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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3435 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3328/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nelle persone dei magistrati:
dr. DO ON Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere dr. AN ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3328/2023 promossa in grado di appello
DA
(codice fiscale , residente in [...] CodiceFiscale_1
Bronzetti, 3, difeso dagli avv.ti Giulia Gallusi (codice fiscale ) e Roberto CodiceFiscale_2
CI (codice fiscale , come da procura in atti ed elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliato in Milano, Via Corridoni, 11 (p.e.c. e Email_1
; Email_2
appellante
CONTRO
pagina 1 di 17 (codice fiscale e p. iva , in persona dell'amministratore delegato e CP_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro – tempore , con sede in Milano, Via Benedetto Marcello, n. CP_2
38, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio del difensore avv. Gianluca Indaco (codice fiscale , che la rappresenta e difende come CodiceFiscale_4
da procura in atti;
appellata
Oggetto: società per azioni - impugnazione delibera assembleare - illiceità dell'oggetto - nullità
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'On. Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, in riforma della Sentenza n.
8277/2023 pubblicata il 24.10.2023 nel processo civile R.G. n. 26.013/2020 del Tribunale di
Milano, contrariis rejectis,
- in via preliminare
a) disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt.
351 e 281 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
- nel merito
1) dichiarare ex art. 2379 c.c. la nullità per illiceità dell'oggetto, o comunque per le ragioni ritenute giuste ed eque, della delibera assunta dall'assemblea dei soci di il CP_1
7.4.2020, nelle parti specificamente impugnate e quindi rispetto alle decisioni adottate a
maggioranza in merito alla ratifica della copertura delle perdite al 31.12.2019 ed alla ricapitalizzazione di TE S.r.l., mediante il versamento di complessivi € 511.499, eseguito dall'amministratore unico dimissionario di il 27.3.2020 (v. pp.
5-9 CP_1 del verbale dell'assemblea del 7.4.2020 di;
CP_1
2) ordinare agli organi di amministrazione e controllo di ed in particolare al CP_1
suo amministratore unico o al consiglio di amministrazione che ne prendesse il posto, di
compiere le attività necessarie e più opportune al fine di ottenere da TE S.r.l. la pagina 2 di 17 restituzione della somma complessiva di € 511.499,00 versata a mezzo bonifico il
27.3.2020, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal 27.3.2020, al saldo;
3) condannare ed i suoi amministratori a compiere tutti gli atti necessari perché CP_1
siano eliminati gli effetti della delibera del 7.4.2020 e ripristinata la situazione antecedente la sua adozione, ivi compresa la pubblicazione della sentenza presso il Registro delle
imprese a spese della società convenuta;
4) condannare in ogni caso a risarcire il socio avv. Paolo Sciumé di ogni danno CP_1 subito in ragione dell'adozione ed esecuzione della delibera del 7.4.2020, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal 7.4.2020, o comunque dal giorno del verificarsi di ogni danno, al saldo;
- In via istruttoria
a) acquisire la documentazione prodotta in atti ed accogliere le istanze istruttorie già formulate, nonché con ogni riserva di produrre documenti, formulare istanze e dedurre mezzi di prova;
- in ogni caso
- con rifusione di compenso, spese accessori di legge del doppio grado di giudizio, da quantificarsi ai sensi del DM 55/2014 e D.M. 147/2022 successivo”.
Per CP_1
“a) In via preliminare,
a) rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata;
b) sempre in via preliminare, accertata la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio, dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'avvocato Parte_1
c) ancora in via preliminare, anche se subordinata, dichiarare ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'inammissibilità dell'appello proposto dall'avvocato Parte_1
d) nel merito, dichiarare inammissibile e/o rigettare, per tutti i motivi sopra esposti,
l'appello proposto dall'avvocato in quanto infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
e) condannare l'avvocato per tutti i motivi esposti e segnatamente ai sensi e Parte_1
per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della in CP_1
pagina 3 di 17 persona del suo legale rappresentante della somma di euro 10.000,00 o altra maggiore
o minore che verrà ritenuta di giustizia;
f) con vittoria di spese, competenze e onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) in qualità di socio titolare di azioni corrispondenti all'1,19% di Parte_1 CP_1
(d'ora in avanti solo “Par.Im”), impugnava la delibera assembleare del 7 aprile 2020, con la quale, grazie al voto determinante del socio di maggioranza RU DI (titolare di azioni pari al 97,16% del capitale sociale), veniva ratificato l'operato dell'amministratore dimissionario in relazione all'operazione di ricapitalizzazione di TE Parte_2
SR (quale società partecipata al 3,25%), mediante il versamento di euro 511.499,99 a copertura delle perdite al 31.12.2019.
B) a fondamento della proposta domanda, prospettava essenzialmente quanto Parte_1
segue:
(i) la mancanza di poteri in capo all'amministratore in quanto già dimissionario Parte_2
dal mese di dicembre 2019;
(ii) il difetto di legittimazione del nuovo trustee InMedia RU a rappresentare, in assemblea, il socio di maggioranza;
(iii) l'abuso di maggioranza sotteso all'esecuzione di tale operazione per cui la Società non aveva alcun interesse, in quanto realizzata in favore di una società in grave crisi economico – finanziaria e con grave danno per la Società convenuta;
(iv) la provenienza illecita dei proventi impiegati da nell'operazione di ricapitalizzazione di CP_1
TE SR e, segnatamente, “l'infedeltà patrimoniale” del suo amministratore, con conseguente nullità – sotto tale profilo – della delibera impugnata.
C) Integrato il contraddittorio con il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8277/2023 CP_1
pubblicata il 24.10.2023, così disponeva:
1) rigetta l'impugnazione proposta dall'attore avverso la deliberazione Parte_1 dell'assemblea dei soci della del 7 aprile 2020; CP_1
2) rigetta tutte le altre domande proposte dall'attore nei confronti della società convenuta;
pagina 4 di 17 3) condanna l'attore al pagamento a favore della società convenuta Par. Im. Parte_1
delle spese processuali che liquida, quanto alla fase cautelare, in euro 6.600 per CP_1
compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e quanto alla fase di merito in
euro 15.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
D) Essenzialmente, il Tribunale di Milano così motivava:
- il lodo arbitrale pronunciato in data 7 giugno 2021 aveva già deciso pressoché tutti i motivi di impugnazione della deliberazione 7 aprile 2020 (ad eccezione della pretesa nullità per illiceità dell'oggetto), così precludendone il riesame ex art. 824 bis c.p.c., “attesa l'equiparazione degli effetti del lodo arbitrale a quelli della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria e
l'applicabilità, quindi, alla fattispecie, delle regole di elaborazione giurisprudenziale in materia di litispendenza tra cause identiche pendenti in gradi diversi di giudizio, ispirate al principio del ne bis in idem (Cass. SU 12.12.2013, n. 27846; Cass. 2.7.2015, n. 13621; Cass. 31.7.2017, n. 19056;
Cass. 18.6.2018, n. 15981)” (così, pg. 10 sentenza);
- in ogni caso, era privo di “legittimazione” a impugnare la delibera di Par.Im del 7 Parte_1
aprile 2020 ex art. 2377 c. 3 c.c., in quanto titolare del solo 1,19% del capitale sociale, in relazione ai vizi riconducibili a una causa di annullamento;
- infine, veniva ritenuta non fondata la prospettata “nullità” della delibera, per illiceità dell'oggetto in conseguenza della dedotta infedeltà patrimoniale dell'amministratore (art. 2634 c.c.) “che – nella prospettazione attorea – si sarebbe risolta essenzialmente nell'impiego … delle risorse sociali per l'investimento nell'attività di un'impresa già in stato di decozione a cui la società non era in alcun modo interessata, per procurare un ingiusto vantaggio alla società partecipata ed evitare di
incorrere nella responsabilità connessa al suo precedente ruolo di componente del suo cda” (così,
pg. 11 sentenza).
Sul punto, il Tribunale riteneva inutilizzabile, ai fini del giudizio, la documentazione relativa agli atti del procedimento penale a carico di (oltre che di altri soggetti estranei al Parte_2
presente giudizio), perché prodotta dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, soltanto in allegato alla nota di precisazione delle conclusioni e perché relativa a fatti “nuovi” indicati tardivamente e/o successivi all'adozione della delibera impugnata.
pagina 5 di 17 In ogni caso, si escludeva l'esistenza dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo del reato denunciato dall'attore e si rilevava che, allo stato degli atti, non risultava emessa alcuna sentenza definitiva di condanna, da parte del Giudice Penale, nei confronti dell'amministratore Pt_2
[...]
Infine – osservava il Tribunale delle Imprese – quanto approvato con la delibera impugnata doveva ritenersi il risultato di una decisione imprenditoriale “insindacabile”, ancorché rischiosa, e costituiva il tentativo di risanamento della partecipata TE SR “mediante il fisiologico apporto di finanza da parte di uno dei soci, anziché, come avrebbe preferito il socio attore, attraverso il beneficio della falcidia concordataria” (pg. 12 sentenza), quale obiettivo ritenuto perseguibile, dallo stesso attore, mediante l'iniziale richiesta di avvio della procedura di concordato preventivo in continuità.
In ultimo, quanto all'origine della provvista utilizzata da per ricapitalizzare la società CP_1
partecipata, la (sola) circostanza che la stessa derivasse dai proventi della vendita immobiliare di altra società controllata ( non connotava automaticamente di illiceità la delibera Controparte_3 impugnata, ma si inseriva nell'ambito di dinamiche infra gruppo.
E) proponeva appello avverso la sentenza n. 8277/2023 e ne chiedeva l'integrale Parte_1
riforma per i motivi che, in seguito, verranno partitamente esaminati.
F) Par.Im, costituendosi nel presente giudizio, concludeva, in via preliminare, per la declaratoria di nullità dell'atto di appello per erronea vocatio in ius, con conseguente inammissibilità dell'appello; sempre in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello in ragione dell'aspecificità dei motivi proposti, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
G) Integrato il contraddittorio fra le parti e ritenuta, con separata ordinanza del 12 luglio 2024, la decidibilità delle questioni preliminari unitamente al merito, alla successiva udienza del 29 gennaio
2025, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusive, la causa veniva discussa il 12.11.2025 e decisa nella camera di consiglio svoltasi in pari data.
pagina 6 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La Corte ritiene di affrontare, in via preliminare, la questione di inammissibilità dell'appello per nullità dell'atto di citazione, prospettata dalla difesa di per violazione della vocatio in CP_1
ius e, in particolare, per avere l'appellante, con l'atto di citazione in appello, invitato l'appellato a costituirsi “almeno settanta giorni prima dell'udienza indicata”.
Su tali basi, parte appellata eccepisce la nullità dell'atto di citazione e la consequenziale inammissibilità dell'appello, in ragione del fatto che il termine per la costituzione dell'appellato è previsto in almeno venti giorni prima dell'udienza indicata, ex art. 347 c.p.c.; inoltre, in quanto l'art. 342 c.p.c. rinvia all'art. 163 c.p.c. (così prevedendo al primo comma: “L'appello si propone con atto di citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico”), ma non anche all'art. 164 c.p.c. in ordine al regime delle nullità e di sanatoria dell'atto di citazione nullo.
Pertanto – conclude parte appellata – l'erronea vocatio in ius, non è sanabile ai sensi dell'art. 164
c.p.c. e determina, per l'effetto, l'inammissibilità dell'appello.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'eccezione in esame debba essere respinta.
Si osserva che ha notificato l'appello il 23.11.2023, invitando l'appellata a costituirsi Parte_1 almeno “settanta giorni” prima dell'udienza - indicata nel giorno 24.6.2024 e, poi, differita, ex art. 349 bis c.p.c, al 26.6.2024.
L'appellata si è costituita nel giudizio di appello in data 3.6.2024, ossia oltre venti giorni prima del
26.6.2024.
Appare, dunque, rispettato il novellato art. 347 c.p.c. - applicabile ratione temporis al caso in decisione - così come modificato dal d.lgs. 164/2024 (il c.d. Correttivo)1, in base al quale la costituzione dell'appellato deve avvenire “almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349 bis …”.
pagina 7 di 17 Inoltre, diversamente da quanto ritenuto da parte appellata, è applicabile, all'atto di citazione in appello, la sanatoria ex tunc prevista dal 3° comma dell'art. 164 c.p.c. in relazione ai vizi della vocatio in ius (così, Cass. Civ. n. 10926/2023).
Quindi, nel caso di specie, in forza del principio del raggiungimento dello scopo, la nullità dell'atto di citazione non determina l'inammissibilità dell'appello, in quanto la costituzione in termini dell'appellata ha sanato il vizio indicato (così, in Cass. Civ. n. 10926/2023 cit.: “I vizi della vocatio in jus, pur determinando la nullità della citazione - alla stregua del rinvio dell'art. 342 c.p.c. alle indicazioni dell'atto introduttivo prescritte dall'art. 163 (fatti salvi gli specifici avvertimenti di cui all'art. 163, terzo comma,
n 7, c.p.c. vigente ratione temporis, in ordine alle decadenze di cui agli artt. 37 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze del giudizio di primo grado: Cass. Sez. 6-2, ordinanza n.
7772 del 10/03/2022; Sez. 3, sentenza n- 341 del 13/01/2016¸Sez. U, sentenza n. 9407 del 18/04/2013), non consentono di ritenere inammissibile il gravame e passata in giudicato la decisione impugnata”).
Si osserva, infine, come alla prima udienza di comparizione del 26.6.2024 parte appellata non abbia chiesto la fissazione di nuova udienza, ai sensi dell'art. 164, 3° comma, c.p.c., tale che la costituzione in giudizio – di per sé – ha sanato retroattivamente la nullità dell'atto di citazione.
B) L'ulteriore questione preliminare sollevata dall'appellata è relativa al difetto di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c.
In particolare, eccepisce l'inammissibilità dell'atto di appello, perché avente identico CP_1
contenuto a quello proposto avverso altra sentenza del Tribunale di Milano, che ha deciso, rigettandola, l'impugnazione della precedente delibera di TE SR del mese di febbraio 2020.
La “sovrapposizione dei motivi di doglianza incompatibili con la diversità dei due giudizi” (pg. 11 comparsa in appello) comporta – secondo parte appellata – l'inammissibilità del gravame e la conseguente condanna ex art. 96 c.p.c.
La Corte ritiene che la questione proposta sia infondata.
L'art. 342 c.p.c., così come da ultimo modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
pagina 8 di 17 L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice2.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.3
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.4
Tenuto conto dei principi sopra indicati, questa Corte ritiene che l'appellante abbia nel complesso sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
Ogni altra valutazione attiene al merito e non a profili di inammissibilità del gravame.
La coincidenza delle ragioni di appello, proposte in questo giudizio, rispetto a quelle già introdotte nell'altra causa indicata, non rende – per ciò sola – inammissibile la presente impugnazione, trattandosi – in caso – di deliberazioni distinte, ancorché collegate fra loro e oggetto di diverse impugnazioni.
I) Passando al merito, col primo motivo, censura la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui ha ritenuto tardiva la produzione documentale relativa agli atti dei procedimenti 2 Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1932/2024; 4 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. II, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 9 di 17 Cont penali che coinvolgono numerosi soggetti legati a vario titolo a Par. Im. TE SR e
[...]
tra i quali lo stesso “ . CP_4 Parte_2
L'appellante osserva che il Tribunale ha errato per non avere considerato, ai fini della decisione, i fatti di rilevo penale, così come allegati al foglio di precisazione delle conclusioni, in quanto idonei a dare prova che il solo fine per cui è avvenuta la ricapitalizzazione di TE SR era quello di impedire che gli amministratori incorressero in responsabilità, derivanti dal precario “stato di salute” della stessa, in danno di CP_1
Con un ulteriore profilo di censura, l'appellante si duole dell'omesso accertamento, da parte del primo Giudice, di una seconda ipotesi di reato, di appropriazione indebita aggravata consumata in data 15.1.2021, da parte di , in concorso con altri, per avere ottenuto, Parte_3 con l'apparente causale “rimborso parziale finanziamento”, euro 520.000,00, per poi disporne in favore della deficitaria TE SR e con pari danno per . CP_1
Ciò premesso, la Corte ritiene che il motivo di appello in esame sia infondato, in relazione ad entrambi i profili evidenziati, per le seguenti principali considerazioni.
Si osserva che, in primo grado, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.6.2023, l'attore produceva numerosi documenti (dal n. 97 al n. 108), a fondamento – si allegava – dell'irrazionalità
e dell'illiceità dell'operazione oggetto della delibera impugnata.
Ritiene questa Corte che la produzione documentale indicata sia stata correttamente ritenuta
“tardiva”, dal Tribunale, perché avvenuta dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie e, in ogni caso – si aggiunge – in quanto irrilevante ai fini del giudizio.
Invero:
- il documento n. 97 è relativo al bilancio di esercizio di TE SR al 31.12.2020, approvato il
15.2.2022 e, quindi, è documento di formazione successiva alla delibera impugnata del “7 aprile
2020”;
- anche i documenti nn. 98 e 99 – rispettivamente, l'istanza di fallimento datata 8.4.2022, presentata nei confronti di TE SR da Sciumé e la “scrittura privata di Controparte_5 cessione quote sociali”, a della partecipata TE SR, da parte di Par.Im, Controparte_6 datata 11.4.2022 - rappresentano “fatti” avvenuti successivamente alla deliberazione “7.4.2020”; pagina 10 di 17 - infine, i documenti da n. 100 a n. 108 attengono agli atti del procedimento penale instaurato a seguito delle denunce – querele nei confronti di soggetti legati a vario titolo al gruppo di società a cui appartengono e TE SR, in relazione a titoli di reato non (sempre) coincidenti CP_1 con la prospettata “infedeltà patrimoniale” e/o consumati in epoca successiva alla delibera impugnata del “7.4.2020” ovvero non ancora oggetto di accertamento da parte del Giudice penale.
Così, il documento n. 100 è relativo all'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. per l'ipotesi di appropriazione indebita aggravata in concorso, commessa “in Milano, in data 28.4.2022”, da e , nelle Parte_3 CP_2 Parte_4
rispettive qualità di Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Vicepresidente del C.d.A. di
Controparte_3
Soltanto i documenti nn. 101 – 102 sono relativi all'ipotizzata infedeltà patrimoniale da parte di trattandosi, rispettivamente, del decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP Parte_2 presso il Tribunale di Milano in data 30.09.2020 e della delega d'indagine per l'esecuzione del decreto – quale ipotesi di reato riferita all'operazione di ricapitalizzazione e di ripianamento delle perdite di TE SR (“commessa, in Milano, in data 27.3.2020”), peraltro sulla base di soli
“indizi di reato” e senza che – a ciò – sia conseguito un compiuto accertamento in sede penale.
Anzi, i documenti da n. 103 a n. 107 attestano che, successivamente all'esercizio dell'azione penale nei confronti di nel corso dell'udienza preliminare, l'imputato abbia Parte_2
chiesto e ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 ter c.p.c. -
dunque, con la possibile estinzione del reato.
Conclusivamente, sulla base di detta documentazione, anche laddove ritenuta ammissibile, la Corte conclude nel senso che non si abbia prova diretta dell'ipotesi delittuosa p.p. art. 2634 c.c. e, segnatamente, degli elementi (oggettivi e soggettivi) di detta fattispecie di reato, in quanto non accertate nelle competenti sedi giudiziarie.
pagina 11 di 17 II) Con il secondo motivo, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Parte_1 dichiarato “inammissibile la domanda svolta dall'attore per ottenere la condanna di TE alla restituzione a della somma versata in esecuzione della delibera di ricostituzione del CP_1 capitale sociale” per difetto di legittimazione alla causa.
In particolare, l'appellante prospetta di aver “agito in giudizio al fine di sentire dichiarare ex art.
2479 c.c. la nullità della delibera assunta dall'assemblea dei soci di TE S.r.l. il 24.2.2020, in merito alla copertura delle perdite al 31.12.2019. La sentenza dà atto (pag. 12) che l'attore era socio di TE”.
Il motivo, così come proposto, è inammissibile e, comunque, non è fondato.
La Corte osserva che il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione della (sola) delibera assembleare di del “7 aprile 2020” e non della delibera di TE SR del “24 CP_1 febbraio 2020”.
Quindi, il thema decidendum cristallizzato nel giudizio di primo grado appare estraneo a quanto oggetto di censura e la questione indicata è “nuova” e, dunque, inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Inoltre, in nessun punto della sentenza di primo grado è stato accertato il difetto di legittimazione attiva di a chiedere in restituzione (laddove ne fossero accertati i presupposti) le Parte_1
somme versate dalla Società appellata in favore di TE SR.
L'unico e diverso profilo relativo al difetto di legittimazione attiva è stato affrontato, da parte del
Tribunale delle Imprese, a pg. 10 della sentenza impugnata, laddove – in accoglimento di una delle questioni preliminari sollevate dalla convenuta – ha osservato che “L'attore è socio titolare del solo
1,19% del capitale sociale e privo di legittimazione a lamentare quei vizi essenzialmente
riconducibili alla categoria delle cause di annullamento, ai sensi dell'articolo 2377, comma 3, c.c.
[…]”.
Trattasi, peraltro, di questione distinta e non specificamente impugnata.
III) Con il terzo motivo, censura la motivazione della sentenza di primo grado - che Parte_1 assume essere presente “a pagina 12” - secondo la quale “La ratifica valida ed efficace da parte dell'assemblea della socia di minoranza [cioè dell'assemblea di Par. Im] dell'operato del suo rappresentante all'assemblea della partecipata TE che ha emesso la delibera impugnata pagina 12 di 17 rende privo di qualsiasi fondamento il motivo di impugnazione incentrato sulla mancanza dei
poteri dell'amministratore dimissionario ad esprimere l'impegno alla ricapitalizzazione per conto della nell'assemblea della TE”. CP_1
Il motivo in esame è inammissibile.
La Corte osserva che a pagina 12 della sentenza di primo grado (né, in realtà, in altra parte della stessa) non è contenuto il passaggio motivazionale indicato.
Infatti, la sentenza del Tribunale non affronta il tema relativo al difetto dei poteri dell'amministratore dimissionario in quanto – così come evidenziato in premessa Parte_2
– questione ritenuta “coperta” dal principio del ne bis in idem, essendo stata già decisa con lodo arbitrale del 7 giugno 2021 ex art. 824 bis c.p.c. cit.
IV) Col quarto motivo, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Parte_1
ritenuto priva di fondamento la prospettata nullità della deliberazione 7.4.2020, per illiceità dell'oggetto, “ai sensi dell'art. 2479 ter c.c.”.
Lamenta, essenzialmente, parte appellante che l'operazione realizzata dall'amministratore Pt_2
integri il delitto di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) e, di conseguenza, la delibera di
[...]
ratifica del 7.4.2020 sia nulla.
In particolare – ribadisce l'appellante – l'assemblea di con tale deliberazione, ha CP_1 ratificato l'operazione di ricapitalizzazione e di copertura delle perdite di TE SR, quale società ormai decotta, per euro 511.499,00, da parte dell'amministratore dimissionario e in conflitto di interessi ( , che cagionava intenzionalmente il correlativo danno Parte_2
patrimoniale, senza conseguire alcun vantaggio e al solo fine di evitare responsabilità civili e penali, essendo stato amministratore di entrambe le Società.
Ciò premesso, il motivo di appello in esame non risulta suscettibile di accoglimento, per le seguenti principali considerazioni.
IV.A. Occorre in primo luogo evidenziare come, nel caso di specie – in relazione alla dedotta nullità della delibera assembleare 7.4.2020 – trovi applicazione il disposto di cui all'art. 2379 c.c. specificamente previsto per le “società per azioni” e non quello di cui all'art. 2479 ter c.c.
pagina 13 di 17 richiamato da parte appellante, in quanto, sebbene rechi una disciplina sostanzialmente coincidente,
è destinato alle sole “SR”.
IV.B. Fatta tale precisazione, la Corte osserva che – in linea generale e astratta – l'eventuale integrazione del reato di infedeltà patrimoniale non determina l'illiceità dell'oggetto della deliberazione e, dunque, la sua “nullità” ex art. 2379 c.c.
Secondo l'orientamento interpretativo al quale si ritiene di aderire, “nell'ambito dell'autonoma disciplina dell'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società per azioni, la previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 c.c., di impossibilità o illiceità dell'oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela di interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, risultando dirette ad
impedire deviazioni dallo scopo economico pratico del rapporto di società” (Cass. civ. sez. II, n.
6882/2014).
Quindi, in materia societaria, a differenza di quanto previsto per l'azione generale di nullità del contratto (artt. 1418 e ss. c.c.), onde favorire la stabilità delle decisioni assunte dall'assemblea e l'attività gestoria conseguente, le deliberazioni sono, di regola, annullabili, nel rispetto dei termini previsti dalla legge e su iniziativa dei soggetti legittimati - anche laddove sussistano violazioni di
“norme imperative” - e sono nulle soltanto in ipotesi residuali.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che l'art. 2634 c.c. – (che punisce la condotta, tra gli altri, degli amministratori che, versando in posizione di conflitto di interessi con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale) – è norma incriminatrice posta a tutela del patrimonio individuale della società e non, invece, di un interesse di carattere ”generale” (come pagina 14 di 17 ad esempio, l'interesse del mercato6, delle regolari contrattazioni con altri operatori economici
(pubblici o privati), dei creditori, ecc.…)7.
Sul punto, si osserva che, ai sensi del comma quarto dell'art. 2634 c.c., “per i delitti previsti dal primo e dal secondo comma8 si procede a querela della persona offesa”, così condizionandosi alla valutazione di quest'ultima la procedibilità dell'azione penale: si tratta di disciplina che appare non compatibile con la ravvisata finalità “generale” degli interessi protetti.
Sul punto, a conforto di tale interpretazione, si richiama Cass. Pen. n. 39506/2015, in base alla quale: “la legittimazione alla proposizione della querela per il reato di infedeltà patrimoniale dell'amministratore spetta non solo alla società nel suo complesso ma anche – e disgiuntamente – al singolo socio”, escludendosi analoga legittimazione ai creditori sociali, a conferma del fatto che il bene giuridico protetto non trascende l'interesse “individuale” della società.
Inoltre, la disposizione incriminatrice, dà specifica rilevanza: all'interesse dell'amministratore in
“conflitto di interessi” con quello della Società (quindi, in posizione “antitetica” rispetto a quest'ultima, non essendo sufficiente una mera sovrapposizione di interessi, Cass. Pen., n.
55412/2018); alla deliberazione di un atto dispositivo di beni sociali;
all'evento di danno intenzionalmente cagionato alla società amministrata;
al fine specifico, in capo all'agente, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio (così, Cass. Pen., n. 40466/2019).
Trattasi di disposizione incriminatrice che, ad avviso di questa Corte, risulta finalizzata a proteggere l'integrità del patrimonio sociale rispetto alle decisioni assunte dall'amministratore
“infedele”, nel senso appena precisato. 6 In tale senso, Cass. Civ. n. 7433/2023, confermando il proprio orientamento, ha ribadito che la deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio di una società per azioni - che viola i precetti di chiarezza e di precisione previsti dall'art. 2423 c.c. - è nulla per illiceità dell'oggetto e non solo annullabile (per violazione del dovere di corretta informazione ai soci in ordine alla misura degli utili e delle perdite di impresa), avendo rilevanza non solo endosocietaria, ma essendo rivolta al “mercato” (con conferma di C.A. Milano, sentenza 15.01.2018). Cfr. Cass. Civ. n. 4120/2016; Cass. Civ. n. 4874/2006; 8 Il secondo comma punisce, con la stessa pena, “il fatto se commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale”; pagina 15 di 17 IV.C. In ogni caso, sotto diverso profilo, la Corte osserva che – nella fattispecie concreta – non sussistono elementi idonei a ritenere integrato l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice e, segnatamente, il dolo intenzionale nella causazione del danno alla Società.
Invero, era socia di minoranza di TE SR e aveva interesse a “salvare” il valore della CP_1 propria partecipazione sociale, così come dimostrato dalla (iniziale) opposizione dell'appellante alla messa in liquidazione della Società partecipata, al fine di accedere alla procedura di
“concordato preventivo in continuità” e, più di più recente, “all'accordo di ristrutturazione dei debiti”.
Tali circostanze consentono di escludere quello stato di “irrimediabile decozione” in cui – secondo parte appellante – versava, a tale momento, TE SR, atteso che le indicate procedure concorsuali presuppongono, al contrario, una prospettiva di risanamento dell'impresa.
Pertanto, appare meritevole di conferma la decisione del primo Giudice, ove, tra l'altro, ha ritenuto che: “In questo contesto la scelta gestoria dell'amministratore ratificata dall'assemblea della si CP_1 rivela tutt'altro che insensata, trattandosi di una decisione imprenditoriale insindacabile, ancorché rischiosa, mirante al risanamento dell'impresa della società partecipata mediante il fisiologico apporto di finanza da parte di uno dei soci anziché, come avrebbe preferito il socio attore, attraverso il ricorso al beneficio della falcidia concordataria” (pgg. 11 e 12 sentenza primo grado).
Conclusivamente, per tutte le ragioni evidenziate, si ritiene che non si abbia prova adeguata, in questa sede, onde ravvisare, sia pure in via incidentale, gli elementi costitutivi della contestata fattispecie di reato.
V) Per tali principali considerazioni, l'appello viene respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
VI) Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi, in relazione al valore della controversia e all'attività svolta e con esclusione dell'attività istruttoria
(euro 4.389,00 per la fase di studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro
7.298,00 per la fase decisionale, per complessivi euro 14.239,00).
pagina 16 di 17 Non si ravvisano i presupposti per la condanna di ex art. 96 c.p.c., tenuto conto della Parte_1
complessità e della peculiarità della vicenda decisa.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quanto versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa e contraria domanda e eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di e, per l'effetto, Parte_1 CP_7
conferma la sentenza n. 8277/2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data 24.10.2023;
- condanna alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese del Parte_1 CP_1
grado, che liquida in complessivi euro 14.239,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
AN ON DO ON
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del CP_8
LE NI
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 All'art. 7 del medesimo decreto viene dettata la disciplina transitoria, secondo la quale “ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”; 3 cfr. SS.UU. Civili, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199; 5 Il documento n. 108 è relativo all'avviso di conclusione delle indagini preliminari ed è datato 25.1.2022; 7 In applicazione di tali principi, si è ritenuta annullabile e non nulla la delibera assembleare di aumento del capitale sociale di una società per azioni, che sia stata assunta con violazione del diritto di opzione, “in quanto tale diritto è tutelato dalla legge solo in funzione dell'interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un'ipotesi di mera annullabilità” (Cass. Civ., n. 2670/2020; cfr. Cass. Civ., n. 1361/2011);
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nelle persone dei magistrati:
dr. DO ON Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere dr. AN ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3328/2023 promossa in grado di appello
DA
(codice fiscale , residente in [...] CodiceFiscale_1
Bronzetti, 3, difeso dagli avv.ti Giulia Gallusi (codice fiscale ) e Roberto CodiceFiscale_2
CI (codice fiscale , come da procura in atti ed elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliato in Milano, Via Corridoni, 11 (p.e.c. e Email_1
; Email_2
appellante
CONTRO
pagina 1 di 17 (codice fiscale e p. iva , in persona dell'amministratore delegato e CP_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro – tempore , con sede in Milano, Via Benedetto Marcello, n. CP_2
38, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio del difensore avv. Gianluca Indaco (codice fiscale , che la rappresenta e difende come CodiceFiscale_4
da procura in atti;
appellata
Oggetto: società per azioni - impugnazione delibera assembleare - illiceità dell'oggetto - nullità
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'On. Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, in riforma della Sentenza n.
8277/2023 pubblicata il 24.10.2023 nel processo civile R.G. n. 26.013/2020 del Tribunale di
Milano, contrariis rejectis,
- in via preliminare
a) disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt.
351 e 281 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
- nel merito
1) dichiarare ex art. 2379 c.c. la nullità per illiceità dell'oggetto, o comunque per le ragioni ritenute giuste ed eque, della delibera assunta dall'assemblea dei soci di il CP_1
7.4.2020, nelle parti specificamente impugnate e quindi rispetto alle decisioni adottate a
maggioranza in merito alla ratifica della copertura delle perdite al 31.12.2019 ed alla ricapitalizzazione di TE S.r.l., mediante il versamento di complessivi € 511.499, eseguito dall'amministratore unico dimissionario di il 27.3.2020 (v. pp.
5-9 CP_1 del verbale dell'assemblea del 7.4.2020 di;
CP_1
2) ordinare agli organi di amministrazione e controllo di ed in particolare al CP_1
suo amministratore unico o al consiglio di amministrazione che ne prendesse il posto, di
compiere le attività necessarie e più opportune al fine di ottenere da TE S.r.l. la pagina 2 di 17 restituzione della somma complessiva di € 511.499,00 versata a mezzo bonifico il
27.3.2020, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal 27.3.2020, al saldo;
3) condannare ed i suoi amministratori a compiere tutti gli atti necessari perché CP_1
siano eliminati gli effetti della delibera del 7.4.2020 e ripristinata la situazione antecedente la sua adozione, ivi compresa la pubblicazione della sentenza presso il Registro delle
imprese a spese della società convenuta;
4) condannare in ogni caso a risarcire il socio avv. Paolo Sciumé di ogni danno CP_1 subito in ragione dell'adozione ed esecuzione della delibera del 7.4.2020, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal 7.4.2020, o comunque dal giorno del verificarsi di ogni danno, al saldo;
- In via istruttoria
a) acquisire la documentazione prodotta in atti ed accogliere le istanze istruttorie già formulate, nonché con ogni riserva di produrre documenti, formulare istanze e dedurre mezzi di prova;
- in ogni caso
- con rifusione di compenso, spese accessori di legge del doppio grado di giudizio, da quantificarsi ai sensi del DM 55/2014 e D.M. 147/2022 successivo”.
Per CP_1
“a) In via preliminare,
a) rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata;
b) sempre in via preliminare, accertata la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio, dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'avvocato Parte_1
c) ancora in via preliminare, anche se subordinata, dichiarare ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'inammissibilità dell'appello proposto dall'avvocato Parte_1
d) nel merito, dichiarare inammissibile e/o rigettare, per tutti i motivi sopra esposti,
l'appello proposto dall'avvocato in quanto infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
e) condannare l'avvocato per tutti i motivi esposti e segnatamente ai sensi e Parte_1
per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della in CP_1
pagina 3 di 17 persona del suo legale rappresentante della somma di euro 10.000,00 o altra maggiore
o minore che verrà ritenuta di giustizia;
f) con vittoria di spese, competenze e onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) in qualità di socio titolare di azioni corrispondenti all'1,19% di Parte_1 CP_1
(d'ora in avanti solo “Par.Im”), impugnava la delibera assembleare del 7 aprile 2020, con la quale, grazie al voto determinante del socio di maggioranza RU DI (titolare di azioni pari al 97,16% del capitale sociale), veniva ratificato l'operato dell'amministratore dimissionario in relazione all'operazione di ricapitalizzazione di TE Parte_2
SR (quale società partecipata al 3,25%), mediante il versamento di euro 511.499,99 a copertura delle perdite al 31.12.2019.
B) a fondamento della proposta domanda, prospettava essenzialmente quanto Parte_1
segue:
(i) la mancanza di poteri in capo all'amministratore in quanto già dimissionario Parte_2
dal mese di dicembre 2019;
(ii) il difetto di legittimazione del nuovo trustee InMedia RU a rappresentare, in assemblea, il socio di maggioranza;
(iii) l'abuso di maggioranza sotteso all'esecuzione di tale operazione per cui la Società non aveva alcun interesse, in quanto realizzata in favore di una società in grave crisi economico – finanziaria e con grave danno per la Società convenuta;
(iv) la provenienza illecita dei proventi impiegati da nell'operazione di ricapitalizzazione di CP_1
TE SR e, segnatamente, “l'infedeltà patrimoniale” del suo amministratore, con conseguente nullità – sotto tale profilo – della delibera impugnata.
C) Integrato il contraddittorio con il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8277/2023 CP_1
pubblicata il 24.10.2023, così disponeva:
1) rigetta l'impugnazione proposta dall'attore avverso la deliberazione Parte_1 dell'assemblea dei soci della del 7 aprile 2020; CP_1
2) rigetta tutte le altre domande proposte dall'attore nei confronti della società convenuta;
pagina 4 di 17 3) condanna l'attore al pagamento a favore della società convenuta Par. Im. Parte_1
delle spese processuali che liquida, quanto alla fase cautelare, in euro 6.600 per CP_1
compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e quanto alla fase di merito in
euro 15.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
D) Essenzialmente, il Tribunale di Milano così motivava:
- il lodo arbitrale pronunciato in data 7 giugno 2021 aveva già deciso pressoché tutti i motivi di impugnazione della deliberazione 7 aprile 2020 (ad eccezione della pretesa nullità per illiceità dell'oggetto), così precludendone il riesame ex art. 824 bis c.p.c., “attesa l'equiparazione degli effetti del lodo arbitrale a quelli della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria e
l'applicabilità, quindi, alla fattispecie, delle regole di elaborazione giurisprudenziale in materia di litispendenza tra cause identiche pendenti in gradi diversi di giudizio, ispirate al principio del ne bis in idem (Cass. SU 12.12.2013, n. 27846; Cass. 2.7.2015, n. 13621; Cass. 31.7.2017, n. 19056;
Cass. 18.6.2018, n. 15981)” (così, pg. 10 sentenza);
- in ogni caso, era privo di “legittimazione” a impugnare la delibera di Par.Im del 7 Parte_1
aprile 2020 ex art. 2377 c. 3 c.c., in quanto titolare del solo 1,19% del capitale sociale, in relazione ai vizi riconducibili a una causa di annullamento;
- infine, veniva ritenuta non fondata la prospettata “nullità” della delibera, per illiceità dell'oggetto in conseguenza della dedotta infedeltà patrimoniale dell'amministratore (art. 2634 c.c.) “che – nella prospettazione attorea – si sarebbe risolta essenzialmente nell'impiego … delle risorse sociali per l'investimento nell'attività di un'impresa già in stato di decozione a cui la società non era in alcun modo interessata, per procurare un ingiusto vantaggio alla società partecipata ed evitare di
incorrere nella responsabilità connessa al suo precedente ruolo di componente del suo cda” (così,
pg. 11 sentenza).
Sul punto, il Tribunale riteneva inutilizzabile, ai fini del giudizio, la documentazione relativa agli atti del procedimento penale a carico di (oltre che di altri soggetti estranei al Parte_2
presente giudizio), perché prodotta dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, soltanto in allegato alla nota di precisazione delle conclusioni e perché relativa a fatti “nuovi” indicati tardivamente e/o successivi all'adozione della delibera impugnata.
pagina 5 di 17 In ogni caso, si escludeva l'esistenza dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo del reato denunciato dall'attore e si rilevava che, allo stato degli atti, non risultava emessa alcuna sentenza definitiva di condanna, da parte del Giudice Penale, nei confronti dell'amministratore Pt_2
[...]
Infine – osservava il Tribunale delle Imprese – quanto approvato con la delibera impugnata doveva ritenersi il risultato di una decisione imprenditoriale “insindacabile”, ancorché rischiosa, e costituiva il tentativo di risanamento della partecipata TE SR “mediante il fisiologico apporto di finanza da parte di uno dei soci, anziché, come avrebbe preferito il socio attore, attraverso il beneficio della falcidia concordataria” (pg. 12 sentenza), quale obiettivo ritenuto perseguibile, dallo stesso attore, mediante l'iniziale richiesta di avvio della procedura di concordato preventivo in continuità.
In ultimo, quanto all'origine della provvista utilizzata da per ricapitalizzare la società CP_1
partecipata, la (sola) circostanza che la stessa derivasse dai proventi della vendita immobiliare di altra società controllata ( non connotava automaticamente di illiceità la delibera Controparte_3 impugnata, ma si inseriva nell'ambito di dinamiche infra gruppo.
E) proponeva appello avverso la sentenza n. 8277/2023 e ne chiedeva l'integrale Parte_1
riforma per i motivi che, in seguito, verranno partitamente esaminati.
F) Par.Im, costituendosi nel presente giudizio, concludeva, in via preliminare, per la declaratoria di nullità dell'atto di appello per erronea vocatio in ius, con conseguente inammissibilità dell'appello; sempre in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello in ragione dell'aspecificità dei motivi proposti, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
G) Integrato il contraddittorio fra le parti e ritenuta, con separata ordinanza del 12 luglio 2024, la decidibilità delle questioni preliminari unitamente al merito, alla successiva udienza del 29 gennaio
2025, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusive, la causa veniva discussa il 12.11.2025 e decisa nella camera di consiglio svoltasi in pari data.
pagina 6 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La Corte ritiene di affrontare, in via preliminare, la questione di inammissibilità dell'appello per nullità dell'atto di citazione, prospettata dalla difesa di per violazione della vocatio in CP_1
ius e, in particolare, per avere l'appellante, con l'atto di citazione in appello, invitato l'appellato a costituirsi “almeno settanta giorni prima dell'udienza indicata”.
Su tali basi, parte appellata eccepisce la nullità dell'atto di citazione e la consequenziale inammissibilità dell'appello, in ragione del fatto che il termine per la costituzione dell'appellato è previsto in almeno venti giorni prima dell'udienza indicata, ex art. 347 c.p.c.; inoltre, in quanto l'art. 342 c.p.c. rinvia all'art. 163 c.p.c. (così prevedendo al primo comma: “L'appello si propone con atto di citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico”), ma non anche all'art. 164 c.p.c. in ordine al regime delle nullità e di sanatoria dell'atto di citazione nullo.
Pertanto – conclude parte appellata – l'erronea vocatio in ius, non è sanabile ai sensi dell'art. 164
c.p.c. e determina, per l'effetto, l'inammissibilità dell'appello.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'eccezione in esame debba essere respinta.
Si osserva che ha notificato l'appello il 23.11.2023, invitando l'appellata a costituirsi Parte_1 almeno “settanta giorni” prima dell'udienza - indicata nel giorno 24.6.2024 e, poi, differita, ex art. 349 bis c.p.c, al 26.6.2024.
L'appellata si è costituita nel giudizio di appello in data 3.6.2024, ossia oltre venti giorni prima del
26.6.2024.
Appare, dunque, rispettato il novellato art. 347 c.p.c. - applicabile ratione temporis al caso in decisione - così come modificato dal d.lgs. 164/2024 (il c.d. Correttivo)1, in base al quale la costituzione dell'appellato deve avvenire “almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349 bis …”.
pagina 7 di 17 Inoltre, diversamente da quanto ritenuto da parte appellata, è applicabile, all'atto di citazione in appello, la sanatoria ex tunc prevista dal 3° comma dell'art. 164 c.p.c. in relazione ai vizi della vocatio in ius (così, Cass. Civ. n. 10926/2023).
Quindi, nel caso di specie, in forza del principio del raggiungimento dello scopo, la nullità dell'atto di citazione non determina l'inammissibilità dell'appello, in quanto la costituzione in termini dell'appellata ha sanato il vizio indicato (così, in Cass. Civ. n. 10926/2023 cit.: “I vizi della vocatio in jus, pur determinando la nullità della citazione - alla stregua del rinvio dell'art. 342 c.p.c. alle indicazioni dell'atto introduttivo prescritte dall'art. 163 (fatti salvi gli specifici avvertimenti di cui all'art. 163, terzo comma,
n 7, c.p.c. vigente ratione temporis, in ordine alle decadenze di cui agli artt. 37 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze del giudizio di primo grado: Cass. Sez. 6-2, ordinanza n.
7772 del 10/03/2022; Sez. 3, sentenza n- 341 del 13/01/2016¸Sez. U, sentenza n. 9407 del 18/04/2013), non consentono di ritenere inammissibile il gravame e passata in giudicato la decisione impugnata”).
Si osserva, infine, come alla prima udienza di comparizione del 26.6.2024 parte appellata non abbia chiesto la fissazione di nuova udienza, ai sensi dell'art. 164, 3° comma, c.p.c., tale che la costituzione in giudizio – di per sé – ha sanato retroattivamente la nullità dell'atto di citazione.
B) L'ulteriore questione preliminare sollevata dall'appellata è relativa al difetto di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c.
In particolare, eccepisce l'inammissibilità dell'atto di appello, perché avente identico CP_1
contenuto a quello proposto avverso altra sentenza del Tribunale di Milano, che ha deciso, rigettandola, l'impugnazione della precedente delibera di TE SR del mese di febbraio 2020.
La “sovrapposizione dei motivi di doglianza incompatibili con la diversità dei due giudizi” (pg. 11 comparsa in appello) comporta – secondo parte appellata – l'inammissibilità del gravame e la conseguente condanna ex art. 96 c.p.c.
La Corte ritiene che la questione proposta sia infondata.
L'art. 342 c.p.c., così come da ultimo modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
pagina 8 di 17 L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice2.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.3
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.4
Tenuto conto dei principi sopra indicati, questa Corte ritiene che l'appellante abbia nel complesso sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
Ogni altra valutazione attiene al merito e non a profili di inammissibilità del gravame.
La coincidenza delle ragioni di appello, proposte in questo giudizio, rispetto a quelle già introdotte nell'altra causa indicata, non rende – per ciò sola – inammissibile la presente impugnazione, trattandosi – in caso – di deliberazioni distinte, ancorché collegate fra loro e oggetto di diverse impugnazioni.
I) Passando al merito, col primo motivo, censura la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui ha ritenuto tardiva la produzione documentale relativa agli atti dei procedimenti 2 Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1932/2024; 4 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. II, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 9 di 17 Cont penali che coinvolgono numerosi soggetti legati a vario titolo a Par. Im. TE SR e
[...]
tra i quali lo stesso “ . CP_4 Parte_2
L'appellante osserva che il Tribunale ha errato per non avere considerato, ai fini della decisione, i fatti di rilevo penale, così come allegati al foglio di precisazione delle conclusioni, in quanto idonei a dare prova che il solo fine per cui è avvenuta la ricapitalizzazione di TE SR era quello di impedire che gli amministratori incorressero in responsabilità, derivanti dal precario “stato di salute” della stessa, in danno di CP_1
Con un ulteriore profilo di censura, l'appellante si duole dell'omesso accertamento, da parte del primo Giudice, di una seconda ipotesi di reato, di appropriazione indebita aggravata consumata in data 15.1.2021, da parte di , in concorso con altri, per avere ottenuto, Parte_3 con l'apparente causale “rimborso parziale finanziamento”, euro 520.000,00, per poi disporne in favore della deficitaria TE SR e con pari danno per . CP_1
Ciò premesso, la Corte ritiene che il motivo di appello in esame sia infondato, in relazione ad entrambi i profili evidenziati, per le seguenti principali considerazioni.
Si osserva che, in primo grado, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.6.2023, l'attore produceva numerosi documenti (dal n. 97 al n. 108), a fondamento – si allegava – dell'irrazionalità
e dell'illiceità dell'operazione oggetto della delibera impugnata.
Ritiene questa Corte che la produzione documentale indicata sia stata correttamente ritenuta
“tardiva”, dal Tribunale, perché avvenuta dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie e, in ogni caso – si aggiunge – in quanto irrilevante ai fini del giudizio.
Invero:
- il documento n. 97 è relativo al bilancio di esercizio di TE SR al 31.12.2020, approvato il
15.2.2022 e, quindi, è documento di formazione successiva alla delibera impugnata del “7 aprile
2020”;
- anche i documenti nn. 98 e 99 – rispettivamente, l'istanza di fallimento datata 8.4.2022, presentata nei confronti di TE SR da Sciumé e la “scrittura privata di Controparte_5 cessione quote sociali”, a della partecipata TE SR, da parte di Par.Im, Controparte_6 datata 11.4.2022 - rappresentano “fatti” avvenuti successivamente alla deliberazione “7.4.2020”; pagina 10 di 17 - infine, i documenti da n. 100 a n. 108 attengono agli atti del procedimento penale instaurato a seguito delle denunce – querele nei confronti di soggetti legati a vario titolo al gruppo di società a cui appartengono e TE SR, in relazione a titoli di reato non (sempre) coincidenti CP_1 con la prospettata “infedeltà patrimoniale” e/o consumati in epoca successiva alla delibera impugnata del “7.4.2020” ovvero non ancora oggetto di accertamento da parte del Giudice penale.
Così, il documento n. 100 è relativo all'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. per l'ipotesi di appropriazione indebita aggravata in concorso, commessa “in Milano, in data 28.4.2022”, da e , nelle Parte_3 CP_2 Parte_4
rispettive qualità di Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Vicepresidente del C.d.A. di
Controparte_3
Soltanto i documenti nn. 101 – 102 sono relativi all'ipotizzata infedeltà patrimoniale da parte di trattandosi, rispettivamente, del decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP Parte_2 presso il Tribunale di Milano in data 30.09.2020 e della delega d'indagine per l'esecuzione del decreto – quale ipotesi di reato riferita all'operazione di ricapitalizzazione e di ripianamento delle perdite di TE SR (“commessa, in Milano, in data 27.3.2020”), peraltro sulla base di soli
“indizi di reato” e senza che – a ciò – sia conseguito un compiuto accertamento in sede penale.
Anzi, i documenti da n. 103 a n. 107 attestano che, successivamente all'esercizio dell'azione penale nei confronti di nel corso dell'udienza preliminare, l'imputato abbia Parte_2
chiesto e ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 ter c.p.c. -
dunque, con la possibile estinzione del reato.
Conclusivamente, sulla base di detta documentazione, anche laddove ritenuta ammissibile, la Corte conclude nel senso che non si abbia prova diretta dell'ipotesi delittuosa p.p. art. 2634 c.c. e, segnatamente, degli elementi (oggettivi e soggettivi) di detta fattispecie di reato, in quanto non accertate nelle competenti sedi giudiziarie.
pagina 11 di 17 II) Con il secondo motivo, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Parte_1 dichiarato “inammissibile la domanda svolta dall'attore per ottenere la condanna di TE alla restituzione a della somma versata in esecuzione della delibera di ricostituzione del CP_1 capitale sociale” per difetto di legittimazione alla causa.
In particolare, l'appellante prospetta di aver “agito in giudizio al fine di sentire dichiarare ex art.
2479 c.c. la nullità della delibera assunta dall'assemblea dei soci di TE S.r.l. il 24.2.2020, in merito alla copertura delle perdite al 31.12.2019. La sentenza dà atto (pag. 12) che l'attore era socio di TE”.
Il motivo, così come proposto, è inammissibile e, comunque, non è fondato.
La Corte osserva che il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione della (sola) delibera assembleare di del “7 aprile 2020” e non della delibera di TE SR del “24 CP_1 febbraio 2020”.
Quindi, il thema decidendum cristallizzato nel giudizio di primo grado appare estraneo a quanto oggetto di censura e la questione indicata è “nuova” e, dunque, inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Inoltre, in nessun punto della sentenza di primo grado è stato accertato il difetto di legittimazione attiva di a chiedere in restituzione (laddove ne fossero accertati i presupposti) le Parte_1
somme versate dalla Società appellata in favore di TE SR.
L'unico e diverso profilo relativo al difetto di legittimazione attiva è stato affrontato, da parte del
Tribunale delle Imprese, a pg. 10 della sentenza impugnata, laddove – in accoglimento di una delle questioni preliminari sollevate dalla convenuta – ha osservato che “L'attore è socio titolare del solo
1,19% del capitale sociale e privo di legittimazione a lamentare quei vizi essenzialmente
riconducibili alla categoria delle cause di annullamento, ai sensi dell'articolo 2377, comma 3, c.c.
[…]”.
Trattasi, peraltro, di questione distinta e non specificamente impugnata.
III) Con il terzo motivo, censura la motivazione della sentenza di primo grado - che Parte_1 assume essere presente “a pagina 12” - secondo la quale “La ratifica valida ed efficace da parte dell'assemblea della socia di minoranza [cioè dell'assemblea di Par. Im] dell'operato del suo rappresentante all'assemblea della partecipata TE che ha emesso la delibera impugnata pagina 12 di 17 rende privo di qualsiasi fondamento il motivo di impugnazione incentrato sulla mancanza dei
poteri dell'amministratore dimissionario ad esprimere l'impegno alla ricapitalizzazione per conto della nell'assemblea della TE”. CP_1
Il motivo in esame è inammissibile.
La Corte osserva che a pagina 12 della sentenza di primo grado (né, in realtà, in altra parte della stessa) non è contenuto il passaggio motivazionale indicato.
Infatti, la sentenza del Tribunale non affronta il tema relativo al difetto dei poteri dell'amministratore dimissionario in quanto – così come evidenziato in premessa Parte_2
– questione ritenuta “coperta” dal principio del ne bis in idem, essendo stata già decisa con lodo arbitrale del 7 giugno 2021 ex art. 824 bis c.p.c. cit.
IV) Col quarto motivo, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Parte_1
ritenuto priva di fondamento la prospettata nullità della deliberazione 7.4.2020, per illiceità dell'oggetto, “ai sensi dell'art. 2479 ter c.c.”.
Lamenta, essenzialmente, parte appellante che l'operazione realizzata dall'amministratore Pt_2
integri il delitto di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) e, di conseguenza, la delibera di
[...]
ratifica del 7.4.2020 sia nulla.
In particolare – ribadisce l'appellante – l'assemblea di con tale deliberazione, ha CP_1 ratificato l'operazione di ricapitalizzazione e di copertura delle perdite di TE SR, quale società ormai decotta, per euro 511.499,00, da parte dell'amministratore dimissionario e in conflitto di interessi ( , che cagionava intenzionalmente il correlativo danno Parte_2
patrimoniale, senza conseguire alcun vantaggio e al solo fine di evitare responsabilità civili e penali, essendo stato amministratore di entrambe le Società.
Ciò premesso, il motivo di appello in esame non risulta suscettibile di accoglimento, per le seguenti principali considerazioni.
IV.A. Occorre in primo luogo evidenziare come, nel caso di specie – in relazione alla dedotta nullità della delibera assembleare 7.4.2020 – trovi applicazione il disposto di cui all'art. 2379 c.c. specificamente previsto per le “società per azioni” e non quello di cui all'art. 2479 ter c.c.
pagina 13 di 17 richiamato da parte appellante, in quanto, sebbene rechi una disciplina sostanzialmente coincidente,
è destinato alle sole “SR”.
IV.B. Fatta tale precisazione, la Corte osserva che – in linea generale e astratta – l'eventuale integrazione del reato di infedeltà patrimoniale non determina l'illiceità dell'oggetto della deliberazione e, dunque, la sua “nullità” ex art. 2379 c.c.
Secondo l'orientamento interpretativo al quale si ritiene di aderire, “nell'ambito dell'autonoma disciplina dell'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società per azioni, la previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 c.c., di impossibilità o illiceità dell'oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela di interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, risultando dirette ad
impedire deviazioni dallo scopo economico pratico del rapporto di società” (Cass. civ. sez. II, n.
6882/2014).
Quindi, in materia societaria, a differenza di quanto previsto per l'azione generale di nullità del contratto (artt. 1418 e ss. c.c.), onde favorire la stabilità delle decisioni assunte dall'assemblea e l'attività gestoria conseguente, le deliberazioni sono, di regola, annullabili, nel rispetto dei termini previsti dalla legge e su iniziativa dei soggetti legittimati - anche laddove sussistano violazioni di
“norme imperative” - e sono nulle soltanto in ipotesi residuali.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che l'art. 2634 c.c. – (che punisce la condotta, tra gli altri, degli amministratori che, versando in posizione di conflitto di interessi con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale) – è norma incriminatrice posta a tutela del patrimonio individuale della società e non, invece, di un interesse di carattere ”generale” (come pagina 14 di 17 ad esempio, l'interesse del mercato6, delle regolari contrattazioni con altri operatori economici
(pubblici o privati), dei creditori, ecc.…)7.
Sul punto, si osserva che, ai sensi del comma quarto dell'art. 2634 c.c., “per i delitti previsti dal primo e dal secondo comma8 si procede a querela della persona offesa”, così condizionandosi alla valutazione di quest'ultima la procedibilità dell'azione penale: si tratta di disciplina che appare non compatibile con la ravvisata finalità “generale” degli interessi protetti.
Sul punto, a conforto di tale interpretazione, si richiama Cass. Pen. n. 39506/2015, in base alla quale: “la legittimazione alla proposizione della querela per il reato di infedeltà patrimoniale dell'amministratore spetta non solo alla società nel suo complesso ma anche – e disgiuntamente – al singolo socio”, escludendosi analoga legittimazione ai creditori sociali, a conferma del fatto che il bene giuridico protetto non trascende l'interesse “individuale” della società.
Inoltre, la disposizione incriminatrice, dà specifica rilevanza: all'interesse dell'amministratore in
“conflitto di interessi” con quello della Società (quindi, in posizione “antitetica” rispetto a quest'ultima, non essendo sufficiente una mera sovrapposizione di interessi, Cass. Pen., n.
55412/2018); alla deliberazione di un atto dispositivo di beni sociali;
all'evento di danno intenzionalmente cagionato alla società amministrata;
al fine specifico, in capo all'agente, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio (così, Cass. Pen., n. 40466/2019).
Trattasi di disposizione incriminatrice che, ad avviso di questa Corte, risulta finalizzata a proteggere l'integrità del patrimonio sociale rispetto alle decisioni assunte dall'amministratore
“infedele”, nel senso appena precisato. 6 In tale senso, Cass. Civ. n. 7433/2023, confermando il proprio orientamento, ha ribadito che la deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio di una società per azioni - che viola i precetti di chiarezza e di precisione previsti dall'art. 2423 c.c. - è nulla per illiceità dell'oggetto e non solo annullabile (per violazione del dovere di corretta informazione ai soci in ordine alla misura degli utili e delle perdite di impresa), avendo rilevanza non solo endosocietaria, ma essendo rivolta al “mercato” (con conferma di C.A. Milano, sentenza 15.01.2018). Cfr. Cass. Civ. n. 4120/2016; Cass. Civ. n. 4874/2006; 8 Il secondo comma punisce, con la stessa pena, “il fatto se commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale”; pagina 15 di 17 IV.C. In ogni caso, sotto diverso profilo, la Corte osserva che – nella fattispecie concreta – non sussistono elementi idonei a ritenere integrato l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice e, segnatamente, il dolo intenzionale nella causazione del danno alla Società.
Invero, era socia di minoranza di TE SR e aveva interesse a “salvare” il valore della CP_1 propria partecipazione sociale, così come dimostrato dalla (iniziale) opposizione dell'appellante alla messa in liquidazione della Società partecipata, al fine di accedere alla procedura di
“concordato preventivo in continuità” e, più di più recente, “all'accordo di ristrutturazione dei debiti”.
Tali circostanze consentono di escludere quello stato di “irrimediabile decozione” in cui – secondo parte appellante – versava, a tale momento, TE SR, atteso che le indicate procedure concorsuali presuppongono, al contrario, una prospettiva di risanamento dell'impresa.
Pertanto, appare meritevole di conferma la decisione del primo Giudice, ove, tra l'altro, ha ritenuto che: “In questo contesto la scelta gestoria dell'amministratore ratificata dall'assemblea della si CP_1 rivela tutt'altro che insensata, trattandosi di una decisione imprenditoriale insindacabile, ancorché rischiosa, mirante al risanamento dell'impresa della società partecipata mediante il fisiologico apporto di finanza da parte di uno dei soci anziché, come avrebbe preferito il socio attore, attraverso il ricorso al beneficio della falcidia concordataria” (pgg. 11 e 12 sentenza primo grado).
Conclusivamente, per tutte le ragioni evidenziate, si ritiene che non si abbia prova adeguata, in questa sede, onde ravvisare, sia pure in via incidentale, gli elementi costitutivi della contestata fattispecie di reato.
V) Per tali principali considerazioni, l'appello viene respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
VI) Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi, in relazione al valore della controversia e all'attività svolta e con esclusione dell'attività istruttoria
(euro 4.389,00 per la fase di studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro
7.298,00 per la fase decisionale, per complessivi euro 14.239,00).
pagina 16 di 17 Non si ravvisano i presupposti per la condanna di ex art. 96 c.p.c., tenuto conto della Parte_1
complessità e della peculiarità della vicenda decisa.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quanto versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa e contraria domanda e eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di e, per l'effetto, Parte_1 CP_7
conferma la sentenza n. 8277/2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data 24.10.2023;
- condanna alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese del Parte_1 CP_1
grado, che liquida in complessivi euro 14.239,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
AN ON DO ON
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del CP_8
LE NI
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 All'art. 7 del medesimo decreto viene dettata la disciplina transitoria, secondo la quale “ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”; 3 cfr. SS.UU. Civili, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199; 5 Il documento n. 108 è relativo all'avviso di conclusione delle indagini preliminari ed è datato 25.1.2022; 7 In applicazione di tali principi, si è ritenuta annullabile e non nulla la delibera assembleare di aumento del capitale sociale di una società per azioni, che sia stata assunta con violazione del diritto di opzione, “in quanto tale diritto è tutelato dalla legge solo in funzione dell'interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un'ipotesi di mera annullabilità” (Cass. Civ., n. 2670/2020; cfr. Cass. Civ., n. 1361/2011);