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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
dott. ssa Federica Girfatti Giudice
dott. ssa Federica Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 6252 /2020
Avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Vertente tra
, nato a [...] il [...] , rapp.tato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Pezone Vincenzo ricorrente
E
c.f , nata ad [...] il [...] , rapp.to e difeso CP_1 C.F._2 dall' avv. Iasevoli Espedito resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 13.01.2025.
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.11.2020 il sig. chiedeva dichiararsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto in Casalnuovo di Napoli il giorno 25.03.2004 con la sig.ra CP_1 dalla cui unione nasceva la figlia il 04.05.2004; deduceva che con decreto di omologazione n. Per_1 cronol. 51/2020 dell'8.01.2020 il Tribunale di Nola aveva dichiarato la separazione consensuale tra i coniugi precisando che da allora perdurava ininterrotto lo stato di separazione. Chiedeva, pertanto, a parziale modifica delle statuizioni separative, stante il peggioramento delle proprie condizioni economiche-lavorative, la riduzione del contributo al mantenimento della figlia minore da € 400,00
a € 300,00 e che nulla fosse determinato in favore della resistente a titolo di assegno divorzile, con conferma del regime di affido condiviso e assegnazione della casa coniugale alla madre collocataria della minore.
In data 18.06.2021 si costituiva la resistente che, pur contestando l'avverso dedotto, dichiarava di rinunciare all'assegno posto a suo favore in sede di separazione consensuale ed insisteva nella determinazione del contributo al mantenimento della figlia prossima alla maggiore età, nella Per_1 misura di € 500,00.
All'udienza presidenziale del 21.06.2021 comparivano e venivano sentite entrambe le parti che si riportavano ai rispettivi scritti;
il GD, concesso termine a parte ricorrente per brevi note di replica alla costituzione di controparte, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 4 l.div con i confermava le statuizioni di cui al decreto di omologa di separazione consensuale in riferimento al regime di affido condiviso della minore, alla collocazione della stessa presso la madre , alle modalità del diritto di visita paterno;
determinava in euro 350,00 il contributo al mantenimento della minore a carico di;
revocava il contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della Parte_1 resistente nella misura di euro 200,00; confermava l'assegnazione della casa familiare alla resistente e nominava il Giudice Istruttore per il prosieguo istruttorio.
In sede istruttoria si costituivano entrambe le parti che si riportavano ai rispettivi scritti;
ammesse le richieste istruttorie formulate dalle parti, la procedura veniva rinviata alle udienza del 13.11.0223 e
13.01.2025 per espletamento della prova orale.
Sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio con termini di cui all'art. 190 c.p.c...
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza;
ricorrono quindi le condizioni per pronunziare il richiesto scioglimento del matrimonio, essendo stato altresì prodotto in atti il titolo della richiesta e cioè decreto di omologazione n. 51/2020, emesso dal Tribunale di Nola l' 8.01.2020 nell'ambito del procedimento RG n. 4557/2019 previa comparizione delle parti dinanzi al GD in data 21.11.2019, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, stando alle risultanze istruttorie visto che non risulta l'interruzione dello stato di separazione stando alle risultanze anagrafiche in atti. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 .
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì le parti espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza. Vanno quindi disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge .
Il Tribunale preliminarmente dà atto che, nelle more della procedura, la figlia delle parti in causa ,
è divenuta maggiorenne;
pertanto, alcuna statuizione deve essere resa in tema di regime di Per_1 affidamento.
In riferimento al mantenimento per i figli maggiorenni, è notorio che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli, ex artt. 147 e 148 cc non cessa automaticamente con la maggiore età, ma si protrae sino a quando il figlio abbia raggiunto una propria indipendenza economica (ex multis da ultimo proprio sul punto: Cass. Civ.Sez.I 1.12.2004 n.22500).
Consolidato è l'orientamento in base al quale, “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr., in tal senso, Cass. n. 26875 del 2023).
In termini processuali si ritiene che in sede di giudizio di divorzio (cfr. Cass. Civ.Sez. I 30.8.1999 n.
9109), a differenza di ciò che avviene in sede di giudizio di separazione, è il coniuge richiedente il mantenimento del figlio maggiorenne con cui convive, che è tenuto oltre che a formulare la domanda, anche a provare lo stato di mancanza di autonomia economica dello stesso, vigendo solo in sede di separazione una sorta di presunzione iuris et de iure che il figlio divenuto maggiorenne sia ancora a carico dei genitori, essendo quindi in tal senso sufficiente, in tale sede processuale, solo la domanda .
Al contrario, sul genitore che contesta la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni grava l'onere di addurre elementi sufficienti di prova in merito alla dedotta indipendenza economica del figlio ovvero fornire la prova liberatoria che il figlio maggiorenne non svolga attività lavorativa retribuita per condotta colpevole del figlio.
Nel caso di specie, è pacifica la circostanza che di anni 21 non sia ancora autonoma Per_1 economicamente.
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio neomaggiorenne, deve osservarsi il principio di proporzionalità; al Tribunale è richiesto pertanto una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4811/2018) anche al fine di una mera ridistribuzione del carico economico complessivo per il mantenimento. D'altro canto, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.
Nel caso di specie parte ricorrente deduce di aver avuto una flessione reddituale in quanto in CIG, di percepire una retribuzione media stipendiale mensile di euro 990,00 diminuita rispetto a € 1.600,00 mensili del 2019, di essere onerato da finanziamenti, di aver iniziato nuova convivenza more uxorio dalla quale è nato un figlio, di vivere con la compagna a casa della di lei madre;
si dichiara disponibile a versare euro 300,00 ovvero 250,00 se non comprensivi di assegni familiari;
parte resistente dichiara di svolgere lavori saltuari, di aver percepito reddito di cittadinanza, di corrispondere € 300,00 per canone di locazione, dichiara di rinunciare al contributo posto a suo favore in sede di separazione e di aver iniziato nuova relazione senza convivenza.
Le risultanze istruttorie sorreggono il convincimento del Tribunale di confermare le statuizioni adottate in sede presidenziale.
Nonostante il documentato peggioramento delle condizioni economiche, parte ricorrente deposita buse paga anno 2022 e estratto cassetto fiscale dal 1.10.2024 al 31.08.2024 , tuttavia è ragionevole presupporre che lo stesso svolga un'ulteriore attività lavorativa come perito, fosse anche di mero supporto alla compagna, titolare di uno studio assicurativo. I testi escussi, hanno confermato tale circostanza;
in particolare le sig.re e hanno dichiarato che il Controparte_2 Controparte_3 svolgeva l'attività di perito assicurativo già in costanza di matrimonio quando “ la Pt_1 [...]
all'epoca era la sua segretaria”. Trattasi evidentemente di una consolidata attività Per_2 divenuta a “conduzione familiare” nella quale sia il che la nuova compagna si alternano e dai Pt_1 profitti in ogni caso non irrisori tenuto conto che il teste di parte ricorrente, padre dello stesso, ha riferito della presenza di un collaboratore fisso e che i testi di parte resistente hanno parlato di un tenore di vita del tale da consentire a lui e al suo nuovo nucleo, nonché alla figlia Pt_1 Per_1 frequenti vacanze anche all'estero .
Sulla base di quanto sin qui detto, il contributo al mantenimento è determinato per la figlia in Per_1
€ 350,00.
Il Tribunale prende altresì atto che parte resistente non formula domanda di assegno divorzile, dichiarandosi autonoma economicamente.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi, in ragione delle complessive risultanze ed esiti processuali per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Casalnuovo di Napoli il giorno
25.03.2004 dai signori , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
23/12/1983 e c.f , nata ad [...] il [...] CP_1 C.F._2
( atto n. 8 P. I , anno 2004 );
2) assegna la casa coniugale sita in Casalnuovo di Napoli e condotta in locazione alla sig.ra CP_1 che vi vivrà con la figlia maggiorenne non autonoma economicamente;
[...] Per_1
3) determina in euro 350,00 , rivalutabile annualmente, il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra entro Per_1 Parte_1 CP_1 il giorno 5 di ogni mese in contanti, vaglia postale o bonifico bancario, con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
5) Compensa le spese . Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 09/07/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca