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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del Giudice Dott.
Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3185/22 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Responsabilità ex artt. 2049- 2051-2052 c.c.” pendente
TRA
c.f. , residente in [...] C.F._1
Concezione n. 11, elett.te dom.to presso l'Avv. Camillo Pezzullo c.f.
, con studio in Frattamaggiore (NA) alla Via Vittorio C.F._2
Emanuele III° nn°21/23, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-attore-
E
in persona amm.re p.t. Dr. F. Controparte_1
, CF. dom.to in Arzano, via Mazzini,50, rappresentato e CP_2 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Luigi Ferone, C.F. , PEC C.F._3
fax 081431329, con studio in Napoli, al Email_1
C.so Secondigliano 286, elett.te dom.to presso l'avv. Luigi Ferone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-convenuto-
NONCHE'
, in persona del procuratore legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in CP_3
Napoli alla Via Chiatamone n. 63 presso lo studio dall'Avv. Gennaro Famiglietti
(C.F. ), rapp.ta e difesa giusta procura in atti C.F._4
-terzo chiamato in causa-
. CONDOMINIO VIA S. DI GIACOMO 15 +1 1 Parte_1
N R G 2022 - G.M. DO. LU RE CONCLUSIONI
Con note sostitutive d'udienza dell'15.01.25 l'attore ha concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In Fatto.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, il Controparte_4
in persona dell'amministratore pro tempore, per sentirlo
[...]
condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il
12.06.20, alle ore 12,00 circa, all'interno del qui convenuto, CP_1
allorquando, nello scendere la penultima rampa di scale prima dell'uscita del
Condominio, perdeva l'equilibrio, scivolando e cadendo rovinosamente al suolo a causa della presenza di acqua e/o sostanze detergenti presenti sulla scala condominiale, non segnalate né visibili, procurandosi lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto, a mezzo 118 presso la Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra;
ove gli veniva diagnosticato un “trauma accidentale dalle scale del condominio in data odierna alle ore 12:00 circa e trauma spalla dx e trauma al capo” e successivamente dimesso con anamnesi di: “trauma cranico lieve con ematoma regione frontale dx trauma spalla ed emico stato dx” - diagnosi: “frattura del collo CP del collo chirurgico e del trochite omerale” – prognosi: 25 gg. con “divieto assoluto di utilizzo del braccio leso”.
Si costituiva in giudizio il in persona Controparte_4 dell'amministratore pro tempore, contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea, nonché il quantum da considerarsi arbitraria la quantificazione del danno biologico, non essendo supportata da alcuna relazione medico-legale.
. 15 +1 2 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE Deduceva altresì la genericità ed indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base dello stesso, nonché l'infondatezza dell'avversa domanda, apparendo anomalo che l'attore si era deciso a richiedere il risarcimento danni dopo mesi 8 dalla guarigione clinica e che, all'epoca dei fatti, il predetto Condominio era assicurato per la responsabilità civile, con polizza assicurativa n.10711, stipulata con sede legale in Milano, Corso Como,17, cap Controparte_6
20154,
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale: “spostare la prima udienza, onde consentire, ex art.106 cpc e 269 cpc, la chiamata in garanzia della
[...]
pec ,sede legale in Milano, CP_6 Email_2
Corso Como,17,cap 20154, Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza
Brianza-Lodi e C. F. n. - P. I.V.A. GRUPPO IVA n. P.IVA_2 CP_7
,in persona del L.R.P.T., al fine ,nella denegata ipotesi di P.IVA_3
accoglimento delle domande avanzate nel presente giudizio, nei confronti del condominio comparente, di sentir dichiarare, in virtù della detta polizza, essa compagnia assicuratrice, tenuta a manlevare il condominio comparente, integralmente o parzialmente, da ogni condanna, pronunziata nei suoi confronti
,nel presente giudizio, richiedendo sin da ora che in tal caso, la Controparte_3
paghi direttamente al terzo il dovuto secondo sentenza. 2)nel merito, dichiarare non fondate e non provata la domanda nell'An e nel Quantum e quindi rigettarla, con condanna alle spese e compensi di lite;
in linea subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea di condanna del condominio, tener conto della differenza tra l'importo dei danni richiesto e quello liquidato, ai fini della valutazione delle spese di lite. 4)in caso di accoglimento della domanda dell'attore, di risarcimento danni ,per gli importi posti a carico del Condominio ,in virtù della polizza assicurativa, n.10711,stipulata nel 2015, valida, in virtù di certificato di assicurazione, nel periodo dal 28/7/19 al 28/07/2020, sottoscritta con
,dichiarare detta società assicuratrice tenuta a Controparte_6 manlevare il condominio condannato e per l'effetto ,poiché tanto espressamente si chiede, condannarla al versamento diretto ai terzi danneggiati dell'importo da risarcire :all'attore ed/od eventuali interventori, posto a carico del condominio ovvero alla restituzione al di quanto versato a titolo di risarcimento CP_1 danni all'attore ed agli eventuali interventori. 5)Con vittoria di spese e compensi del giudizio, tenendo conto sia del comportamento processuale delle parti nello stesso sia della proporzione anche economica tra il richiesto, il provato ed il condannato, graduando le stesse spese in virtù di detti comportamenti”.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, che eccepiva la nullità
[...] dell'atto di citazione per assoluta genericità delle allegazioni, l'infondatezza della pretesa attorea, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex legge n. 162/2014 nonché l'inoperatività della polizza assicurativa, essendosi prescritto il diritto del Condominio ad essere manlevato. Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “In via preliminare: A)
Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa;
B) Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex Legge n. 162/2014; In via principale e nel merito: A) Rigettare la domanda attorea, per quanto esposto in premessa;
B)
Condannare, in ogni caso, parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione;
C) in via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di mancato rigetto della domanda attorea, e condanna anche parziale del CP_1
convenuto, nella determinazione dei danni subiti da parte attrice, salvo gravame, contenere l'accoglimento della domanda di garanzia da quest'ultima spiegata nei confronti della Compagnia comparente nei limiti delle sole garanzie che risultassero operative e comunque, entro il massimale previsto dal contratto assicurativo invocato e detratto lo scoperto ivi eventualmente prevista”.
Esaminati gli atti ed espletata la prova orale, il Giudice, all'udienza del 15.01.25, assegnava la causa a sentenza con termini di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le successive repliche.
2. In Via Preliminare
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti e dalla assenza di specifiche contestazioni al riguardo.
Sempre in via preliminare, deve escludersi la ritenuta nullità dell'atto di citazione, consentendo l'atto introduttivo del presente giudizio di identificare il petitum e la causa petendi della domanda spiegata ed alle controparti di esercitare le rispettive difese.
3. Nel merito
La domanda attorea è infondata e non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Tralasciando la trattazione di ogni altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass.
9936/14 e Cass. 12002/2014), va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata nel merito per quanto in appresso osservato.
All'esito dell'istruttoria espletata nel corso del processo non può dirsi compiutamente dimostrato il nesso causale diretto ed univoco sussistente tra l'evento di danno dedotto e descritto dall'attore e la cosa nella custodia del convenuto. CP_1
In particolare, parte attrice ha invocato, in ordine alle lesioni subite nel sinistro occorso in data12.06.20, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del
[...]
trattandosi di sinistro accaduto all'interno di un Controparte_4
Condominio e pertanto rientrante nella sfera di custodia e controllo di quest'ultimo.
Sul punto appare utile esporre i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità da cose in custodia.
In materia, la Suprema Corte, con sentenza n. 2094/2013, ha statuito che “i principi giuridici che governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per
i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni
. +1 5 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso” (cfr. Cass.
7.04.2010 n. 8229; Cass.
19.02.2008 n. 4279; Cass.
5.12.2008 n. 828811).
La funzione della norma di cui all'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione,
e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n. 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass.
19.02.2008 n. 4279).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051
c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore solo del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale (cfr. Cass. civ., Sez. III, 5 maggio
2013, n. 2660).
La sussistenza di tale forma di responsabilità è, dunque, incentrata sull'accertamento del nesso di causalità fra danno e la res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, può dirsi integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso eziologico fra cosa custodita e detrimento patito e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del nesso causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n. 2660/2013, n.
20619/2014).
. 15 +1 6 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE Infatti, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2010, n° 5658).
Se ne inferisce che il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità dovendo quindi dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ., Sez. 6-3, 11 marzo 2011, n. 5910).
Su tale responsabilità può influire certamente la condotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), secondo il generale disposto di cui all'art. 1227 c.c. e secondo le circostanze concrete emerse nel corso del processo, che vanno apprezzate dal giudice del merito e incensurabili in sede di legittimità purché congruamente e logicamente motivate (cfr. Cass., 22.3.2011, n. 6550).
In particolare, con specifico riguardo al regime di responsabilità alla quale vanno incontro ex art. 2051 c.c. gli enti proprietari o concessionari di strade o comunque di beni demaniali aperti all'uso di un numero indifferenziato di utenti, la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 2094/2013, ha precisato che “a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apportino cambiamenti, situazione che, a ben vedere integra proprio lo status di custode;
b) una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) l'ente proprietario non può far nulla solo quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito;
d) agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è
. +1 7 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. con riferimento alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo
e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non potrà essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;
e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto e alle circostanze che ne connotano l'uso da parte degli utenti” (cfr., altresì, Cass. 11.11.2011 n. 23562; Cass.
3.04.2009 n. 8157; Cass. 29.03.2007 n.
7763; Cass.
2.02.2007 n. 2308; Cass. 25.07.2008 n. 20427).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, a fondamento della domanda proposta,
è stata dedotta, quale causa del sinistro, la presenza di acqua e/o sostanze detergenti presenti sulla scala non segnalate né visibili. CP_9
Secondo la prospettazione attorea, dalla sua qualità di custode del luogo, dovrebbe discendere, quindi, per il il potere-dovere di provvedere alla CP_1
manutenzione, gestione e sorveglianza delle parti comuni, onde la responsabilità risarcitoria di quest'ultima nei confronti della istante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Tuttavia, nella fattispecie in esame, va innanzitutto osservato come l'attore non abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, della dinamica del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione, e, in particolare, della univoca riconducibilità eziologica delle lesioni personali patite all'asserita presenza di acqua e/o sostanze detergenti presenti sulla scala condominiale, non segnalate né visibili, come indicato in atti.
All'esito dell'istruttoria, infatti, sono emerse omissioni ed incongruenze nella ricostruzione dello svolgimento della vicenda storica con riguardo alle effettive modalità di verificazione della caduta del , che non ne consentono di Pt_1
affermarne la univoca riconducibilità eziologica ad una effettiva anomalia della res in custodia al convenuto.
. 15 +1 8 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE In particolare, l'incertezza sulla dinamica del sinistro è alimentata dalle dichiarazioni imprecise e contraddittorie rese dai testi escussi, i quali, sebbene abbiano affermato essere stati presenti sui luoghi di causa al momento del fatto, non hanno fornito una esaustiva descrizione delle modalità attraverso cui sarebbe avvenuta la caduta al suolo dell'istante.
La prova testimoniale assunta ha, infatti, restituito una ricostruzione fattuale incerta e lacunosa con riguardo alla dinamica causale del sinistro.
Nello specifico, all'udienza del 13.06.24 il primo teste escusso ( ), Testimone_1 figlio dell'attore, dichiarava: “Le scale si presentavano bagnate, infatti all'interno del palazzo era presente l'impresa di pulizia che svolgeva le pulizie;
preciso che all'ultimo gradino dove mio padre è caduto vi era un misto di acqua e sapone.”
“Ricordo che già al secondo piano le scale si presentavano un po' umide Tes_2
ma al primo piano esse si presentavano decisamente bagnate, infatti più si scendeva
e più apparivano bagnate, inoltre vi era anche del sapone.”; A.D.R.: “preciso che dove è caduto mio padre vi è il corrimano solo sulla destra rispetto alla visuale di chi scende, mentre a sinistra vi è un muro ricoperto in marmo”.
Invece la teste , non assiste alla caduta dell'attore ma precisa la Testimone_3 circostanza che: “preciso che mi ero già recata al quarto piano, avevo già ritirato la merce e stavo scendendo dal quarto piano quando ho sentito delle urla;
dal secondo piano in poi ho potuto verificare che il pavimento delle scale era umido e sono scesa facendo attenzione perché si scivolava;
preciso che anche il pianerottolo era bagnato;
arrivata all'ultima rampa di scale, se ben ricordo, ho visto il sig. a terra con la spalla a terra;
non ricordo di quale spalla si Pt_1 trattasse”.
Ed inoltre l'addetta alle pulizie, presente quel giorno nel Condominio,
[...]
afferma: “stavamo al primo piano, io stavo scendendo ed ero vicino al Pt_3 finestrone, era il mese di dicembre di circa 4 anni fa, era di giorno, prima dell'una, verso la mezza, lo ricordo perché era l'ultimo condominio in cui dovevamo lavorare;
in quell'occasione un signore aveva sceso tutta la scala, si è girato sul ballatoio e l'ho visto scivolare cadendo a terra;
ricordo di aver visto l'intera dinamica della scivolata poiché ero distante circa una rampa di scale rispetto al punto in cui è caduto l'attore; quando è scivolato a terra non era bagnato, non
. +1 9 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE c'era acqua sulle scale, stavamo solo spazzando poiché in quel giorno era l'unica attività prevista;
preciso che in quella giornata dovevamo solo spazzare e pulire i vetri;
preciso altresì che per pulire i vetri non intendo lavarli, ma rimuovere i vari mozziconi di sigarette e altri rifiuti presenti nei pressi delle finestre;
preciso che al piano terra e al ballatoio dovevamo anche lavare, mentre ai piani superiori dovevamo solo spazzare”.
Lo stesso attore nel rendere l'interrogatorio formale afferma di conoscere molto bene lo stato dei luoghi infatti, dichiara: “Conosco questo condominio poiché vi ho abitato per 25 anni e ho cambiato residenza nel 1993; tuttavia frequento il condominio tutti i giorni poiché mi reco lì a fare visita a mia madre e a mia sorella che abita al piano superiore;
preciso che la scala si presentava bagnata;
inoltre, all'ultimo gradino, appena prima del pianerottolo, vi era un liquido che si presentava come un misto di detersivo e acqua e lì sono scivolato;
preciso che stavo scendendo la scala tenendomi sulla sinistra e sulla sinistra non vi è il corrimano ma vi è una parete di marmo;
mentre scendevo la scala mio figlio si trovava dietro di me;
preciso che la rampa di scala che stavo scendendo presentava corrimano solo a destra anche nella parte finale dove sono caduto;
la finestra si trova sul ballatoio appena finite le scale e al momento del fatto era aperta;
preciso che mia madre abita al secondo piano del e, quando sono Controparte_1
caduto, io scendevo proprio dal secondo piano;
preciso, tuttavia, che io sono caduto alla rampa di scala che vi è al primo piano, nel senso che dopo di questa vi era ancora un'altra rampa di scala che porta poi al piano terra”.
In sostanza le dichiarazioni dei testi risultano contraddittorie, imprecise e lacunose;
mentre il primo dichiarante, figlio dell'attore riferisce che le scale si presentavano già bagnate dal secondo piano, l'addetta alle pulizia presente nel Condominio quel giorno dichiara che le scale non furono lavate ma solo spazzate, come previsto;
mentre la teste , benché presente nel Condominio, non assiste alla caduta CP_2
ma riferisce che scendendo le scale ha dovuto prestare attenzione perché il pavimento era umido.
In ogni caso, tenuto conto dello stato dei luoghi in cui si è verificato il sinistro, non può dirsi dimostrato il contributo causale o concausale decisivo fornito dalla condizione delle scale del rispetto al prodursi dell'evento lesivo. CP_1
. 15 +1 10 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE Sul tema la giurisprudenza ha chiarito che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del
11.05.2017).
Da ciò discende che nei casi — come quello in esame — in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante alla luce di vari fattori quali, la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, nonché ogni altra (ulteriore) circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (cfr. Cass. 6306/13, Cass. 11526/17, Cass. 2480/18, Cass.
27724/18, Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Ebbene, nel caso di specie, in primo luogo, va evidenziato come, considerate le coordinate temporali di verificazione del sinistro (mattina in piena stagione estiva, alle ore 12:00 circa), l'eventuale pavimento umido e/o bagnato poteva essere oggettivamente ed agevolmente percepibile dall'utente che si serviva di quel determinato luogo.
. 15 +1 11 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE In secondo luogo, lo stato della pavimentazione delle scale del in CP_1
relazione al quale nessuno dei testi escussi è stato in grado di ricondurre precisamente la determinazione causalistica della caduta al suolo dell'attore, avrebbe imposto all' istante un più alto grado e livello di attenzione nell'ivi transitare.
Ed infatti, non si potrebbe argomentare circa l'inevitabilità dell'evento dannoso in discorso proprio a causa delle condizioni della pavimentazione delle scale percorsa dall'istante; ed invero, la presenza dell'impresa di pulizia nel e la CP_1
possibile presenza d'acqua lungo le scale, lungi dal determinarne una totale deresponsabilizzazione causalistica nella determinazione dell'evento di danno in questione, di contro, rendevano concretamente esigibile dall'utente di quella specifica res l'adozione di un ben più elevato livello di attenzione e di cautela, poiché — come innanzi già argomentato — la diligenza del comportamento del danneggiato va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario del bene comune, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo venute in considerazione nel caso di specie, soprattutto ove — come nella fattispecie in esame — si sia trattato di una zona chiaramente visibile e percepibile.
Le dichiarazioni dei testi escussi, dunque, non sono idonee a confermare la tesi attorea: l'istante, infatti, non ha in alcun modo fornito compiuta prova della sussistenza di un preciso ed univoco nesso di causalità tra la res in custodia al convenuto e la propria caduta al suolo, né tantomeno che l'eventuale presenza di acqua sulle scale costituisse un pericolo occulto assolutamente inevitabile con l'uso della ordinaria diligenza. Difatti, tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene comune (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene comune senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo), esclude la responsabilità se tale comportamento
è idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso
(cosa che si ritiene essere accaduta nella specie).
Si è già detto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura sostanzialmente oggettiva (cfr. Cass. n. 21727/2012) ed è esclusa soltanto dal caso fortuito (cfr.
. +1 12 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE Cass. n. 13005/2016), quale fattore che attiene, non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa che ne
è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Per caso fortuito ex art. 2051 c.c. deve intendersi la presenza di un elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che, interrompendo il nesso di causalità, risulti idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno. In questi termini, la Cassazione ha precisato che il fortuito dovrà essere connotato da impulso causale autonomo, di imprevedibilità nonché di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. n. 5741/2009), descrivendolo come un fatto caratterizzato dall'essere estraneo alla sfera di custodia del soggetto. Nella nozione di “caso fortuito” rientrano, dunque: (a) l'evento imprevisto ed imprevedibile;
(b) il fatto del terzo idoneo ad ingenerare una situazione estemporanea di pericolo che rechi in sé
i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità; (c) il fatto imputabile allo stesso danneggiato.
Ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere, quindi, integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n. 6407/2016; Cass. n.
15718/2016). Ed invero, l'oggettiva interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata, sulle caratteristiche strutturali o congiunturali della “res” o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità.
Si è, quindi, affermato che la “res” deve presentare i caratteri dell'insidia e/o del trabocchetto, ciò in quanto “La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale
"alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno.” (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 11592 del 13 maggio 2010; Cass. Civ.
n. 10096 del 26 aprile 2013).
. 15 +1 13 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE Ciò in quanto, una volta acclarata la sussistenza del nesso eziologico fra “res” e l'evento dannoso, il caso fortuito può essere determinato, oltre che da un evento straordinario ed eccezionale o dal fatto del terzo, anche dal fatto della stessa persona danneggiata, gravata di uno specifico dovere di attenzione. Tutti i diversi orientamenti incidono, in realtà, sul rapporto di causalità materiale tra la “res” e l'evento dannoso, mitigando o escludendo la responsabilità del custode nel caso in cui l'evento non sia frutto di un determinismo inevitabilmente connaturato alla res ma derivi, in parte o in tutto, da situazioni esterne, compreso il comportamento del danneggiato (da valutarsi anche ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.); è, infatti, indubbia la tendenza della giurisprudenza a recuperare la centralità del rapporto causale nelle ipotesi di responsabilità de qua (così Cass. civ., sez. III, 20 gennaio
2014, n. 999; Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2660; Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2013, n. 6306; Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013, n. 7125; Cass. civ. (ord.),
16 aprile 2012, n. 5977; Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4231; Cass. civ.
(ord.), sez. III, 24 maggio 2011, n. 11430; Cass. civ. (ord.), sez. VI, 11 marzo 2011,
n. 5910; Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2010, n. 25105).
La già risalente distinzione tra “causa” del danno e “occasione” del danno aiuta a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o per circostanze esterne, la dannosità della “res” non sia oggettivamente percepibile né soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell'interazione con un elemento esterno (il comportamento dell'utente) la “res” individua comunque la “causa” efficiente dell'evento lesivo;
laddove, invece, la pericolosità della “res” non presenti le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, l'evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell'intervento esterno, sicché è l'agire umano a individuare la causa dell'evento dannoso, mentre la “res” degrada a mera occasione.
Ciò significa anche che il rapporto causale non ha come termine di riferimento l'inadempimento, da parte dell'ente proprietario, dei suoi doveri di manutenzione e custodia ma concerne unicamente la diretta ed esclusiva derivazione del danno dalla
“res” oggetto della custodia (cfr. in tal senso Cass., sez. III, 27 marzo 2007, n.
7403).
. 15 +1 14 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE Orbene, poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la “causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta
“vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere;
deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico- giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 aprile
2013, n. 8935; Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2013, n. 6101; Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2013, n. 783). In definitiva, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. 4279/2008; Cass.
7125/2013; Cass. 7805/2017; Cass. 6703/2018).
Alla stregua dei principi giurisprudenziali appena richiamati è possibile affermare che dalla espletata istruttoria è emersa, da un lato, la non chiara ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa (sulla scorta delle generiche e contrastanti dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del processo) e, dall'altro lato, la verosimile imputabilità dell'evento di danno ad un fattore causale fortuito esterno alla res, recante i caratteri della imprevedibilità e dell'inevitabilità (id est spargimento di acqua al suolo determinato da terzi, rispetto al quale evento estemporaneo alcun onere di immediato intervento poteva esigersi in capo al convenuto).
Per tutte le motivazioni che precedono, pertanto, la domanda attorea non può che essere integralmente rigettata.
Dal rigetto della domanda attorea deriva, altresì, l'assorbimento della domanda di garanzia e manleva avanzata dal convenuto nei confronti della CP_1
Compagnia Assicurativa chiamata in causa.
4. Sulle spese.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M.
. +1 15 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte istante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria di cui al richiamato D.M., tenuto altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
Va anche precisato che la medesima parte attrice va condannata, altresì, al pagamento delle spese di lite sopportate dalla parte chiamata in causa, in applicazione, tanto del principio di soccombenza, quanto di quello di causalità.
Invero, “Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.” (cfr. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 7431 del 14/05/2012), dovendosi escludere, nel caso di specie, una tale ultima ipotesi.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
2) Dichiara assorbito nel rigetto che precede la domanda di garanzia e manleva avanzata dal convenuto nei confronti della parte chiamata in causa;
3) Condanna al pagamento, nei confronti del Parte_1 [...]
in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese del Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in €.2.540,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
4) Condanna al pagamento, nei confronti della Parte_1 [...]
. +1 16 Controparte_10 Controparte_1
N R G 2 G M DO CP_11 , in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente
[...] giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e con attribuzione all'Avv. Gennaro Famiglietti, antistatario
Così deciso in Aversa, 26.03.25 Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
. +1 17 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
+1 3 Parte_2 Controparte_1
N R G G M DO LU RE
+1 4 Controparte_8
N R G G M DO LU RE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del Giudice Dott.
Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3185/22 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Responsabilità ex artt. 2049- 2051-2052 c.c.” pendente
TRA
c.f. , residente in [...] C.F._1
Concezione n. 11, elett.te dom.to presso l'Avv. Camillo Pezzullo c.f.
, con studio in Frattamaggiore (NA) alla Via Vittorio C.F._2
Emanuele III° nn°21/23, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-attore-
E
in persona amm.re p.t. Dr. F. Controparte_1
, CF. dom.to in Arzano, via Mazzini,50, rappresentato e CP_2 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Luigi Ferone, C.F. , PEC C.F._3
fax 081431329, con studio in Napoli, al Email_1
C.so Secondigliano 286, elett.te dom.to presso l'avv. Luigi Ferone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-convenuto-
NONCHE'
, in persona del procuratore legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in CP_3
Napoli alla Via Chiatamone n. 63 presso lo studio dall'Avv. Gennaro Famiglietti
(C.F. ), rapp.ta e difesa giusta procura in atti C.F._4
-terzo chiamato in causa-
. CONDOMINIO VIA S. DI GIACOMO 15 +1 1 Parte_1
N R G 2022 - G.M. DO. LU RE CONCLUSIONI
Con note sostitutive d'udienza dell'15.01.25 l'attore ha concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In Fatto.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, il Controparte_4
in persona dell'amministratore pro tempore, per sentirlo
[...]
condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il
12.06.20, alle ore 12,00 circa, all'interno del qui convenuto, CP_1
allorquando, nello scendere la penultima rampa di scale prima dell'uscita del
Condominio, perdeva l'equilibrio, scivolando e cadendo rovinosamente al suolo a causa della presenza di acqua e/o sostanze detergenti presenti sulla scala condominiale, non segnalate né visibili, procurandosi lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto, a mezzo 118 presso la Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra;
ove gli veniva diagnosticato un “trauma accidentale dalle scale del condominio in data odierna alle ore 12:00 circa e trauma spalla dx e trauma al capo” e successivamente dimesso con anamnesi di: “trauma cranico lieve con ematoma regione frontale dx trauma spalla ed emico stato dx” - diagnosi: “frattura del collo CP del collo chirurgico e del trochite omerale” – prognosi: 25 gg. con “divieto assoluto di utilizzo del braccio leso”.
Si costituiva in giudizio il in persona Controparte_4 dell'amministratore pro tempore, contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea, nonché il quantum da considerarsi arbitraria la quantificazione del danno biologico, non essendo supportata da alcuna relazione medico-legale.
. 15 +1 2 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE Deduceva altresì la genericità ed indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base dello stesso, nonché l'infondatezza dell'avversa domanda, apparendo anomalo che l'attore si era deciso a richiedere il risarcimento danni dopo mesi 8 dalla guarigione clinica e che, all'epoca dei fatti, il predetto Condominio era assicurato per la responsabilità civile, con polizza assicurativa n.10711, stipulata con sede legale in Milano, Corso Como,17, cap Controparte_6
20154,
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale: “spostare la prima udienza, onde consentire, ex art.106 cpc e 269 cpc, la chiamata in garanzia della
[...]
pec ,sede legale in Milano, CP_6 Email_2
Corso Como,17,cap 20154, Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza
Brianza-Lodi e C. F. n. - P. I.V.A. GRUPPO IVA n. P.IVA_2 CP_7
,in persona del L.R.P.T., al fine ,nella denegata ipotesi di P.IVA_3
accoglimento delle domande avanzate nel presente giudizio, nei confronti del condominio comparente, di sentir dichiarare, in virtù della detta polizza, essa compagnia assicuratrice, tenuta a manlevare il condominio comparente, integralmente o parzialmente, da ogni condanna, pronunziata nei suoi confronti
,nel presente giudizio, richiedendo sin da ora che in tal caso, la Controparte_3
paghi direttamente al terzo il dovuto secondo sentenza. 2)nel merito, dichiarare non fondate e non provata la domanda nell'An e nel Quantum e quindi rigettarla, con condanna alle spese e compensi di lite;
in linea subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea di condanna del condominio, tener conto della differenza tra l'importo dei danni richiesto e quello liquidato, ai fini della valutazione delle spese di lite. 4)in caso di accoglimento della domanda dell'attore, di risarcimento danni ,per gli importi posti a carico del Condominio ,in virtù della polizza assicurativa, n.10711,stipulata nel 2015, valida, in virtù di certificato di assicurazione, nel periodo dal 28/7/19 al 28/07/2020, sottoscritta con
,dichiarare detta società assicuratrice tenuta a Controparte_6 manlevare il condominio condannato e per l'effetto ,poiché tanto espressamente si chiede, condannarla al versamento diretto ai terzi danneggiati dell'importo da risarcire :all'attore ed/od eventuali interventori, posto a carico del condominio ovvero alla restituzione al di quanto versato a titolo di risarcimento CP_1 danni all'attore ed agli eventuali interventori. 5)Con vittoria di spese e compensi del giudizio, tenendo conto sia del comportamento processuale delle parti nello stesso sia della proporzione anche economica tra il richiesto, il provato ed il condannato, graduando le stesse spese in virtù di detti comportamenti”.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, che eccepiva la nullità
[...] dell'atto di citazione per assoluta genericità delle allegazioni, l'infondatezza della pretesa attorea, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex legge n. 162/2014 nonché l'inoperatività della polizza assicurativa, essendosi prescritto il diritto del Condominio ad essere manlevato. Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “In via preliminare: A)
Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa;
B) Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex Legge n. 162/2014; In via principale e nel merito: A) Rigettare la domanda attorea, per quanto esposto in premessa;
B)
Condannare, in ogni caso, parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione;
C) in via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di mancato rigetto della domanda attorea, e condanna anche parziale del CP_1
convenuto, nella determinazione dei danni subiti da parte attrice, salvo gravame, contenere l'accoglimento della domanda di garanzia da quest'ultima spiegata nei confronti della Compagnia comparente nei limiti delle sole garanzie che risultassero operative e comunque, entro il massimale previsto dal contratto assicurativo invocato e detratto lo scoperto ivi eventualmente prevista”.
Esaminati gli atti ed espletata la prova orale, il Giudice, all'udienza del 15.01.25, assegnava la causa a sentenza con termini di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le successive repliche.
2. In Via Preliminare
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti e dalla assenza di specifiche contestazioni al riguardo.
Sempre in via preliminare, deve escludersi la ritenuta nullità dell'atto di citazione, consentendo l'atto introduttivo del presente giudizio di identificare il petitum e la causa petendi della domanda spiegata ed alle controparti di esercitare le rispettive difese.
3. Nel merito
La domanda attorea è infondata e non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Tralasciando la trattazione di ogni altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass.
9936/14 e Cass. 12002/2014), va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata nel merito per quanto in appresso osservato.
All'esito dell'istruttoria espletata nel corso del processo non può dirsi compiutamente dimostrato il nesso causale diretto ed univoco sussistente tra l'evento di danno dedotto e descritto dall'attore e la cosa nella custodia del convenuto. CP_1
In particolare, parte attrice ha invocato, in ordine alle lesioni subite nel sinistro occorso in data12.06.20, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del
[...]
trattandosi di sinistro accaduto all'interno di un Controparte_4
Condominio e pertanto rientrante nella sfera di custodia e controllo di quest'ultimo.
Sul punto appare utile esporre i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità da cose in custodia.
In materia, la Suprema Corte, con sentenza n. 2094/2013, ha statuito che “i principi giuridici che governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per
i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni
. +1 5 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso” (cfr. Cass.
7.04.2010 n. 8229; Cass.
19.02.2008 n. 4279; Cass.
5.12.2008 n. 828811).
La funzione della norma di cui all'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione,
e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n. 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass.
19.02.2008 n. 4279).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051
c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore solo del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale (cfr. Cass. civ., Sez. III, 5 maggio
2013, n. 2660).
La sussistenza di tale forma di responsabilità è, dunque, incentrata sull'accertamento del nesso di causalità fra danno e la res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, può dirsi integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso eziologico fra cosa custodita e detrimento patito e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del nesso causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n. 2660/2013, n.
20619/2014).
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N R G 2 G M DO LU RE Infatti, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2010, n° 5658).
Se ne inferisce che il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità dovendo quindi dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ., Sez. 6-3, 11 marzo 2011, n. 5910).
Su tale responsabilità può influire certamente la condotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), secondo il generale disposto di cui all'art. 1227 c.c. e secondo le circostanze concrete emerse nel corso del processo, che vanno apprezzate dal giudice del merito e incensurabili in sede di legittimità purché congruamente e logicamente motivate (cfr. Cass., 22.3.2011, n. 6550).
In particolare, con specifico riguardo al regime di responsabilità alla quale vanno incontro ex art. 2051 c.c. gli enti proprietari o concessionari di strade o comunque di beni demaniali aperti all'uso di un numero indifferenziato di utenti, la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 2094/2013, ha precisato che “a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apportino cambiamenti, situazione che, a ben vedere integra proprio lo status di custode;
b) una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) l'ente proprietario non può far nulla solo quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito;
d) agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è
. +1 7 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. con riferimento alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo
e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non potrà essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;
e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto e alle circostanze che ne connotano l'uso da parte degli utenti” (cfr., altresì, Cass. 11.11.2011 n. 23562; Cass.
3.04.2009 n. 8157; Cass. 29.03.2007 n.
7763; Cass.
2.02.2007 n. 2308; Cass. 25.07.2008 n. 20427).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, a fondamento della domanda proposta,
è stata dedotta, quale causa del sinistro, la presenza di acqua e/o sostanze detergenti presenti sulla scala non segnalate né visibili. CP_9
Secondo la prospettazione attorea, dalla sua qualità di custode del luogo, dovrebbe discendere, quindi, per il il potere-dovere di provvedere alla CP_1
manutenzione, gestione e sorveglianza delle parti comuni, onde la responsabilità risarcitoria di quest'ultima nei confronti della istante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Tuttavia, nella fattispecie in esame, va innanzitutto osservato come l'attore non abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, della dinamica del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione, e, in particolare, della univoca riconducibilità eziologica delle lesioni personali patite all'asserita presenza di acqua e/o sostanze detergenti presenti sulla scala condominiale, non segnalate né visibili, come indicato in atti.
All'esito dell'istruttoria, infatti, sono emerse omissioni ed incongruenze nella ricostruzione dello svolgimento della vicenda storica con riguardo alle effettive modalità di verificazione della caduta del , che non ne consentono di Pt_1
affermarne la univoca riconducibilità eziologica ad una effettiva anomalia della res in custodia al convenuto.
. 15 +1 8 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE In particolare, l'incertezza sulla dinamica del sinistro è alimentata dalle dichiarazioni imprecise e contraddittorie rese dai testi escussi, i quali, sebbene abbiano affermato essere stati presenti sui luoghi di causa al momento del fatto, non hanno fornito una esaustiva descrizione delle modalità attraverso cui sarebbe avvenuta la caduta al suolo dell'istante.
La prova testimoniale assunta ha, infatti, restituito una ricostruzione fattuale incerta e lacunosa con riguardo alla dinamica causale del sinistro.
Nello specifico, all'udienza del 13.06.24 il primo teste escusso ( ), Testimone_1 figlio dell'attore, dichiarava: “Le scale si presentavano bagnate, infatti all'interno del palazzo era presente l'impresa di pulizia che svolgeva le pulizie;
preciso che all'ultimo gradino dove mio padre è caduto vi era un misto di acqua e sapone.”
“Ricordo che già al secondo piano le scale si presentavano un po' umide Tes_2
ma al primo piano esse si presentavano decisamente bagnate, infatti più si scendeva
e più apparivano bagnate, inoltre vi era anche del sapone.”; A.D.R.: “preciso che dove è caduto mio padre vi è il corrimano solo sulla destra rispetto alla visuale di chi scende, mentre a sinistra vi è un muro ricoperto in marmo”.
Invece la teste , non assiste alla caduta dell'attore ma precisa la Testimone_3 circostanza che: “preciso che mi ero già recata al quarto piano, avevo già ritirato la merce e stavo scendendo dal quarto piano quando ho sentito delle urla;
dal secondo piano in poi ho potuto verificare che il pavimento delle scale era umido e sono scesa facendo attenzione perché si scivolava;
preciso che anche il pianerottolo era bagnato;
arrivata all'ultima rampa di scale, se ben ricordo, ho visto il sig. a terra con la spalla a terra;
non ricordo di quale spalla si Pt_1 trattasse”.
Ed inoltre l'addetta alle pulizie, presente quel giorno nel Condominio,
[...]
afferma: “stavamo al primo piano, io stavo scendendo ed ero vicino al Pt_3 finestrone, era il mese di dicembre di circa 4 anni fa, era di giorno, prima dell'una, verso la mezza, lo ricordo perché era l'ultimo condominio in cui dovevamo lavorare;
in quell'occasione un signore aveva sceso tutta la scala, si è girato sul ballatoio e l'ho visto scivolare cadendo a terra;
ricordo di aver visto l'intera dinamica della scivolata poiché ero distante circa una rampa di scale rispetto al punto in cui è caduto l'attore; quando è scivolato a terra non era bagnato, non
. +1 9 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE c'era acqua sulle scale, stavamo solo spazzando poiché in quel giorno era l'unica attività prevista;
preciso che in quella giornata dovevamo solo spazzare e pulire i vetri;
preciso altresì che per pulire i vetri non intendo lavarli, ma rimuovere i vari mozziconi di sigarette e altri rifiuti presenti nei pressi delle finestre;
preciso che al piano terra e al ballatoio dovevamo anche lavare, mentre ai piani superiori dovevamo solo spazzare”.
Lo stesso attore nel rendere l'interrogatorio formale afferma di conoscere molto bene lo stato dei luoghi infatti, dichiara: “Conosco questo condominio poiché vi ho abitato per 25 anni e ho cambiato residenza nel 1993; tuttavia frequento il condominio tutti i giorni poiché mi reco lì a fare visita a mia madre e a mia sorella che abita al piano superiore;
preciso che la scala si presentava bagnata;
inoltre, all'ultimo gradino, appena prima del pianerottolo, vi era un liquido che si presentava come un misto di detersivo e acqua e lì sono scivolato;
preciso che stavo scendendo la scala tenendomi sulla sinistra e sulla sinistra non vi è il corrimano ma vi è una parete di marmo;
mentre scendevo la scala mio figlio si trovava dietro di me;
preciso che la rampa di scala che stavo scendendo presentava corrimano solo a destra anche nella parte finale dove sono caduto;
la finestra si trova sul ballatoio appena finite le scale e al momento del fatto era aperta;
preciso che mia madre abita al secondo piano del e, quando sono Controparte_1
caduto, io scendevo proprio dal secondo piano;
preciso, tuttavia, che io sono caduto alla rampa di scala che vi è al primo piano, nel senso che dopo di questa vi era ancora un'altra rampa di scala che porta poi al piano terra”.
In sostanza le dichiarazioni dei testi risultano contraddittorie, imprecise e lacunose;
mentre il primo dichiarante, figlio dell'attore riferisce che le scale si presentavano già bagnate dal secondo piano, l'addetta alle pulizia presente nel Condominio quel giorno dichiara che le scale non furono lavate ma solo spazzate, come previsto;
mentre la teste , benché presente nel Condominio, non assiste alla caduta CP_2
ma riferisce che scendendo le scale ha dovuto prestare attenzione perché il pavimento era umido.
In ogni caso, tenuto conto dello stato dei luoghi in cui si è verificato il sinistro, non può dirsi dimostrato il contributo causale o concausale decisivo fornito dalla condizione delle scale del rispetto al prodursi dell'evento lesivo. CP_1
. 15 +1 10 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE Sul tema la giurisprudenza ha chiarito che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del
11.05.2017).
Da ciò discende che nei casi — come quello in esame — in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante alla luce di vari fattori quali, la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, nonché ogni altra (ulteriore) circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (cfr. Cass. 6306/13, Cass. 11526/17, Cass. 2480/18, Cass.
27724/18, Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Ebbene, nel caso di specie, in primo luogo, va evidenziato come, considerate le coordinate temporali di verificazione del sinistro (mattina in piena stagione estiva, alle ore 12:00 circa), l'eventuale pavimento umido e/o bagnato poteva essere oggettivamente ed agevolmente percepibile dall'utente che si serviva di quel determinato luogo.
. 15 +1 11 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE In secondo luogo, lo stato della pavimentazione delle scale del in CP_1
relazione al quale nessuno dei testi escussi è stato in grado di ricondurre precisamente la determinazione causalistica della caduta al suolo dell'attore, avrebbe imposto all' istante un più alto grado e livello di attenzione nell'ivi transitare.
Ed infatti, non si potrebbe argomentare circa l'inevitabilità dell'evento dannoso in discorso proprio a causa delle condizioni della pavimentazione delle scale percorsa dall'istante; ed invero, la presenza dell'impresa di pulizia nel e la CP_1
possibile presenza d'acqua lungo le scale, lungi dal determinarne una totale deresponsabilizzazione causalistica nella determinazione dell'evento di danno in questione, di contro, rendevano concretamente esigibile dall'utente di quella specifica res l'adozione di un ben più elevato livello di attenzione e di cautela, poiché — come innanzi già argomentato — la diligenza del comportamento del danneggiato va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario del bene comune, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo venute in considerazione nel caso di specie, soprattutto ove — come nella fattispecie in esame — si sia trattato di una zona chiaramente visibile e percepibile.
Le dichiarazioni dei testi escussi, dunque, non sono idonee a confermare la tesi attorea: l'istante, infatti, non ha in alcun modo fornito compiuta prova della sussistenza di un preciso ed univoco nesso di causalità tra la res in custodia al convenuto e la propria caduta al suolo, né tantomeno che l'eventuale presenza di acqua sulle scale costituisse un pericolo occulto assolutamente inevitabile con l'uso della ordinaria diligenza. Difatti, tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene comune (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene comune senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo), esclude la responsabilità se tale comportamento
è idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso
(cosa che si ritiene essere accaduta nella specie).
Si è già detto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura sostanzialmente oggettiva (cfr. Cass. n. 21727/2012) ed è esclusa soltanto dal caso fortuito (cfr.
. +1 12 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE Cass. n. 13005/2016), quale fattore che attiene, non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa che ne
è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Per caso fortuito ex art. 2051 c.c. deve intendersi la presenza di un elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che, interrompendo il nesso di causalità, risulti idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno. In questi termini, la Cassazione ha precisato che il fortuito dovrà essere connotato da impulso causale autonomo, di imprevedibilità nonché di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. n. 5741/2009), descrivendolo come un fatto caratterizzato dall'essere estraneo alla sfera di custodia del soggetto. Nella nozione di “caso fortuito” rientrano, dunque: (a) l'evento imprevisto ed imprevedibile;
(b) il fatto del terzo idoneo ad ingenerare una situazione estemporanea di pericolo che rechi in sé
i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità; (c) il fatto imputabile allo stesso danneggiato.
Ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere, quindi, integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n. 6407/2016; Cass. n.
15718/2016). Ed invero, l'oggettiva interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata, sulle caratteristiche strutturali o congiunturali della “res” o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità.
Si è, quindi, affermato che la “res” deve presentare i caratteri dell'insidia e/o del trabocchetto, ciò in quanto “La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale
"alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno.” (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 11592 del 13 maggio 2010; Cass. Civ.
n. 10096 del 26 aprile 2013).
. 15 +1 13 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE Ciò in quanto, una volta acclarata la sussistenza del nesso eziologico fra “res” e l'evento dannoso, il caso fortuito può essere determinato, oltre che da un evento straordinario ed eccezionale o dal fatto del terzo, anche dal fatto della stessa persona danneggiata, gravata di uno specifico dovere di attenzione. Tutti i diversi orientamenti incidono, in realtà, sul rapporto di causalità materiale tra la “res” e l'evento dannoso, mitigando o escludendo la responsabilità del custode nel caso in cui l'evento non sia frutto di un determinismo inevitabilmente connaturato alla res ma derivi, in parte o in tutto, da situazioni esterne, compreso il comportamento del danneggiato (da valutarsi anche ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.); è, infatti, indubbia la tendenza della giurisprudenza a recuperare la centralità del rapporto causale nelle ipotesi di responsabilità de qua (così Cass. civ., sez. III, 20 gennaio
2014, n. 999; Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2660; Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2013, n. 6306; Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013, n. 7125; Cass. civ. (ord.),
16 aprile 2012, n. 5977; Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4231; Cass. civ.
(ord.), sez. III, 24 maggio 2011, n. 11430; Cass. civ. (ord.), sez. VI, 11 marzo 2011,
n. 5910; Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2010, n. 25105).
La già risalente distinzione tra “causa” del danno e “occasione” del danno aiuta a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o per circostanze esterne, la dannosità della “res” non sia oggettivamente percepibile né soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell'interazione con un elemento esterno (il comportamento dell'utente) la “res” individua comunque la “causa” efficiente dell'evento lesivo;
laddove, invece, la pericolosità della “res” non presenti le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, l'evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell'intervento esterno, sicché è l'agire umano a individuare la causa dell'evento dannoso, mentre la “res” degrada a mera occasione.
Ciò significa anche che il rapporto causale non ha come termine di riferimento l'inadempimento, da parte dell'ente proprietario, dei suoi doveri di manutenzione e custodia ma concerne unicamente la diretta ed esclusiva derivazione del danno dalla
“res” oggetto della custodia (cfr. in tal senso Cass., sez. III, 27 marzo 2007, n.
7403).
. 15 +1 14 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE Orbene, poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la “causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta
“vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere;
deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico- giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 aprile
2013, n. 8935; Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2013, n. 6101; Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2013, n. 783). In definitiva, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. 4279/2008; Cass.
7125/2013; Cass. 7805/2017; Cass. 6703/2018).
Alla stregua dei principi giurisprudenziali appena richiamati è possibile affermare che dalla espletata istruttoria è emersa, da un lato, la non chiara ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa (sulla scorta delle generiche e contrastanti dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del processo) e, dall'altro lato, la verosimile imputabilità dell'evento di danno ad un fattore causale fortuito esterno alla res, recante i caratteri della imprevedibilità e dell'inevitabilità (id est spargimento di acqua al suolo determinato da terzi, rispetto al quale evento estemporaneo alcun onere di immediato intervento poteva esigersi in capo al convenuto).
Per tutte le motivazioni che precedono, pertanto, la domanda attorea non può che essere integralmente rigettata.
Dal rigetto della domanda attorea deriva, altresì, l'assorbimento della domanda di garanzia e manleva avanzata dal convenuto nei confronti della CP_1
Compagnia Assicurativa chiamata in causa.
4. Sulle spese.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M.
. +1 15 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte istante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria di cui al richiamato D.M., tenuto altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
Va anche precisato che la medesima parte attrice va condannata, altresì, al pagamento delle spese di lite sopportate dalla parte chiamata in causa, in applicazione, tanto del principio di soccombenza, quanto di quello di causalità.
Invero, “Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.” (cfr. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 7431 del 14/05/2012), dovendosi escludere, nel caso di specie, una tale ultima ipotesi.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
2) Dichiara assorbito nel rigetto che precede la domanda di garanzia e manleva avanzata dal convenuto nei confronti della parte chiamata in causa;
3) Condanna al pagamento, nei confronti del Parte_1 [...]
in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese del Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in €.2.540,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
4) Condanna al pagamento, nei confronti della Parte_1 [...]
. +1 16 Controparte_10 Controparte_1
N R G 2 G M DO CP_11 , in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente
[...] giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e con attribuzione all'Avv. Gennaro Famiglietti, antistatario
Così deciso in Aversa, 26.03.25 Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
. +1 17 Parte_1 Controparte_1
N R G 2 G M DO LU RE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
+1 3 Parte_2 Controparte_1
N R G G M DO LU RE
+1 4 Controparte_8
N R G G M DO LU RE