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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2322/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale e divorzio-scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti GIAN Parte_1 C.F._1
GIACOMO DE MARTINI e MONICA ALICICCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
Ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. ricorso introduttivo di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “1) Accertatao che la SI.ra ha abbandonato il tetto coniugale violando il dovere di CP_1
coabitazione previsto dall'art. 43 del c.c. dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione
personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con addebito della separazione per colpa alla
moglie per violazione da parte di quest'ultima del dovere di coabitazione;
2) Dichiarara che a seguito dell'addebito della separazione nulla il ricorrente dovrà versare alla
moglie e che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento personale;
3) Si chiede che il Tribunale adito all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, anche parziale,
che abbia pronunciato la separazione dei coniugi e fermo il rispetto dei termini previsti dall' articolo 3
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, Voglia anche dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.10.2024 il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale la sig.ra per ottenere la separazione Controparte_1
giudiziale e il divorzio-scioglimento del matrimonio contratto in PLAYA (CUBA) in data 06.03.2023
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di THIESI (SS) per l'Anno 2023 - N.
5 - Parte II -
Serie C - Ufficio 1.
A tal proposito, ha allegato di essersi separato di fatto dalla moglie, dalla quale non ha avuto figli, nel mese di marzo dell'anno 2024, allorquando la resistente si era allontanata dalla casa coniugale (di proprietà esclusiva del ricorrente) stabilita in Thiesi subito dopo la celebrazione del matrimonio, per raggiungere la sorella a Salamanca, e che da allora non aveva più dato notizie di sé.
Ha esposto, inoltre, che la prolungata assenza della coniuge l'aveva determinato a voler chiedere la separazione e che solo a quel punto, nel raccogliere la documentazione necessaria ad istruire le pratiche,
aveva appreso che la moglie risulta residente in [...] (v. certificato di residenza allegato).
pagina 2 di 4 La convenuta non si è costituita, né è mai comparsa davanti al Giudice relatore, che ne ha dichiarato la contumacia rimettendo la decisione al Collegio.
***
Premesso che l'aty. 473 bis . 47 cpc stabilisce che “In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'attore”, la competenza del presente giudizio di separazione è del Tribunale di Sassari, Giudice territorialmente competente quale foro dell'attore, non essendovi figli nati dal matrimonio ed essendo la convenuta “irreperibile”
presso l'indirizzo di residenza anagrafica secondo la relata di notifica dell'agente notificatore.
Le allegazioni del ricorrente e la condotta processuale della convenuta consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione giudiziale delle parti del presente giudizio.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art.473-bis 49 cpc, il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b) della legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorso un anno- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Spese di lite al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione giudiziale dei sigg.ri e Parte_1 [...]
autorizzando l'Ufficiale dello stato civile del Comune di THIESI (SS) alle CP_1
pagina 3 di 4 trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di THIESI - Anno 2023 – Numero
5 - Parte II – Serie C - Ufficio 1).
2) Spese di lite al definitivo.
3) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore.
Così deciso in Sassari oggi, 24.03.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2322/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale e divorzio-scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti GIAN Parte_1 C.F._1
GIACOMO DE MARTINI e MONICA ALICICCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
Ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. ricorso introduttivo di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “1) Accertatao che la SI.ra ha abbandonato il tetto coniugale violando il dovere di CP_1
coabitazione previsto dall'art. 43 del c.c. dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione
personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con addebito della separazione per colpa alla
moglie per violazione da parte di quest'ultima del dovere di coabitazione;
2) Dichiarara che a seguito dell'addebito della separazione nulla il ricorrente dovrà versare alla
moglie e che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento personale;
3) Si chiede che il Tribunale adito all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, anche parziale,
che abbia pronunciato la separazione dei coniugi e fermo il rispetto dei termini previsti dall' articolo 3
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, Voglia anche dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.10.2024 il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale la sig.ra per ottenere la separazione Controparte_1
giudiziale e il divorzio-scioglimento del matrimonio contratto in PLAYA (CUBA) in data 06.03.2023
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di THIESI (SS) per l'Anno 2023 - N.
5 - Parte II -
Serie C - Ufficio 1.
A tal proposito, ha allegato di essersi separato di fatto dalla moglie, dalla quale non ha avuto figli, nel mese di marzo dell'anno 2024, allorquando la resistente si era allontanata dalla casa coniugale (di proprietà esclusiva del ricorrente) stabilita in Thiesi subito dopo la celebrazione del matrimonio, per raggiungere la sorella a Salamanca, e che da allora non aveva più dato notizie di sé.
Ha esposto, inoltre, che la prolungata assenza della coniuge l'aveva determinato a voler chiedere la separazione e che solo a quel punto, nel raccogliere la documentazione necessaria ad istruire le pratiche,
aveva appreso che la moglie risulta residente in [...] (v. certificato di residenza allegato).
pagina 2 di 4 La convenuta non si è costituita, né è mai comparsa davanti al Giudice relatore, che ne ha dichiarato la contumacia rimettendo la decisione al Collegio.
***
Premesso che l'aty. 473 bis . 47 cpc stabilisce che “In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'attore”, la competenza del presente giudizio di separazione è del Tribunale di Sassari, Giudice territorialmente competente quale foro dell'attore, non essendovi figli nati dal matrimonio ed essendo la convenuta “irreperibile”
presso l'indirizzo di residenza anagrafica secondo la relata di notifica dell'agente notificatore.
Le allegazioni del ricorrente e la condotta processuale della convenuta consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione giudiziale delle parti del presente giudizio.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art.473-bis 49 cpc, il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b) della legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorso un anno- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Spese di lite al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione giudiziale dei sigg.ri e Parte_1 [...]
autorizzando l'Ufficiale dello stato civile del Comune di THIESI (SS) alle CP_1
pagina 3 di 4 trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di THIESI - Anno 2023 – Numero
5 - Parte II – Serie C - Ufficio 1).
2) Spese di lite al definitivo.
3) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore.
Così deciso in Sassari oggi, 24.03.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 4 di 4