Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01353/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00572/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 572 del 2025, proposto da
Bio-Optica Milano S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B618CE172D, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Mania e Giacomo Cugnata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ospedale Policlinico San Martino di Genova, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione
- del Bando pubblicato in GUCE e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC il 19 marzo 2025 e in GURI il 20 marzo 2025, con cui l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova ha indetto una “ Procedura di gara aperta ex art. 71 D.Lgs. 36/2023 svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL suddivisa in tre lotti, per la fornitura di sistema di analisi citomolecolare su nuclei interfase con tecnica FISH per la durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per 24 mesi ”, nonché del Disciplinare, del Capitolato e di ogni ulteriore atto di lex specialis , limitatamente al lotto 3 - Sonde per sezioni microtomiche di tessuto fissato in formalina ed incluso in paraffina (CIG B618CE172D);
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi di Bio-Optica Milano, nelle parti d’interesse, ivi compresa, ove occorra, la deliberazione n. 421 del 13/03/2025 con cui è stata disposta l’indizione della gara ed approvata la lex specialis , i relativi allegati e tutti gli atti collegati anche di natura istruttoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2025 il dott. RC GN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO.
Nelle more del giudizio l’amministrazione intimata, con provvedimento n. 1999 del 19.11.2025, ha revocato la gara relativamente al lotto impugnato, contestualmente procedendo alla indizione di una nuova selezione comprendente anche l’oggetto del lotto in parola, con innalzamento della relativa base d’asta che, per la ritenuta inadeguatezza a coprire i costi di mercato, aveva indotto la ricorrente a presentare il ricorso in epigrafe.
La ricorrente, con istanza depositata in atti in data 28.11.2025, pur dando dato atto della revoca, ha ritenuto che anche la nuova base d’asta appaia inadeguata a coprire i costi, chiedendo pertanto un rinvio della trattazione per esaminare i nuovi atti e, se del caso, impugnarli.
All’udienza del 5.11.2025 il Collegio ha rilevato la possibilità di definizione del giudizio per improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse o per cessazione della materia del contendere e il difensore della ricorrente, prendendone atto, ha dichiarato di insistere per la condanna alle spese di parte intimata. La causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene che il sopravvenuto provvedimento n. 1999/2025 (comunicato alla ricorrente fin dal 21.11.2025) che ha revocato la precedente gara impugnata con contestuale indizione della nuova selezione (comprensiva di un nuovo disciplinare e capitolato), abbia determinato la sopravvenuta cessazione di interesse rispetto al presente giudizio, ferma restando la facoltà della ricorrente di impugnare gli atti della nuova procedura selettiva con autonomo ricorso, se del caso, corredato da istanza cautelare.
Non si ravvisano, pertanto, gli eccezionali presupposti per disporre il rinvio della trattazione di cui all’art. 73 del C.p.a., anche con riguardo all’oggetto del giudizio che riguarda la materia degli affidamenti di contratti pubblici che sono soggetti alla disciplina accelerata di cui agli artt. 120 e segg. del C.p.a..
Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con spese poste a carico della parte intimata che si liquidano nel dispositivo, tenendo conto che il Policlinico non si è costituito in giudizio e della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna l’intimato Ospedale Policlinico San Martino di Genova al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 1800, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PP US, Presidente
IA ET, Primo Referendario
RC GN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC GN | PP US |
IL SEGRETARIO