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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11711 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°15406\2025 alla quale è stata riunita la causa n.31743\2025 del ruolo generale lav. e vertente
TRA rapp.to e difeso dall'avv.to F. Ventura in Parte_1 virtù di procura in atti opponente
E
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv.to M.Murdaca in virtù di procura in atti opposta
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento n.097202491332665368000 ed a preavviso di iscrizione ipotecaria n.09776202500011800000
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con separati ricorso depositati dal 28.4.2025 Parte_1 ha proposto opposizione avverso intimazione di pagamento notificata in data 9.4.2025 ed iscrizione ipotecaria suindicate limitatamente alla somma di E.29221,32 a titolo di contributi omessi, già oggetto dei seguenti avvisi di addebito:397.20180008969359.000,n.397.2018.0031227802.000,
n.397.2019.0012025204.000, n.397.2019.0030118350.000,
n.397.2021.0006236724.000, n.397.2022.0015741004.000,
n.397.2022.0032561363.000, n. 397.2023.0018988404.000 eccependo la mancata notifica degli stessi, la decadenza e la prescrizione, mancato ricevimento dell'avviso bonario, omessa specificazione del calcolo delle somme aggiuntive e il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento che i crediti contributivi erano prescritti, e chiedendo, previa sospensione della efficacia esecutiva della intimazione opposta, di annullare l'intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito ivi richiamati, con vittoria di spese.
Si è costituita eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per mancata citazione in giudizio di quale ente creditore, , l'infondatezza CP_2 dell'eccezione di prescrizione e chiedendo il rigetto, vinte le spese.
Parte opposta ha depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni formulate in sede di costituzione.
Viene anzitutto disposta la riunione alla presente causa della causa iscritta al n.31743\2025 r.g.l. verificati i vincoli di parziale connessione oggettiva e soggettiva.
Va preliminarmente dichiara l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di legittimazione ad agire di Controparte_1
quanto alle eccezioni relative alla regolarità formale
[...] degli avvisi richiamati nell'intimazione opposta nonché quanto all'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto la sussistenza dei crediti contributivi.
Ed invero, premesso che la legittimazione a contraddire nell'opposizione all'esecuzione va riconosciuta esclusivamente in capo all'ente titolare della pretesa, qualora il titolo esecutivo è costituito da avviso di addebito, spetta all' in via esclusiva CP_2 tale legittimazione altresì nell'opposizione agli atti esecutivi quando i vizi eccepiti attengono alla regolarità dell'attività di recupero riconosciuta all' per effetto dell'art.30 d.l. CP_2
n.78\2010.
Né può ritenersi la sussistenza del potere-dovere del Giudice di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore e ciò in conformità al principio sancito dalle Sezioni Unite della
Cassazione che nel dirimere il contrasto giurisprudenziale ha affermato: “…in forza della disciplina dell'art.24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n.46 la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore sicchè la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui agli artt. 107 ovvero 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve correttamente radicarlo nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché unico soggetto convenuto in giudizio nel caso in disamina è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto mero destinatario del pagamento…o più precisamente soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art.1188 co.I c.c., …si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contradditorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. (Cass. Sez. Un. Sent.n.7514\2022).
Il richiamato principio è tanto più rilevante quando, come nel caso di specie, è titolare della potestà di emettere titolo esecutivo CP_2 che tiene luogo della cartella esattoriale, quale l'avviso di addebito, con la conseguenza, come già rilevato, l'ente della riscossione è privo della legittimazione a contraddire altresì nell'opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto vizi inerenti tale procedimento.
Va, perciò, dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione nonché agli atti esecutivi inerente, quest'ultima, alla regolarità formale degli avvisi di addebito ed alla regolarità del procedimento relativo all'emissione degli stessi.
Da ultimo va respinta l'eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento e della comunicazione preventiva di ipoteca, l'unica per la quale l'ente opposto è legittimato a contraddire in quanto relativa ad atti esecutivi emessi dallo stesso, nel rilievo che l'intimazione e nella comunicazione opposte sono dettagliatamente richiamati gli avvisi di addebito con il numero di ciascuno di essi, l'importo del credito e la data di notifica e, inoltre, il calcolo degli interessi va effettuato su parametri noti relativamente alla violazione dei quali nulla è stato eccepito.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione a intimazione di pagamento n.097202491332665368000 e a preavviso di iscrizione ipotecaria n.09776202500011800000 proposte limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:397.20180008969359.000,n.397.2018.0031227802.000,
n.397.2019.0012025204.000, n.397.2019.0030118350.000,
n.397.2021.0006236724.000, n.397.2022.0015741004.000,
n.397.2022.0032561363.000, n. 397.2023.0018988404.000 quanto ai vizi attinenti al merito delle pretese nonché ai vizi formali relativi al procedimento di emissione degli avvisi di addebito, rigetta nel resto e conferma l'intimazione ed il preavviso di iscrizione ipotecaria opposti e gli avvisi di addebito richiamati.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.3840,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma 18.11.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°15406\2025 alla quale è stata riunita la causa n.31743\2025 del ruolo generale lav. e vertente
TRA rapp.to e difeso dall'avv.to F. Ventura in Parte_1 virtù di procura in atti opponente
E
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv.to M.Murdaca in virtù di procura in atti opposta
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento n.097202491332665368000 ed a preavviso di iscrizione ipotecaria n.09776202500011800000
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con separati ricorso depositati dal 28.4.2025 Parte_1 ha proposto opposizione avverso intimazione di pagamento notificata in data 9.4.2025 ed iscrizione ipotecaria suindicate limitatamente alla somma di E.29221,32 a titolo di contributi omessi, già oggetto dei seguenti avvisi di addebito:397.20180008969359.000,n.397.2018.0031227802.000,
n.397.2019.0012025204.000, n.397.2019.0030118350.000,
n.397.2021.0006236724.000, n.397.2022.0015741004.000,
n.397.2022.0032561363.000, n. 397.2023.0018988404.000 eccependo la mancata notifica degli stessi, la decadenza e la prescrizione, mancato ricevimento dell'avviso bonario, omessa specificazione del calcolo delle somme aggiuntive e il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento che i crediti contributivi erano prescritti, e chiedendo, previa sospensione della efficacia esecutiva della intimazione opposta, di annullare l'intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito ivi richiamati, con vittoria di spese.
Si è costituita eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per mancata citazione in giudizio di quale ente creditore, , l'infondatezza CP_2 dell'eccezione di prescrizione e chiedendo il rigetto, vinte le spese.
Parte opposta ha depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni formulate in sede di costituzione.
Viene anzitutto disposta la riunione alla presente causa della causa iscritta al n.31743\2025 r.g.l. verificati i vincoli di parziale connessione oggettiva e soggettiva.
Va preliminarmente dichiara l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di legittimazione ad agire di Controparte_1
quanto alle eccezioni relative alla regolarità formale
[...] degli avvisi richiamati nell'intimazione opposta nonché quanto all'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto la sussistenza dei crediti contributivi.
Ed invero, premesso che la legittimazione a contraddire nell'opposizione all'esecuzione va riconosciuta esclusivamente in capo all'ente titolare della pretesa, qualora il titolo esecutivo è costituito da avviso di addebito, spetta all' in via esclusiva CP_2 tale legittimazione altresì nell'opposizione agli atti esecutivi quando i vizi eccepiti attengono alla regolarità dell'attività di recupero riconosciuta all' per effetto dell'art.30 d.l. CP_2
n.78\2010.
Né può ritenersi la sussistenza del potere-dovere del Giudice di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore e ciò in conformità al principio sancito dalle Sezioni Unite della
Cassazione che nel dirimere il contrasto giurisprudenziale ha affermato: “…in forza della disciplina dell'art.24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n.46 la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore sicchè la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui agli artt. 107 ovvero 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve correttamente radicarlo nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché unico soggetto convenuto in giudizio nel caso in disamina è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto mero destinatario del pagamento…o più precisamente soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art.1188 co.I c.c., …si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contradditorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. (Cass. Sez. Un. Sent.n.7514\2022).
Il richiamato principio è tanto più rilevante quando, come nel caso di specie, è titolare della potestà di emettere titolo esecutivo CP_2 che tiene luogo della cartella esattoriale, quale l'avviso di addebito, con la conseguenza, come già rilevato, l'ente della riscossione è privo della legittimazione a contraddire altresì nell'opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto vizi inerenti tale procedimento.
Va, perciò, dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione nonché agli atti esecutivi inerente, quest'ultima, alla regolarità formale degli avvisi di addebito ed alla regolarità del procedimento relativo all'emissione degli stessi.
Da ultimo va respinta l'eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento e della comunicazione preventiva di ipoteca, l'unica per la quale l'ente opposto è legittimato a contraddire in quanto relativa ad atti esecutivi emessi dallo stesso, nel rilievo che l'intimazione e nella comunicazione opposte sono dettagliatamente richiamati gli avvisi di addebito con il numero di ciascuno di essi, l'importo del credito e la data di notifica e, inoltre, il calcolo degli interessi va effettuato su parametri noti relativamente alla violazione dei quali nulla è stato eccepito.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione a intimazione di pagamento n.097202491332665368000 e a preavviso di iscrizione ipotecaria n.09776202500011800000 proposte limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:397.20180008969359.000,n.397.2018.0031227802.000,
n.397.2019.0012025204.000, n.397.2019.0030118350.000,
n.397.2021.0006236724.000, n.397.2022.0015741004.000,
n.397.2022.0032561363.000, n. 397.2023.0018988404.000 quanto ai vizi attinenti al merito delle pretese nonché ai vizi formali relativi al procedimento di emissione degli avvisi di addebito, rigetta nel resto e conferma l'intimazione ed il preavviso di iscrizione ipotecaria opposti e gli avvisi di addebito richiamati.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.3840,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma 18.11.2025 Il Giudice