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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7261 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario ONe, alla pubblica udienza del 19 giugno 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 8773 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappr.te e difese dagli Avv. Domenico Naso e Francesca Parte_4
Virga – ricorrenti E rappr.ta e difesa dall'Avv. Stefano Canali De Rossi – ONroparte_1 convenuta
ONroparte_2 rappr.ta e difesa dall'Avv. Patrizia Bececco – convenuta
[...]
Oggetto: interposizione illecita
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che le ricorrenti sono state utilizzate dall' ONroparte_2 convenuta con l'interposizione illecita di dal maggio 2007 al 15 CP_1 marzo 2022; b) per l'effetto, condanna l' convenuta al pagamento, per ONroparte_2 differenze di trattamento economico, delle seguenti somme:
- €. 43.230,15 in favore di;
Parte_1
- €. 33.147,21 in favore di;
Parte_2
- €. 29.272,98 in favore di;
Parte_3
- €. 39.137,80 in favore di;
Parte_4 oltre, per ciascuna di esse, alla maggior somma tra rivalutazione istat ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
c) respinge nel resto;
d) condanna le convenute in solido alla rifusione, in favore della parte ricorrente, dei quattro quinti delle spese del giudizio, che liquida, per questa parte, in €. 224,00 per spese e €. 8.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi;
compensa il resto.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso pervenuto il 3/3/2024 le ricorrenti indicate in epigrafe convenivano qui in giudizio la ONroparte_3
[...] [...]
[...] di seguito, talora, breviter, l' ), e la
[...] CP_2 ONroparte_1 ONr (di seguito, talora, breviter, ). ONr Esposto (in sintesi): di aver formalmente lavorato alle dipendenze di , nei seguenti periodi e coi seguenti contenuti:
- la dal 2005 al 2007 in forma di collaborazione a Partita Iva;
quindi, Parte_1 dal 2007 al marzo 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale verticale, con inquadramento iniziale come impiegata al 5° livello secondo il CCNL Commercio, e successivamente al 4°;
- la dal 2000 al 2004 in forma di collaborazione a Partita Iva;
quindi, Pt_2 dal 2007 al 2022, con contratto di lavoro subordinato, che l'aveva inquadrata come impiegata secondo il CCNL Commercio;
- la dal 2001 al 2007 in forma di collaborazione a Partita Iva;
quindi, dal Pt_3
2007 al marzo 2022, con contratto di lavoro subordinato, che l'aveva inquadrata come impiegata secondo il CCNL Commercio;
- la dal 2004 al marzo 2022, con contratto di lavoro subordinato, che Pt_4
l'aveva inquadrata come impiegata secondo il CCNL Commercio;
che per le mansioni svolte, che descrivevano, peraltro non contemplate dai loro contratti, ed il fatto di aver sempre operato presso l' e sotto la direzione CP_2 di preposti di questa, “avrebbero dovuto sottoscrivere un contratto di lavoro in somministrazione con applicazione del CCNL Sanità- Personale non medico”; come correttamente avvenuto per esse, dal marzo 2022 mediante la CP_4
che aveva loro correttamente applicato il CCNL Sanità; per lo
[...] svolgimento delle stesse mansioni, con le stesse modalità; rapporti di
ONr somministrazione invece “simulati” in , posto che questa non era una agenzia di somministrazione;
circostanza emersa nei procedimenti già intentati nei
ONr confronti di , dinanzi a questo Tribunale, nel 2023, nei quali esse avevano chiesto riconoscersi il loro diritto all'applicazione del CCNL Sanità con le conseguenti differenze retributive, sul presupposto trattarsi di lavoro
ONr somministrato, ed aveva eccepito che tale non era né poteva essere per il predetto motivo;
che in subordine esse dovevano essere considerate dipendenti dell' , oltre che per inveramento della fattispecie nei confronti di questa, CP_2 anche per violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs n.165/2001, con le stesse conseguenze;
di aver inoltre diritto, per violazione dell'art. 36 cit., al risarcimento del danno secondo l'art.32, co.5, della legge n.183/2010; chiedevano (in sintesi):
ONr
1) dichiararsi che dal 2007 al 2022 era intercorso tra esse, l' ed CP_2 un rapporto di lavoro in somministrazione;
2) per l'effetto, dichiararsi illegittima l'applicazione ai loro rapporti di lavoro del CCNL Commercio anziché del CCNL Sanità;
3) dichiararsi il loro diritto al trattamento economico previsto dal CCNL Sanità, e per l'effetto condannarsi l' al pagamento in loro favore della CP_2 differenze retributive quantificate per ciascuna di esse con conteggio;
4) condannarsi l' al risarcimento del danno secondo l'art.32, co.5, della CP_2 legge n.183/2010, per violazione del'art. 36 del d.lgs n. 165/2001; ~ 3 ~
5) in subordine, dichiararsi la sussistenza tra ciascuna di esse e l' di un CP_2 rapporto di lavoro subordinato dal 2007;
6) dichiararsi il loro diritto al pagamento delle differenze retributive discendenti dall ”erronea” applicazione del CCNL Terziario anzichè del Comparto Sanità;
7) condannarsi l' al risarcimento del danno secondo l'art.32, co.5, cit.. CP_2
Resisteva tempestivamente la chiedendo dirsi le avverse ONroparte_1 domande inammissibili e/o infondate perchè (in estrema sintesi, per quanto si ritiene pertinente): v'era litispendenza rispetti ai ricorsi proposti dinanzi a questo Tribunale nei confronti della deducente nel 2023; in subordine, i ricorsi del 2023 e l'attuale erano inammissibilmente contraddittori;
entrambi erano infondati ONr perché postulavano che tra e l' ci fosse stato un rapporto di CP_2 somministrazione di lavoro invece inesistente e giuridicamente impossibile;
tra ONr
ed vi era stato invece un genuino appalto di servizi, nell'ambito CP_2 ONr del quale era perfettamente legittimo e coerente con l'attività svolta da che ai dipendenti di questa fosse applicato il CCNL Commercio-Terziario; gli iniziali contratti di collaborazione erano pure genuini. L' ONroparte_2
I, ritualmente citata, restava originariamente contumace. Solo ad istruttoria orale
[...] esaurita, ed in vista dell'udienza finale di discussione, fissata per il 20/3/2025, si costituiva in giudizio chiedendo respingersi le avverse domande perché (in sintesi): non era mai esistita, né avrebbe mai potuto esistere per mancanza del requisito soggettivo, alcuna somministrazione di lavoro;
ma un regolare e genuino appalto di servizi. La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
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1. Le domande attoree appaiono buona parte fondate, e meritano accoglimento per quanto di ragione. ONr
2. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa di appaiono prive di fondamento;
sebbene esse siano in qualche modo indotte dalla difesa attorea, portatrice di elementi rilevatori di fattori di equivocità se non di travisamento/incomprensione della natura e della disciplina della somministrazione di (mero) lavoro.
3. Il nostro ordinamento, fino all'introduzione negli anni '90 del lavoro interinale, vietava radicalmente (in linea di principio) gli appalti aventi ad oggetto mere prestazioni di lavoro (art. 1 legge n.1369/60); il che valeva a dire la dissociazione tra titolarità del rapporto dal lato datoriale ed utilizzo delle prestazioni. La violazione era sanzionata con l'imputazione automatica del rapporto in capo all'utilizzatore, col conseguente diritto al trattamento economico degli omologhi mansionistici dei dipendenti di quest'ultimo. Nella prassi lavoristica, tale fenomeno era chiamato (ed è ancora normalmente chiamato) interposizione illecita, per distinguerla dall'interposizione fittizia, che consiste invece nella simulazione negoziale della paternità del rapporto dal lato datoriale. ~ 4 ~
4. Malgrado talora anche la S.C. paia perdere di vista tale distinzione, questa è evidente. Ai sensi dell'art. 2094 c.c. datore di lavoro è chi riceve l'obbligo di collaborare ed assume quello di retribuire, mentre il mettere a disposizione di un terzo le energie lavorative non simulatamente acquisite col contratto era (ed è ancora, per regola generale) solo vietato, per ragioni di tutela dei lavoratori.
5. Qui tralasciando “ratione temporis” la parentesi del lavoro interinale, la materia venne interamente rivista dal d.lgs n.276/2003, che da un lato, abrogò la legge n.1369/60, ed anche la legge n. 196/97 (art.85); dall'altro previde e disciplinò due modi leciti di utilizzare il lavoro dipendente di altri: il distacco regolare (art.30); e la somministrazione di lavoro (artt. 20 e segg.).
6. L'art.20, co.1 è del tutto chiaro nel prevedere che “Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli art. 4 e 5”.
7. Gli artt. 4 e 5 prevedono che per somministrare lavoro occorre essere iscritti in apposito albo delle agenzie per il lavoro;
e ne dettano i requisiti.
8. La somministrazione di lavoro è una fattispecie negoziale complessa, che si compone di: a) un contratto di somministrazione, che è un contratto commerciale tra un utilizzatore ed una agenzia abilitata alla somministrazione di lavoro, col quale quest'ultima si impegna a mettere a disposizione dell'utilizzatore, uno o più lavoratori propri dipendenti (art. 20). Tale messa a disposizione è chiamata
“missione” (perché dipendenti dell'agenzia di somministrazione sono
“mandati” a lavorare per qualcun altro). La somministrazione era di regola a tempo determinato, ed era ammessa a tempo indeterminato (cd. staff leasing”) solo per certi tipi di lavoro (art.20). Possibilità poi soppressa dall'art.1, co.46, della legge n.247/2007, e ripristinata dal d.lgs n.81/2015. Il contratto di somministrazione richiedeva la forma scritta ad substantiam”, in difetto della quale esso era nullo ed i lavoratori si consideravano alle dipendenze di chi li utilizzava (comma 4) e doveva contenere certi elementi (art.21); b) un contratto di lavoro subordinato tra lavoratore ed agenzia di somministrazione (art.22, co.1), che è il presupposto della “missione”; al quale è sua volta collegato (se il rapporto di lavoro con l'agenzia di somministrazione è a tempo indeterminato: altrimenti tali due rapporti coincidono) un contratto per prestazioni di lavoro somministrato, che è il contratto col quale l'agenzia di somministrazione destina il lavoratore all'utilizzatore (art. 22, co.2)
9. L'art. 27 del decreto 276/2003 prevedeva che ove la somministrazione di lavoro avvenisse fuori dei limiti e le condizioni previste dagli artt. 20 e 21 (per quest'ultimo, alcune solo di esse), il lavoratore potesse chiedere, convenendo in giudizio anche solo l'utilizzatore, la costituzione retroattiva del rapporto in capo a quest'ultimo. Tanto implica naturalmente il diritto al trattamento economico praticato dall'utilizzatore.
10. Malgrado tale ultima previsione appaia implicare che la violazione delle regole sulla somministrazione di lavoro attribuisca sempre al lavoratore un mero ~ 5 ~
diritto potestativo all'imputazione giuridica del rapporto in capo all'utilizzatore, l'art. 20, co.4 era chiaro nel senso che il contratto di somministrazione privo di forma scritta era nullo “de iure”, con conseguente reimputazione automatica del rapporto. E se così è, è vieppiù evidente che giammai l'ordinamento comunque ammetteva che soggetti non abilitati alla somministrazione di lavoro potessero “somministrare lavoro”.
11. La possibilità delle imprese di utilizzare lavoro altrui non dipendente da agenzia abilitate alla somministrazione era pertanto consentita solo nella forma dell'appalto di servizi, che però è una cosa del tutto diversa dalla somministrazione di lavoro. La distinzione venne data, ed è ancora data, nell'art. 29 del decreto 276, che, superando il criterio posto dall'art. 1 della legge n.1369/60 – criterio peraltro già superato in via esegetica nel “vecchio regime” – che fossero per presunzione assoluta mere somministrazioni di lavoro gli appalti di mera manodopera senza macchinari, e prendendo in considerazione il fatto che, negli appalti cd. “labour intensive” un appaltatore può essere ritenuto genuino anche se non apporta mezzi materiali, a condizione che “organizzi i mezzi necessari” ha stabilito che “ciò può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte dell'appaltatore, del rischio d'impresa”.
12. Il decreto 276 non parlava più, esplicitamente, di appalto di mere prestazioni di lavoro o interposizione illecita, per vietarla. E tuttavia, si è da subito affermata e poi consolidata nel diritto vivente l'idea che il decreto, nello stabilire da parte di chi ed a quali condizioni fosse consentita la dissociazione tra titolarità del rapporto e poteri datoriali, indirettamente aveva confermato che, fuori dei nuovi limiti in cui tale dissociazione era consentita, essa restava vietata: una “abrogatio sine abolitio” (con ridefinizione dei limiti e delle condizioni) del precedente divieto.
13. Le caratteristiche dell'istituto non sono sensibilmente mutate col d.lgs n.81/2015 (artt.30 e segg.). Tuttavia oggi, opportunamente, il legislatore, dopo aver ribadito all'art. 30 che un contatto di somministrazione può esservi solo con una agenzia abilitata, e all'art. 38, co.1, che in mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione è automaticamente nullo con reimputazione automatica del rapporto, prevede l'azione costitutiva all'art. 38, co.2 riferendola solo all'art.31...evidentemente perché la somministrazione di lavoro da parte di un soggetto diverso da una agenzia di somministrazione autorizzata non può esistere in linea di principio, potendo un soggetto diverso “prestare lavoro” solo nell'ambito di un servizio da esso organizzato e diretto, ossia all'interno di un genuino appalto di servizi il cui contenuto minimo è ancora delineato dall'art. 29 del decreto n.276.
14. Conseguenza di tale assetto è che sin dall'entrata in vigore del decreto 276/2003 la nozione di “somministrazione di lavoro” è normalmente riferita, nel comune linguaggio giuridico, sia in dottrina come in giurisprudenza, alle somministrazioni di mero lavoro rese, di solito in forza di contratto di ~ 6 ~
somministrazione, dalle agenzie a ciò autorizzate, e cioè alla fattispecie tipica prevista dall'art. 20 del d.lgs n.376/2003, ed oggi dall'art. 30 del. d.lgs n. 81/2015.
15. Solo a tale fattispecie (di somministrazione regolare) trovano applicazione come tali le regole di tutela dei lavoratori contenute “ratione temporis” negli articoli successivi agli artt. 20 e 30 (es. limiti alla somministrazione a tempo indeterminato, clausole di contingentamento, casi di divieto di ricorso alla somministrazione, forma del contratto di somministrazione, disciplina speciale del rapporto di lavoro tra lavoratore ed agenzia di somministrazione, disciplina del potere disciplinare, solidarietà passiva tra somministratore ed utilizzatore, disciplina delle mansioni superiori, tutela previdenziale, etc.). Se la somministrazione è irregolare, ossia è posta in essere in violazione delle condizioni ed i limiti che ad essa attengono, o addirittura fraudolenta, la conseguenza è di regola la reimputazione giuridica del rapporto in capo all'utilizzatore (art. 27 d.lgs n.276/2003; art. 38 d.lgs n.81/2015), che ha conseguenze affatto diverse.
16. In ragione di ciò, quantomeno per non fare confusione, poiché nel caso di somministrazione di “mero” lavoro da parte di un soggetto diverso da una agenzia di somministrazione abilitata/autorizzata, è radicalmente vietata, e la fattispecie tipica che legittima la deroga al principio generale di non dissociazione tra titolarità del rapporto ed esercizio del potere organizzativo- direttivo per definizione non può ricorrere, nessuno noto al giudicante (tranne i procuratori delle ricorrenti) parla di “somministrazione di lavoro”, potendoci essere solo o un appalto genuino o una interposizione illecita.
17. Peraltro, ad ulteriore riscontro della distinzione tra somministrazione di lavoro in senso tecnico ed interposizione illecita, dal 2004 la regola che pone la reimputazione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore in caso di appalto non genuino non è neppure più l'art. 27 del d.lgs n.276/2003 (nè oggi l'art. 38 del d.lgs n.81/2015), ma l'art.29, co.3, bis. del d.lgs. n.276/2003 (sebbene le regole siano analoghe).
18. La differenza non è peraltro meramente nominalistica, perché ad es. le regole che nella somministrazione di lavoro in senso tecnico impongono all'agenzia di somministrazione – datrice di lavoro di applicare ai propri dipendenti somministrati condizioni economiche non inferiori di quelle applicate dall'utilizzatore ai propri dipendenti “mansionisticamente omologhi” (art.23, co.1, d.lgs n.276/2003; art.35, co.1, d.lgs n. 81/2015) non s'applicano affatto all'appalto genuino “labour intensive”; e se s'applicano in caso di accertamento di interposizione illecita, è perché il rapporto di lavoro viene giuridicamente imputato all'utilizzatore; ed a carico dell'utilizzatore, e non dell'appaltatore/indebito somministratore.
19. Merita peraltro ulteriormente puntualizzare che, contrariamente a quanto sembra opinare la difesa attorea, nemmeno nella somministrazione regolare esiste l'obbligo del somministratore di applicare il CCNL applicato dall'utilizzatore. Le agenzie di somministrazione applicano un proprio CCNL, ~ 7 ~
ed inquadrano e retribuiscono i propri dipendenti secondo lo stesso, sebbene applicando il criterio di assicurare ai propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che loro spetterebbe, secondo le mansioni che sono chiamati a svolgere, se fossero dipendenti diretti dell'utilizzatore a disposizione del quale sono collocati. 20. Del tutto infondata è poi, anche se applicata alla somministrazione regolare, l'idea che il CCNL al quale va parametrato il trattamento minimo economico e normativo, dipenda dalle mansioni svolte dal lavoratore. Nel regime contrattualcollettivo post-corporativo di diritto comune un CCNL si applica direttamente ad un rapporto di lavoro solo se ed in quanto le parti ne pattuiscano, anche per fatti concludenti, il recepimento, ovvero il datore di lavoro aderisca ad associazione datoriale che lo abbia stipulato (ex pluris, Cass. 24336/2013, 26742/2014, 42001/2021, 7203/2024); ed anche l'individuazione del cd. CCNL-parametro ai fini della determinazione della retribuzione in essenza di patto retributivo, nel rispetto del canone di adeguatezza imposto da Cost.36, avviene sulla base dell'attività svolta dal datore di lavoro (art. 2070 c.c.; Cass.16340/2009) e non sulla base delle mansioni svolte dal lavoratore (che semmai individuano il livello parametrico cui egli ha diritto nell'ambito del CCNL “applicabile”). Le agenzie di somministrazione svolgono normalmente una attività diversa da quella svolta dai rispettivi utilizzatori, ed altrettanto fanno normalmente i somministratori “irregolari”, quale in ipotesi ONr
, che è una società che presta servizi alle imprese (v. visura sub doc. 126 Conv), e come tale, oltre che liberamente, coerentemente all'attività svolta, applica ai propri dipendenti il CCNL Commercio/terziario, e non il CCNL del Comparto sanità pubblica.
21. Né è prospettabile in capo ad alcuno un obbligo di ricorrere alla somministrazione di lavoro. Nei limiti ed alle condizioni imposte dall'ordinamento, rientra nella libertà negoziale dei consociati ed anche delle pubbliche amministrazioni valutare la necessità di avvalersi di servizi e competenza esterni, e farvi fronte con una somministrazione di lavoro o un appalto di servizi. Con la sola essenziale differenza che se si tratta di mera somministrazione di lavoro, ossia di acquisire la disponibilità, sotto il proprio potere organizzativo e direttivo, di personale esterno, ci si può rivolgere solo ad una agenzia di somministrazione abilitata/autorizzata; altrimenti occorre ricorrere ad un appalto di servizi, il che comporta, però, che l'appaltatore deve mantenere ed esercitare effettivamente il potere organizzativo, direttivo e di controllo sui propri dipendenti.
22. Non di meno, poiché l'art. 29 del d.lgs. n.276/2003, per distinguere l'appalto genuino dall'interposizione illecita, chiama esso stesso quest'ultima
“somministrazione di lavoro”; e la distinzione ha chiaramente rilevanza solo per individuare le condizioni di liceità delle prestazioni finalisticamente rese a favore di terzi da dipendenti di soggetti non abilitati/autorizzati alla
“somministrazione in senso tecnico” (perché le agenzie di somministrazione possono “somministrare lavoro” al di fuori dei limiti dell'appalto “genuino”); ~ 8 ~
l'uso anomalo del concetto di “somministrazione di lavoro” nemmeno è del tutto errato dal punto di vista normativo, e va comunque interpretato nel contesto di ciò che è domandato, e dei motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda.
23. Nei ricorsi presentati nel 2023, le attuali ricorrenti hanno convenuto in giudizio
ONr solo la , rivendicando nei confronti di questa il diritto al trattamento
ONr economico previsto dal CCNL Comparto Sanità, sul presupposto che tra ON ed vi fosse un rapporto di somministrazione, dando la per CP_2 agenzia di somministrazione abilitata, ed appellandosi, da un lato alla regola di equiparazione sostanziale del trattamento economico e normativo propria della somministrazione regolare;
dall'altro alla natura delle mansioni svolte. Nel corso del presente giudizio, quelle domande sono state respinte da questo
ONr Tribunale, in base al rilievo che tra ed non v'era alcun CP_2 rapporto di somministrazione in senso tecnico, né esso poteva esservi non
ONr essendo una agenzia di somministrazione
24. Nel presente giudizio le ricorrenti, che già nella prima udienza del precedente processo avevano sostenuto di aver parlato di “somministrazione” nel senso di
“somministrazione di fatto”; peraltro facendolo senza costrutto, non solo perché, come rilevato nelle sentenze che hanno definito quei procedimenti in primo grado, tale affermazione mutava la domanda, ma anche perché la
“somministrazione di fatto”/interposizione illecita comporta l'imputazione giuridica del rapporto in capo all'utilizzatore, e nient'affatto l'obbligo dell'illecito somministratore di applicare lui il trattamento economico e normativo dei dipendenti dell'utilizzatore; hanno qui rivolto le stesse domande contro l' utilizzatrice. E sebbene oggi insistano infondatamente – CP_2 per la ragioni sopra esposte – oltre che nel parlare equivocamente di somministrazione di lavoro, nel fondare la propria pretesa sulla regola di equiparazione posta dalla disciplina della somministrazione regolare, e sul preteso principio secondo il quale il CCNL applicabile dipenderebbe dalle mansioni svolte, nel nuovo contesto di legittimazione passiva l'assunto già svolto nei ricorsi del 2023, secondo il quale le ricorrenti avrebbero costantemente operato sotto la direzione e l'organizzazione dell' CP_2 indica inequivocabilmente che quella che le ricorrenti continuano a chiamare
“somministrazione di lavoro” è ormai intesa come interposizione illecita;
contesto nel quale la pretesa, nei confronti dell' , all' applicazione CP_2 del trattamento economico proprio dei corrispondenti livelli del CCNL del Comparto sanità pubblica, si fonda stavolta su una premessa logico-giuridica di potenziale reimputazione del rapporto. 25. Non c'è dunque nessuna litispendenza, trattandosi di domanda nuova per legittimazione passiva e “causa petendi”. V'è invece contraddizione, perché le ONr ricorrenti, preso atto che non è una agenzia di somministrazione, parlano ormai di “somministrazione simulata” peraltro ancora una volta senza merito, ONr perché posto che non poteva fornire servizi all'azienda che nella forma dell'appalto di servizi, e nei contratti di assunzione delle ricorrenti del 2007 ~ 9 ~
non si fa alcun riferimento a contratti o rapporti di somministrazione, il mero fatto che negli stessi le ricorrenti fossero destinate, come luogo di lavoro, all' , non aveva alcun'altro plausibile e possibile significato che CP_2 quello dell'adibizione ad un appalto di servizi.
26. L'AZIENDA convenuta è una Azienda del SSN e quindi una amministrazione pubblica secondo l'art. 1, co.2, del d.lgs n.165/2001. Per essa l'efficace imputazione giuridica del rapporto di lavoro (nel senso di costituzione dello stesso) è resa impossibile dagli artt. 35 e 36 del medesimo d.lgs., che rispettivamente impongono procedure di selezione pubblica per l'assunzione; e vietano imperativamente che la violazione delle regole possa comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Tale impossibilità è oggi ribadita con specifico riguardo alla somministrazione nulla o irregolare dall'art. 38, co.4, del d.lgs n.81/2015.
27. Tuttavia è insegnamento di legittimità consolidato e qui condiviso che la nullità del titolo del rapporto non osta alla possibilità che il lavoratore ne rivendichi l'efficacia temporanea-precaria ai fini retributivi, secondo l'art. 2126 c.c., in relazione a Cost.36 (Cass. 28260/2017, 6046/2018, 25169/2019, 12868/2024). La prestazione resa dal lavoratore in un appalto non genuino a favore di una pubblica amministrazione ha invero comunque il valore economico parametricamente determinato della prestazione resa direttamente alle dipendenze dello stesso.
28. Nela specie, dalla documentazione prodotta e soprattutto dalla prova orale esperita risulta ad avviso del giudicante chiaramente il carattere non genuino ONr dell'appalto tra e CP_2
29. I princìpi che regolano la fattispecie formano ormai oggetto di un insegnamento di legittimità sostanzialmente univoco e qui condiviso, anche se talora ad avviso del giudicante travisato, che si fonda sulla distinzione tra somministrazione di lavoro ed appalto genuino posta normativamente dall'art. 29, co.1, del d.lgs. n. 276/2003, e che sostanzialmente riproduce un criterio distintivo che, nei cd. appalti “labour intensive”, aveva già trovato da ultimo applicazione anche nel regime temporale di applicazione della legge n. 1369/60. 30. Già sotto tale regime, si era infatti ormai superata l'idea che il mancato apporto di macchinari implicasse di per sé che l'appalto fosse di mero lavoro (Cass. 19920/2011, 16488/2009), in favore del criterio, poi consolidatosi, della necessità che l'appaltatore non si limiti a fornire manodopera ed a gestirla dal punto di vista amministrativo (assicurarne l'apporto, regolare presenze e ferie, e cose del genere), e quindi a mettere a disposizione del committente delle risorse umane (Cass. 7820/2013, 6343/2013, 7898/2011), ma apporti, e per la realizzazione di un risultato produttivo autonomo, una “reale organizzazione” (Cass. 12251/2020, 27105/2018, 19920/2011, 3681/2010) e mantenga realmente ed effettivamente il potere direttivo e di controllo sul suo personale (Cass. 27213/2018, 18455/2023). In difetto di tali condizioni, non vale a rendere l'appalto genuino nemmeno il fatto che la scelta dei ~ 10 ~
lavoratori da impiegare nell'appalto resti in capo all'appaltatore, essendo ciò insito in qualunque somministrazione di lavoro (Cass. 12551/2020).
31. Il senso di tali princìpi appare risiedere nel fatto che se nelle prestazioni di servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente in prestazioni d'opera personali si deve ammettere che l'appaltatore che fornisca il servizio mediante prestazioni da lui organizzate e dirette sul piano dell'effettività operativa non si limiti a somministrare lavoro, perché anche l'organizzazione del lavoro che si renda apprezzabile sul piano operativo è “organizzazione dei mezzi necessari”, secondo l'art. 1655 c.c., che eccede il valore dell'apporto individuale;
non si può invece ammettere che l'apporto “organizzativo” dell'appaltatore si limiti alla gestione amministrativa del lavoro ed a mandare questo o quel lavoratore a svolgere questo o quell'aspetto dell'appalto, perché facendo ciò l'appaltatore non fa che “gestire gestionalmente” i suoi rapporti e organizzare mere somministrazioni di lavoro, senza fornire al committente alcuna utilità organizzativa concreta che ecceda la fornitura del personale.
32. In sintesi, perché l'appalto sia genuino, occorre che l'appaltatore apporti, oltre che lavoro, almeno direzione di lavoro ed organizzazione di lavoro;
e che lo faccia “nel” rendere il servizio e non solo “per” rendere il servizio.
33. In tale ottica, così come, come si è sopra mostrato, non è sufficiente ad integrare un appalto genuino il fatto che sia l'appaltatore ad assegnare un lavoratore ad un appalto, o togliercelo, così nemmeno può ritenersi sufficiente che sia l'appaltatore ad assegnare il lavoratore ad un servizio o a un altro, occorrendo che il lavoratore nel suo lavoro sia funzionalmente a disposizione dell'appaltatore, e non del committente. ONr
34. Il TE ha confermato che tra ed c'era un contratto di Tes_1 CP_2 ONr appalto, del quale egli era il (delegato all'esecuzione dell'appalto) per conto dell' ; avente ad oggetto servizi di supporto informativo ed CP_2 amministrativo;
che per i rapporti di esecuzione dell'appalto si relazionava al ONr
amministratore unico di;
che in forza di tale contratto vari Pt_5 ONr dipendenti di lavoravano in vari settori del . CP_2
35. Il TE , riferendo per tutto il periodo 2007/marzo 2022, nel quale fu Tes_2 responsabile dell' gli acquisti elettromedicali, ha riferito che le CP_6 ricorrenti lavoravano nell'Ufficio amministrativo della Farmacia, alcune impiegate nella gestione informatica delle fatture, altre nell'inserimento al computer degli ordinativi;
che era egli TE a dirigere le ricorrenti addette alla seconda attività, valutando i presupposti dell'inserimento (esistenza del contratto, di regolare delibera, conformità del prezzo); che le medesime lavoravano negli stessi locali della , insieme ad altri Parte_6 operatori, invece dipendenti di quest'ultimo, che svolgevano la loro stessa attività; che il Direttore della dott.ssa spesso chiamava per Pt_6 Per_1 verificare che il lavoro procedesse regolarmente;
e presumibilmente distribuiva ONr anche il lavoro tra gli incarcati;
di non aver mai visto alcun preposto di che dirigesse o organizzasse o coordinasse o controllasse il lavoro degli addetti ONr
. ~ 11 ~
36. Tali evidenze trovano ulteriore conferma: a) in nota del Policlinico del 20/4/2018 sub doc. 19 ric. nel quale questo dà atto di avvalersi da molti anni di ONr
per attività di inserimento di fatture ed analoghe connesse per mancanza di personale interno idoneo alla bisogna;
e che tali attività erano coordinate” da ONr un responsabile (meramente) stabilendo il numero delle persone da impiegare e gli orari di lavoro;
b) in nota del del 19/1/2016 e CP_2 ON ONr successive annuali (docc. 13 e succ nella quale si afferma che fa
“supporto amministrativo” affiancando con proprio personale specializzato personale interno;
c) dalle numerose mail prodotte dalle ricorrenti dalle quali risulta chiaramente che esse operavano rapportandosi a tale capo Per_2 ONr dell , o la e mai a preposti;
d) da nota del 26/3/2015 Parte_7 Per_1 prodotta in corso di causa con la quale la dipendente del , Per_2 CP_2 dà atto che e fanno parte di un gruppo adibito alla Pt_3 Pt_2 Pt_4 liquidazione delle fatture, coordinato da essa ed in sua assenza da Per_2 altro dipendente dell' ; e) da relazione del 23/10/2015 sub CP_2 Pt_5 ON ON doc. 25 con la quale l'amministratore di che in un appalto genuino dovrebbe organizzare il servizio in modo atto a produrre autonomamente un risultato produttivo, assumendosene il rischio, comunica ai preposti dell'AZIENDA committente le criticità di efficienza riscontrate, e suggerisce alla stessa soluzioni organizzative che questa dovrebbe adottare. 37. Rilevante per la comprensione dell'appalto appare anche un documento datato ONr ONr 10/2/2021 prodotto da sub doc. 23), col quale trasmette al ONr Policlinico un tabulato indicante i lavoratori impiegati nell'appalto, distribuiti tra i vari servizi. I servizi sono ben 7, diversi tra loro, ancorchè apparentemente accomunati dall'uso di strumenti informatici;
di modo che nemmeno è dato comprendere da esso quale servizio, in termini di risultato produttivo autonomo, fosse reso, visto che nemmeno sono prodotti i contratti di appalto. 38. La TE dipendente del che lavorò nell'Ufficio acquisti Tes_3 CP_2 tra il 2008 ed il 2016, ha affermato che in quel periodo le ricorrenti Pt_2
e lavoravano con lei nello stesso ufficio, inserendo al Pt_3 Pt_4 computer ordini di acquisto e liquidazioni fatture;
sotto la direzione del dirigente responsabile dell' che indicava le cose da Parte_7 ONr acquistare;
ed assegnava la pratiche ai vari addetti;
che nessuno di dirigeva o organizzava il loro lavoro. 39. La TE , dipendente del dal 2000, ha confermato che le Tes_4 CP_2 ricorrenti, tranne la che lavorava nell'Ufficio Ragioneria, Parte_1 lavoravano nell'Ufficio Farmacia dello stesso, alcune inserendo al computer ordini di materiali, altre inserendo fatture;
che altri addetti all'ufficio, alcuni dei quali dipendenti del , facevano lo stesso lavoro;
che tutti erano CP_2 diretti dal Direttore dell'Ufficio farmacia del o da sostituti dello CP_2 ONr stesso;
che non c'era nessuno di che dirigesse o organizzasse il lavoro;
che anche per la fruizione di ferie e permessi le ricorrenti si relazionavano con la Direttrice dell'Ufficio per necessità di programmazione legale dalla ~ 12 ~
necessità di assicurare continuità al servizio;
che pure nell'Ufficio ragioneria ONr c'era personale sia che interno. 40. Parzialmente divergenti risultano le deposizioni dei testi e Tes_5
Tes_6 ONr 41. La una dipendente di , impiegata, che opera ordinariamente Tes_5 nella sede della stessa, e non nell'appalto, nel quale ha fatto occasionalmente alcune sostituzioni nell'Ufficio mandati, inviatavi dal ed ha quindi una Pt_5 conoscenza relativa del funzionamento dell'appalto. Ella ha affermato che in quelle occasioni fece inserimento al computer di dati relativi a visite
“inframoenia” in condizioni di sostanziale autonomia, trattandosi di lavoro ripetitivo, trovando le pratiche da lavorare su una scrivania, presumibilmente messe lì dai medici del , e chiedendo eventualmente consiglio a CP_2 colleghi più esperti. Il fatto che la n tali occasioni lavorasse senza Tes_5 interferenze direttive da parte di preposti del è irrilevante, perché le CP_2 ONr ricorrenti erano dipendenti a tempo indeterminato di per contratto dal maggio 2007, come risulta agli atti, ed i lavoratori dipendenti non diventano autonomi solo perché in ipotesi nessuno li diriga. Quello che solo rileva ai fini della genuinità dell'appalto secondo l'art. 29 è che l'appaltatore, oltre fornire lavoratori, fornisca un apporto organizzativo, direttivo e di controllo apprezzabile, sì da potersi dire che offre un servizio organizzato, del cui risultato produttivo possa realmente rispondere assumendosene il rischio;
e la ONr ha confermato che non era diretta nemmeno da preposti , Tes_5 posto che il pur frequentando spesso il Policlinico, lo faceva per tenere i Pt_5 rapporti coi responsabili del contratto del Policlinico.
42. La TE ha aggiunto che ad “un certo punto” la divenne Tes_5 Pt_3 responsabile di un gruppo, facendo da tramite col per la gestione dei Pt_5 ONr dipendenti di e riportandogli eventuali problematiche. Di tale evenienza ONr c'è un conferma documentale in una nota del 30/4/2020, prodotta dalla stessa difesa attorea in corso di causa. Ma appare evidente che una prassi di interposizione illecita perdurante dal 2007 e da allora idonea a produrre le conseguenze dell'interposizione illecita non può essere sanata nel 2020 dall'attribuzione ad una delle addette di una posizione di preposizione, peraltro di così modesta portata. ONr
43. La TE dipendente di , ha lavorato nel , in vari Tes_6 CP_2 servizi, con continuità, ma in settori diversi da quello di impiego assolutamente delle ricorrenti (mai nell'Ufficio né nell'Ufficio Ragioneria), tanto Pt_6 che conosce solo la con la quale ebbe rapporti peraltro indiretti, Pt_4 operando esse in uffici diversi ancorchè vicini, tra il 2009 ed il 2010, quando la faceva rilevazione delle presenze in servizio tramite un gestionale Pt_4 ON
prendendo i dati da personale del , in condizioni di apparente CP_2 autonomia, facendo capo direttamente all'amministratore La deposizione Pt_5 non è rappresentativa dell'ordinaria operatività delle ricorrenti nell'appalto, e ONr d'altronde corrobora l'assenza di reali preposti funzionali , e di una reale ed effettiva organizzazione del servizio da parte di questa, essendo conclamato ~ 13 ~
che l'amministratore teneva i rapporti di gestione del contratto con gli Pt_5 omologhi responsabili del , e non dirigeva né organizzava certo il
CP_2 lavoro nell'operatività quotidiana. ONr 44. Appare pertanto evidente che si limitava a fornire all'
CP_2 personale relativamente specializzato per la gestione informatica, che per lo più lavorava negli stessi processi nei quali operava personale interno, almeno originariamente meno qualificato, sotto la direzione, ove necessaria, di ONr personale del , senza che l'appaltatore fornisse alcun
CP_2 apprezzabile apporto in termini di organizzazione e direzione del lavoro, che erano piuttosto rimessi a preposti del .
CP_2
45. Deve dunque ritenersi e dichiararsi che dal maggio 2007 al 15 marzo 2022 le ONr ricorrenti hanno reso prestazioni in un appalto da ad non CP_2 genuino, in condizione di interposizione illecita.
46. Per l'effetto, ai sensi degli artt. 2126 c.c. e 36 Cost, va dichiarato il diritto della ricorrenti, nei confronti dell'AZIENDA, al trattamento economico proprio del livello nel quale esse avrebbero avuto diritto ad essere inquadrate, secondo il CCNL del Comparto Sanità, se avessero avuto con questa un valido rapporto di lavoro diretto.
47. L' , costituitasi seppure tardivamente, non ha punto contestato, CP_2 neanche genericamente, i relativi conteggi, né sotto il profilo della corrispondenza dei livelli rivendicati al predetto CCNL, né sotto il profilo contabile;
sicchè tali elementi debbono ritenersi incontroversi ex art. 115 c.p.c..
48. L' va pertanto condannata al pagamento, in favore di ciascuna delle CP_2 ricorrenti, delle somme da ciascuna richieste, con gli accessori secondo l'art. 22, co.36, della legge n.724/94.
49. Privo di fondamento appare invece il capo di domanda indennitario-risarcitorio secondo l'art.32, co.5, della legge n.183/2010; disposizione peraltro abrogata dal d.lgs n.81/2015, ancorchè da questo sostanzialmente riprodotta all'art.28, co.2.
50. L'indennizzo in questione forfettizza il cd. danno da precarizzazione per il caso di nullità delle clausole del termine, con particolare originario riguardo agli intervalli non lavorati, e naturale estensione al cd. “danno comunitario” da abuso in reiterazione di contratti a termine. Il diritto vivente ne afferma l'applicabilità a tutti i casi di riqualificazione del rapporto che travolgendone la clausola del termine, lo trasformi anche a tempo indeterminato, come nel caso di somministrazione a termine in mancanza dei relativi limiti o condizioni, che comporti la costituzione del rapporto a tempo indeterminato in capo all'utilizzatore (es. Cass. 17540/2014, 8148/2018), anche virtualmente (Cass. 446/2021). Le ricorrenti però sono state assunte e sono state sempre in capo ONr formalmente in capo a a tempo indeterminato. E se è vero che anche l'art. 36, co.5, del d.lgs. n.165/2001 prevede che il lavoratore impiegato da una pubblica amministrazione in violazione di disposizioni imperative ha diritto al risarcimento del danno, tale danno, da un lato, non ha anche fare con le differenze retributive, che sono comunque dovute ex art. 2126 c.p.c.; dall'altro, ~ 14 ~
se non dipende da clausole del termine nulle o abusive, va allegato e provato (Cass. 6046/2018); cose che qui mancano.
51. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono per quattro quinti la soccombenza solidale assolutamente prevalente delle convenute, e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93 c.p.c. Nel resto sono compensate per l'accoglimento non integrale.
52. è in particolare soccombente per aver ingiustamente, in rito e CP_1 nel merito, difendendo la genuinità dell'appalto, resistito ad una domanda che, in effetti, come riconosce in conclusionale, nemmeno era stata proposta contro di essa;
cosa che non costituisce una ragione di esonero dalla responsabilità processuale, se si prendono infondatamente le difese altrui (peraltro, presumibilmente, avendone anche interesse). Né può avere rilevanza in senso contrario il fatto che la legge preveda espressamente che l'interposizione illecita può essere fatta valere “anche” convenendo in giudizio solo l'utilizzatore, posto che ciò non solo non vieta di convenire l'indebito somministratore per mera “denunciatio litis”, o economia processuale, ma ne implica l'ammissibilità, tanto più che la causa è a questo comune e potrebbe ONr essere chiamato in causa;
sicchè nemmeno può utilmente sostenere che si tratta di chiamata indebita o arbitraria. Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma il 19 giugno 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario ONe)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario ONe, alla pubblica udienza del 19 giugno 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 8773 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappr.te e difese dagli Avv. Domenico Naso e Francesca Parte_4
Virga – ricorrenti E rappr.ta e difesa dall'Avv. Stefano Canali De Rossi – ONroparte_1 convenuta
ONroparte_2 rappr.ta e difesa dall'Avv. Patrizia Bececco – convenuta
[...]
Oggetto: interposizione illecita
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che le ricorrenti sono state utilizzate dall' ONroparte_2 convenuta con l'interposizione illecita di dal maggio 2007 al 15 CP_1 marzo 2022; b) per l'effetto, condanna l' convenuta al pagamento, per ONroparte_2 differenze di trattamento economico, delle seguenti somme:
- €. 43.230,15 in favore di;
Parte_1
- €. 33.147,21 in favore di;
Parte_2
- €. 29.272,98 in favore di;
Parte_3
- €. 39.137,80 in favore di;
Parte_4 oltre, per ciascuna di esse, alla maggior somma tra rivalutazione istat ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
c) respinge nel resto;
d) condanna le convenute in solido alla rifusione, in favore della parte ricorrente, dei quattro quinti delle spese del giudizio, che liquida, per questa parte, in €. 224,00 per spese e €. 8.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi;
compensa il resto.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso pervenuto il 3/3/2024 le ricorrenti indicate in epigrafe convenivano qui in giudizio la ONroparte_3
[...] [...]
[...] di seguito, talora, breviter, l' ), e la
[...] CP_2 ONroparte_1 ONr (di seguito, talora, breviter, ). ONr Esposto (in sintesi): di aver formalmente lavorato alle dipendenze di , nei seguenti periodi e coi seguenti contenuti:
- la dal 2005 al 2007 in forma di collaborazione a Partita Iva;
quindi, Parte_1 dal 2007 al marzo 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale verticale, con inquadramento iniziale come impiegata al 5° livello secondo il CCNL Commercio, e successivamente al 4°;
- la dal 2000 al 2004 in forma di collaborazione a Partita Iva;
quindi, Pt_2 dal 2007 al 2022, con contratto di lavoro subordinato, che l'aveva inquadrata come impiegata secondo il CCNL Commercio;
- la dal 2001 al 2007 in forma di collaborazione a Partita Iva;
quindi, dal Pt_3
2007 al marzo 2022, con contratto di lavoro subordinato, che l'aveva inquadrata come impiegata secondo il CCNL Commercio;
- la dal 2004 al marzo 2022, con contratto di lavoro subordinato, che Pt_4
l'aveva inquadrata come impiegata secondo il CCNL Commercio;
che per le mansioni svolte, che descrivevano, peraltro non contemplate dai loro contratti, ed il fatto di aver sempre operato presso l' e sotto la direzione CP_2 di preposti di questa, “avrebbero dovuto sottoscrivere un contratto di lavoro in somministrazione con applicazione del CCNL Sanità- Personale non medico”; come correttamente avvenuto per esse, dal marzo 2022 mediante la CP_4
che aveva loro correttamente applicato il CCNL Sanità; per lo
[...] svolgimento delle stesse mansioni, con le stesse modalità; rapporti di
ONr somministrazione invece “simulati” in , posto che questa non era una agenzia di somministrazione;
circostanza emersa nei procedimenti già intentati nei
ONr confronti di , dinanzi a questo Tribunale, nel 2023, nei quali esse avevano chiesto riconoscersi il loro diritto all'applicazione del CCNL Sanità con le conseguenti differenze retributive, sul presupposto trattarsi di lavoro
ONr somministrato, ed aveva eccepito che tale non era né poteva essere per il predetto motivo;
che in subordine esse dovevano essere considerate dipendenti dell' , oltre che per inveramento della fattispecie nei confronti di questa, CP_2 anche per violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs n.165/2001, con le stesse conseguenze;
di aver inoltre diritto, per violazione dell'art. 36 cit., al risarcimento del danno secondo l'art.32, co.5, della legge n.183/2010; chiedevano (in sintesi):
ONr
1) dichiararsi che dal 2007 al 2022 era intercorso tra esse, l' ed CP_2 un rapporto di lavoro in somministrazione;
2) per l'effetto, dichiararsi illegittima l'applicazione ai loro rapporti di lavoro del CCNL Commercio anziché del CCNL Sanità;
3) dichiararsi il loro diritto al trattamento economico previsto dal CCNL Sanità, e per l'effetto condannarsi l' al pagamento in loro favore della CP_2 differenze retributive quantificate per ciascuna di esse con conteggio;
4) condannarsi l' al risarcimento del danno secondo l'art.32, co.5, della CP_2 legge n.183/2010, per violazione del'art. 36 del d.lgs n. 165/2001; ~ 3 ~
5) in subordine, dichiararsi la sussistenza tra ciascuna di esse e l' di un CP_2 rapporto di lavoro subordinato dal 2007;
6) dichiararsi il loro diritto al pagamento delle differenze retributive discendenti dall ”erronea” applicazione del CCNL Terziario anzichè del Comparto Sanità;
7) condannarsi l' al risarcimento del danno secondo l'art.32, co.5, cit.. CP_2
Resisteva tempestivamente la chiedendo dirsi le avverse ONroparte_1 domande inammissibili e/o infondate perchè (in estrema sintesi, per quanto si ritiene pertinente): v'era litispendenza rispetti ai ricorsi proposti dinanzi a questo Tribunale nei confronti della deducente nel 2023; in subordine, i ricorsi del 2023 e l'attuale erano inammissibilmente contraddittori;
entrambi erano infondati ONr perché postulavano che tra e l' ci fosse stato un rapporto di CP_2 somministrazione di lavoro invece inesistente e giuridicamente impossibile;
tra ONr
ed vi era stato invece un genuino appalto di servizi, nell'ambito CP_2 ONr del quale era perfettamente legittimo e coerente con l'attività svolta da che ai dipendenti di questa fosse applicato il CCNL Commercio-Terziario; gli iniziali contratti di collaborazione erano pure genuini. L' ONroparte_2
I, ritualmente citata, restava originariamente contumace. Solo ad istruttoria orale
[...] esaurita, ed in vista dell'udienza finale di discussione, fissata per il 20/3/2025, si costituiva in giudizio chiedendo respingersi le avverse domande perché (in sintesi): non era mai esistita, né avrebbe mai potuto esistere per mancanza del requisito soggettivo, alcuna somministrazione di lavoro;
ma un regolare e genuino appalto di servizi. La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Le domande attoree appaiono buona parte fondate, e meritano accoglimento per quanto di ragione. ONr
2. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa di appaiono prive di fondamento;
sebbene esse siano in qualche modo indotte dalla difesa attorea, portatrice di elementi rilevatori di fattori di equivocità se non di travisamento/incomprensione della natura e della disciplina della somministrazione di (mero) lavoro.
3. Il nostro ordinamento, fino all'introduzione negli anni '90 del lavoro interinale, vietava radicalmente (in linea di principio) gli appalti aventi ad oggetto mere prestazioni di lavoro (art. 1 legge n.1369/60); il che valeva a dire la dissociazione tra titolarità del rapporto dal lato datoriale ed utilizzo delle prestazioni. La violazione era sanzionata con l'imputazione automatica del rapporto in capo all'utilizzatore, col conseguente diritto al trattamento economico degli omologhi mansionistici dei dipendenti di quest'ultimo. Nella prassi lavoristica, tale fenomeno era chiamato (ed è ancora normalmente chiamato) interposizione illecita, per distinguerla dall'interposizione fittizia, che consiste invece nella simulazione negoziale della paternità del rapporto dal lato datoriale. ~ 4 ~
4. Malgrado talora anche la S.C. paia perdere di vista tale distinzione, questa è evidente. Ai sensi dell'art. 2094 c.c. datore di lavoro è chi riceve l'obbligo di collaborare ed assume quello di retribuire, mentre il mettere a disposizione di un terzo le energie lavorative non simulatamente acquisite col contratto era (ed è ancora, per regola generale) solo vietato, per ragioni di tutela dei lavoratori.
5. Qui tralasciando “ratione temporis” la parentesi del lavoro interinale, la materia venne interamente rivista dal d.lgs n.276/2003, che da un lato, abrogò la legge n.1369/60, ed anche la legge n. 196/97 (art.85); dall'altro previde e disciplinò due modi leciti di utilizzare il lavoro dipendente di altri: il distacco regolare (art.30); e la somministrazione di lavoro (artt. 20 e segg.).
6. L'art.20, co.1 è del tutto chiaro nel prevedere che “Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli art. 4 e 5”.
7. Gli artt. 4 e 5 prevedono che per somministrare lavoro occorre essere iscritti in apposito albo delle agenzie per il lavoro;
e ne dettano i requisiti.
8. La somministrazione di lavoro è una fattispecie negoziale complessa, che si compone di: a) un contratto di somministrazione, che è un contratto commerciale tra un utilizzatore ed una agenzia abilitata alla somministrazione di lavoro, col quale quest'ultima si impegna a mettere a disposizione dell'utilizzatore, uno o più lavoratori propri dipendenti (art. 20). Tale messa a disposizione è chiamata
“missione” (perché dipendenti dell'agenzia di somministrazione sono
“mandati” a lavorare per qualcun altro). La somministrazione era di regola a tempo determinato, ed era ammessa a tempo indeterminato (cd. staff leasing”) solo per certi tipi di lavoro (art.20). Possibilità poi soppressa dall'art.1, co.46, della legge n.247/2007, e ripristinata dal d.lgs n.81/2015. Il contratto di somministrazione richiedeva la forma scritta ad substantiam”, in difetto della quale esso era nullo ed i lavoratori si consideravano alle dipendenze di chi li utilizzava (comma 4) e doveva contenere certi elementi (art.21); b) un contratto di lavoro subordinato tra lavoratore ed agenzia di somministrazione (art.22, co.1), che è il presupposto della “missione”; al quale è sua volta collegato (se il rapporto di lavoro con l'agenzia di somministrazione è a tempo indeterminato: altrimenti tali due rapporti coincidono) un contratto per prestazioni di lavoro somministrato, che è il contratto col quale l'agenzia di somministrazione destina il lavoratore all'utilizzatore (art. 22, co.2)
9. L'art. 27 del decreto 276/2003 prevedeva che ove la somministrazione di lavoro avvenisse fuori dei limiti e le condizioni previste dagli artt. 20 e 21 (per quest'ultimo, alcune solo di esse), il lavoratore potesse chiedere, convenendo in giudizio anche solo l'utilizzatore, la costituzione retroattiva del rapporto in capo a quest'ultimo. Tanto implica naturalmente il diritto al trattamento economico praticato dall'utilizzatore.
10. Malgrado tale ultima previsione appaia implicare che la violazione delle regole sulla somministrazione di lavoro attribuisca sempre al lavoratore un mero ~ 5 ~
diritto potestativo all'imputazione giuridica del rapporto in capo all'utilizzatore, l'art. 20, co.4 era chiaro nel senso che il contratto di somministrazione privo di forma scritta era nullo “de iure”, con conseguente reimputazione automatica del rapporto. E se così è, è vieppiù evidente che giammai l'ordinamento comunque ammetteva che soggetti non abilitati alla somministrazione di lavoro potessero “somministrare lavoro”.
11. La possibilità delle imprese di utilizzare lavoro altrui non dipendente da agenzia abilitate alla somministrazione era pertanto consentita solo nella forma dell'appalto di servizi, che però è una cosa del tutto diversa dalla somministrazione di lavoro. La distinzione venne data, ed è ancora data, nell'art. 29 del decreto 276, che, superando il criterio posto dall'art. 1 della legge n.1369/60 – criterio peraltro già superato in via esegetica nel “vecchio regime” – che fossero per presunzione assoluta mere somministrazioni di lavoro gli appalti di mera manodopera senza macchinari, e prendendo in considerazione il fatto che, negli appalti cd. “labour intensive” un appaltatore può essere ritenuto genuino anche se non apporta mezzi materiali, a condizione che “organizzi i mezzi necessari” ha stabilito che “ciò può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte dell'appaltatore, del rischio d'impresa”.
12. Il decreto 276 non parlava più, esplicitamente, di appalto di mere prestazioni di lavoro o interposizione illecita, per vietarla. E tuttavia, si è da subito affermata e poi consolidata nel diritto vivente l'idea che il decreto, nello stabilire da parte di chi ed a quali condizioni fosse consentita la dissociazione tra titolarità del rapporto e poteri datoriali, indirettamente aveva confermato che, fuori dei nuovi limiti in cui tale dissociazione era consentita, essa restava vietata: una “abrogatio sine abolitio” (con ridefinizione dei limiti e delle condizioni) del precedente divieto.
13. Le caratteristiche dell'istituto non sono sensibilmente mutate col d.lgs n.81/2015 (artt.30 e segg.). Tuttavia oggi, opportunamente, il legislatore, dopo aver ribadito all'art. 30 che un contatto di somministrazione può esservi solo con una agenzia abilitata, e all'art. 38, co.1, che in mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione è automaticamente nullo con reimputazione automatica del rapporto, prevede l'azione costitutiva all'art. 38, co.2 riferendola solo all'art.31...evidentemente perché la somministrazione di lavoro da parte di un soggetto diverso da una agenzia di somministrazione autorizzata non può esistere in linea di principio, potendo un soggetto diverso “prestare lavoro” solo nell'ambito di un servizio da esso organizzato e diretto, ossia all'interno di un genuino appalto di servizi il cui contenuto minimo è ancora delineato dall'art. 29 del decreto n.276.
14. Conseguenza di tale assetto è che sin dall'entrata in vigore del decreto 276/2003 la nozione di “somministrazione di lavoro” è normalmente riferita, nel comune linguaggio giuridico, sia in dottrina come in giurisprudenza, alle somministrazioni di mero lavoro rese, di solito in forza di contratto di ~ 6 ~
somministrazione, dalle agenzie a ciò autorizzate, e cioè alla fattispecie tipica prevista dall'art. 20 del d.lgs n.376/2003, ed oggi dall'art. 30 del. d.lgs n. 81/2015.
15. Solo a tale fattispecie (di somministrazione regolare) trovano applicazione come tali le regole di tutela dei lavoratori contenute “ratione temporis” negli articoli successivi agli artt. 20 e 30 (es. limiti alla somministrazione a tempo indeterminato, clausole di contingentamento, casi di divieto di ricorso alla somministrazione, forma del contratto di somministrazione, disciplina speciale del rapporto di lavoro tra lavoratore ed agenzia di somministrazione, disciplina del potere disciplinare, solidarietà passiva tra somministratore ed utilizzatore, disciplina delle mansioni superiori, tutela previdenziale, etc.). Se la somministrazione è irregolare, ossia è posta in essere in violazione delle condizioni ed i limiti che ad essa attengono, o addirittura fraudolenta, la conseguenza è di regola la reimputazione giuridica del rapporto in capo all'utilizzatore (art. 27 d.lgs n.276/2003; art. 38 d.lgs n.81/2015), che ha conseguenze affatto diverse.
16. In ragione di ciò, quantomeno per non fare confusione, poiché nel caso di somministrazione di “mero” lavoro da parte di un soggetto diverso da una agenzia di somministrazione abilitata/autorizzata, è radicalmente vietata, e la fattispecie tipica che legittima la deroga al principio generale di non dissociazione tra titolarità del rapporto ed esercizio del potere organizzativo- direttivo per definizione non può ricorrere, nessuno noto al giudicante (tranne i procuratori delle ricorrenti) parla di “somministrazione di lavoro”, potendoci essere solo o un appalto genuino o una interposizione illecita.
17. Peraltro, ad ulteriore riscontro della distinzione tra somministrazione di lavoro in senso tecnico ed interposizione illecita, dal 2004 la regola che pone la reimputazione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore in caso di appalto non genuino non è neppure più l'art. 27 del d.lgs n.276/2003 (nè oggi l'art. 38 del d.lgs n.81/2015), ma l'art.29, co.3, bis. del d.lgs. n.276/2003 (sebbene le regole siano analoghe).
18. La differenza non è peraltro meramente nominalistica, perché ad es. le regole che nella somministrazione di lavoro in senso tecnico impongono all'agenzia di somministrazione – datrice di lavoro di applicare ai propri dipendenti somministrati condizioni economiche non inferiori di quelle applicate dall'utilizzatore ai propri dipendenti “mansionisticamente omologhi” (art.23, co.1, d.lgs n.276/2003; art.35, co.1, d.lgs n. 81/2015) non s'applicano affatto all'appalto genuino “labour intensive”; e se s'applicano in caso di accertamento di interposizione illecita, è perché il rapporto di lavoro viene giuridicamente imputato all'utilizzatore; ed a carico dell'utilizzatore, e non dell'appaltatore/indebito somministratore.
19. Merita peraltro ulteriormente puntualizzare che, contrariamente a quanto sembra opinare la difesa attorea, nemmeno nella somministrazione regolare esiste l'obbligo del somministratore di applicare il CCNL applicato dall'utilizzatore. Le agenzie di somministrazione applicano un proprio CCNL, ~ 7 ~
ed inquadrano e retribuiscono i propri dipendenti secondo lo stesso, sebbene applicando il criterio di assicurare ai propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che loro spetterebbe, secondo le mansioni che sono chiamati a svolgere, se fossero dipendenti diretti dell'utilizzatore a disposizione del quale sono collocati. 20. Del tutto infondata è poi, anche se applicata alla somministrazione regolare, l'idea che il CCNL al quale va parametrato il trattamento minimo economico e normativo, dipenda dalle mansioni svolte dal lavoratore. Nel regime contrattualcollettivo post-corporativo di diritto comune un CCNL si applica direttamente ad un rapporto di lavoro solo se ed in quanto le parti ne pattuiscano, anche per fatti concludenti, il recepimento, ovvero il datore di lavoro aderisca ad associazione datoriale che lo abbia stipulato (ex pluris, Cass. 24336/2013, 26742/2014, 42001/2021, 7203/2024); ed anche l'individuazione del cd. CCNL-parametro ai fini della determinazione della retribuzione in essenza di patto retributivo, nel rispetto del canone di adeguatezza imposto da Cost.36, avviene sulla base dell'attività svolta dal datore di lavoro (art. 2070 c.c.; Cass.16340/2009) e non sulla base delle mansioni svolte dal lavoratore (che semmai individuano il livello parametrico cui egli ha diritto nell'ambito del CCNL “applicabile”). Le agenzie di somministrazione svolgono normalmente una attività diversa da quella svolta dai rispettivi utilizzatori, ed altrettanto fanno normalmente i somministratori “irregolari”, quale in ipotesi ONr
, che è una società che presta servizi alle imprese (v. visura sub doc. 126 Conv), e come tale, oltre che liberamente, coerentemente all'attività svolta, applica ai propri dipendenti il CCNL Commercio/terziario, e non il CCNL del Comparto sanità pubblica.
21. Né è prospettabile in capo ad alcuno un obbligo di ricorrere alla somministrazione di lavoro. Nei limiti ed alle condizioni imposte dall'ordinamento, rientra nella libertà negoziale dei consociati ed anche delle pubbliche amministrazioni valutare la necessità di avvalersi di servizi e competenza esterni, e farvi fronte con una somministrazione di lavoro o un appalto di servizi. Con la sola essenziale differenza che se si tratta di mera somministrazione di lavoro, ossia di acquisire la disponibilità, sotto il proprio potere organizzativo e direttivo, di personale esterno, ci si può rivolgere solo ad una agenzia di somministrazione abilitata/autorizzata; altrimenti occorre ricorrere ad un appalto di servizi, il che comporta, però, che l'appaltatore deve mantenere ed esercitare effettivamente il potere organizzativo, direttivo e di controllo sui propri dipendenti.
22. Non di meno, poiché l'art. 29 del d.lgs. n.276/2003, per distinguere l'appalto genuino dall'interposizione illecita, chiama esso stesso quest'ultima
“somministrazione di lavoro”; e la distinzione ha chiaramente rilevanza solo per individuare le condizioni di liceità delle prestazioni finalisticamente rese a favore di terzi da dipendenti di soggetti non abilitati/autorizzati alla
“somministrazione in senso tecnico” (perché le agenzie di somministrazione possono “somministrare lavoro” al di fuori dei limiti dell'appalto “genuino”); ~ 8 ~
l'uso anomalo del concetto di “somministrazione di lavoro” nemmeno è del tutto errato dal punto di vista normativo, e va comunque interpretato nel contesto di ciò che è domandato, e dei motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda.
23. Nei ricorsi presentati nel 2023, le attuali ricorrenti hanno convenuto in giudizio
ONr solo la , rivendicando nei confronti di questa il diritto al trattamento
ONr economico previsto dal CCNL Comparto Sanità, sul presupposto che tra ON ed vi fosse un rapporto di somministrazione, dando la per CP_2 agenzia di somministrazione abilitata, ed appellandosi, da un lato alla regola di equiparazione sostanziale del trattamento economico e normativo propria della somministrazione regolare;
dall'altro alla natura delle mansioni svolte. Nel corso del presente giudizio, quelle domande sono state respinte da questo
ONr Tribunale, in base al rilievo che tra ed non v'era alcun CP_2 rapporto di somministrazione in senso tecnico, né esso poteva esservi non
ONr essendo una agenzia di somministrazione
24. Nel presente giudizio le ricorrenti, che già nella prima udienza del precedente processo avevano sostenuto di aver parlato di “somministrazione” nel senso di
“somministrazione di fatto”; peraltro facendolo senza costrutto, non solo perché, come rilevato nelle sentenze che hanno definito quei procedimenti in primo grado, tale affermazione mutava la domanda, ma anche perché la
“somministrazione di fatto”/interposizione illecita comporta l'imputazione giuridica del rapporto in capo all'utilizzatore, e nient'affatto l'obbligo dell'illecito somministratore di applicare lui il trattamento economico e normativo dei dipendenti dell'utilizzatore; hanno qui rivolto le stesse domande contro l' utilizzatrice. E sebbene oggi insistano infondatamente – CP_2 per la ragioni sopra esposte – oltre che nel parlare equivocamente di somministrazione di lavoro, nel fondare la propria pretesa sulla regola di equiparazione posta dalla disciplina della somministrazione regolare, e sul preteso principio secondo il quale il CCNL applicabile dipenderebbe dalle mansioni svolte, nel nuovo contesto di legittimazione passiva l'assunto già svolto nei ricorsi del 2023, secondo il quale le ricorrenti avrebbero costantemente operato sotto la direzione e l'organizzazione dell' CP_2 indica inequivocabilmente che quella che le ricorrenti continuano a chiamare
“somministrazione di lavoro” è ormai intesa come interposizione illecita;
contesto nel quale la pretesa, nei confronti dell' , all' applicazione CP_2 del trattamento economico proprio dei corrispondenti livelli del CCNL del Comparto sanità pubblica, si fonda stavolta su una premessa logico-giuridica di potenziale reimputazione del rapporto. 25. Non c'è dunque nessuna litispendenza, trattandosi di domanda nuova per legittimazione passiva e “causa petendi”. V'è invece contraddizione, perché le ONr ricorrenti, preso atto che non è una agenzia di somministrazione, parlano ormai di “somministrazione simulata” peraltro ancora una volta senza merito, ONr perché posto che non poteva fornire servizi all'azienda che nella forma dell'appalto di servizi, e nei contratti di assunzione delle ricorrenti del 2007 ~ 9 ~
non si fa alcun riferimento a contratti o rapporti di somministrazione, il mero fatto che negli stessi le ricorrenti fossero destinate, come luogo di lavoro, all' , non aveva alcun'altro plausibile e possibile significato che CP_2 quello dell'adibizione ad un appalto di servizi.
26. L'AZIENDA convenuta è una Azienda del SSN e quindi una amministrazione pubblica secondo l'art. 1, co.2, del d.lgs n.165/2001. Per essa l'efficace imputazione giuridica del rapporto di lavoro (nel senso di costituzione dello stesso) è resa impossibile dagli artt. 35 e 36 del medesimo d.lgs., che rispettivamente impongono procedure di selezione pubblica per l'assunzione; e vietano imperativamente che la violazione delle regole possa comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Tale impossibilità è oggi ribadita con specifico riguardo alla somministrazione nulla o irregolare dall'art. 38, co.4, del d.lgs n.81/2015.
27. Tuttavia è insegnamento di legittimità consolidato e qui condiviso che la nullità del titolo del rapporto non osta alla possibilità che il lavoratore ne rivendichi l'efficacia temporanea-precaria ai fini retributivi, secondo l'art. 2126 c.c., in relazione a Cost.36 (Cass. 28260/2017, 6046/2018, 25169/2019, 12868/2024). La prestazione resa dal lavoratore in un appalto non genuino a favore di una pubblica amministrazione ha invero comunque il valore economico parametricamente determinato della prestazione resa direttamente alle dipendenze dello stesso.
28. Nela specie, dalla documentazione prodotta e soprattutto dalla prova orale esperita risulta ad avviso del giudicante chiaramente il carattere non genuino ONr dell'appalto tra e CP_2
29. I princìpi che regolano la fattispecie formano ormai oggetto di un insegnamento di legittimità sostanzialmente univoco e qui condiviso, anche se talora ad avviso del giudicante travisato, che si fonda sulla distinzione tra somministrazione di lavoro ed appalto genuino posta normativamente dall'art. 29, co.1, del d.lgs. n. 276/2003, e che sostanzialmente riproduce un criterio distintivo che, nei cd. appalti “labour intensive”, aveva già trovato da ultimo applicazione anche nel regime temporale di applicazione della legge n. 1369/60. 30. Già sotto tale regime, si era infatti ormai superata l'idea che il mancato apporto di macchinari implicasse di per sé che l'appalto fosse di mero lavoro (Cass. 19920/2011, 16488/2009), in favore del criterio, poi consolidatosi, della necessità che l'appaltatore non si limiti a fornire manodopera ed a gestirla dal punto di vista amministrativo (assicurarne l'apporto, regolare presenze e ferie, e cose del genere), e quindi a mettere a disposizione del committente delle risorse umane (Cass. 7820/2013, 6343/2013, 7898/2011), ma apporti, e per la realizzazione di un risultato produttivo autonomo, una “reale organizzazione” (Cass. 12251/2020, 27105/2018, 19920/2011, 3681/2010) e mantenga realmente ed effettivamente il potere direttivo e di controllo sul suo personale (Cass. 27213/2018, 18455/2023). In difetto di tali condizioni, non vale a rendere l'appalto genuino nemmeno il fatto che la scelta dei ~ 10 ~
lavoratori da impiegare nell'appalto resti in capo all'appaltatore, essendo ciò insito in qualunque somministrazione di lavoro (Cass. 12551/2020).
31. Il senso di tali princìpi appare risiedere nel fatto che se nelle prestazioni di servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente in prestazioni d'opera personali si deve ammettere che l'appaltatore che fornisca il servizio mediante prestazioni da lui organizzate e dirette sul piano dell'effettività operativa non si limiti a somministrare lavoro, perché anche l'organizzazione del lavoro che si renda apprezzabile sul piano operativo è “organizzazione dei mezzi necessari”, secondo l'art. 1655 c.c., che eccede il valore dell'apporto individuale;
non si può invece ammettere che l'apporto “organizzativo” dell'appaltatore si limiti alla gestione amministrativa del lavoro ed a mandare questo o quel lavoratore a svolgere questo o quell'aspetto dell'appalto, perché facendo ciò l'appaltatore non fa che “gestire gestionalmente” i suoi rapporti e organizzare mere somministrazioni di lavoro, senza fornire al committente alcuna utilità organizzativa concreta che ecceda la fornitura del personale.
32. In sintesi, perché l'appalto sia genuino, occorre che l'appaltatore apporti, oltre che lavoro, almeno direzione di lavoro ed organizzazione di lavoro;
e che lo faccia “nel” rendere il servizio e non solo “per” rendere il servizio.
33. In tale ottica, così come, come si è sopra mostrato, non è sufficiente ad integrare un appalto genuino il fatto che sia l'appaltatore ad assegnare un lavoratore ad un appalto, o togliercelo, così nemmeno può ritenersi sufficiente che sia l'appaltatore ad assegnare il lavoratore ad un servizio o a un altro, occorrendo che il lavoratore nel suo lavoro sia funzionalmente a disposizione dell'appaltatore, e non del committente. ONr
34. Il TE ha confermato che tra ed c'era un contratto di Tes_1 CP_2 ONr appalto, del quale egli era il (delegato all'esecuzione dell'appalto) per conto dell' ; avente ad oggetto servizi di supporto informativo ed CP_2 amministrativo;
che per i rapporti di esecuzione dell'appalto si relazionava al ONr
amministratore unico di;
che in forza di tale contratto vari Pt_5 ONr dipendenti di lavoravano in vari settori del . CP_2
35. Il TE , riferendo per tutto il periodo 2007/marzo 2022, nel quale fu Tes_2 responsabile dell' gli acquisti elettromedicali, ha riferito che le CP_6 ricorrenti lavoravano nell'Ufficio amministrativo della Farmacia, alcune impiegate nella gestione informatica delle fatture, altre nell'inserimento al computer degli ordinativi;
che era egli TE a dirigere le ricorrenti addette alla seconda attività, valutando i presupposti dell'inserimento (esistenza del contratto, di regolare delibera, conformità del prezzo); che le medesime lavoravano negli stessi locali della , insieme ad altri Parte_6 operatori, invece dipendenti di quest'ultimo, che svolgevano la loro stessa attività; che il Direttore della dott.ssa spesso chiamava per Pt_6 Per_1 verificare che il lavoro procedesse regolarmente;
e presumibilmente distribuiva ONr anche il lavoro tra gli incarcati;
di non aver mai visto alcun preposto di che dirigesse o organizzasse o coordinasse o controllasse il lavoro degli addetti ONr
. ~ 11 ~
36. Tali evidenze trovano ulteriore conferma: a) in nota del Policlinico del 20/4/2018 sub doc. 19 ric. nel quale questo dà atto di avvalersi da molti anni di ONr
per attività di inserimento di fatture ed analoghe connesse per mancanza di personale interno idoneo alla bisogna;
e che tali attività erano coordinate” da ONr un responsabile (meramente) stabilendo il numero delle persone da impiegare e gli orari di lavoro;
b) in nota del del 19/1/2016 e CP_2 ON ONr successive annuali (docc. 13 e succ nella quale si afferma che fa
“supporto amministrativo” affiancando con proprio personale specializzato personale interno;
c) dalle numerose mail prodotte dalle ricorrenti dalle quali risulta chiaramente che esse operavano rapportandosi a tale capo Per_2 ONr dell , o la e mai a preposti;
d) da nota del 26/3/2015 Parte_7 Per_1 prodotta in corso di causa con la quale la dipendente del , Per_2 CP_2 dà atto che e fanno parte di un gruppo adibito alla Pt_3 Pt_2 Pt_4 liquidazione delle fatture, coordinato da essa ed in sua assenza da Per_2 altro dipendente dell' ; e) da relazione del 23/10/2015 sub CP_2 Pt_5 ON ON doc. 25 con la quale l'amministratore di che in un appalto genuino dovrebbe organizzare il servizio in modo atto a produrre autonomamente un risultato produttivo, assumendosene il rischio, comunica ai preposti dell'AZIENDA committente le criticità di efficienza riscontrate, e suggerisce alla stessa soluzioni organizzative che questa dovrebbe adottare. 37. Rilevante per la comprensione dell'appalto appare anche un documento datato ONr ONr 10/2/2021 prodotto da sub doc. 23), col quale trasmette al ONr Policlinico un tabulato indicante i lavoratori impiegati nell'appalto, distribuiti tra i vari servizi. I servizi sono ben 7, diversi tra loro, ancorchè apparentemente accomunati dall'uso di strumenti informatici;
di modo che nemmeno è dato comprendere da esso quale servizio, in termini di risultato produttivo autonomo, fosse reso, visto che nemmeno sono prodotti i contratti di appalto. 38. La TE dipendente del che lavorò nell'Ufficio acquisti Tes_3 CP_2 tra il 2008 ed il 2016, ha affermato che in quel periodo le ricorrenti Pt_2
e lavoravano con lei nello stesso ufficio, inserendo al Pt_3 Pt_4 computer ordini di acquisto e liquidazioni fatture;
sotto la direzione del dirigente responsabile dell' che indicava le cose da Parte_7 ONr acquistare;
ed assegnava la pratiche ai vari addetti;
che nessuno di dirigeva o organizzava il loro lavoro. 39. La TE , dipendente del dal 2000, ha confermato che le Tes_4 CP_2 ricorrenti, tranne la che lavorava nell'Ufficio Ragioneria, Parte_1 lavoravano nell'Ufficio Farmacia dello stesso, alcune inserendo al computer ordini di materiali, altre inserendo fatture;
che altri addetti all'ufficio, alcuni dei quali dipendenti del , facevano lo stesso lavoro;
che tutti erano CP_2 diretti dal Direttore dell'Ufficio farmacia del o da sostituti dello CP_2 ONr stesso;
che non c'era nessuno di che dirigesse o organizzasse il lavoro;
che anche per la fruizione di ferie e permessi le ricorrenti si relazionavano con la Direttrice dell'Ufficio per necessità di programmazione legale dalla ~ 12 ~
necessità di assicurare continuità al servizio;
che pure nell'Ufficio ragioneria ONr c'era personale sia che interno. 40. Parzialmente divergenti risultano le deposizioni dei testi e Tes_5
Tes_6 ONr 41. La una dipendente di , impiegata, che opera ordinariamente Tes_5 nella sede della stessa, e non nell'appalto, nel quale ha fatto occasionalmente alcune sostituzioni nell'Ufficio mandati, inviatavi dal ed ha quindi una Pt_5 conoscenza relativa del funzionamento dell'appalto. Ella ha affermato che in quelle occasioni fece inserimento al computer di dati relativi a visite
“inframoenia” in condizioni di sostanziale autonomia, trattandosi di lavoro ripetitivo, trovando le pratiche da lavorare su una scrivania, presumibilmente messe lì dai medici del , e chiedendo eventualmente consiglio a CP_2 colleghi più esperti. Il fatto che la n tali occasioni lavorasse senza Tes_5 interferenze direttive da parte di preposti del è irrilevante, perché le CP_2 ONr ricorrenti erano dipendenti a tempo indeterminato di per contratto dal maggio 2007, come risulta agli atti, ed i lavoratori dipendenti non diventano autonomi solo perché in ipotesi nessuno li diriga. Quello che solo rileva ai fini della genuinità dell'appalto secondo l'art. 29 è che l'appaltatore, oltre fornire lavoratori, fornisca un apporto organizzativo, direttivo e di controllo apprezzabile, sì da potersi dire che offre un servizio organizzato, del cui risultato produttivo possa realmente rispondere assumendosene il rischio;
e la ONr ha confermato che non era diretta nemmeno da preposti , Tes_5 posto che il pur frequentando spesso il Policlinico, lo faceva per tenere i Pt_5 rapporti coi responsabili del contratto del Policlinico.
42. La TE ha aggiunto che ad “un certo punto” la divenne Tes_5 Pt_3 responsabile di un gruppo, facendo da tramite col per la gestione dei Pt_5 ONr dipendenti di e riportandogli eventuali problematiche. Di tale evenienza ONr c'è un conferma documentale in una nota del 30/4/2020, prodotta dalla stessa difesa attorea in corso di causa. Ma appare evidente che una prassi di interposizione illecita perdurante dal 2007 e da allora idonea a produrre le conseguenze dell'interposizione illecita non può essere sanata nel 2020 dall'attribuzione ad una delle addette di una posizione di preposizione, peraltro di così modesta portata. ONr
43. La TE dipendente di , ha lavorato nel , in vari Tes_6 CP_2 servizi, con continuità, ma in settori diversi da quello di impiego assolutamente delle ricorrenti (mai nell'Ufficio né nell'Ufficio Ragioneria), tanto Pt_6 che conosce solo la con la quale ebbe rapporti peraltro indiretti, Pt_4 operando esse in uffici diversi ancorchè vicini, tra il 2009 ed il 2010, quando la faceva rilevazione delle presenze in servizio tramite un gestionale Pt_4 ON
prendendo i dati da personale del , in condizioni di apparente CP_2 autonomia, facendo capo direttamente all'amministratore La deposizione Pt_5 non è rappresentativa dell'ordinaria operatività delle ricorrenti nell'appalto, e ONr d'altronde corrobora l'assenza di reali preposti funzionali , e di una reale ed effettiva organizzazione del servizio da parte di questa, essendo conclamato ~ 13 ~
che l'amministratore teneva i rapporti di gestione del contratto con gli Pt_5 omologhi responsabili del , e non dirigeva né organizzava certo il
CP_2 lavoro nell'operatività quotidiana. ONr 44. Appare pertanto evidente che si limitava a fornire all'
CP_2 personale relativamente specializzato per la gestione informatica, che per lo più lavorava negli stessi processi nei quali operava personale interno, almeno originariamente meno qualificato, sotto la direzione, ove necessaria, di ONr personale del , senza che l'appaltatore fornisse alcun
CP_2 apprezzabile apporto in termini di organizzazione e direzione del lavoro, che erano piuttosto rimessi a preposti del .
CP_2
45. Deve dunque ritenersi e dichiararsi che dal maggio 2007 al 15 marzo 2022 le ONr ricorrenti hanno reso prestazioni in un appalto da ad non CP_2 genuino, in condizione di interposizione illecita.
46. Per l'effetto, ai sensi degli artt. 2126 c.c. e 36 Cost, va dichiarato il diritto della ricorrenti, nei confronti dell'AZIENDA, al trattamento economico proprio del livello nel quale esse avrebbero avuto diritto ad essere inquadrate, secondo il CCNL del Comparto Sanità, se avessero avuto con questa un valido rapporto di lavoro diretto.
47. L' , costituitasi seppure tardivamente, non ha punto contestato, CP_2 neanche genericamente, i relativi conteggi, né sotto il profilo della corrispondenza dei livelli rivendicati al predetto CCNL, né sotto il profilo contabile;
sicchè tali elementi debbono ritenersi incontroversi ex art. 115 c.p.c..
48. L' va pertanto condannata al pagamento, in favore di ciascuna delle CP_2 ricorrenti, delle somme da ciascuna richieste, con gli accessori secondo l'art. 22, co.36, della legge n.724/94.
49. Privo di fondamento appare invece il capo di domanda indennitario-risarcitorio secondo l'art.32, co.5, della legge n.183/2010; disposizione peraltro abrogata dal d.lgs n.81/2015, ancorchè da questo sostanzialmente riprodotta all'art.28, co.2.
50. L'indennizzo in questione forfettizza il cd. danno da precarizzazione per il caso di nullità delle clausole del termine, con particolare originario riguardo agli intervalli non lavorati, e naturale estensione al cd. “danno comunitario” da abuso in reiterazione di contratti a termine. Il diritto vivente ne afferma l'applicabilità a tutti i casi di riqualificazione del rapporto che travolgendone la clausola del termine, lo trasformi anche a tempo indeterminato, come nel caso di somministrazione a termine in mancanza dei relativi limiti o condizioni, che comporti la costituzione del rapporto a tempo indeterminato in capo all'utilizzatore (es. Cass. 17540/2014, 8148/2018), anche virtualmente (Cass. 446/2021). Le ricorrenti però sono state assunte e sono state sempre in capo ONr formalmente in capo a a tempo indeterminato. E se è vero che anche l'art. 36, co.5, del d.lgs. n.165/2001 prevede che il lavoratore impiegato da una pubblica amministrazione in violazione di disposizioni imperative ha diritto al risarcimento del danno, tale danno, da un lato, non ha anche fare con le differenze retributive, che sono comunque dovute ex art. 2126 c.p.c.; dall'altro, ~ 14 ~
se non dipende da clausole del termine nulle o abusive, va allegato e provato (Cass. 6046/2018); cose che qui mancano.
51. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono per quattro quinti la soccombenza solidale assolutamente prevalente delle convenute, e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93 c.p.c. Nel resto sono compensate per l'accoglimento non integrale.
52. è in particolare soccombente per aver ingiustamente, in rito e CP_1 nel merito, difendendo la genuinità dell'appalto, resistito ad una domanda che, in effetti, come riconosce in conclusionale, nemmeno era stata proposta contro di essa;
cosa che non costituisce una ragione di esonero dalla responsabilità processuale, se si prendono infondatamente le difese altrui (peraltro, presumibilmente, avendone anche interesse). Né può avere rilevanza in senso contrario il fatto che la legge preveda espressamente che l'interposizione illecita può essere fatta valere “anche” convenendo in giudizio solo l'utilizzatore, posto che ciò non solo non vieta di convenire l'indebito somministratore per mera “denunciatio litis”, o economia processuale, ma ne implica l'ammissibilità, tanto più che la causa è a questo comune e potrebbe ONr essere chiamato in causa;
sicchè nemmeno può utilmente sostenere che si tratta di chiamata indebita o arbitraria. Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma il 19 giugno 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario ONe)