Ordinanza presidenziale 20 marzo 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00037/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00469/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 469 del 2018, proposto da AZ SI, Il Giardino S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Gabriele Gusella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Osimo, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Marche, non costituiti in giudizio ;
Ministero della Difesa, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Ancona, corso Mazzini, 55, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della diffida del dirigente del Comune di Osimo - Dipartimento del Settore di Pianificazione servizio ambiente/protezione civile prot. 29.05.2018 n.0014146 comunicata in data 18.06.2018, avente ad oggetto “ art. 130 del D.lgs. 152/2006 norme in materia ambientale scarico non autorizzato di acque reflue assimilabili a quelle urbane; località s.s.16 Km 310+400- ristorante “La Cantinetta del Conero ” che ha diffidato il sig. AZ SI, in qualità di proprietario del Ristorante Hotel La Cantinetta del Conero ed amministratore pro tempore della S.r.l. Giardino, ad effettuare “ i necessari interventi di adeguamento dell''impianto di scarico delle acque reflue assimilabili alle urbane a servizio del ristorante La Cantinetta del Conero per ricondurre le emissioni in conformità ai limiti fissati dalle nome di legge (art. 100 comma 3 e 101 Dlgs 152/2006 art. 44 PTA, Delibera DACR n. 145 del 26.10.2010 Regione Marche) ”;
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, quale la nota della Regione Carabinieri Forestale Marche – Comando stazione Ancona prot. 551 del 18.05.2018 e verbale di accertamento di illecito amministrativo in violazione dell’art. 124 D.lgs. 152/2006 (processo verbale n. 24282 –Reg Stazione CC 14/2018) comunicato in data 4.5.2018 per la presenza di uno scarico non autorizzato di acque reflue assimilabili ad urbane provenienti da attività di cucina e acque meteoriche con recapito su corpo idrico superficiale e recettore costituito da fosso stradale provenienti dalla corte di pertinenza del ristorante Hotel La Cantinetta del Conero, la nota dell’Arpam 0012303 dell’11.04.2018 nonché il verbale di campionamento e rapporto di prova.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa NA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Giardino S.r.l. gestisce, in base a un contratto di locazione, il ristorante La Cantinetta del Conero, sito ad Osimo.
Con il ricorso in epigrafe il signor AZ SI, in proprio e in qualità di legale rappresentante della menzionata Società, ha impugnato il provvedimento dirigenziale del Comune di Osimo prot. 29 maggio 2018 n.0014146, comunicato in data 18 giugno 2018, che lo ha diffidato ad effettuare “ i necessari interventi di adeguamento dell'impianto di scarico delle acque reflue assimilabili alle urbane a servizio del ristorante (…) per ricondurre le emissioni in conformità ai limiti fissati dalle norme di legge ”.
Il provvedimento origina da un sopralluogo condotto in data 16 marzo 2018 dai Carabinieri della Stazione Carabinieri Forestale del Conero, nel corso del quale veniva riscontrata la presenza di materiale oleoso all’interno di un fossato sulla Strada Statale 16, vicino al parcheggio del pubblico esercizio gestito dalla società ricorrente, che gli agenti hanno ricondotto a scarichi provenienti dall’attività di cucina.
Il verbale di accertamento dell’illecito amministrativo è stato notificato al ricorrente in data 4 maggio 2018 e poi inviato al Comune di Osimo, competente ad irrogare la sanzione.
Il ricorrente deduce l’illegittimità della diffida per i seguenti motivi:
I. incompetenza ex artt. 124 e 130 del d.lgs. 152/2006 (art. 34 L. 104/2010). Rileva il ricorrente che la menzionata normativa assegna la competenza in materia di autorizzazione agli scarichi alla Provincia, alla quale è riservato anche il potere di diffida e di revoca delle autorizzazioni già rilasciate;
II. Violazione o falsa applicazione di legge (artt. 124, 130, 133 d.lgs.; artt. 97 e 3 Cost.); eccesso di potere sotto ogni profilo; in ogni caso errore e travisamento dei fatti e dei presupposti dell’attività amministrativa; illogicità; contraddittorietà; omessa ovvero insufficiente motivazione; inadeguata istruttoria; ingiustizia manifesta.
Il ricorrente contesta la completezza e adeguatezza dell’istruttoria condotta ai fini dell’individuazione del responsabile dello scarico in corpo idrico superficiale e la documentazione allegata a supporto dell’ordine impugnato. L’amministrazione non avrebbe fornito la prova di una condotta colpevole nella gestione e custodia dei terreni di cui la società ha la disponibilità. Il signor AZ non può inoltre essere ritenuto responsabile in proprio della contaminazione, non avendo alcun rapporto qualificato con l’immobile. Né può esserlo la società Giardino. L’amministrazione infatti non ha acquisito la prova della provenienza del materiale rinvenuto nel fossato posto a confine con la SS16 dal tubo in pvc rinvenuto presso il locale e quindi del nesso causale fra la contaminazione rilevata e l’attività svolta dalla società. Contesta inoltre l’inosservanza delle metodiche di prelievo e campionamento del refluo contenute nell’allegato 5 alla Parte II del d.lgs. 152/2006.
Il Comune di Osimo non si è costituito in giudizio.
Si sono costituiti in giudizio i Ministeri intimati.
Con ordinanza n. 121 del 20 marzo 2025 il Presidente della Sezione ha ordinato alle Amministrazioni intimate il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni atto o documento ritenuto utile.
Il Ministero della Difesa ha ottemperato all’ordine istruttorio depositando una relazione illustrativa corredata dalla necessaria documentazione.
Il ricorso è stato quindi chiamato all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 19 dicembre 2025, in esito della quale è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Oggetto di impugnazione è la diffida che il Comune di Osimo ha inviato al ricorrente, in qualità di proprietario del Ristorante “La Cantinetta del Conero” e legale rappresentante della società Giardino S.r.l., che lo ha in gestione, ordinandogli di porre in essere i necessari interventi di adeguamento dello scarico delle acque reflue assimilabili a urbane a servizio del Ristorante, al fine di ricondurre le emissioni in conformità ai limiti fissati dalla norma di legge.
Il provvedimento è stato assunto ai sensi dell’art 130 del d.lgs. 152/2006 (inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico), a norma del quale:
“ 1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatone di cui al titolo V della parte terza del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente .”.
Va disatteso il primo motivo, con il quale è dedotta l’incompetenza del Comune di Osimo al rilascio della diffida, basata sul fatto che il potere di vigilanza sul rispetto delle autorizzazioni è demandata all’ente competente al loro rilascio, ovvero alla Provincia.
Come risulta dalla documentazione prodotta dalla Difesa erariale, l’autorizzazione allo scarico delle acque di rifiuto originate dai servizi igienici e dalle cucine proveniente dall’immobile è stata rilasciata dal Comune di Osimo (31 ottobre 2008), tra l’altro con l’obbligo di adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento.
Sicché il medesimo Comune, secondo il principio richiamato dallo stesso ricorrente, è competente a vigilare sull’osservanza dei contenuti e delle prescrizioni imposte dal provvedimento autorizzativo. (provvedimento che peraltro espressamente dispone che “ il comune di Camerano e i tecnici incaricati dell’AMS di Ancona sono autorizzati ad effettuare all’insediamento tutte le ispezioni ritenute necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi ”).
Va parimenti respinta la seconda censura, con la quale la parte deducente assume che il provvedimento sarebbe stato illegittimamente indirizzato al signor AZ SI e alla società, pur in assenza di adeguata istruttoria e della prova di una loro responsabilità rispetto allo sversamento rilevato.
La documentazione in atti smentisce la doglianza, dando conto sia degli accertamenti effettuati sia della completezza delle valutazioni poste alla base del provvedimento avversato.
La diffida prende le mosse da un intervento effettuato dal Nucleo carabinieri Forestale del Conero il 16 marzo 2018, su segnalazione del responsabile ANAS, nel tratto di statale Adriatica nel comune di Osimo, a pochi metri dalla Cantinetta del Conero Hotel e del ristorante. Nella notte una macchina era finita nel canale di scolo a margine della statale. Una volta recuperata l’auto era emerso che la stessa era coperta di olio e grasso.
Giunta sul posto, la pattuglia notava subito che la sostanza affiorante dall’acqua era grasso, ma non era qualificabile come olio per motori esausto.
Tenuto conto dello scorrimento del canale e dell’acqua, gli agenti hanno ricercato verso nord gli scarichi che recapitavano acqua nel canale e, all’altezza del piazzale della Cantinetta del Conero, hanno rinvenuto una tubazione in pvc proveniente dall’interno della proprietà del signor SI, che percorre, completamente coperta da una siepe, tutto il lato nord del complesso, fino a recapitare nel fosso che costeggia la SS 16.
I forestali hanno accertato che tale sistema di collettamento non era stato autorizzato dal gestore della rete fognaria ASTEa.
Sono stati peraltro effettuati ulteriori approfondimenti. Le acque del fossato sono state campionate da personale specializzato di ARPAM (Agenzia Regionale per la protezione Ambientale delle Marche), che ha rilevato la presenza di tensioattivi e sostanza grassa animale e vegetale; i tecnici hanno concluso, in considerazione dei parametri e dei valori rilevati, che vi è alta probabilità che l’inquinante provenga da attività di ristorazione di grandi entità.
L’ispezione al ristorante ha permesso di ricostruire la ragione della presenza di tali reflui: sul retro della cucina vi è una zona pavimentata nella quale vengono depositate padelle, casseruole e altro materiale da lavare. Dai residui rinvenuti nell’area è emerso che in questa zona viene effettuata una pulizia grossolana del pentolame e delle stoviglie, tramite pompa elettrica, prima di portarle nella zona del lavaggio. Questa operazione, ripetuta nel tempo, apporta materiale, grassi e altri residui organici nella caditoria delle acque chiare.
Dall’esame della cisterna interrata dove finiscono le acque piovane è emerso che all’interno vi era una quantità di sostanza grassa affiorante del tutto simile a quella rinvenuta nel fossato a margine della strada.
A seguito di tali accertamenti il provvedimento censurato ha coerentemente attribuito la responsabilità solidale della condotta rilevata al signor SI AZ, in qualità di proprietario del ristorante e amministratore pro tempore della Giardino S.r.l., e alla società medesima, che gestisce l’esercizio pubblico.
La diffida è stata assunta quindi a seguito di un’istruttoria e sulla scorta di una motivazione che non risultano inficiate dai vizi dedotti nel gravame, che va quindi respinto.
Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente soccombente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente a rifondere alle amministrazioni statali resistenti le spese di lite, che liquida in 1.500,00 (millecinquecento/00) euro, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
NA AR, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AR | Marco RI |
IL SEGRETARIO