Persona_2 computo menzionato è stato rivisto e corretto dal sottoscritto nelle quantità dimensionali e negli importi, mentre confermo le prestazioni necessarie per rimuove l'origine del danno, perché congrue. Il ripristino della causa dei danni alla parte ricorrente, ammonta a €. 8.783,63 più oneri di legge”). Lavori di ripristino che, come riconosciuto dallo stesso , sono stati avviati tra CP_1 settembre e ottobre 2020 e si sono poi conclusi nel dicembre 2020, così che l'odierno appellante ha potuto godere pienamente della sua abitazione solo da tale ultima data. Pertanto, considerato anche che dalla lettura del verbale d'assemblea del 7/11/2018 risulta che l' a tal data aveva Pt_1 manifestato la sussistenza di infiltrazioni pregiudizievoli per il proprio appartamento (v. verbale d'assemblea del 7/11/2018), mentre le prove espletate (prova testimoniale e ctu) non consento di retrodatare il fenomeno al 2016, la Corte rileva che l'arco temporale interessato dall'invocato fenomeno infiltrativo e dal conseguente mancato pieno godimento dell'immobile di causa dev'essere ricompreso tra il 7/11/2018 (data della prima comunicazione dell' concernente Pt_1 le infiltrazioni) e il dicembre 2020 (mese in cui pacificamente si sono conclusi i lavori di ripristino indicati dal CTU).
Risulta quindi provato che l'appellante, in ragione del mancato tempestivo intervento condominiale,
è stato ingiustificatamente privato della possibilità di fruire pienamente del proprio immobile per un lasso di tempo pari a ventisei mesi.
Ora, posto che l'immobile costituiva la casa di abitazione dell' e che l'appellante Pt_1 nonostante le condizioni di minor vivibilità derivanti dalle infiltrazioni ha continuato ad abitarvi, seppure con maggiori disagi, non può discutersi di danno patrimoniale per mancato guadagno ma neppure di rimborso di una spesa per un canone locativo che l' , che non si è mai mosso da Pt_1
, non ha mai sostenuto, bensì di solo danno non patrimoniale da limitato godimento Controparte_4 del proprio immobile.
Al riguardo Cassazione n. 33439 del 17/12/2019 ha affermato che “la compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale - sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato”.
Dunque, il canone figurativo della porzione dell'immobile non goduto può effettivamente costituire un criterio per la commisurazione di tale tipo di danno.
Quanto alla concreta estensione della proprietà non goduta, l' chiede che gli venga risarcita Pt_1 la mancata fruizione di una superficie immobiliare pari a 35 metri quadri (corrispondente alle dimensioni delle stanze in cui si sono verificati i fenomeni infiltrativi). Vero è che le effettive dimensioni dell'intero appartamento e della porzione interessata dal fenomeno infiltrativo non sono state indicate né dal consulente né dai testimoni. Tuttavia, il , nei propri atti difensivi CP_1 non ha mai specificamente contestato che l'area interessata avesse realmente tale estensione, così che tale circostanza risulta anch'essa incontestata e pertanto pacifica in causa. Ne consegue che l'appellante, per fatto di controparte e per ventisei mesi, è stato ingiustificatamente privato della possibilità di impiegare 35 metri quadri del suo appartamento, subendo così una rilevante lesione del suo diritto di proprietà causalmente riferibile alla condotta omissiva del . Né risulta CP_1 che l' abbia mai rinunciato a tale risarcimento, se non in una prospettiva conciliativa, Pt_1 peraltro a condizione del suo esonero dal contributo a tale risarcimento, proposta mai fattivamente accettata dal condominio. Trattandosi di danno da minor amenità e fruibilità della propria casa di abitazione, non dimostrabile nel suo esatto ammontare, non può che farsi ricorso ad una liquidazione equitativa, come peraltro già fatto dal Tribunale.
A tali fini è ragionevole far riferimento alla superficie dell'abitazione non goduta per via delle infiltrazioni (35 mq), al tempo di mancato utilizzo (ventisei mesi) e al valore medio di mercato al metro quadro per un immobile con caratteristiche analoghe a quello di causa (ovvero euro 6,85 così come si ricava dall'analisi della tabella di stima dell'Agenzia delle Entrate contenuta nel documento n. 19 allegato all'atto d'appello), così che l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da mancato utilizzo del bene può essere equitativamente liquidato in euro 6.233,5, arrotondato per difetto in € 6000, poiché è dimostrato che l' non ha perso interamente la disponibilità Pt_1 neppure di tali superfici, che nelle foto si presentano ammobiliati e accessoriati.
Inutile dire che l' , oltre al maggior disagio di abitare in un immobile parzialmente Pt_1 interessato da infiltrazioni umide, non ha neppure allegato ulteriori ripercussioni sulla propria salute
(per esempio l'insorgenza di patologie causalmente riferibili a tale fenomeno) con la conseguenza che niente può pretendere a tale ulteriore titolo.
Dalla fondatezza del primo motivo d'appello deriva, a cascata, l'accoglimento anche del secondo motivo, con il quale l' ha censurato l'integrale compensazione delle spese del procedimento Pt_1 di A.T.P. e del processo di primo grado nonostante la fondatezza della sua pretesa risarcitoria in misura decisamente superiore (addirittura doppia) rispetto a quella indicata dal giudice di primo grado in via conciliativa, peraltro ingiustamente decurtata delle spese di atp e di lite.
L'accertamento tecnico preventivo si è reso infatti necessario a causa del comportamento inerte del che, nonostante fosse stato formalmente avvisato della presenza delle infiltrazioni e CP_1 della loro provenienza dal terrazzo di copertura sin dal novembre 2018, è intervenuto soltanto all'esito dell'accertamento tecnico preventivo. Né consta che l' si sia mai opposto agli Pt_1 accertamenti e soprattutto agli interventi di ripristino all'interno della propria abitazione. Così come non può essergli addebitato il ritardo con il quale ha versato la quota del fondo deliberato dal per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della terrazza, peraltro per un importo ben CP_1 inferiore di € 7000 lordi da ripartirsi secondo il dettato dell'art. 1126 c.c. (cfr. delibera del 7.11.2018) a fronte di una richiesta al solo di € 1.878,15. Al riguardo, non trascura la Corte Pt_1 che il condominio non ha accettato la ragionevole proposta dell' , che avrebbe evitato anche Pt_1 le ulteriori spese di lite, di compensare la quota da lui dovuta (in quando condomino) con quanto a lui spettante a titolo di risarcimento del danno dovuto all'innegabile limitato godimento dell'appartamento per due anni, stimati da questa Corte in € 6.000, dunque in un importo in ogni caso superiore alla quota dovuta dall' . Pt_1
Le spese di lite del primo grado del giudizio e dell'atp (che nient'altro è che l'anticipazione dell'istruttoria del successivo giudizio di merito) sono regolate secondo soccombenza e sono pertanto poste interamente a carico del . CP_1
Allo stesso modo, le spese del presente grado di giudizio, anch'esse liquidate nei minimi come da dispositivo per l'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare difficoltà, seguono la soccombenza e devono essere integralmente sopportate dal . CP_1
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra questione proposta disattesa, in parziale riforma accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 851/2024 Parte_1 del Tribunale di SS, pubblicata il 7/07/2024 e per l'effetto:
a) condanna il SS a pagare a Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno da mancato pieno godimento dell'immobile di sua proprietà ubicato in SS;
Controparte_1
b) condanna il a rifondere a Controparte_2 Parte_1
le spese del procedimento di A.T.P. n. R.G. 3458/2019 Trib. SS così liquidate: euro
[...]
1.544,61 per compenso C.T.U. oltre IVA e cassa di previdenza ed euro 1.170,00 per compenso difensore (valori minimi, scaglione tra euro 5.201 e euro 26.000) oltre spese generali, IVA e CPA di legge;
c) condanna il SS a rifondere a Controparte_4 Parte_1
le spese del procedimento di primo grado pari a euro 2.554,00 per compenso difensore
[...]
(valori minimi, scaglione da euro 5.201, 00 a euro 26.000) oltre spese generali, IVA e CPA di legge;
d) condanna in SS a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese del presente grado di giudizio pari a euro 2.906,00 per compenso difensore (valori minimi, scaglione da euro 5.201, 00 a euro 26.000) oltre spese generali, IVA e CPA di legge.
Così deciso in SS all'udienza del 12/12/2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente Dott.ssa RI XO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 12/12/2025
Dott.ssa RI XO Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. Alessandro Pes sostituito dall'Avv. Carlo G. Campus.
APPELLANTE contro
SS Controparte_1
Avv. Paolo Fais
APPELLATO
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente Dott.ssa RI XO
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa RI XO Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 40/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Alessandro Pes nonché elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, ubicato in SS (SS) Via Oriani n. 5;
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1 amministratore pro tempore rappresentato e difeso, come da procura in Controparte_3 atti dall'Avv. Paolo Fais nonché elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo ubicato in SS (SS) Via Roma n. 113;
APPELLATO
le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Previo esperimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo, Parte_1
conveniva in giudizio, di fronte al Tribunale di SS, il
[...] Controparte_4
(d'ora in poi anche solo il ). L'attore, premesso di essere proprietario di
[...] CP_1 un appartamento posto all'ultimo piano del fabbricato esponeva i seguenti fatti: a) che la propria abitazione, tra il 2016 e il 2020, aveva subito ingenti danni provocati da infiltrazioni provenienti dalla terrazza condominiale;
b) di aver informalmente segnalato al la presenza delle CP_1 suddette infiltrazioni sin dal 2016 senza ottenere alcun concreto riscontro;
c) che in data 7/11/2018
l'assemblea condominiale decideva il compimento di un'apposita “prova di allagamento” della terrazza di copertura nonché l'effettuazione dei necessari lavori in caso di effettiva sussistenza delle lamentate perdite;
d) di aver inviato al formale diffida ad adempiere in data 6/12/2018; CP_1
e) che il , dopo avergli inizialmente attribuito la responsabilità del mancato compimento CP_1 della suddetta prova, solo in seguito ad ulteriori sue formali richieste, in data 27/02/2019, aveva eseguito l'indicata verifica deliberata nel novembre 2018, che dimostrava la presenza delle lamentate infiltrazioni, ma a cui non seguiva l'avvio dei conseguenti lavori;
f) che il CP_1 restava inerte nonostante l'aggravarsi della situazione e il susseguirsi di sue formali richieste di provvedere, ragion per cui instaurava il procedimento di A.T.P. n. R.G. 3458/2019, che accertava l'effettiva presenza delle lamentate infiltrazioni, di rilevanti danni nella sua abitazione e quantificava l'importo necessario al ripristino dello stato dei luoghi e all'eliminazione delle fonti delle stesse infiltrazioni;
g) solo dopo il procedimento di accertamento tecnico preventivo, tra settembre e ottobre 2020, il condominio avviava i lavori di eliminazione delle cause delle infiltrazioni e rimessione in pristino dell'appartamento , che giungevano a conclusione Pt_1 soltanto nel dicembre 2020; h) che a causa delle infiltrazioni e dei relativi danni, tra il 2016 e il dicembre 2020, l' non aveva potuto utilizzare parte della propria abitazione (in particolare Pt_1 non aveva potuto godere della camera da letto, di un vano qualificato come ripostiglio ma in realtà adibito ad ulteriore camera da letto e del salone), e aveva subito il disagio di vivere in un appartamento insalubre, maleodorante e in cui vi era il forte rischio del verificarsi di crolli;
i) che il non aveva provveduto a risarcirgli i danni derivanti dal mancato pieno utilizzo della CP_1 propria unità immobiliare e dal pregiudizio patito per avere abitato in un appartamento in condizioni malsane ed interessato da possibili crolli.
Esposti tali fatti, domandava la condanna del condominio al Parte_1 risarcimento di tali ulteriori danni da minor godimento dell'immobile, da commisurarsi, secondo i valori locativi a metro quadro indicati dall'Agenzia delle Entrate, in euro 240,00 mensili per 48 mesi di mancato utilizzo (da gennaio 2017 a dicembre 2020), pari all'importo complessivo di euro
11.520,00. Somma a cui dovevano aggiungersi le spese derivanti dall'A.T.P. (pari a complessivi euro 1.933,72, di cui euro 1.629,44 per compenso CTU ed euro 307,28 per spese legali) e le ulteriori spese di lite.
In data 8/11/2022 il costituendosi in giudizio, resisteva Controparte_4 alla domanda sostenendo: a) di essersi reso disponibile a compiere i lavori volti all'eliminazione delle infiltrazioni fin dal 7/11/2018; b) che controparte, che si era lamentato per la prima volta solo nel 2018, aveva impedito la tempestiva esecuzione delle opere necessarie con la sua condotta, consistita nel ritardato versamento (soltanto il 24.12.2019) della propria quota del fondo destinato dal a tale intervento dopo aver ingiustificatamente instaurato l'A.T.P.; c) l' CP_1 Pt_1 aveva scelto di aspettare la conclusione di tale procedimento nonostante la volontà conciliativa del tesa all'esecuzione dei lavori e alla rimessione in pristino dei luoghi;
d) il condominio CP_1 aveva avviato i richiesti lavori subito dopo la conclusione dell'A.T.P. e li aveva rapidamente conclusi, sopportando interamente i costi necessari a ridurre in pristino l'abitazione dell' ; e) Pt_1 che l'attore aveva continuato a vivere nel proprio appartamento e aveva altresì rinunciato in via stragiudiziale a richiedere il risarcimento dei danni al condominio.
La causa, istruita con documenti e prova testimoniale, era definita con sentenza di parziale accoglimento n. 851/2024. Il tribunale rilevava che l'attore, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, non aveva provato di non aver utilizzato il proprio appartamento nonostante la presenza delle lamentate infiltrazioni, e che, al contrario, dalle dichiarazioni dei testi emergeva che egli si era limitato a spostarsi dalla camera da letto ad altro vano e ad usufruire di un salone in cui erano presenti muffe e tracce d'umidità. Alla mancata perdita del godimento dell'immobile il giudice di prime cure faceva quindi conseguire l'insussistenza di un danno patrimoniale risarcibile. Tuttavia, il tribunale riconosceva che l' aveva patito un danno non patrimoniale derivante dall'illecita Pt_1 lesione del suo “diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed al diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane”.
Danno liquidato in via equitativa nell'importo di euro 3.000,00, ossia in una somma pari a quella precedentemente indicata in via transattiva e per il medesimo titolo dallo stesso giudice. Per tale ragione, il tribunale compensava sia le spese del giudizio di primo grado che quelle del procedimento di A.T.P. per la mancata adesione dell'attore alla proposta transattiva e per la “natura accertativa” del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Avverso la sentenza ha proposto appello , lamentando: 1) l'erronea Parte_1 valutazione delle prove, e nello specifico dell'esito della CTU e dalle testimonianze, dalle quali era a suo dire emerso che dal 2016 al dicembre 2020 non aveva potuto fruire interamente della sua abitazione ed in particolare non aveva potuto godere della propria camera da letto, di altra camera anch'essa adibita a vano letto e del salone nonché aveva dovuto vivere in un appartamento insalubre ed interessato da possibili crolli. L'appellante insiste per il riconoscimento di un danno patrimoniale per il mero mancato godimento del bene, da liquidarsi facendo riferimento al canone locatizio di mercato per l'intero periodo di limitato utilizzo dell'appartamento, in applicazione delle stime di mercato dell'Agenzia delle Entrate, ossia moltiplicando il valore di euro 6,85 (media tra i valori stimati dall'Agenzia delle Entrate per un immobile con caratteristiche analoghe a quello di parte appellante) per 35 metri quadri (ossia la superficie non utilizzata dell'appartamento dell' ) e Pt_1 poi moltiplicando il prodotto arrotondato di tale operazione, pari a euro 240,00, per i 48 mesi di lamentato mancato impiego, ottenendo così l'importo complessivo di euro 11.520,00. Con riferimento al danno non patrimoniale, viceversa riconosciuto dal tribunale, contesta la Pt_1 ridotta ed inadeguata entità dell'importo liquidato dal Tribunale e il mancato riconoscimento della lesione del suo diritto alla salute. In particolare, l'appellante ritiene che il giudice di prime cure, oltre a riconoscere la lesione del diritto di cui all'art. 32 Cost., avrebbe dovuto quantificare il danno non patrimoniale considerando “la gravità del fenomeno, la mancata vivibilità di parti dell'appartamento e la durata”; 2) il giudice di prime cure aveva illegittimamente compensato le spese del primo grado di giudizio e dell'A.T.P.. Quanto alle prime l'appellante critica la scelta del tribunale di compensare le spese in forza del rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e della mancata accettazione della proposta transattiva. In particolare, Pt_1 ribadisce la fondatezza della richiesta di risarcimento del danno patrimoniale ed evidenzia che il dettato dell'art. 91 c.p.c., in caso di mancata accettazione della proposta di transazione, consente al giudice di compensare solamente le spese successive alla suddetta proposta e non tutte le spese del procedimento, come invece disposto dal giudice di primo grado. In merito alle spese del procedimento ex art. 696 c.p.c., invece, l'appellante fondamentalmente sostiene che le stesse devono essere sopportate interamente da controparte perché l'esperimento di tale procedimento era esclusivamente ascrivibile alla sua ingiustificata condotta omissiva.
Resiste agli avversi motivi il concludendo per il Controparte_4 rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza. La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata decisa all'udienza odierna nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni come formulate dalle parti previa assegnazione di termini per il deposito di note conclusionali.
*****
L'appellante, con il primo motivo d'impugnazione, lamenta l'erronea interpretazione delle prove testimoniali e della C.T.U., dalle quali era a suo dire emerso il mancato pieno godimento dell'immobile a causa delle lamentate infiltrazioni. In particolare, evidenzia di non aver Pt_1 potuto fruire per un quadriennio della camera da letto, di altro vano adibito a stanza letto e del salone. Mancata fruizione di cui chiede il risarcimento facendo leva sul valore di mercato dell'immobile stimato dall'Agenzia delle Entrate, sulla superficie concretamente non utilizzata e sul tempo di mancato utilizzo (a tal fine indica il periodo gennaio 2017- dicembre 2020). Oltre a ciò,
l'appellante chiede che l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno venga determinato tenendo conto della lesione del suo diritto alla salute, della non abitabilità di porzioni del suo appartamento, della serietà dell'evento nonché della sua estensione temporale.
La Corte, innanzitutto, rileva che non risulta provato né che l' abbia effettivamente Pt_1 comunicato l'esistenza di infiltrazioni prima del 7/11/2018 né che i lamentati danni fossero presenti prima di tal data, in quanto: a) il primo documento presente agli atti in cui vi è riscontro delle lamentele dell'odierno appellante è il verbale d'assemblea del 7/11/2018 in cui, per quanto qui di interesse, si legge: “L'assemblea prende atto della richiesta del Sig. di rifacimento della Pt_1 terrazza a livello di proprietà in quanto lamenta infiltrazioni sul proprio Parte_2 appartamento. Interviene il Geom. affermando che ha effettuato un sopralluogo nei giorni CP_5 precedenti e che malgrado le insistenti piogge non ha constatato infiltrazioni in corso” (v. verbale d'assemblea del 7/11/2018); b) nessun teste ha dichiarato di aver avuto conoscenza diretta di eventuali comunicazioni dell' aventi ad oggetto la presenza di infiltrazioni, mentre due di Pt_1 loro (ossia e , con una mera testimonianza de relato e Controparte_6 CP_7 senza nemmeno specificare il periodo di riferimento, si sono limitati ad affermare che quest'ultimo aveva comunicato loro di aver informato l'amministratore della presenza delle predette infiltrazioni
(v. verbale d'udienza del 12/06/2023); c) il teste genericamente riferiva dell'esistenza delle CP_6 infiltrazioni tra il 2016 e il 2020 per affermare, senza però precisare l'anno, che durante il compleanno dell'attore vi era stata necessità di spostarsi “rispetto alla zona della sala nella quale erano presenti evidenti le tracce di umidità e muffa, tali da pensare che si trattasse di infiltrazioni in atto”; dichiarava che l' era solito dormire in altra stanza rispetto alla camera da letto, Pt_1 fortemente investita dal fenomeno infiltrativo, “sia per l'umidità che per gli odori e le muffe” nonché asseriva che una porzione del salone era nella stessa situazione (v. verbale d'udienza del 12/06/2023); d) il teste Campus facendo forse riferimento ad altro episodio dichiarava di aver constatato “che nel mese di giugno 2006 nell'appartamento si erano verificate delle infiltrazione, nel soggiorno sopra la finestra, nella camera da letto matrimoniale contigua al soggiorno e nella cameretta anche questa contigua al soggiorno.” Tale teste, inoltre, genericamente affermava di aver rilevato l'esistenza di muffe ed esalazioni maleodoranti, dopodiché, collocando orientativamente la circostanza nel 2019, affermava di aver “visto che una porzione della volta del soggiorno era venuta giù a causa delle infiltrazioni” e di non sapere da quanto tempo parte attrice aveva “iniziato
a dormire in cameretta” (v. verbale d'udienza del 12/06/2023); e) la teste collega le Tes_1 circostanze oggetto della sua deposizione al periodo di tempo compreso fra il 2018 e il 2019; f) la
C.T.U., risalente al 2020, dà atto della sussistenza dei danni presenti all'epoca dello svolgimento delle operazioni peritali, ma non indica che gli stessi si erano manifestati nel periodo indicato dall'attore; g) secondo l'id quod plerumque accidit risulta assai improbabile che l' , in Pt_1 assenza di alcun risolutivo intervento condominiale, abbia sopportato per circa due anni una situazione analoga a quella da lui lamentata senza inoltrare alcuna formale richiesta al condominio.
Ciò posto, la C.T.U., con motivazione logica e condivisibile, ha evidenziato l'effettiva sussistenza delle infiltrazioni al febbraio 2020, la connessa pericolosità dell'abitazione dell' , la Pt_1 conseguente inutilizzabilità dell'immobile (a riguardo l'ausiliario afferma: “Per quanto concerne Per_ l'appartamento del Sig. , posso attestare, che i danni evidenziati dal CTP Ing. Pt_1 corrispondono esattamente a quanto riscontrato in loco. Il sottoscritto inoltre attesta, che i punti del solaio in cui si sono manifestate le infiltrazioni, sono rimasti gli stessi, ma sono aumentate le superfici danneggiate. Attualmente, visto lo stato di pericolo per possibile distacco di componenti del solaio e calcinacci, ho riscontrato che la parte attrice non può utilizzare per intero la propria residenza”), l'indicazione dei lavori necessari all'eliminazione della fonte dei danni e alla riduzione in pristino dell'appartamento (a tal proposito nella C.T.U. si legge: “Per rimuovere la Pt_1 causa dei danni, bisognerà apportare le lavorazioni descritte nell'Allegato 3, contenente il computo metrico estimativo redatto precedentemente dal Geom. (CTP parte resistente). Il Persona_2 computo menzionato è stato rivisto e corretto dal sottoscritto nelle quantità dimensionali e negli importi, mentre confermo le prestazioni necessarie per rimuove l'origine del danno, perché congrue. Il ripristino della causa dei danni alla parte ricorrente, ammonta a €. 8.783,63 più oneri di legge”). Lavori di ripristino che, come riconosciuto dallo stesso , sono stati avviati tra CP_1 settembre e ottobre 2020 e si sono poi conclusi nel dicembre 2020, così che l'odierno appellante ha potuto godere pienamente della sua abitazione solo da tale ultima data. Pertanto, considerato anche che dalla lettura del verbale d'assemblea del 7/11/2018 risulta che l' a tal data aveva Pt_1 manifestato la sussistenza di infiltrazioni pregiudizievoli per il proprio appartamento (v. verbale d'assemblea del 7/11/2018), mentre le prove espletate (prova testimoniale e ctu) non consento di retrodatare il fenomeno al 2016, la Corte rileva che l'arco temporale interessato dall'invocato fenomeno infiltrativo e dal conseguente mancato pieno godimento dell'immobile di causa dev'essere ricompreso tra il 7/11/2018 (data della prima comunicazione dell' concernente Pt_1 le infiltrazioni) e il dicembre 2020 (mese in cui pacificamente si sono conclusi i lavori di ripristino indicati dal CTU).
Risulta quindi provato che l'appellante, in ragione del mancato tempestivo intervento condominiale,
è stato ingiustificatamente privato della possibilità di fruire pienamente del proprio immobile per un lasso di tempo pari a ventisei mesi.
Ora, posto che l'immobile costituiva la casa di abitazione dell' e che l'appellante Pt_1 nonostante le condizioni di minor vivibilità derivanti dalle infiltrazioni ha continuato ad abitarvi, seppure con maggiori disagi, non può discutersi di danno patrimoniale per mancato guadagno ma neppure di rimborso di una spesa per un canone locativo che l' , che non si è mai mosso da Pt_1
, non ha mai sostenuto, bensì di solo danno non patrimoniale da limitato godimento Controparte_4 del proprio immobile.
Al riguardo Cassazione n. 33439 del 17/12/2019 ha affermato che “la compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale - sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato”.
Dunque, il canone figurativo della porzione dell'immobile non goduto può effettivamente costituire un criterio per la commisurazione di tale tipo di danno.
Quanto alla concreta estensione della proprietà non goduta, l' chiede che gli venga risarcita Pt_1 la mancata fruizione di una superficie immobiliare pari a 35 metri quadri (corrispondente alle dimensioni delle stanze in cui si sono verificati i fenomeni infiltrativi). Vero è che le effettive dimensioni dell'intero appartamento e della porzione interessata dal fenomeno infiltrativo non sono state indicate né dal consulente né dai testimoni. Tuttavia, il , nei propri atti difensivi CP_1 non ha mai specificamente contestato che l'area interessata avesse realmente tale estensione, così che tale circostanza risulta anch'essa incontestata e pertanto pacifica in causa. Ne consegue che l'appellante, per fatto di controparte e per ventisei mesi, è stato ingiustificatamente privato della possibilità di impiegare 35 metri quadri del suo appartamento, subendo così una rilevante lesione del suo diritto di proprietà causalmente riferibile alla condotta omissiva del . Né risulta CP_1 che l' abbia mai rinunciato a tale risarcimento, se non in una prospettiva conciliativa, Pt_1 peraltro a condizione del suo esonero dal contributo a tale risarcimento, proposta mai fattivamente accettata dal condominio. Trattandosi di danno da minor amenità e fruibilità della propria casa di abitazione, non dimostrabile nel suo esatto ammontare, non può che farsi ricorso ad una liquidazione equitativa, come peraltro già fatto dal Tribunale.
A tali fini è ragionevole far riferimento alla superficie dell'abitazione non goduta per via delle infiltrazioni (35 mq), al tempo di mancato utilizzo (ventisei mesi) e al valore medio di mercato al metro quadro per un immobile con caratteristiche analoghe a quello di causa (ovvero euro 6,85 così come si ricava dall'analisi della tabella di stima dell'Agenzia delle Entrate contenuta nel documento n. 19 allegato all'atto d'appello), così che l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da mancato utilizzo del bene può essere equitativamente liquidato in euro 6.233,5, arrotondato per difetto in € 6000, poiché è dimostrato che l' non ha perso interamente la disponibilità Pt_1 neppure di tali superfici, che nelle foto si presentano ammobiliati e accessoriati.
Inutile dire che l' , oltre al maggior disagio di abitare in un immobile parzialmente Pt_1 interessato da infiltrazioni umide, non ha neppure allegato ulteriori ripercussioni sulla propria salute
(per esempio l'insorgenza di patologie causalmente riferibili a tale fenomeno) con la conseguenza che niente può pretendere a tale ulteriore titolo.
Dalla fondatezza del primo motivo d'appello deriva, a cascata, l'accoglimento anche del secondo motivo, con il quale l' ha censurato l'integrale compensazione delle spese del procedimento Pt_1 di A.T.P. e del processo di primo grado nonostante la fondatezza della sua pretesa risarcitoria in misura decisamente superiore (addirittura doppia) rispetto a quella indicata dal giudice di primo grado in via conciliativa, peraltro ingiustamente decurtata delle spese di atp e di lite.
L'accertamento tecnico preventivo si è reso infatti necessario a causa del comportamento inerte del che, nonostante fosse stato formalmente avvisato della presenza delle infiltrazioni e CP_1 della loro provenienza dal terrazzo di copertura sin dal novembre 2018, è intervenuto soltanto all'esito dell'accertamento tecnico preventivo. Né consta che l' si sia mai opposto agli Pt_1 accertamenti e soprattutto agli interventi di ripristino all'interno della propria abitazione. Così come non può essergli addebitato il ritardo con il quale ha versato la quota del fondo deliberato dal per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della terrazza, peraltro per un importo ben CP_1 inferiore di € 7000 lordi da ripartirsi secondo il dettato dell'art. 1126 c.c. (cfr. delibera del 7.11.2018) a fronte di una richiesta al solo di € 1.878,15. Al riguardo, non trascura la Corte Pt_1 che il condominio non ha accettato la ragionevole proposta dell' , che avrebbe evitato anche Pt_1 le ulteriori spese di lite, di compensare la quota da lui dovuta (in quando condomino) con quanto a lui spettante a titolo di risarcimento del danno dovuto all'innegabile limitato godimento dell'appartamento per due anni, stimati da questa Corte in € 6.000, dunque in un importo in ogni caso superiore alla quota dovuta dall' . Pt_1
Le spese di lite del primo grado del giudizio e dell'atp (che nient'altro è che l'anticipazione dell'istruttoria del successivo giudizio di merito) sono regolate secondo soccombenza e sono pertanto poste interamente a carico del . CP_1
Allo stesso modo, le spese del presente grado di giudizio, anch'esse liquidate nei minimi come da dispositivo per l'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare difficoltà, seguono la soccombenza e devono essere integralmente sopportate dal . CP_1
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra questione proposta disattesa, in parziale riforma accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 851/2024 Parte_1 del Tribunale di SS, pubblicata il 7/07/2024 e per l'effetto:
a) condanna il SS a pagare a Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno da mancato pieno godimento dell'immobile di sua proprietà ubicato in SS;
Controparte_1
b) condanna il a rifondere a Controparte_2 Parte_1
le spese del procedimento di A.T.P. n. R.G. 3458/2019 Trib. SS così liquidate: euro
[...]
1.544,61 per compenso C.T.U. oltre IVA e cassa di previdenza ed euro 1.170,00 per compenso difensore (valori minimi, scaglione tra euro 5.201 e euro 26.000) oltre spese generali, IVA e CPA di legge;
c) condanna il SS a rifondere a Controparte_4 Parte_1
le spese del procedimento di primo grado pari a euro 2.554,00 per compenso difensore
[...]
(valori minimi, scaglione da euro 5.201, 00 a euro 26.000) oltre spese generali, IVA e CPA di legge;
d) condanna in SS a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese del presente grado di giudizio pari a euro 2.906,00 per compenso difensore (valori minimi, scaglione da euro 5.201, 00 a euro 26.000) oltre spese generali, IVA e CPA di legge.
Così deciso in SS all'udienza del 12/12/2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente Dott.ssa RI XO