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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/02/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 3453/2024
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del dott. Andrea Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- ex art. 281-terdecies c.p.c. - nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Curatore pro tempore, assistito e difeso dall'Avv. BONINI MATTEO ricorrente contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ) C.F._2
resistenti - contumaci
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo e da verbale d'udienza del 24/9/2024, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281-decies ss. c.p.c. in data 19/3/2024 parte ricorrente ha dedotto quanto segue: i) di essere creditrice nei confronti del sig. per la Controparte_1
somma di € 30.000,00, a titolo di capitale, in forza di decreto ingiuntivo n. 1424/2023
(doc. 1), credito a garanzia del quale ha iscritto ipoteca (doc. 2) sui beni immobili di proprietà del resistente (in misura pari ad 1/2), siti in Roncadelle (BS), e censiti al foglio 16, part. 229, sub 8, cat. F/1; sub 11, cat. A/2; sub 9, cat. A/2; sub 10, cat. A/2;
ii) detti beni sono pervenuti pro quota indivisa al debitore e al di lui fratello sig.
in forza di successione in morte del padre sig. CP_2 Persona_1
(deceduto il 23/2/2016) e della madre sig.ra (deceduta il 19/8/2018); Persona_2
iii) radicata procedura esecutiva immobiliare n. 314/2023, con provvedimento in data
13/9/2023 il G.E., rilevata la non continuità delle trascrizioni, ha invitato il creditore procedente a promuovere il presente giudizio al fine di fare accettare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di e Persona_1 Persona_2
da parte dei sig.ri ed (doc. 4-5). Controparte_1 CP_2
All'udienza del 24/9/2024, dichiarata la contumacia dei convenuti, il Giudice attesa la natura documentale del giudizio ha trattenuto la causa in decisione.
* * *
La domanda è fondata per le ragioni appresso indicate.
Dalla documentazione prodotta risulta che i sig.ri e Controparte_1 CP_2
hanno posto in essere una serie di atti che presuppongono necessariamente la
[...]
volontà di accettare l'eredità dei compianti genitori e Persona_1 Per_2
e che non avrebbero avuto il diritto di fare se non in qualità di eredi.
[...]
In particolare, i resistenti hanno curato la presentazione della denuncia di successione di (doc. 8) e di (doc. 9), inserendovi anche gli Persona_1 Persona_2
immobili oggetto di pignoramento;
hanno effettuato in loro favore la voltura catastale dei suddetti immobili (doc. 10); risultano formalmente risiedere presso tali beni siti in
Roncadelle (BS), via Castello n. 54 (doc. 11-12).
Tali atti non possono, all'evidenza, essere considerati alla stregua di meri atti gestori di natura conservativa che il chiamato all'eredità è facoltizzato a compiere anche prima dell'accettazione, espressa o tacita, ai sensi dell'art. 460 c.c..
La giurisprudenza è, infatti, chiara nel sancire che: “l'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di pag. 2/4 tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6-2, n. 5569/2021).
Tali condizioni ricorrono tanto in relazione alla voltura dei catastale dei beni caduti in successione in favore dei convenuti (doc. 10), quanto con riferimento alla fissazione della loro residenza anagrafica presso di essi (doc. 11-12).
Al riguardo, la Suprema Corte ha infatti chiarito che: “l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6-2, n. 11478/2021).
In definitiva, il ricorso va accolto con accertamento in capo ai convenuti della loro qualifica di unici eredi di (n. 25/9/1934 e deceduto il 23/2/2016) Persona_1
e (n. 14/11/1934 e deceduta il 19/8/2018), con ogni effetto di legge. Persona_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo per una causa di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 ex art. 5, comma 6,
D.M. 55/2014), limitatamente alle sole fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
accerta e dichiara che (c.f. ) e Controparte_1 C.F._1
(c.f. ) hanno accettato tacitamente CP_2 C.F._2
l'eredità di (c.f. ) e Persona_1 C.F._3 Persona_2
(c.f. ), con ogni conseguenza di legge;
C.F._4
condanna i resistenti in solido al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 2.900,00 (di cui € 850,00 per la fase di studio;
€
600,00 per la fase introduttiva;
€ 1.450,00 per la fase decisionale), oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 3/4 ordina al Conservatore dei RR.II. di Brescia di provvedere, ai sensi dell'art. 2648
c.c., alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
Si comunichi.
Brescia, lì 17/02/2025.
Il Giudice
Andrea Marchesi
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 3453/2024
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del dott. Andrea Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- ex art. 281-terdecies c.p.c. - nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Curatore pro tempore, assistito e difeso dall'Avv. BONINI MATTEO ricorrente contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ) C.F._2
resistenti - contumaci
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo e da verbale d'udienza del 24/9/2024, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281-decies ss. c.p.c. in data 19/3/2024 parte ricorrente ha dedotto quanto segue: i) di essere creditrice nei confronti del sig. per la Controparte_1
somma di € 30.000,00, a titolo di capitale, in forza di decreto ingiuntivo n. 1424/2023
(doc. 1), credito a garanzia del quale ha iscritto ipoteca (doc. 2) sui beni immobili di proprietà del resistente (in misura pari ad 1/2), siti in Roncadelle (BS), e censiti al foglio 16, part. 229, sub 8, cat. F/1; sub 11, cat. A/2; sub 9, cat. A/2; sub 10, cat. A/2;
ii) detti beni sono pervenuti pro quota indivisa al debitore e al di lui fratello sig.
in forza di successione in morte del padre sig. CP_2 Persona_1
(deceduto il 23/2/2016) e della madre sig.ra (deceduta il 19/8/2018); Persona_2
iii) radicata procedura esecutiva immobiliare n. 314/2023, con provvedimento in data
13/9/2023 il G.E., rilevata la non continuità delle trascrizioni, ha invitato il creditore procedente a promuovere il presente giudizio al fine di fare accettare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di e Persona_1 Persona_2
da parte dei sig.ri ed (doc. 4-5). Controparte_1 CP_2
All'udienza del 24/9/2024, dichiarata la contumacia dei convenuti, il Giudice attesa la natura documentale del giudizio ha trattenuto la causa in decisione.
* * *
La domanda è fondata per le ragioni appresso indicate.
Dalla documentazione prodotta risulta che i sig.ri e Controparte_1 CP_2
hanno posto in essere una serie di atti che presuppongono necessariamente la
[...]
volontà di accettare l'eredità dei compianti genitori e Persona_1 Per_2
e che non avrebbero avuto il diritto di fare se non in qualità di eredi.
[...]
In particolare, i resistenti hanno curato la presentazione della denuncia di successione di (doc. 8) e di (doc. 9), inserendovi anche gli Persona_1 Persona_2
immobili oggetto di pignoramento;
hanno effettuato in loro favore la voltura catastale dei suddetti immobili (doc. 10); risultano formalmente risiedere presso tali beni siti in
Roncadelle (BS), via Castello n. 54 (doc. 11-12).
Tali atti non possono, all'evidenza, essere considerati alla stregua di meri atti gestori di natura conservativa che il chiamato all'eredità è facoltizzato a compiere anche prima dell'accettazione, espressa o tacita, ai sensi dell'art. 460 c.c..
La giurisprudenza è, infatti, chiara nel sancire che: “l'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di pag. 2/4 tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6-2, n. 5569/2021).
Tali condizioni ricorrono tanto in relazione alla voltura dei catastale dei beni caduti in successione in favore dei convenuti (doc. 10), quanto con riferimento alla fissazione della loro residenza anagrafica presso di essi (doc. 11-12).
Al riguardo, la Suprema Corte ha infatti chiarito che: “l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6-2, n. 11478/2021).
In definitiva, il ricorso va accolto con accertamento in capo ai convenuti della loro qualifica di unici eredi di (n. 25/9/1934 e deceduto il 23/2/2016) Persona_1
e (n. 14/11/1934 e deceduta il 19/8/2018), con ogni effetto di legge. Persona_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo per una causa di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 ex art. 5, comma 6,
D.M. 55/2014), limitatamente alle sole fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
accerta e dichiara che (c.f. ) e Controparte_1 C.F._1
(c.f. ) hanno accettato tacitamente CP_2 C.F._2
l'eredità di (c.f. ) e Persona_1 C.F._3 Persona_2
(c.f. ), con ogni conseguenza di legge;
C.F._4
condanna i resistenti in solido al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 2.900,00 (di cui € 850,00 per la fase di studio;
€
600,00 per la fase introduttiva;
€ 1.450,00 per la fase decisionale), oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 3/4 ordina al Conservatore dei RR.II. di Brescia di provvedere, ai sensi dell'art. 2648
c.c., alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
Si comunichi.
Brescia, lì 17/02/2025.
Il Giudice
Andrea Marchesi
pag. 4/4