Sentenza 18 marzo 2024
Ordinanza cautelare 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 05/03/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00816/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01300/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1300 del 2025, proposto dalla Società SS ZA e Figli s.a.s. di ZA ER & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo Cerpelloni e Riccardo Ruffo, con domicilio eletto come da PEC da Registri di giustizia e domicilio dichiarato presso lo studio del secondo in Verona, via Luigi Da Porto, n. 4;
contro
il Comune di Lazise, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Gortenuti, con domicilio eletto come da PEC da Registri di giustizia e domicilio dichiarato presso il suo studio in Verona, Lungadige Capuleti, n. 1/A;
nei confronti
della Società Lidl Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, 16 dicembre 2024, n. 523/2024, resa tra le parti;
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lazise;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 il Cons. Antonella Manzione e uditi per le parti l’avvocato Riccardo Ruffo e l’avvocato Giuseppe Gortenuti;
Considerato che oggetto della controversia è l’atto con il quale il Comune di Lazise ha disposto l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio di una porzione di fabbricato oggetto di interventi edilizi abusivi e della superficie esterna adibita a parcheggio pertinenziale, nonché di ulteriori mq. 300, ritenuti necessari per garantire l’accessibilità delle aree in questione;
Ritenuto tuttavia che prima facie , ad una delibazione sommaria tipica della fase, pare meritevole di approfondimento in particolare la censura inerente la qualificazione giuridica dell’abuso come ristrutturazione sine titulo , oltre che la tempistica dell’accertamento di inottemperanza in relazione allo sviluppo del contenzioso instaurato dalla Società Lidl, locataria dell’immobile e responsabile degli interventi edilizi da cui ha avuto origine il sotteso procedimento finalizzato alla demolizione;
Ritenuto altresì che neppure appare chiara l’individuazione delle aree esterne oggetto di acquisizione, sia avuto riguardo ai parcheggi di pertinenza dell’insediamento commerciale (che per quanto consta in atti è ad oggi operativo nella parte lecita dell’immobile), sia con riferimento alla superficie aggiuntiva, non essendo indicate le prescrizioni urbanistiche che la impongono ex art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001;
Valutato infine che nella comparazione degli interessi in gioco il Comune di Lazise non ha evidenziato alcuno specifico danno riveniente dal differimento dell’acquisizione al patrimonio dell’area, che comunque potrà essere perfezionata all’esito del giudizio, ove favorevole, laddove è evidente quello derivante all’appellante dalla perdita della proprietà;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) accoglie l’appello (Ricorso numero: 1300/2025) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.a.r. per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Spese della fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella Manzione | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO