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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4295/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Camilli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, Via G. Matteotti, 54
RICORRENTE contro
Controparte_1
(P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sapio P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via CP_1
Canalino, 20
CONVENUTA
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 10.02.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e diritto della decisione citava in giudizio l Parte_1 [...]
per ivi sentire accertare e dichiarare la sua Controparte_2
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per le lesioni residuate a seguito dell'intervento chirurgico del 28/07/2020 e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi.
Si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1
chiedeva il rigetto della domanda del ricorrente, in quanto infondata in fatto e diritto ed in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda del condannare la convenuta al minor importo Per_1
rispetto a quello preteso dal ricorrente che risulterà di giustizia.
La presente causa veniva preceduta da ATP recante Rg n. 7202/2023, acquisito nel presente giudizio, la cui CTU medico-legale risulta adeguatamente approfondita e motivata, in quanto basata su un completo ed obiettivo esame anamnestico e di tutti i documenti agli atti, sicchè i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione, senza necessità di alcuna di rinnovazione e/o integrazione e/o chiarimenti.
Valutato il complesso delle risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda del ricorrente sia fondata e meriti accoglimento nei limiti di cui appresso.
Asserisce il ricorrente che a seguito dell'intervento per “morbo di
”, cui si era sottoposto in data 28.07.2020, avesse subito Per_2
lesioni residuali;
da ciò la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non per responsabilità della convenuta.
In diritto va evidenziato che la responsabilità della struttura sanitaria è riconducibile all'interno della categoria della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., ai sensi del quale il paziente attore deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di conseguenze spiacevoli per effetto delle cure e, dunque, il nesso di causalità con azione od omissione dei sanitari (Cass. Civ. n. 13752/2018); mentre è il medico, ovvero la struttura, che deve provare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente, tenendo conto ovviamente della difficoltà o meno della prestazione stessa.
Pag. 2 di 5 Nel caso de quo la CTU espletata ha concluso rilevando come la situazione patologica lamentata dal ricorrente “sia imputabile e causalmente riconducibile all'intervento chirurgico stesso”.
Difatti i CCTTUU hanno potuto accertare nell'espletamento dell'incarico una sostanziale differenza tra la qualità della sensibilità del 4° dito della mano destra riscontrata prima dell'intervento (lieve disestesia) e quella comparsa in seguito ad esso, come tra l'altro evidenziato nel referto della visita del 05.08.2020.
Al riguardo, i CCTTUU affermano testualmente: “vi è quindi una discrepanza, in senso peggiorativo, tra la sintomatologia precedente all'intervento del 28/07/20 e quella successiva, coerentemente con i riscontri strumentali, ritenendo pertanto come tale situazione sia imputabile e causalmente riconducibile all'intervento chirurgico stesso”; ed aggiungono: “…come sia più probabile ritenere che durante la rimozione del cordone retraente, verosimilmente di tipo a spirale, quel nervo collaterale radiale, non preventivamente individuato e isolato, sia stato danneggiato irrimediabilmente tanto da risultare interrotto”.
Rileva, pertanto, alla luce degli accertamenti eseguiti dai consulenti, nonché delle condizioni antecedenti all'intervento ed attuali il nesso di causalità tra l'intervento de quo e le lesioni lamentate, ovvero “la relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non” (Cass. Civ. n. 975/2009), così come accertato dagli stessi CCTTUU, i quali evidenziano che: “i disturbi sensitivi consistenti in ipoanestesia del 4° dito sono stati rilevati dal paziente solo nel post -operatorio. Se prima dell'intervento la sensibilità del dito era normale e dopo di esso non lo era più, il nesso causale ipoanestesia -intervento è indiscutibile”.
Sul quantum lo scrivente ritiene di condividere, né vi sono motivi o elementi per discostarsi, l'analisi dettagliata espletata per determinare il
Pag. 3 di 5 danno biologico;
sul punto i consulenti secondo un corretto e logico ragionamento così concludono: “tenuto conto delle condizioni attuali emerse in sede di visita specialistica nel corso del presente accertamento, del danno nervoso alla componente sensitiva del collaterale radiale del IV dito della mano destra, delle ripercussioni dinamico relazionali e occupazionali, si ritiene, secondo i baremes di riferimento, che il quadro attuale, sia stimabile in misura orientativamente pari al 4%...a causa della inadeguata condotta tecnica vi sia stato un prolungamento iatrogeno di malattia, rispetto ai tempi medi di recupero, potendo quindi orientativamente stimare una inabilità temporanea parziale pari a 30 giorni da dividere equamente in parziale al 50 % e parziale al 25%, secondo criterio clinico”.
Non trova, pertanto, accoglimento la richiesta di un danno biologico maggiore di quello determinato dalla CTU, atteso che i consulenti hanno tenuto conto delle ripercussioni dinamico relazionali e occupazionali, della percentuale del 6% in caso di perdita anatomica e quindi funzionale del IV dito della mano e che trattandosi di sofferenza soggettiva correlata alla menomazione di grado lieve “percentuali maggiori non risulterebbero giustificate a fronte del fatto che sotto il profilo della funzionalità non emergono significative limitazioni”.
Né, comunque, parte ricorrente ha apportato ulteriori elementi a sostegno di un asserito aggravamento della sua situazione patologica.
Con riferimento, invece, alla quantificazione dei danni subiti da
, consequenziali all'intervento, considerate le Parte_1
risultanze della CTU, che ha concluso per un danno biologico del 4% ed una ITP di 30 giorni da dividere equamente in parziale al 50 % e parziale al 25%, parte convenuta è tenuta a corrispondere a parte ricorrente, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, la complessiva somma di € 7.710,00=, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
Pag. 4 di 5 Quanto alla personalizzazione del danno, il non ha Parte_1
apportato alcun elemento probatorio (ed anche le prove orali formulate vertevano su circostanze generiche e valutative) di ulteriori circostanze diverse che superano le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfetizzata tabellare.
In effetti per la costante giurisprudenza il risarcimento forfettariamente individuato, in base ai meccanismi tabellari, può essere aumentato esclusivamente nel caso in cui il danneggiato dimostri la sussistenza di circostanze di fatto del tutto peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie (Cass. Civ. n. 15084/2019).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ponendo le spese di CTU a cario di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4295/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
1) condanna a Controparte_1
corrispondere a la somma di € 7.710,00=, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
2) condanna in favore di Controparte_1
delle spese di giudizio che liquida in complessivi € Parte_1
4.000,00=, oltre accessori;
3) pone le spese di CTU dell'ATP a carico di parte convenuta.
Modena, 14 marzo 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4295/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Camilli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, Via G. Matteotti, 54
RICORRENTE contro
Controparte_1
(P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sapio P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via CP_1
Canalino, 20
CONVENUTA
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 10.02.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e diritto della decisione citava in giudizio l Parte_1 [...]
per ivi sentire accertare e dichiarare la sua Controparte_2
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per le lesioni residuate a seguito dell'intervento chirurgico del 28/07/2020 e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi.
Si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1
chiedeva il rigetto della domanda del ricorrente, in quanto infondata in fatto e diritto ed in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda del condannare la convenuta al minor importo Per_1
rispetto a quello preteso dal ricorrente che risulterà di giustizia.
La presente causa veniva preceduta da ATP recante Rg n. 7202/2023, acquisito nel presente giudizio, la cui CTU medico-legale risulta adeguatamente approfondita e motivata, in quanto basata su un completo ed obiettivo esame anamnestico e di tutti i documenti agli atti, sicchè i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione, senza necessità di alcuna di rinnovazione e/o integrazione e/o chiarimenti.
Valutato il complesso delle risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda del ricorrente sia fondata e meriti accoglimento nei limiti di cui appresso.
Asserisce il ricorrente che a seguito dell'intervento per “morbo di
”, cui si era sottoposto in data 28.07.2020, avesse subito Per_2
lesioni residuali;
da ciò la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non per responsabilità della convenuta.
In diritto va evidenziato che la responsabilità della struttura sanitaria è riconducibile all'interno della categoria della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., ai sensi del quale il paziente attore deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di conseguenze spiacevoli per effetto delle cure e, dunque, il nesso di causalità con azione od omissione dei sanitari (Cass. Civ. n. 13752/2018); mentre è il medico, ovvero la struttura, che deve provare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente, tenendo conto ovviamente della difficoltà o meno della prestazione stessa.
Pag. 2 di 5 Nel caso de quo la CTU espletata ha concluso rilevando come la situazione patologica lamentata dal ricorrente “sia imputabile e causalmente riconducibile all'intervento chirurgico stesso”.
Difatti i CCTTUU hanno potuto accertare nell'espletamento dell'incarico una sostanziale differenza tra la qualità della sensibilità del 4° dito della mano destra riscontrata prima dell'intervento (lieve disestesia) e quella comparsa in seguito ad esso, come tra l'altro evidenziato nel referto della visita del 05.08.2020.
Al riguardo, i CCTTUU affermano testualmente: “vi è quindi una discrepanza, in senso peggiorativo, tra la sintomatologia precedente all'intervento del 28/07/20 e quella successiva, coerentemente con i riscontri strumentali, ritenendo pertanto come tale situazione sia imputabile e causalmente riconducibile all'intervento chirurgico stesso”; ed aggiungono: “…come sia più probabile ritenere che durante la rimozione del cordone retraente, verosimilmente di tipo a spirale, quel nervo collaterale radiale, non preventivamente individuato e isolato, sia stato danneggiato irrimediabilmente tanto da risultare interrotto”.
Rileva, pertanto, alla luce degli accertamenti eseguiti dai consulenti, nonché delle condizioni antecedenti all'intervento ed attuali il nesso di causalità tra l'intervento de quo e le lesioni lamentate, ovvero “la relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non” (Cass. Civ. n. 975/2009), così come accertato dagli stessi CCTTUU, i quali evidenziano che: “i disturbi sensitivi consistenti in ipoanestesia del 4° dito sono stati rilevati dal paziente solo nel post -operatorio. Se prima dell'intervento la sensibilità del dito era normale e dopo di esso non lo era più, il nesso causale ipoanestesia -intervento è indiscutibile”.
Sul quantum lo scrivente ritiene di condividere, né vi sono motivi o elementi per discostarsi, l'analisi dettagliata espletata per determinare il
Pag. 3 di 5 danno biologico;
sul punto i consulenti secondo un corretto e logico ragionamento così concludono: “tenuto conto delle condizioni attuali emerse in sede di visita specialistica nel corso del presente accertamento, del danno nervoso alla componente sensitiva del collaterale radiale del IV dito della mano destra, delle ripercussioni dinamico relazionali e occupazionali, si ritiene, secondo i baremes di riferimento, che il quadro attuale, sia stimabile in misura orientativamente pari al 4%...a causa della inadeguata condotta tecnica vi sia stato un prolungamento iatrogeno di malattia, rispetto ai tempi medi di recupero, potendo quindi orientativamente stimare una inabilità temporanea parziale pari a 30 giorni da dividere equamente in parziale al 50 % e parziale al 25%, secondo criterio clinico”.
Non trova, pertanto, accoglimento la richiesta di un danno biologico maggiore di quello determinato dalla CTU, atteso che i consulenti hanno tenuto conto delle ripercussioni dinamico relazionali e occupazionali, della percentuale del 6% in caso di perdita anatomica e quindi funzionale del IV dito della mano e che trattandosi di sofferenza soggettiva correlata alla menomazione di grado lieve “percentuali maggiori non risulterebbero giustificate a fronte del fatto che sotto il profilo della funzionalità non emergono significative limitazioni”.
Né, comunque, parte ricorrente ha apportato ulteriori elementi a sostegno di un asserito aggravamento della sua situazione patologica.
Con riferimento, invece, alla quantificazione dei danni subiti da
, consequenziali all'intervento, considerate le Parte_1
risultanze della CTU, che ha concluso per un danno biologico del 4% ed una ITP di 30 giorni da dividere equamente in parziale al 50 % e parziale al 25%, parte convenuta è tenuta a corrispondere a parte ricorrente, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, la complessiva somma di € 7.710,00=, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
Pag. 4 di 5 Quanto alla personalizzazione del danno, il non ha Parte_1
apportato alcun elemento probatorio (ed anche le prove orali formulate vertevano su circostanze generiche e valutative) di ulteriori circostanze diverse che superano le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfetizzata tabellare.
In effetti per la costante giurisprudenza il risarcimento forfettariamente individuato, in base ai meccanismi tabellari, può essere aumentato esclusivamente nel caso in cui il danneggiato dimostri la sussistenza di circostanze di fatto del tutto peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie (Cass. Civ. n. 15084/2019).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ponendo le spese di CTU a cario di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4295/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
1) condanna a Controparte_1
corrispondere a la somma di € 7.710,00=, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
2) condanna in favore di Controparte_1
delle spese di giudizio che liquida in complessivi € Parte_1
4.000,00=, oltre accessori;
3) pone le spese di CTU dell'ATP a carico di parte convenuta.
Modena, 14 marzo 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
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