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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dopo essere uscita alle ore
19:36 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza dell'11 Febbraio 2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2119 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il signor nato ad [...] l'[...] e residente a [...]Parte_1
(AG), nella via SS 115 Ovest, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini CodiceFiscale_1 del presente giudizio, a Gela (CL), nella via Bentivegna n. 7, presso lo studio dell'Avv.
Buccheri Antonio Emanuele, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 409/2021 con domanda riconvenzionale depositato il
19/07/2021,
- ricorrente/opponente -
CONTRO
i signori , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 [...]
, e nato a [...] il [...], C.F. C.F._2 Controparte_2 C.F._3
, entrambi residenti a [...], nella via Noci, elettivamente domiciliati, ai fini
[...]
del presente giudizio, a Porto Empedocle, nella via A. Cassarà snc - Coop. Flavia, presso lo studio dell'Avv. Mariachiara Conigliaro, dal quale sono rappresentati e difesi giusto mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta depositata il 14/01/2022,
- resistenti/opposti -
1 Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per il ricorrente/opponente: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. dell'11 Febbraio 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 409/2021 con domanda riconvenzionale introduttivo della lite, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per i resistenti/opposti: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. dell'11 Febbraio 2025, riportandosi a quelle formulate nella memoria di costituzione e risposta e nella comparsa conclusionale depositate,
rispettivamente, il 14 Gennaio 2022 e l'1 Dicembre 2023, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 19 Luglio 2021, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione a mezzo pec il 15 Settembre 2021, il signor proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 409/2021, emesso nei Parte_1
suoi confronti dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 12/23 Aprile 2021 su istanza dei signori e In particolare, con tale provvedimento, notificato a Controparte_1 Controparte_2
mani l'8 Giugno 2021, gli era stato intimato di pagare a questi ultimi la complessiva somma di
€ 14.000,00, oltre gli interessi calcolati in misura legale dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo di differenza dei canoni di locazione dovuti dal mese di Marzo 2020 al mese di Dicembre 2020, per un totale di €
9.000,00, nonché di canoni di locazione afferenti al mese di Gennaio 2021 e ai mesi di Febbraio
e di Marzo 2021, corrispondenti, rispettivamente, a € 1.500,00 e a € 3.500,00 (€ 1.750,00 x 2), che era tenuto a versare per la locazione dell'immobile, di proprietà dei resistenti, sito a Porto
Empedocle (AG), nella via Noci, distinto catastalmente al foglio 18, particella n. 453. All'uopo il ricorrente esponeva che, a seguito di inutile richiesta, aveva esperito nei riguardi degli opposti la procedura di mediazione per ottenere la rinegoziazione dei canoni di locazione in parola,
tenuto conto che, a causa delle restrizioni imposte dal governo per contenere la diffusione del
Covid 19, l'attività di panificazione, di bar, di ristorante self-service, di tavola calda e di pasticceria, da lui esercitata all'interno del citato locale, aveva subito un decremento economico, fino a cessarla definitivamente nel mese di Gennaio 2021. Specificando che, il suddetto tentativo aveva avuto esito negativo il 29 Settembre 2020. Di guisa che, il contratto di locazione commerciale stipulato con i prefati locatori il 31 Gennaio 2015 non si era tacitamente rinnovato, contrariamente a quanto asserito nel ricorso per decreto ingiuntivo datato 12 Marzo
2 2021. Riferiva, altresì, di avere tentato invano, sia tramite lettere raccomandate del 30 Gennaio
2021 e del 19 Aprile 2021, fissando degli incontri per il giorno 27 Febbraio 2021 e nello studio del proprio legale;
sia, successivamente, con offerta reale formulata a mezzo U.N.E.P. presso il
Tribunale di Agrigento, il cui verbale era stato redatto il 22 Marzo 2021, di consegnare a e l'immobile in questione e le relative chiavi. Sul piano Controparte_1 Controparte_2 del diritto l'opponente eccepiva che, i resistenti si erano resi inadempienti rispetto alla sua richiesta volta a ottenere una riduzione del canone di locazione dovutogli a € 600,00 mensili, giustificata dal fatto che, i cennati provvedimenti governativi, che avevano disposto inizialmente la chiusura del suo esercizio commerciale e, poi, limitazioni all'accesso della clientela all'interno del medesimo, avevano ridotto il godimento del bene locato a 1/3 della rispettiva superficie. Affermando non solo che l'obiezione di inadempimento da egli sollevata ai sensi dell'art. 1460 c.c. era applicabile all'ipotesi in esame;
ma, altresì, che il mancato pagamento del menzionato canone di locazione per come pattuito negozialmente doveva essere valutato alla luce dei principi della buona fede e della correttezza nell'esecuzione dell'enunciato contratto, essendosi egli sempre attivato per addivenire a una soluzione bonaria ed equa della vicenda. In via subordinata alla richiesta in dibattito obiettava che, nella fattispecie doveva applicarsi la normativa disciplinante i casi di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. Ragion per cui, l'adita autorità giudiziaria, facendo ricorso alla buona fede integrativa per ricondurre il nominato negozio giuridico nei limiti dell'alea contrattuale ordinaria, a fronte della posizione di eccessivo vantaggio in cui si erano ritrovati i locatori in conseguenza della situazione superiormente descritta, poteva disporre la riduzione del canone di locazione in dibattito a € 600,00 mensili per il periodo ricompreso tra il mese di Marzo 2020
e il mese di Febbraio 2021. L'istante asseriva, inoltre, di avere anche diritto, a norma dell'art. 1575 c.c., a una riduzione del 30% dei canoni di locazione già pagati per l'anno 2018.
Osservando che, nell'arco temporale intercorrente fra i mesi di Gennaio e di Ottobre 2018 gli opposti avevano omesso, in spregio all'obbligo negoziale su essi gravante, tanto di eliminare tempestivamente le infiltrazioni verificatesi dentro il ricordato locale, che avevano comportato la formazione di umidità nei vani adibiti a cucina e laboratorio, nonché il distacco dell'intonaco; quanto di provvedere con solerzia a sistemare delle palme esistenti sul terreno che vi era adiacente, di cui erano pure proprietari. Lo stesso denunciava, al contempo, che, poiché al momento della consegna si presentava in pessime condizioni e dotato di impianti inutilizzabili,
in accordo con i signori e aveva eseguito nel Controparte_1 Controparte_2
3 richiamato bene dei lavori di ripristino. Reclamando che, per tale motivo gli spettava, in ossequio al disposto dell'art. 1592 c.c., una indennità per i miglioramenti apportativi, che era stata quantificata nella relazione tecnica di parte debitamente allegata nel proprio fascicolo.
Rilevava di avere, in ogni caso, diritto a ottenere dai resistenti un indennizzo, ex art. 2041 c.c.,
a fronte dell'arricchimento ingiustificato di cui avevano fruito a seguito della realizzazione delle citate opere. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva al Tribunale di Agrigento,
preliminarmente, di non concedere la provvisoria esecuzione della predetta ingiunzione di pagamento, revocandola e ponendola nel nulla. Nel merito, di dichiarare, innanzitutto,
l'inadempimento dei prefati locatori ai sensi dell'art. 1460 c.c., stabilendo che la rata mensile del canone di locazione che doveva versare per i mesi da Marzo 2020 a Gennaio 2021 era di €
600,00, o, in subordine, l'eccessiva onerosità sopravvenuta della relativa obbligazione, riducendola alla predetta somma da versare mensilmente. In secondo luogo, che non vi era stato nessun rinnovo tacito del cennato contratto di locazione. In terz'ordine, e in via riconvenzionale, che gli spettava, da un lato, una riduzione del 30% del canone versato per l'anno 2018, equivalente a € 5.400,00; dall'altro, un indennizzo a norma dell'art. 1592 c.c. pari a € 29.136,26,
o a quell'importo, maggiore, o minore, ritenuto di giustizia, ovvero determinato equitativamente ex art. 1226 c.c. In subordine, e sempre in linea riconvenzionale, che, ai sensi dell'art. 2041 c.c., aveva diritto a un indennizzo di € 29.136,26, o computato in un altro superiore, o minore ammontare valutato giusto, ovvero liquidato in modo equitativo. Infine, in ulteriore subordine, nell'ipotesi di accoglimento delle ragioni degli opposti, di ridurre secondo giustizia ed equità la somma che era tenuto a corrispondere, compensandola con gli importi di cui era creditore.
I signori e si costituivano nel presente giudizio Controparte_1 Controparte_2
depositando il 14 Gennaio 2022 il rispettivo fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto difensivo prendevano posizione nei riguardi dei vari motivi e delle richieste di natura riconvenzionale formulati da per giustificarne la instaurazione. In forza delle Parte_1 ragioni ivi dedotte domandavano all'adita autorità giudiziaria, preliminarmente, sia di rimetterli in termini per consentirgli il deposito del materiale probatorio che erano stati impossibilitati a produrre in ius;
sia di concedere la provvisoria esecuzione del menzionato decreto ingiuntivo.
Nel merito, di rigettare l'opposizione in esame e tutte le pretese del ricorrente, confermando tale provvedimento monitorio.
4 Con ordinanza emessa il 18 Gennaio 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite assegnava alla parte più diligente il termine di quindici giorni per esperire la mediazione. La relativa procedura, iniziata dall'opponente, aveva esito negativo. Mediante
provvedimento adottato il 7 Giugno 2022 l'adita autorità giudiziaria, per un verso, rigettava le richieste di concessione della provvisoria esecuzione della enunciata ingiunzione di pagamento e di rimessione in termini reiterate dai nominati locatori;
per un altro, ammetteva soltanto la prova testimoniale dedotta dall'istante nel ricordato ricorso, non anche quella diretta e a contrario articolate dai primi per le ragioni ivi illustrate. La teste intimata dall'istante veniva escussa durante l'udienza del 29 Novembre 2022. Con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio in cui si era ritirato all'esito della richiamata seduta il Giudice non ammetteva la
C.T.U. richiesta dal signor . Indi, nel corso dell'udienza odierna dell'11 Parte_1
Febbraio 2025 i difensori delle parti discutono la causa come in epigrafe, l'adita autorità giudiziaria l'assume in decisione e, ritiratasi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della quale dà lettura in pubblica udienza in loro assenza.
2.- In diritto. L'opposizione proposta con il ricorso introduttivo del procedimento de quo, volta a ottenere, fra l'atro, la revoca e la declaratoria di nullità e di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 409/2021, emesso dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 12/23 Aprile 2021 contro l'opponente su istanza degli opposti è giuridicamente legittima e fondata soltanto con riguardo a una delle argomentazioni formulate per supportarla, comportante la riduzione dell'importo ingiunto.
Privi dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesano i primi due motivi articolati dal signor per contrastare il citato provvedimento Parte_1
monitorio, nonché le pretese che ne conseguono, da egli fatte valere. Per il tramite del primo il ricorrente eccepisce che, i signori e si sono resi Controparte_1 Controparte_2
inadempienti rispetto alla sua richiesta, finalizzata a ottenere una riduzione a € 600,00 mensili del canone di locazione dovutogli per l'arco temporale intercorrente fra il mese di Marzo 2020
e il mese di Gennaio 2021, a seguito della conclusione fra loro del contratto sottoscritto il 31
Gennaio 2015, avente a oggetto l'immobile ubicato nel Comune di Porto Empedocle, nella via
Noci, censito catastalmente al foglio 18, particella n. 453, di cui i secondi sono proprietari.
Osservando che, tale richiesta si giustifica per il fatto che, i provvedimenti governativi adottati a partire dal mese di Febbraio 2020, che, per fronteggiare il contagio da Covid 19, hanno
5 disposto, inizialmente, la chiusura degli esercizi commerciali, ivi compreso quello di cui era all'epoca titolare, e, poi, limitazioni all'accesso della clientela all'interno dei medesimi, hanno ridotto il godimento da parte sua dell'anzidetto bene a soltanto 1/3 della rispettiva superficie. Il ricorrente afferma, in merito, non solo che l'obiezione di inadempimento da lui sollevata ai sensi dell'art. 1460 c.c. è applicabile alla ipotesi che ci occupa;
ma, altresì, che il mancato pagamento del cennato canone di locazione nell'ammontare pattuito negozialmente, pari a €
1.500,00 al mese, deve essere valutato alla luce dei principi della buona fede e della correttezza nell'esecuzione del menzionato negozio giuridico, stante che si è sempre attivato per addivenire a una soluzione bonaria ed equa della vicenda. Con il motivo esposto, invece, al punto B)
dell'enunciato ricorso l'istante obietta che, nel caso di specie deve applicarsi la normativa disciplinante i casi di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. Di guisa che, secondo il suo assunto l'adita autorità giudiziaria, ricorrendo alla buona fede integrativa per ricondurre il nominato contratto nei limiti dell'alea negoziale ordinaria, a fronte della posizione di eccessivo vantaggio in cui si sono ritrovati i prefati locatori in conseguenza della situazione superiormente descritta, può disporre la riduzione del canone di locazione in parola a € 600,00
mensili per il lasso di tempo che va dal mese di Marzo 2020 al mese di Febbraio 2021. Allo
scopo di corroborare la decisione di valutare inaccoglibili le argomentazioni testé illustrate e le richieste a esse collegate, formulate dal signor , è necessario evidenziare alcuni Parte_1 significativi ed emblematici aspetti. Invero, l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di
Covid 19 ha comportato la chiusura, totale, e/o parziale di diversi esercizi commerciali. Essa ha, infatti, ispirato l'art. 91 del D. L. n. 18/2020 che, integrando l'art. 3 del D. L. n. 6/2020, convertito con modifiche con la legge n. 123/2020, nell'introdurre l'art. 6bis ha stabilito, in relazione alla ricordata situazione emergenziale, che: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Si tratta di una regola di giudizio che limita il libero convincimento del giudice, qualificando alla stregua di causa di esclusione della responsabilità soggettiva e, quindi, come ipotesi di impossibilità
oggettiva sopravvenuta ex art. 1256 c.c. il rispetto delle misure di contenimento disposte dal governo, che rendono difficoltosa la materiale esecuzione del comportamento deontico stabilito a carico del debitore. E' agevole appurare che, in assenza della citata norma la difficoltà, o la maggiore onerosità nell'adempiere non sarebbe da sola sufficiente, secondo le regole generali,
6 per esonerare un soggetto, quale è il ricorrente che all'epoca dei fatti di lite era titolare di un esercizio commerciale esercente l'attività di panificazione, di bar, di ristorante self-service, di tavola calda e di pasticceria nell'immobile locatogli dai resistenti, a un “dare”, o a un “facere”, soprattutto se fungibili. In forza di queste considerazioni, la circostanza eccezionale, costituta dalla emergenza provocata dalla pandemia di Covid 19, impone di indagare i rimedi contrattuali previsti dal nostro ordinamento per fronteggiare le conseguenze economiche connesse all'impossibilità di adempiere gli impegni assunti negozialmente. Ebbene, deve ritenersi che nella maggior parte delle ipotesi, come avvenuto nel caso di specie, il conduttore non ha interesse a sciogliere il rapporto contrattuale e a riconsegnare l'immobile al locatore. Laddove,
tale tipo di recesso, qualora posto in essere, va reputato lecito ai sensi dell'art. 27 della legge n.
392/1978, non essendovi dubbi sulla possibilità di qualificare come gravi motivi gli effetti della suddetta pandemia sulle attività commerciali colpite dalle restrizioni imposte dalla legge.
Sicché, bisogna indagare il rimedio dell'impossibilità sopravvenuta. In proposito giova ricordare che, l'art. 1256 c.c. prevede che, mentre l'impossibilità sopravvenuta definitiva determina l'estinzione dell'obbligazione e la restituzione della controprestazione già eventualmente eseguita, quella temporanea comporta la possibilità che l'obbligazione sia eseguita non appena possibile, salva la mancanza di interesse del creditore a conseguirla in ragione del ritardo alla medesima collegato. Tra i casi di impossibilità sopravvenuta rientra principalmente la c.d. causa di forza maggiore, intesa quale evento imprevedibile e inevitabile,
che non consente di portare a termine l'impegno assunto negozialmente. Questa definizione ben si attaglia all'emergenza epidemiologica provocata dal Covid 19, così come descritta dal legislatore nelle norme sopra invocate. Però, la stessa non può essere applicata nelle ipotesi, fra cui rientra quella qui analizzata, nelle quali la prestazione ha ad oggetto il pagamento di somme di denaro secondo il principio genus numquam perit, che si segue in materia di obbligazioni.
D'altro canto, pure l'istituto dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, disciplinato dagli artt. 1467
e ss c.c., espressamente richiamato dal signor , non sembra calzante ai fini Parte_1
della soluzione della controversia. Ciò in quanto, la riduzione della prestazione, ovvero la modifica delle modalità di esecuzione sufficienti a ricondurla ad equità ai sensi del III comma della cennata norma codicistica, non consegue automaticamente alla richiesta del conduttore;
bensì, si configura alla stregua di offerta proveniente dall'altro contraente. In effetti, conformemente al disposto del I comma dell'art. 1467 c.c., colui che, come il ricorrente, ha preso in locazione un bene, se ritiene che la rispettiva prestazione sia divenuta eccessivamente
7 onerosa, può solamente chiedere la risoluzione del contratto. In tale caso, soltanto il locatore può impedirla offrendo, lo si ribadisce, una modifica dell'accordo negoziale secondo equità.
Inoltre, dal riferimento esplicito all'art. 1458 c.c., contenuto nel menzionato I comma dell'art. 1467 c.c., discende che, l'eventuale pronuncia di accoglimento opererebbe ex nunc, lasciando inalterate le debenze medio tempore maturate. Risulta, poi, dubbia l'applicazione analogica in materia di locazione commerciale della disciplina dettata dall'art. 1623, I comma, c.c. con riferimento all'affitto di una cosa produttiva, mobile o immobile. Esso stabilisce che: “Se, in conseguenza di una disposizione di legge, o di un provvedimento dell'autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le
parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento
o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto”. Si tratta, a ben guardare, di una norma a carattere eccezionale, codificata dal legislatore per le enunciate ipotesi di affitto, che, in quanto tale, non è suscettibile di applicazione analogica. La
nominata disposizione codicistica, quindi, lungi dall'escludere la responsabilità del debitore per il mancato adempimento dell'obbligazione principale su di lui incombente, che è quella del pagamento del canone, di per sé sempre possibile essendo una prestazione di genere, deve essere interpretata, in virtù delle indicazioni fornite nella relazione tematica dell'8 Luglio 2020
dalla Suprema Corte di Cassazione, come obbligo per le parti di rinegoziare i termini contrattuali secondo buona fede, quando l'emergenza pandemica abbia inciso in modo significativo sull'attività commerciale del conduttore. Segnatamente, nella relazione tematica in commento si ritiene che, la rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio, diventa un passaggio obbligato, che serve a conservare il piano dei costi e dei ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all'obbligo di ripristinarlo commette una grave violazione del regolamento contrattuale. Se così è, allora l'obbligo di rinegoziazione ex bona fide non urta, ma, al contrario, rispetta l'autonomia negoziale delle parti che un siffatto dovere non abbiano manifestamente escluso. Tale obbligo, assecondando l'esigenza cooperativa propria dei contratti di lungo periodo, consente la realizzazione, e non la manipolazione della volontà delle parti. In quest'ottica, anche l'interpretazione del contratto secondo buona fede ai sensi dell'art. 1366 c.c. può avere un ruolo rilevante nell'enucleazione di un dovere di rinegoziazione. Di guisa che, sulla scorta della ricordata norma è possibile ipotizzare la comune intenzione dei contraenti di rivedere, adeguare, o modificare l'assetto negoziale al variare della situazione di fatto, ove le condizioni pattuite non rispondano più alla
8 logica economica sottesa alla conclusione del contratto. In altri termini, è verosimile ritenere che le parti, se ne fossero state a conoscenza, avrebbero, comunque, trattato sulla base delle condizioni sopravvenute, dal momento che si sarebbe rivelata irrazionale una negoziazione impostata su una situazione di mercato non rispondente alla realtà. Dalle considerazioni che precedono discende che, il rifiuto a rinegoziare della parte, ex art. 1375 c.c. si risolve in un comportamento opportunistico, che l'ordinamento non può tutelare e tollerare. È la buona fede,
sotto i diversi versanti (esecutivo, interpretativo) in cui viene in rilievo, ad imporre ai contraenti di rendersi disponibili alla modificazione dell'accordo contrattuale, allorché la parte interessata a mantenere in essere un rapporto in senso aderente alla concreta realtà del mercato inviti l'altra a rinegoziare. A questo termine deve attribuirsi il significato di impegnarsi a porre in essere tutti quegli atti che, in relazione alle circostanze, possono concretamente consentire alle parti di accordarsi sulle condizioni dell'adeguamento del contratto, alla luce delle modificazioni intervenute. E' ovvio presumere che, sarà il contraente svantaggiato a domandare alla controparte l'adeguamento del negozio giuridico da loro concluso, indicando, altresì, le modifiche da apportare alle pattuizioni precedentemente concordate. L'altro contraente dovrà
condurre la rinegoziazione in modo costruttivo. I criteri dai quali desumere il comportamento delle parti nel corso delle trattative destinate alla rinegoziazione del contratto sono offerti sempre dalla clausola generale di buona fede, sancita dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Essa, in effetti,
non è una regola sul contenuto;
piuttosto, sulla condotta. E' opportuno precisare che, l'obbligo di rinegoziare impone di intavolare nuove trattative e di condurle correttamente, ma non anche quello di concludere il contratto modificativo. Di conseguenza, la parte tenuta alla rinegoziazione è adempiente se, in presenza dei presupposti che richiedono la revisione del contratto, promuove una trattativa, o raccoglie positivamente l'invito di rinegoziare rivoltole dall'altro contraente e se propone soluzioni riequilibrative, che possano ritenersi eque e accettabili tenuto conto dell'economia del contratto. Certamente, non può esserle richiesto di acconsentire a ogni pretesa avanzata dalla parte svantaggiata, ovvero di addivenire, in ogni caso, alla conclusione del negozio giuridico, che, ovviamente, presuppone valutazioni personali di convenienza economica e giuridica, che non possono essere sottratte né all'uno, né all'altro contraente. Per contro, si avrà inadempimento se la parte tenuta alla rinegoziazione si oppone in maniera assoluta e ingiustificata ad essa, o si limita a intavolare delle trattative di mera facciata, senza avere alcuna effettiva intenzione di rivedere i termini dell'accordo.
L'inosservanza dell'obbligo in parola dimora nel rifiuto di intraprendere il confronto, oppure
9 nel condurre trattative maliziose, in mancanza di una seria volontà di modificare il contratto.
Per giurisprudenza costante i canoni della solidarietà contrattuale, fondati sulla buona fede,
prescrivono di salvaguardare l'interesse altrui, ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio, personale o economico. La clausola generale di buona fede è una disposizione elastica, che richiede giudizi di valore in sede applicativa. Il che postula che, il giudice è
chiamato a compiere delle scelte e, dinanzi a diverse possibili soluzioni, a decidere per l'opzione che, a suo parere, è più congeniale alla fattispecie concreta, purché disponga degli elementi per esprimere una valutazione rigorosa che non sfoci nell'arbitrio. Il riferimento all'equilibrio originario delle prestazioni rappresenta al riguardo un criterio essenziale. A fronte di una sopravvenienza che altera l'equilibrio dello scambio, ciò che ragionevolmente occorre è
che il contratto prosegua. Però, deve restare in vita con gli aggiustamenti necessari per superare i problemi e le difficoltà che si sono presentati. A questo precipuo fine risultano necessari rimedi manutentivi, che mirino a mantenere il contratto, ovvero di adeguamento, che lo salvino conformandolo alle circostanze ed esigenze sopravvenute.
2.1.- Prendendo le mosse dai principi e dalle argomentazioni appena esposti si perviene alla constatazione che, nella fattispecie non risulta dimostrato che le misure restrittive volte al contenimento dell'emergenza Covid 19, adottate nel nostro paese dall'autorità di governo, hanno inciso, rendendola più onerosa, sulla prestazione principale gravante sul ricorrente, che si sostanzia nel pagamento a favore dei signori e dei Controparte_1 Controparte_2
canoni di locazione, nel loro ammontare integrale, per il periodo ricompreso fra i mesi di Marzo
2020 e di Gennaio 2021. In tal senso, l'opponente non ha prodotto agli atti del presente giudizio alcun elemento per poter valutare concretamente l'incidenza effettiva e reale dell'emergenza pandemica sulla situazione contrattuale e, in particolare, sullo svolgimento della propria attività
commerciale di panificazione, di bar, di ristorante self-service, di tavola calda e di pasticceria.
Il medesimo nulla ha spiegato in ordine a quest'ultima, vale a dire, di come operava prima della pandemia, nonché di quale era la sua redditività in epoca antecedente alla situazione emergenziale e quali orari di apertura osservava. L'odierno istante non ha nemmeno fornito elementi istruttori utili per verificare la fondatezza della domanda, avanzata in linea principale incoando il procedimento de quo, di riduzione del canone nella misura di € 600,00, da lui corrisposta ai resistenti nel citato arco temporale, o per poter in qualche modo istruire la stima dell'asserito svilimento della prestazione in un'ottica di valutazione dell'obbligo di rinegoziazione. Nello specifico, ha omesso di dimostrare che, come sostenuto Parte_1
10 nel predetto ricorso, le chiusure imposte alle attività commerciali di ristorazione, quale quella da lui esercitata, gli hanno impedito in modo significativo di svolgerla, continuando a godere soltanto della porzione di 1/3 dell'immobile locatogli dagli opposti. Difettando qualsivoglia adeguata prova in merito, diversamente da quanto denunciato dal ricorrente, non è possibile ritenere i signori e inadempienti rispetto all'obbligo di Controparte_1 Controparte_2
rinegoziare il contratto di locazione in contestazione secondo buona fede. Al riguardo, si configura, comunque, dimostrato che i resistenti, accogliendo l'invito proveniente dal menzionato conduttore, nel corso dell'incontro del 26 Ottobre 2020, organizzato dall'organismo di mediazione a cui questi si è rivolto con istanza presentata il 3 Giugno 2020, hanno proposto una soluzione tendente a riequilibrare l'accordo negoziale in discorso, che si manifesta equa e accettabile tenendo conto del rispettivo assetto economico. Invero, come emerge chiaramente dalla disamina del relativo verbale, rinvenibile nel loro fascicolo,
, anche in sostituzione di in forza di debita delega, ha Controparte_1 Controparte_2 dichiarato di essere disposto ad accettare la corresponsione da parte dell'opponente di un canone di locazione di € 600,00 per i mesi da Marzo 2020 a Maggio 2020, di € 900,00 per il periodo successivo sino al mese di Settembre 2020 e di € 1.200,00 per i mesi a seguire fino alla scadenza dell'enunciato negozio giuridico, fissata al 31 Gennaio 2021. A fronte di tale proposta, sicuramente improntata al criterio della buona fede, la signora che ha Parte_2
partecipato al nominato incontro al posto del marito giusta apposita procura Parte_1
notarile, dichiarando che le posizioni sono rimaste distanti, non solo la ha implicitamente rifiutata;
ma, al contempo, ha affermato non essere necessaria quella eventualmente formulata dal mediatore, invocata dal ricordato locatore. Tant'è vero che, quest'ultimo non ha potuto fare altro che prendere atto dell'esito negativo della mediazione in questione. Non può revocarsi in dubbio che, i resistenti non si sono sottratti all'obbligo di rinegoziare la pattuizione del richiamato contratto, concernente la quantificazione del canone di locazione dovutogli dal ricorrente. Sicché, nessun genere di inadempimento può essergli imputato a tale titolo.
3.- Ciò posto, nonostante il rigetto dei motivi di opposizione avverso il decreto ingiuntivo controverso su esaminati, si rivela accoglibile una peculiare richiesta dedotta dall'opponente nel citato ricorso. Precipuamente, quella di considerare il rapporto negoziale oggetto del contendere già risolto a decorrere dal mese di Febbraio 2021. Ebbene, con lettera raccomandata con a.r. datata 28 Gennaio 2021, recapitata agli opposti il 2 Febbraio 2021 come attestato dai relativi avvisi di ricevimento versati agli atti di causa con la medesima, l'istante, per il tramite
11 del proprio legale, gli ha comunicato, fra l'altro, l'intenzione di risolvere il suddetto contratto di locazione, perché le misure di contenimento adottate dal governo per fronteggiare l'emergenza provocata dal Covid 19, nonché la crisi economica che ne è scaturita hanno determinato, rispetto alle condizioni iniziali, una eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione alla quale si è obbligato, tale da rendere impossibile la prosecuzione della cennata relazione negoziale. A onor del vero, nell'ambito della menzionata nota è stata utilizzata l'espressione “recedere dal contratto de quo”. Tuttavia, la circostanza che, al suo interno si fa esplicito riferimento a una situazione di eccessiva onerosità sopravvenuta, non consente in questa sede di dubitare in ordine alla volontà del signor di risolverlo ai sensi Parte_1 dell'art. 1467 c.c. In conseguenza della enunciata comunicazione, innanzitutto, contrariamente alla tesi sostenuta dai signori e nella propria memoria Controparte_1 Controparte_2
di costituzione e risposta, il nominato negozio giuridico non si è tacitamente rinnovato almeno fino al 30 Giugno 2021. In secondo luogo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1458, I
comma, c.c., espressamente richiamato dal I comma della ricordata norma codicistica, in assenza di una offerta proveniente dai locatori di modificare l'accordo negoziale in dibattito per ricondurlo a equità formulata ai sensi del successivo II comma della medesima, di cui non vi è
prova, gli effetti della risoluzione invocata dal ricorrente non si sono estesi alle prestazioni già
eseguite. Il che si comprende in considerazione della circostanza che, il citato contratto di locazione rientra fra quelli aventi una esecuzione continuata. A ben guardare, la predetta risoluzione incide unicamente sui canoni che l'opponente avrebbe dovuto pagare ai resistenti per i mesi di Febbraio 2021 e di Marzo 2021. Questi ultimi, in base alla clausola integrante l'art. 3 del cennato negozio giuridico, ammontano ciascuno a € 1.750,00, per complessivi €
3.500,00. Tale somma deve essere sottratta dall'importo di € 14.000,00 ingiunto con il provvedimento monitorio impugnato, essendo stata in esso computata. Ragion per cui, da un lato, la menzionata ingiunzione di pagamento va revocata;
dall'altro, l'istante è tenuto a versare agli opposti, a titolo di differenza per le rate dovute per l'arco temporale intercorrente tra i mesi di Marzo 2020 e di Dicembre 2020, nonché di canone di locazione per il mese di Gennaio
2021, pari a € 1.500,00, l'inferiore cifra di € 10.500,00 (ossia: € 14.000,00 - € 3.500,00), oltre gli interessi calcolati in misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
4.- Con il ricorso introduttivo della vertenza processuale che ci occupa Parte_1
ha spiegato due differenti domande di natura riconvenzionale. Per il tramite della prima
12 pretende di ottenere una riduzione del 30% sull'importo dei canoni di locazione già pagati ai signori e nel corso dell'anno 2018. A supporto di tale Controparte_1 Controparte_2
peculiare richiesta afferma che, i resistenti, disattendendo la prescrizione contenuta nell'art. 1575 c.c., hanno omesso di realizzare tempestivamente nell'enunciato lasso di tempo sia i lavori necessari a rimuovere i danni causati dall'umidità provocata da infiltrazioni, verificatesi nei locali adibiti a cucina e a laboratorio del bene locato;
sia gli interventi finalizzati a eliminare il pericolo rappresentato da una palma in procinto di cadere e dalle foglie di altre palme, che invadevano il cortile di pertinenza dello stesso, a loro appartenente. Per fondare la decisione di rigettare la richiesta sottoposta a disamina vanno rilevati dei dirimenti aspetti. Invero, pur ammettendo, per mera ipotesi, che il verificarsi delle infiltrazioni e dell'umidità di cui sopra e il pericolo connesso alla presenza delle nominate piante sia addebitabile alla mancata manutenzione del ricordato immobile e delle rispettive pertinenze a opera dei locatori. Si palesa incontrovertibile che, a prescindere dalla deposizione resa dalla moglie in Parte_2 qualità di teste escussa all'udienza del 29 Novembre 2022, davvero poco circostanziata (cfr.: relativo verbale), il ricorrente non ha documentato che tipo di pregiudizio, se economico o di altro genere, ha subito l'esercizio commerciale da lui gestito, tale da motivare la riduzione del canone locatizio pagato nel corso del 2018' nella misura del 30%. Inoltre, presumendo che il danno arrecatogli dal non tempestivo intervento degli opposti, che a sua detta hanno posto in essere le opere di ripristino all'uopo opportune solamente nel mese di Ottobre 2018, ha natura patrimoniale, l'opponente non ne ha quantificato l'entità. Egli non ha provato un eventuale calo di fatturato conseguente alla situazione appena descritta, non producendo alcuna documentazione contabile concernente la propria attività commerciale in grado di attestarlo.
5.- Resta da analizzare l'ulteriore domanda formulata in via riconvenzionale dall'istante nel richiamato ricorso. Con essa chiede all'adita autorità giudiziaria di dichiarare che, ai sensi dell'art. 1592 c.c., ha diritto alla corresponsione da parte dei signori e Controparte_1 di una indennità, determinata in € 29.136,26, o nell'importo ritenuto di Controparte_2 giustizia, per i miglioramenti apportati all'immobile che gli hanno locato, a seguito dei lavori di ripristino che vi ha realizzato subito dopo la sua consegna. In via subordinata a tale richiesta sostiene che, in ogni caso, i resistenti devono indennizzarlo, ex art. 2041 c.c., Parte_1
a fronte dell'ingiustificato arricchimento di cui fruiscono per effetto dell'espletamento delle citate opere. Relativamente alla prima delle pretese in commento, al fine di ritenerla non accoglibile valgono le considerazioni superiormente articolate. In buona sostanza, al di là delle
13 alquanto generiche dichiarazioni rilasciate sul punto dalla prefata testimone (cfr.: verbale dell'udienza del 29/11/2022), e della relazione tecnica di parte rinvenibile nel proprio fascicolo, il ricorrente non ha minimamente provato quali e quanti interventi ha effettuato nel bene in parola allorché gli è stato consegnato dai locatori. Laddove, quelli individuati nell'anzidetta perizia non trovano conferma in precisi e puntuali riscontri documentali. Mentre, la signora nel corso della sua audizione fa riferimento a impianti e servizi inutilizzabili, Parte_2
oltre che a lavori di ripristino non meglio specificati. Peraltro, per quel che qui interessa maggiormente, l'opponente non ha dimostrato gli esborsi monetari che asserisce di avere affrontato per porre in essere le cennate opere. Nessuna documentazione idonea ad attestare le spese e i costi sostenuti a tale scopo risulta versata nel presente giudizio. Pertanto, la domanda riconvenzionale in esame non è giuridicamente legittima e fondata. Con riferimento, invece, al presunto diritto dell'istante a ottenere dagli opposti un indennizzo a norma dell'art. 2041 c.c.,
per escluderlo è sufficiente sottolineare una troncante circostanza. Segnatamente, nel caso di specie l'azione generale di arricchimento regolata dalla menzionata norma codicistica non è proponibile conformemente al disposto dell'art. 2042 c.c., atteso che compete al signor
[...]
il rimedio civilistico previsto dall'art. 1592 c.c., di cui si è debitamente avvalso Parte_1
instaurando questa contesa, come su rilevato.
6.- Infine, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione avverso l'enunciato decreto ingiuntivo, sembra giusto ed equo compensare tra le parti la metà delle spese di causa,
condannando il ricorrente a rifondere ai signori e la Controparte_1 Controparte_2 rimanente metà delle stesse, che si liquida in complessivi € 1.500,00 per spese, per diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del loro difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, le domande formulate dal signor ai punti A) e B) del ricorso introduttivo del procedimento de quo;
Parte_1
- dichiara, per le argomentazioni su illustrate, che il contratto di locazione commerciale sottoscritto tra le parti in lite il 31 Giugno 2015 si è risolto, ai sensi dell'art. 1467 c.c., a decorrere dall'1 Febbraio 2021;
14 - per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 409/2021, emesso nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 12/23 Aprile 2021 su istanza dei signori CP_1
e notificato a mani il successivo 8 Giugno 2021;
[...] Controparte_2
- condanna, per i motivi superiormente articolati, l'opponente a pagare ai resistenti la somma di € 10.500,00, oltre gli interessi calcolati in misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, le domande formulate dal signor in via riconvenzionale ai punti C) e D) del predetto ricorso;
Parte_1
- infine, compensa tra le parti in causa la metà delle spese del procedimento de quo,
condannando il ricorrente a rifondere agli opposti la restante metà, che si liquida in complessivi
€ 1.500,00 per spese, per diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del loro difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento in data 11 Febbraio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
15
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dopo essere uscita alle ore
19:36 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza dell'11 Febbraio 2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2119 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il signor nato ad [...] l'[...] e residente a [...]Parte_1
(AG), nella via SS 115 Ovest, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini CodiceFiscale_1 del presente giudizio, a Gela (CL), nella via Bentivegna n. 7, presso lo studio dell'Avv.
Buccheri Antonio Emanuele, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 409/2021 con domanda riconvenzionale depositato il
19/07/2021,
- ricorrente/opponente -
CONTRO
i signori , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 [...]
, e nato a [...] il [...], C.F. C.F._2 Controparte_2 C.F._3
, entrambi residenti a [...], nella via Noci, elettivamente domiciliati, ai fini
[...]
del presente giudizio, a Porto Empedocle, nella via A. Cassarà snc - Coop. Flavia, presso lo studio dell'Avv. Mariachiara Conigliaro, dal quale sono rappresentati e difesi giusto mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta depositata il 14/01/2022,
- resistenti/opposti -
1 Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per il ricorrente/opponente: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. dell'11 Febbraio 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 409/2021 con domanda riconvenzionale introduttivo della lite, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per i resistenti/opposti: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. dell'11 Febbraio 2025, riportandosi a quelle formulate nella memoria di costituzione e risposta e nella comparsa conclusionale depositate,
rispettivamente, il 14 Gennaio 2022 e l'1 Dicembre 2023, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 19 Luglio 2021, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione a mezzo pec il 15 Settembre 2021, il signor proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 409/2021, emesso nei Parte_1
suoi confronti dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 12/23 Aprile 2021 su istanza dei signori e In particolare, con tale provvedimento, notificato a Controparte_1 Controparte_2
mani l'8 Giugno 2021, gli era stato intimato di pagare a questi ultimi la complessiva somma di
€ 14.000,00, oltre gli interessi calcolati in misura legale dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo di differenza dei canoni di locazione dovuti dal mese di Marzo 2020 al mese di Dicembre 2020, per un totale di €
9.000,00, nonché di canoni di locazione afferenti al mese di Gennaio 2021 e ai mesi di Febbraio
e di Marzo 2021, corrispondenti, rispettivamente, a € 1.500,00 e a € 3.500,00 (€ 1.750,00 x 2), che era tenuto a versare per la locazione dell'immobile, di proprietà dei resistenti, sito a Porto
Empedocle (AG), nella via Noci, distinto catastalmente al foglio 18, particella n. 453. All'uopo il ricorrente esponeva che, a seguito di inutile richiesta, aveva esperito nei riguardi degli opposti la procedura di mediazione per ottenere la rinegoziazione dei canoni di locazione in parola,
tenuto conto che, a causa delle restrizioni imposte dal governo per contenere la diffusione del
Covid 19, l'attività di panificazione, di bar, di ristorante self-service, di tavola calda e di pasticceria, da lui esercitata all'interno del citato locale, aveva subito un decremento economico, fino a cessarla definitivamente nel mese di Gennaio 2021. Specificando che, il suddetto tentativo aveva avuto esito negativo il 29 Settembre 2020. Di guisa che, il contratto di locazione commerciale stipulato con i prefati locatori il 31 Gennaio 2015 non si era tacitamente rinnovato, contrariamente a quanto asserito nel ricorso per decreto ingiuntivo datato 12 Marzo
2 2021. Riferiva, altresì, di avere tentato invano, sia tramite lettere raccomandate del 30 Gennaio
2021 e del 19 Aprile 2021, fissando degli incontri per il giorno 27 Febbraio 2021 e nello studio del proprio legale;
sia, successivamente, con offerta reale formulata a mezzo U.N.E.P. presso il
Tribunale di Agrigento, il cui verbale era stato redatto il 22 Marzo 2021, di consegnare a e l'immobile in questione e le relative chiavi. Sul piano Controparte_1 Controparte_2 del diritto l'opponente eccepiva che, i resistenti si erano resi inadempienti rispetto alla sua richiesta volta a ottenere una riduzione del canone di locazione dovutogli a € 600,00 mensili, giustificata dal fatto che, i cennati provvedimenti governativi, che avevano disposto inizialmente la chiusura del suo esercizio commerciale e, poi, limitazioni all'accesso della clientela all'interno del medesimo, avevano ridotto il godimento del bene locato a 1/3 della rispettiva superficie. Affermando non solo che l'obiezione di inadempimento da egli sollevata ai sensi dell'art. 1460 c.c. era applicabile all'ipotesi in esame;
ma, altresì, che il mancato pagamento del menzionato canone di locazione per come pattuito negozialmente doveva essere valutato alla luce dei principi della buona fede e della correttezza nell'esecuzione dell'enunciato contratto, essendosi egli sempre attivato per addivenire a una soluzione bonaria ed equa della vicenda. In via subordinata alla richiesta in dibattito obiettava che, nella fattispecie doveva applicarsi la normativa disciplinante i casi di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. Ragion per cui, l'adita autorità giudiziaria, facendo ricorso alla buona fede integrativa per ricondurre il nominato negozio giuridico nei limiti dell'alea contrattuale ordinaria, a fronte della posizione di eccessivo vantaggio in cui si erano ritrovati i locatori in conseguenza della situazione superiormente descritta, poteva disporre la riduzione del canone di locazione in dibattito a € 600,00 mensili per il periodo ricompreso tra il mese di Marzo 2020
e il mese di Febbraio 2021. L'istante asseriva, inoltre, di avere anche diritto, a norma dell'art. 1575 c.c., a una riduzione del 30% dei canoni di locazione già pagati per l'anno 2018.
Osservando che, nell'arco temporale intercorrente fra i mesi di Gennaio e di Ottobre 2018 gli opposti avevano omesso, in spregio all'obbligo negoziale su essi gravante, tanto di eliminare tempestivamente le infiltrazioni verificatesi dentro il ricordato locale, che avevano comportato la formazione di umidità nei vani adibiti a cucina e laboratorio, nonché il distacco dell'intonaco; quanto di provvedere con solerzia a sistemare delle palme esistenti sul terreno che vi era adiacente, di cui erano pure proprietari. Lo stesso denunciava, al contempo, che, poiché al momento della consegna si presentava in pessime condizioni e dotato di impianti inutilizzabili,
in accordo con i signori e aveva eseguito nel Controparte_1 Controparte_2
3 richiamato bene dei lavori di ripristino. Reclamando che, per tale motivo gli spettava, in ossequio al disposto dell'art. 1592 c.c., una indennità per i miglioramenti apportativi, che era stata quantificata nella relazione tecnica di parte debitamente allegata nel proprio fascicolo.
Rilevava di avere, in ogni caso, diritto a ottenere dai resistenti un indennizzo, ex art. 2041 c.c.,
a fronte dell'arricchimento ingiustificato di cui avevano fruito a seguito della realizzazione delle citate opere. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva al Tribunale di Agrigento,
preliminarmente, di non concedere la provvisoria esecuzione della predetta ingiunzione di pagamento, revocandola e ponendola nel nulla. Nel merito, di dichiarare, innanzitutto,
l'inadempimento dei prefati locatori ai sensi dell'art. 1460 c.c., stabilendo che la rata mensile del canone di locazione che doveva versare per i mesi da Marzo 2020 a Gennaio 2021 era di €
600,00, o, in subordine, l'eccessiva onerosità sopravvenuta della relativa obbligazione, riducendola alla predetta somma da versare mensilmente. In secondo luogo, che non vi era stato nessun rinnovo tacito del cennato contratto di locazione. In terz'ordine, e in via riconvenzionale, che gli spettava, da un lato, una riduzione del 30% del canone versato per l'anno 2018, equivalente a € 5.400,00; dall'altro, un indennizzo a norma dell'art. 1592 c.c. pari a € 29.136,26,
o a quell'importo, maggiore, o minore, ritenuto di giustizia, ovvero determinato equitativamente ex art. 1226 c.c. In subordine, e sempre in linea riconvenzionale, che, ai sensi dell'art. 2041 c.c., aveva diritto a un indennizzo di € 29.136,26, o computato in un altro superiore, o minore ammontare valutato giusto, ovvero liquidato in modo equitativo. Infine, in ulteriore subordine, nell'ipotesi di accoglimento delle ragioni degli opposti, di ridurre secondo giustizia ed equità la somma che era tenuto a corrispondere, compensandola con gli importi di cui era creditore.
I signori e si costituivano nel presente giudizio Controparte_1 Controparte_2
depositando il 14 Gennaio 2022 il rispettivo fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto difensivo prendevano posizione nei riguardi dei vari motivi e delle richieste di natura riconvenzionale formulati da per giustificarne la instaurazione. In forza delle Parte_1 ragioni ivi dedotte domandavano all'adita autorità giudiziaria, preliminarmente, sia di rimetterli in termini per consentirgli il deposito del materiale probatorio che erano stati impossibilitati a produrre in ius;
sia di concedere la provvisoria esecuzione del menzionato decreto ingiuntivo.
Nel merito, di rigettare l'opposizione in esame e tutte le pretese del ricorrente, confermando tale provvedimento monitorio.
4 Con ordinanza emessa il 18 Gennaio 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite assegnava alla parte più diligente il termine di quindici giorni per esperire la mediazione. La relativa procedura, iniziata dall'opponente, aveva esito negativo. Mediante
provvedimento adottato il 7 Giugno 2022 l'adita autorità giudiziaria, per un verso, rigettava le richieste di concessione della provvisoria esecuzione della enunciata ingiunzione di pagamento e di rimessione in termini reiterate dai nominati locatori;
per un altro, ammetteva soltanto la prova testimoniale dedotta dall'istante nel ricordato ricorso, non anche quella diretta e a contrario articolate dai primi per le ragioni ivi illustrate. La teste intimata dall'istante veniva escussa durante l'udienza del 29 Novembre 2022. Con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio in cui si era ritirato all'esito della richiamata seduta il Giudice non ammetteva la
C.T.U. richiesta dal signor . Indi, nel corso dell'udienza odierna dell'11 Parte_1
Febbraio 2025 i difensori delle parti discutono la causa come in epigrafe, l'adita autorità giudiziaria l'assume in decisione e, ritiratasi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della quale dà lettura in pubblica udienza in loro assenza.
2.- In diritto. L'opposizione proposta con il ricorso introduttivo del procedimento de quo, volta a ottenere, fra l'atro, la revoca e la declaratoria di nullità e di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 409/2021, emesso dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 12/23 Aprile 2021 contro l'opponente su istanza degli opposti è giuridicamente legittima e fondata soltanto con riguardo a una delle argomentazioni formulate per supportarla, comportante la riduzione dell'importo ingiunto.
Privi dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesano i primi due motivi articolati dal signor per contrastare il citato provvedimento Parte_1
monitorio, nonché le pretese che ne conseguono, da egli fatte valere. Per il tramite del primo il ricorrente eccepisce che, i signori e si sono resi Controparte_1 Controparte_2
inadempienti rispetto alla sua richiesta, finalizzata a ottenere una riduzione a € 600,00 mensili del canone di locazione dovutogli per l'arco temporale intercorrente fra il mese di Marzo 2020
e il mese di Gennaio 2021, a seguito della conclusione fra loro del contratto sottoscritto il 31
Gennaio 2015, avente a oggetto l'immobile ubicato nel Comune di Porto Empedocle, nella via
Noci, censito catastalmente al foglio 18, particella n. 453, di cui i secondi sono proprietari.
Osservando che, tale richiesta si giustifica per il fatto che, i provvedimenti governativi adottati a partire dal mese di Febbraio 2020, che, per fronteggiare il contagio da Covid 19, hanno
5 disposto, inizialmente, la chiusura degli esercizi commerciali, ivi compreso quello di cui era all'epoca titolare, e, poi, limitazioni all'accesso della clientela all'interno dei medesimi, hanno ridotto il godimento da parte sua dell'anzidetto bene a soltanto 1/3 della rispettiva superficie. Il ricorrente afferma, in merito, non solo che l'obiezione di inadempimento da lui sollevata ai sensi dell'art. 1460 c.c. è applicabile alla ipotesi che ci occupa;
ma, altresì, che il mancato pagamento del cennato canone di locazione nell'ammontare pattuito negozialmente, pari a €
1.500,00 al mese, deve essere valutato alla luce dei principi della buona fede e della correttezza nell'esecuzione del menzionato negozio giuridico, stante che si è sempre attivato per addivenire a una soluzione bonaria ed equa della vicenda. Con il motivo esposto, invece, al punto B)
dell'enunciato ricorso l'istante obietta che, nel caso di specie deve applicarsi la normativa disciplinante i casi di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. Di guisa che, secondo il suo assunto l'adita autorità giudiziaria, ricorrendo alla buona fede integrativa per ricondurre il nominato contratto nei limiti dell'alea negoziale ordinaria, a fronte della posizione di eccessivo vantaggio in cui si sono ritrovati i prefati locatori in conseguenza della situazione superiormente descritta, può disporre la riduzione del canone di locazione in parola a € 600,00
mensili per il lasso di tempo che va dal mese di Marzo 2020 al mese di Febbraio 2021. Allo
scopo di corroborare la decisione di valutare inaccoglibili le argomentazioni testé illustrate e le richieste a esse collegate, formulate dal signor , è necessario evidenziare alcuni Parte_1 significativi ed emblematici aspetti. Invero, l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di
Covid 19 ha comportato la chiusura, totale, e/o parziale di diversi esercizi commerciali. Essa ha, infatti, ispirato l'art. 91 del D. L. n. 18/2020 che, integrando l'art. 3 del D. L. n. 6/2020, convertito con modifiche con la legge n. 123/2020, nell'introdurre l'art. 6bis ha stabilito, in relazione alla ricordata situazione emergenziale, che: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Si tratta di una regola di giudizio che limita il libero convincimento del giudice, qualificando alla stregua di causa di esclusione della responsabilità soggettiva e, quindi, come ipotesi di impossibilità
oggettiva sopravvenuta ex art. 1256 c.c. il rispetto delle misure di contenimento disposte dal governo, che rendono difficoltosa la materiale esecuzione del comportamento deontico stabilito a carico del debitore. E' agevole appurare che, in assenza della citata norma la difficoltà, o la maggiore onerosità nell'adempiere non sarebbe da sola sufficiente, secondo le regole generali,
6 per esonerare un soggetto, quale è il ricorrente che all'epoca dei fatti di lite era titolare di un esercizio commerciale esercente l'attività di panificazione, di bar, di ristorante self-service, di tavola calda e di pasticceria nell'immobile locatogli dai resistenti, a un “dare”, o a un “facere”, soprattutto se fungibili. In forza di queste considerazioni, la circostanza eccezionale, costituta dalla emergenza provocata dalla pandemia di Covid 19, impone di indagare i rimedi contrattuali previsti dal nostro ordinamento per fronteggiare le conseguenze economiche connesse all'impossibilità di adempiere gli impegni assunti negozialmente. Ebbene, deve ritenersi che nella maggior parte delle ipotesi, come avvenuto nel caso di specie, il conduttore non ha interesse a sciogliere il rapporto contrattuale e a riconsegnare l'immobile al locatore. Laddove,
tale tipo di recesso, qualora posto in essere, va reputato lecito ai sensi dell'art. 27 della legge n.
392/1978, non essendovi dubbi sulla possibilità di qualificare come gravi motivi gli effetti della suddetta pandemia sulle attività commerciali colpite dalle restrizioni imposte dalla legge.
Sicché, bisogna indagare il rimedio dell'impossibilità sopravvenuta. In proposito giova ricordare che, l'art. 1256 c.c. prevede che, mentre l'impossibilità sopravvenuta definitiva determina l'estinzione dell'obbligazione e la restituzione della controprestazione già eventualmente eseguita, quella temporanea comporta la possibilità che l'obbligazione sia eseguita non appena possibile, salva la mancanza di interesse del creditore a conseguirla in ragione del ritardo alla medesima collegato. Tra i casi di impossibilità sopravvenuta rientra principalmente la c.d. causa di forza maggiore, intesa quale evento imprevedibile e inevitabile,
che non consente di portare a termine l'impegno assunto negozialmente. Questa definizione ben si attaglia all'emergenza epidemiologica provocata dal Covid 19, così come descritta dal legislatore nelle norme sopra invocate. Però, la stessa non può essere applicata nelle ipotesi, fra cui rientra quella qui analizzata, nelle quali la prestazione ha ad oggetto il pagamento di somme di denaro secondo il principio genus numquam perit, che si segue in materia di obbligazioni.
D'altro canto, pure l'istituto dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, disciplinato dagli artt. 1467
e ss c.c., espressamente richiamato dal signor , non sembra calzante ai fini Parte_1
della soluzione della controversia. Ciò in quanto, la riduzione della prestazione, ovvero la modifica delle modalità di esecuzione sufficienti a ricondurla ad equità ai sensi del III comma della cennata norma codicistica, non consegue automaticamente alla richiesta del conduttore;
bensì, si configura alla stregua di offerta proveniente dall'altro contraente. In effetti, conformemente al disposto del I comma dell'art. 1467 c.c., colui che, come il ricorrente, ha preso in locazione un bene, se ritiene che la rispettiva prestazione sia divenuta eccessivamente
7 onerosa, può solamente chiedere la risoluzione del contratto. In tale caso, soltanto il locatore può impedirla offrendo, lo si ribadisce, una modifica dell'accordo negoziale secondo equità.
Inoltre, dal riferimento esplicito all'art. 1458 c.c., contenuto nel menzionato I comma dell'art. 1467 c.c., discende che, l'eventuale pronuncia di accoglimento opererebbe ex nunc, lasciando inalterate le debenze medio tempore maturate. Risulta, poi, dubbia l'applicazione analogica in materia di locazione commerciale della disciplina dettata dall'art. 1623, I comma, c.c. con riferimento all'affitto di una cosa produttiva, mobile o immobile. Esso stabilisce che: “Se, in conseguenza di una disposizione di legge, o di un provvedimento dell'autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le
parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento
o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto”. Si tratta, a ben guardare, di una norma a carattere eccezionale, codificata dal legislatore per le enunciate ipotesi di affitto, che, in quanto tale, non è suscettibile di applicazione analogica. La
nominata disposizione codicistica, quindi, lungi dall'escludere la responsabilità del debitore per il mancato adempimento dell'obbligazione principale su di lui incombente, che è quella del pagamento del canone, di per sé sempre possibile essendo una prestazione di genere, deve essere interpretata, in virtù delle indicazioni fornite nella relazione tematica dell'8 Luglio 2020
dalla Suprema Corte di Cassazione, come obbligo per le parti di rinegoziare i termini contrattuali secondo buona fede, quando l'emergenza pandemica abbia inciso in modo significativo sull'attività commerciale del conduttore. Segnatamente, nella relazione tematica in commento si ritiene che, la rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio, diventa un passaggio obbligato, che serve a conservare il piano dei costi e dei ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all'obbligo di ripristinarlo commette una grave violazione del regolamento contrattuale. Se così è, allora l'obbligo di rinegoziazione ex bona fide non urta, ma, al contrario, rispetta l'autonomia negoziale delle parti che un siffatto dovere non abbiano manifestamente escluso. Tale obbligo, assecondando l'esigenza cooperativa propria dei contratti di lungo periodo, consente la realizzazione, e non la manipolazione della volontà delle parti. In quest'ottica, anche l'interpretazione del contratto secondo buona fede ai sensi dell'art. 1366 c.c. può avere un ruolo rilevante nell'enucleazione di un dovere di rinegoziazione. Di guisa che, sulla scorta della ricordata norma è possibile ipotizzare la comune intenzione dei contraenti di rivedere, adeguare, o modificare l'assetto negoziale al variare della situazione di fatto, ove le condizioni pattuite non rispondano più alla
8 logica economica sottesa alla conclusione del contratto. In altri termini, è verosimile ritenere che le parti, se ne fossero state a conoscenza, avrebbero, comunque, trattato sulla base delle condizioni sopravvenute, dal momento che si sarebbe rivelata irrazionale una negoziazione impostata su una situazione di mercato non rispondente alla realtà. Dalle considerazioni che precedono discende che, il rifiuto a rinegoziare della parte, ex art. 1375 c.c. si risolve in un comportamento opportunistico, che l'ordinamento non può tutelare e tollerare. È la buona fede,
sotto i diversi versanti (esecutivo, interpretativo) in cui viene in rilievo, ad imporre ai contraenti di rendersi disponibili alla modificazione dell'accordo contrattuale, allorché la parte interessata a mantenere in essere un rapporto in senso aderente alla concreta realtà del mercato inviti l'altra a rinegoziare. A questo termine deve attribuirsi il significato di impegnarsi a porre in essere tutti quegli atti che, in relazione alle circostanze, possono concretamente consentire alle parti di accordarsi sulle condizioni dell'adeguamento del contratto, alla luce delle modificazioni intervenute. E' ovvio presumere che, sarà il contraente svantaggiato a domandare alla controparte l'adeguamento del negozio giuridico da loro concluso, indicando, altresì, le modifiche da apportare alle pattuizioni precedentemente concordate. L'altro contraente dovrà
condurre la rinegoziazione in modo costruttivo. I criteri dai quali desumere il comportamento delle parti nel corso delle trattative destinate alla rinegoziazione del contratto sono offerti sempre dalla clausola generale di buona fede, sancita dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Essa, in effetti,
non è una regola sul contenuto;
piuttosto, sulla condotta. E' opportuno precisare che, l'obbligo di rinegoziare impone di intavolare nuove trattative e di condurle correttamente, ma non anche quello di concludere il contratto modificativo. Di conseguenza, la parte tenuta alla rinegoziazione è adempiente se, in presenza dei presupposti che richiedono la revisione del contratto, promuove una trattativa, o raccoglie positivamente l'invito di rinegoziare rivoltole dall'altro contraente e se propone soluzioni riequilibrative, che possano ritenersi eque e accettabili tenuto conto dell'economia del contratto. Certamente, non può esserle richiesto di acconsentire a ogni pretesa avanzata dalla parte svantaggiata, ovvero di addivenire, in ogni caso, alla conclusione del negozio giuridico, che, ovviamente, presuppone valutazioni personali di convenienza economica e giuridica, che non possono essere sottratte né all'uno, né all'altro contraente. Per contro, si avrà inadempimento se la parte tenuta alla rinegoziazione si oppone in maniera assoluta e ingiustificata ad essa, o si limita a intavolare delle trattative di mera facciata, senza avere alcuna effettiva intenzione di rivedere i termini dell'accordo.
L'inosservanza dell'obbligo in parola dimora nel rifiuto di intraprendere il confronto, oppure
9 nel condurre trattative maliziose, in mancanza di una seria volontà di modificare il contratto.
Per giurisprudenza costante i canoni della solidarietà contrattuale, fondati sulla buona fede,
prescrivono di salvaguardare l'interesse altrui, ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio, personale o economico. La clausola generale di buona fede è una disposizione elastica, che richiede giudizi di valore in sede applicativa. Il che postula che, il giudice è
chiamato a compiere delle scelte e, dinanzi a diverse possibili soluzioni, a decidere per l'opzione che, a suo parere, è più congeniale alla fattispecie concreta, purché disponga degli elementi per esprimere una valutazione rigorosa che non sfoci nell'arbitrio. Il riferimento all'equilibrio originario delle prestazioni rappresenta al riguardo un criterio essenziale. A fronte di una sopravvenienza che altera l'equilibrio dello scambio, ciò che ragionevolmente occorre è
che il contratto prosegua. Però, deve restare in vita con gli aggiustamenti necessari per superare i problemi e le difficoltà che si sono presentati. A questo precipuo fine risultano necessari rimedi manutentivi, che mirino a mantenere il contratto, ovvero di adeguamento, che lo salvino conformandolo alle circostanze ed esigenze sopravvenute.
2.1.- Prendendo le mosse dai principi e dalle argomentazioni appena esposti si perviene alla constatazione che, nella fattispecie non risulta dimostrato che le misure restrittive volte al contenimento dell'emergenza Covid 19, adottate nel nostro paese dall'autorità di governo, hanno inciso, rendendola più onerosa, sulla prestazione principale gravante sul ricorrente, che si sostanzia nel pagamento a favore dei signori e dei Controparte_1 Controparte_2
canoni di locazione, nel loro ammontare integrale, per il periodo ricompreso fra i mesi di Marzo
2020 e di Gennaio 2021. In tal senso, l'opponente non ha prodotto agli atti del presente giudizio alcun elemento per poter valutare concretamente l'incidenza effettiva e reale dell'emergenza pandemica sulla situazione contrattuale e, in particolare, sullo svolgimento della propria attività
commerciale di panificazione, di bar, di ristorante self-service, di tavola calda e di pasticceria.
Il medesimo nulla ha spiegato in ordine a quest'ultima, vale a dire, di come operava prima della pandemia, nonché di quale era la sua redditività in epoca antecedente alla situazione emergenziale e quali orari di apertura osservava. L'odierno istante non ha nemmeno fornito elementi istruttori utili per verificare la fondatezza della domanda, avanzata in linea principale incoando il procedimento de quo, di riduzione del canone nella misura di € 600,00, da lui corrisposta ai resistenti nel citato arco temporale, o per poter in qualche modo istruire la stima dell'asserito svilimento della prestazione in un'ottica di valutazione dell'obbligo di rinegoziazione. Nello specifico, ha omesso di dimostrare che, come sostenuto Parte_1
10 nel predetto ricorso, le chiusure imposte alle attività commerciali di ristorazione, quale quella da lui esercitata, gli hanno impedito in modo significativo di svolgerla, continuando a godere soltanto della porzione di 1/3 dell'immobile locatogli dagli opposti. Difettando qualsivoglia adeguata prova in merito, diversamente da quanto denunciato dal ricorrente, non è possibile ritenere i signori e inadempienti rispetto all'obbligo di Controparte_1 Controparte_2
rinegoziare il contratto di locazione in contestazione secondo buona fede. Al riguardo, si configura, comunque, dimostrato che i resistenti, accogliendo l'invito proveniente dal menzionato conduttore, nel corso dell'incontro del 26 Ottobre 2020, organizzato dall'organismo di mediazione a cui questi si è rivolto con istanza presentata il 3 Giugno 2020, hanno proposto una soluzione tendente a riequilibrare l'accordo negoziale in discorso, che si manifesta equa e accettabile tenendo conto del rispettivo assetto economico. Invero, come emerge chiaramente dalla disamina del relativo verbale, rinvenibile nel loro fascicolo,
, anche in sostituzione di in forza di debita delega, ha Controparte_1 Controparte_2 dichiarato di essere disposto ad accettare la corresponsione da parte dell'opponente di un canone di locazione di € 600,00 per i mesi da Marzo 2020 a Maggio 2020, di € 900,00 per il periodo successivo sino al mese di Settembre 2020 e di € 1.200,00 per i mesi a seguire fino alla scadenza dell'enunciato negozio giuridico, fissata al 31 Gennaio 2021. A fronte di tale proposta, sicuramente improntata al criterio della buona fede, la signora che ha Parte_2
partecipato al nominato incontro al posto del marito giusta apposita procura Parte_1
notarile, dichiarando che le posizioni sono rimaste distanti, non solo la ha implicitamente rifiutata;
ma, al contempo, ha affermato non essere necessaria quella eventualmente formulata dal mediatore, invocata dal ricordato locatore. Tant'è vero che, quest'ultimo non ha potuto fare altro che prendere atto dell'esito negativo della mediazione in questione. Non può revocarsi in dubbio che, i resistenti non si sono sottratti all'obbligo di rinegoziare la pattuizione del richiamato contratto, concernente la quantificazione del canone di locazione dovutogli dal ricorrente. Sicché, nessun genere di inadempimento può essergli imputato a tale titolo.
3.- Ciò posto, nonostante il rigetto dei motivi di opposizione avverso il decreto ingiuntivo controverso su esaminati, si rivela accoglibile una peculiare richiesta dedotta dall'opponente nel citato ricorso. Precipuamente, quella di considerare il rapporto negoziale oggetto del contendere già risolto a decorrere dal mese di Febbraio 2021. Ebbene, con lettera raccomandata con a.r. datata 28 Gennaio 2021, recapitata agli opposti il 2 Febbraio 2021 come attestato dai relativi avvisi di ricevimento versati agli atti di causa con la medesima, l'istante, per il tramite
11 del proprio legale, gli ha comunicato, fra l'altro, l'intenzione di risolvere il suddetto contratto di locazione, perché le misure di contenimento adottate dal governo per fronteggiare l'emergenza provocata dal Covid 19, nonché la crisi economica che ne è scaturita hanno determinato, rispetto alle condizioni iniziali, una eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione alla quale si è obbligato, tale da rendere impossibile la prosecuzione della cennata relazione negoziale. A onor del vero, nell'ambito della menzionata nota è stata utilizzata l'espressione “recedere dal contratto de quo”. Tuttavia, la circostanza che, al suo interno si fa esplicito riferimento a una situazione di eccessiva onerosità sopravvenuta, non consente in questa sede di dubitare in ordine alla volontà del signor di risolverlo ai sensi Parte_1 dell'art. 1467 c.c. In conseguenza della enunciata comunicazione, innanzitutto, contrariamente alla tesi sostenuta dai signori e nella propria memoria Controparte_1 Controparte_2
di costituzione e risposta, il nominato negozio giuridico non si è tacitamente rinnovato almeno fino al 30 Giugno 2021. In secondo luogo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1458, I
comma, c.c., espressamente richiamato dal I comma della ricordata norma codicistica, in assenza di una offerta proveniente dai locatori di modificare l'accordo negoziale in dibattito per ricondurlo a equità formulata ai sensi del successivo II comma della medesima, di cui non vi è
prova, gli effetti della risoluzione invocata dal ricorrente non si sono estesi alle prestazioni già
eseguite. Il che si comprende in considerazione della circostanza che, il citato contratto di locazione rientra fra quelli aventi una esecuzione continuata. A ben guardare, la predetta risoluzione incide unicamente sui canoni che l'opponente avrebbe dovuto pagare ai resistenti per i mesi di Febbraio 2021 e di Marzo 2021. Questi ultimi, in base alla clausola integrante l'art. 3 del cennato negozio giuridico, ammontano ciascuno a € 1.750,00, per complessivi €
3.500,00. Tale somma deve essere sottratta dall'importo di € 14.000,00 ingiunto con il provvedimento monitorio impugnato, essendo stata in esso computata. Ragion per cui, da un lato, la menzionata ingiunzione di pagamento va revocata;
dall'altro, l'istante è tenuto a versare agli opposti, a titolo di differenza per le rate dovute per l'arco temporale intercorrente tra i mesi di Marzo 2020 e di Dicembre 2020, nonché di canone di locazione per il mese di Gennaio
2021, pari a € 1.500,00, l'inferiore cifra di € 10.500,00 (ossia: € 14.000,00 - € 3.500,00), oltre gli interessi calcolati in misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
4.- Con il ricorso introduttivo della vertenza processuale che ci occupa Parte_1
ha spiegato due differenti domande di natura riconvenzionale. Per il tramite della prima
12 pretende di ottenere una riduzione del 30% sull'importo dei canoni di locazione già pagati ai signori e nel corso dell'anno 2018. A supporto di tale Controparte_1 Controparte_2
peculiare richiesta afferma che, i resistenti, disattendendo la prescrizione contenuta nell'art. 1575 c.c., hanno omesso di realizzare tempestivamente nell'enunciato lasso di tempo sia i lavori necessari a rimuovere i danni causati dall'umidità provocata da infiltrazioni, verificatesi nei locali adibiti a cucina e a laboratorio del bene locato;
sia gli interventi finalizzati a eliminare il pericolo rappresentato da una palma in procinto di cadere e dalle foglie di altre palme, che invadevano il cortile di pertinenza dello stesso, a loro appartenente. Per fondare la decisione di rigettare la richiesta sottoposta a disamina vanno rilevati dei dirimenti aspetti. Invero, pur ammettendo, per mera ipotesi, che il verificarsi delle infiltrazioni e dell'umidità di cui sopra e il pericolo connesso alla presenza delle nominate piante sia addebitabile alla mancata manutenzione del ricordato immobile e delle rispettive pertinenze a opera dei locatori. Si palesa incontrovertibile che, a prescindere dalla deposizione resa dalla moglie in Parte_2 qualità di teste escussa all'udienza del 29 Novembre 2022, davvero poco circostanziata (cfr.: relativo verbale), il ricorrente non ha documentato che tipo di pregiudizio, se economico o di altro genere, ha subito l'esercizio commerciale da lui gestito, tale da motivare la riduzione del canone locatizio pagato nel corso del 2018' nella misura del 30%. Inoltre, presumendo che il danno arrecatogli dal non tempestivo intervento degli opposti, che a sua detta hanno posto in essere le opere di ripristino all'uopo opportune solamente nel mese di Ottobre 2018, ha natura patrimoniale, l'opponente non ne ha quantificato l'entità. Egli non ha provato un eventuale calo di fatturato conseguente alla situazione appena descritta, non producendo alcuna documentazione contabile concernente la propria attività commerciale in grado di attestarlo.
5.- Resta da analizzare l'ulteriore domanda formulata in via riconvenzionale dall'istante nel richiamato ricorso. Con essa chiede all'adita autorità giudiziaria di dichiarare che, ai sensi dell'art. 1592 c.c., ha diritto alla corresponsione da parte dei signori e Controparte_1 di una indennità, determinata in € 29.136,26, o nell'importo ritenuto di Controparte_2 giustizia, per i miglioramenti apportati all'immobile che gli hanno locato, a seguito dei lavori di ripristino che vi ha realizzato subito dopo la sua consegna. In via subordinata a tale richiesta sostiene che, in ogni caso, i resistenti devono indennizzarlo, ex art. 2041 c.c., Parte_1
a fronte dell'ingiustificato arricchimento di cui fruiscono per effetto dell'espletamento delle citate opere. Relativamente alla prima delle pretese in commento, al fine di ritenerla non accoglibile valgono le considerazioni superiormente articolate. In buona sostanza, al di là delle
13 alquanto generiche dichiarazioni rilasciate sul punto dalla prefata testimone (cfr.: verbale dell'udienza del 29/11/2022), e della relazione tecnica di parte rinvenibile nel proprio fascicolo, il ricorrente non ha minimamente provato quali e quanti interventi ha effettuato nel bene in parola allorché gli è stato consegnato dai locatori. Laddove, quelli individuati nell'anzidetta perizia non trovano conferma in precisi e puntuali riscontri documentali. Mentre, la signora nel corso della sua audizione fa riferimento a impianti e servizi inutilizzabili, Parte_2
oltre che a lavori di ripristino non meglio specificati. Peraltro, per quel che qui interessa maggiormente, l'opponente non ha dimostrato gli esborsi monetari che asserisce di avere affrontato per porre in essere le cennate opere. Nessuna documentazione idonea ad attestare le spese e i costi sostenuti a tale scopo risulta versata nel presente giudizio. Pertanto, la domanda riconvenzionale in esame non è giuridicamente legittima e fondata. Con riferimento, invece, al presunto diritto dell'istante a ottenere dagli opposti un indennizzo a norma dell'art. 2041 c.c.,
per escluderlo è sufficiente sottolineare una troncante circostanza. Segnatamente, nel caso di specie l'azione generale di arricchimento regolata dalla menzionata norma codicistica non è proponibile conformemente al disposto dell'art. 2042 c.c., atteso che compete al signor
[...]
il rimedio civilistico previsto dall'art. 1592 c.c., di cui si è debitamente avvalso Parte_1
instaurando questa contesa, come su rilevato.
6.- Infine, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione avverso l'enunciato decreto ingiuntivo, sembra giusto ed equo compensare tra le parti la metà delle spese di causa,
condannando il ricorrente a rifondere ai signori e la Controparte_1 Controparte_2 rimanente metà delle stesse, che si liquida in complessivi € 1.500,00 per spese, per diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del loro difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, le domande formulate dal signor ai punti A) e B) del ricorso introduttivo del procedimento de quo;
Parte_1
- dichiara, per le argomentazioni su illustrate, che il contratto di locazione commerciale sottoscritto tra le parti in lite il 31 Giugno 2015 si è risolto, ai sensi dell'art. 1467 c.c., a decorrere dall'1 Febbraio 2021;
14 - per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 409/2021, emesso nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 12/23 Aprile 2021 su istanza dei signori CP_1
e notificato a mani il successivo 8 Giugno 2021;
[...] Controparte_2
- condanna, per i motivi superiormente articolati, l'opponente a pagare ai resistenti la somma di € 10.500,00, oltre gli interessi calcolati in misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, le domande formulate dal signor in via riconvenzionale ai punti C) e D) del predetto ricorso;
Parte_1
- infine, compensa tra le parti in causa la metà delle spese del procedimento de quo,
condannando il ricorrente a rifondere agli opposti la restante metà, che si liquida in complessivi
€ 1.500,00 per spese, per diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del loro difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento in data 11 Febbraio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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