Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/06/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 496/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gloria Carlesso Presidente relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice dott.ssa Francesca Ajello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso con ricorso depositato il 2 aprile 2024
Da
(CF: ), nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Trieste, via Boccaccio 27, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Tiziana Zuppi
tiziana.zuppi@pectriesteavvocati.it C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Trieste, via Fabio Severo 11;
– ricorrente –
(CF: ), nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Keti Muzica (
[...]
), con domicilio eletto presso il suo studio a Trieste in via Guido C.F._4
Zanetti n. 1, fax 040/9890820 Email_2
– resistente –
MINORE: (CF: , nata a [...] il Parte_2 C.F._5
28.06.2014
Curatrice speciale della minore: Avv. Elena Bellodi
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
1
1) a modifica di quanto disposto dal Tribunale di Trieste nel decreto n. Parte_1
579/2023 dd. 17.02.2023, revocare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore e disporre l'affidamento esclusivo al padre, odierno ricorrente, Parte_2
sig. con collocamento della figlia presso la residenza dello stesso;
Parte_1
2) In subordine, ove il Tribunale lo ritenesse opportuno, confermando il collocamento della minore presso la residenza paterna, disporre l'affidamento di al Parte_2
Servizio Sociale del Comune di Trieste con mero fine di sostegno e controllo con esclusione della attivazione di un sistema educativo domiciliare SED in quanto ultroneo
3) disporre e confermare che la minore trascorra con il padre almeno 4 giornate alla settimana, tutti i pernotti ed i week end alternati (con esclusione del pernottamento) precisando orario di presa in carico e di riaccompagnamento della bambina a casa dell'altro genitore;
4) in ogni caso, confermare la revoca del contributo al mantenimento della minore a carico del sig. (così come concordato dalle parti all'udienza del 03/03/2025) Pt_1
confermare che (come concordato tra le parti all'udienza del 03/03/2025) l'AU sia trattenuto dalla madre e disporre la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie come elencate nel “Protocollo sulle spese straordinarie” del Tribunale di
Trieste dd 18.05.2015;
5) Ordinare alla signora di condividere con il signor i Controparte_1 Parte_1
dati dello Spid con cui si può accedere alla situazione sanitaria, al pediatra ed alla situazione scolastica della figlia, nonché ogni altro documento, chat o password finalizzato a quanto sopra
Denise bunale, contrariis reiectis: Nel merito: 1) In parziale riforma del CP_1
decreto del Tribunale di Trieste n. 579 di data 17.2.2023, confermare le attuali modalità di visita dei genitori alla minore come già descritte in narrativa, e nella Pt_2
fattispecie: A) settimana 1 La minore trascorrerà con la madre le giornate dal venerdì sera al successivo venerdì sera seguente, eccezion fatta per il mercoledì pomeriggio che passerà assieme al padre;
B) settimana 2 La minore trascorrerà con il padre le giornate
2 dal venerdì sera a tutto il lunedì mattina, dopo di che verrò ricondotta presso la madre per passare con lei le giornate di lunedì e martedì, e trascorrerà con il padre le successive giornate da mercoledì fino a venerdì sera;
2) Confermare nel resto il decreto del Tribunale di Trieste n. 579 di data 17.2.2023;
3) Con condanna alle spese di giudizio ivi compresa la fase cautelare.
In via istruttoria: 4) Disporsi CTU al fine di valutare la capacità di discernimento della minore infradodicenne, ed in caso di esito positivo
5) Rinnovare l'audizione della minore secondo le modalità descritte alla superiore narrativa, nel rispetto del contraddittorio delle parti;
6) Incaricare i servizi sociali competenti di eseguire un'indagine conoscitiva in ordine alla situazione abitativa e personale delle odierne parti, con assegnazione di termine per il deposito di una relazione scritta;
7) Disporre l'audizione della dott.ssa , psicologa di Testimone_1 Parte_2
con studio in Trieste in via Valdirivo n. 36;
8) Disporre l'audizione della signora nonna materna di Testimone_2 Parte_2
residente a [...]
CURATRICE SPECIALE: Voglia il Tribunale di Trieste: - disporre l'affidamento della minore al servizio sociale del Comune di Trieste per attività di sostegno e controllo con possibilità di avvalersi dei servizi specialistici competenti al fine di sostenerla dal punto di visita personale e psicologico e di superamento dei potenziali effetti traumatici derivanti dall'esposizione ad eventi di violenza ovvero in subordine disporre l'affido esclusivo della minore al signor con presa in carico da parte dell'ente Parte_1
territorialmente competente ai fini di cui sopra;
- confermare il collocamento della minore in via prevalente presso la residenza paterna con modalità di visita in favore della madre come sopra indicate (nei termini di un pomeriggio infrasettimanale e il fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera); - disporre l'avvio di un percorso di supporto psicologico nei confronti della signora al fine di consentire Controparte_1
alla madre la rielaborazione di quanto avvenuto ed in particolare rinforzarla sotto il
3 profilo delle capacità genitoriali;
- disporre l'avvio di un percorso di sostegno educativo domiciliare che dovrà avere come obiettivo quello di verificare le capacità genitoriali dei signori e presso le rispettive abitazioni nonché CP_1 Pt_1
sostenerli nei loro compiti educativi, al fine di evitare il coinvolgimento di in Pt_2
dinamiche di conflittualità elevata nonché rispetto alla signora di indirizzo CP_1
rispetto alle modalità educative adottate nei confronti della minore, in termini di agiti violenti sia diretti che indiretti ai quali la minore ha assistito;
- prescrivere che la mancata osservanza delle suddette indicazioni potrebbe comportare l'adozione di misure incisive della responsabilità genitoriale ovvero comportare l'immediata sospensione delle modalità di visita sopra indicate. Con ogni riserva all'esito dell'istruttoria.
SITUAZIONE FAMILIARE
Si trae dalla relazione del dott. nominato esperto ex art 473 bis .26 Persona_1
c.p.c., depositata il 22 febbraio 2025, la seguente descrizione della “coppia genitoriale” composta da e genitori di nata il [...], Parte_1 Controparte_1 Pt_2
fra poco undicenne.
La separazione della coppia risale al settembre del 2016, quando all'epoca la loro unica figlia aveva 2 anni. Inizialmente la coppia riusciva a collaborare in modo più che adeguato nonostante la sig.ra dal 2018 avesse iniziato una nuova relazione CP_1
sentimentale, tuttora in corso, con il sig. . Tuttavia il rapporto fra i due Controparte_2 genitori di è precipitato nel 2021 in concomitanza all'inizio da parte del sig. Pt_2
di una relazione sentimentale, sfociata in matrimonio la scorsa estate (agosto Pt_1
2024), con la migliore amica della sig.ra la sig.ra . Dal 2021 CP_1 Parte_3
quindi, ovvero da quando aveva 7 anni, la coppia genitoriale riporta una storia Pt_2
di gravi difficoltà nell'interazione per il progetto educativo di che oggi ha dieci Pt_2
anni e che da 3 anni si trova immersa nel conflitto genitoriale, nel riconoscersi e a rappresentarsi reciprocamente quali genitori della figlia n base ai fondamentali Pt_2
principi della collaborazione genitoriale (coparenting). Per stessa ammissione della sig.ra dal 2021 al 2023 il padre è stato fortemente limitato da lei nella vita CP_1
di fino a quando la mamma ha comunicato l'intenzione di trasferirsi a Napoli, Pt_2
4 città natale del suo attuale compagno, assieme a tutti i figli. È a questo punto che il sig. adisce al Tribunale ottenendo, nel giugno 2024, il collocamento della figlia Pt_1
prima assegnato alla sig.ra Al momento, la madre ha abbandonato Pt_2 CP_1
il progetto di trasferirsi a Napoli rimanendo a Trieste. L'unica nonna accessibile a
è la nonna materna , che vede quasi ogni giovedì pomeriggio, ma con Pt_2 Tes_2
la quale la sig.ra afferma di non avere un buon rapporto. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vengono di seguito descritte le fasi del procedimento.
1. Con ricorso depositato in data 2 aprile 2024 il signor , padre Parte_1
della minore chiedeva – in vista delle modifiche della condizioni relative Pt_2
all'affidamento e al mantenimento della minore ata dalla relazione sentimentale Pt_2 con disposte con decreto di questo Tribunale dell'8 febbraio 2023 - Controparte_1
- l'immediata adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili ex art 473 bis.15 c.p.c. onde evitare il pregiudizio imminente e irreparabile che avrebbe subito la figlia Pt_2
ove la madre l'avesse portata con sé a Napoli e iscritta in una scuola che già aveva individuato (vds messaggio WhatsApp del 19 febbraio 2024 “Istituto paritario A.M.
Cusano sito in Giuliano in Campania, NA) dove aveva intenzione di trasferirsi con il nuovo compagno, unitamente agli altri due figli ( nato il Controparte_2 Per_2
5.8.2021 e nato il [...] avuti da lui, oltre ai gemelli di cui era in attesa. Per_3
2.Con comparsa di costituzione depositata il 16 aprile 2024, la signora CP_1
non contestava la prospettiva del trasferimento a Napoli, asserendo che il compagno aveva ivi avviato una attività come amministratore della società Arcobaleno Service srl oltre a svolgere l'attività di pizzaiolo, condizioni che gli avrebbero garantito significativi introiti, idonei a permettersi di prendere in locazione con decorrenza maggio 2024 una casa composta da cinque vani, sita in Napoli dove i figli ( e i quattro fratelli) Pt_2
avrebbero potuto stare bene e dove la minore avrebbe potuto frequentare la New Green
Garden International School migliorando il suo livello di istruzione, giudicato ora del tutto scadente;
evidenziava che era sempre stata sempre ben accolta dal Pt_2
compagno e dai parenti di lui a Napoli, dove si era recata in varie occasioni in vacanza;
che, solo dopo il dissenso del padre, la minore avrebbe cominciato a opporsi a tale
5 trasferimento, palesandosi vittima della manipolazione paterna;
riferiva che avrebbe dovuto essere approfondita la condizione abitativa del padre, che vive in una casa in pessime condizioni igieniche, di soli 60 mq con la compagna, il figlio di lei e tre cani
(due pittbull e un pastore tedesco) oltre a due iguana e a un serpente che si nutre di topi morti tenuti in freezer, sì da dover dubitare della sua capacità genitoriale che ha chiesto di verificare con apposita CTU. Si è opponeva perciò all'adozione di provvedimenti urgenti, chiedendo l'autorizzazione a trasferirsi temporaneamente con la figlia a Napoli per la durata di un anno.
3. Il giudice sentiva le parti e la minore (audizione del 17 aprile 2024 Pt_2
videoregistrata) ed esaminava le memorie autorizzate procedendo, in primo luogo a non autorizzare alcun trasferimento a Napoli della minore neppure nel lungo e Pt_2 all'epoca imminente weekend 25-4-/1-5-2024 (dato che in quell'intervallo Pt_2
avrebbe voluto partecipare a una competizione di judo, sport che stava praticando volentieri insieme ad figlio della compagna del padre, suo coetaneo); ai fini Per_4
dei provvedimenti provvisori valorizzava: a) il dato, emerso in modo inequivoco durante l'audizione della minore, del radicamento della bambina nata il [...], Pt_2
in questa città, la sua affezione verso gli animali che sono praticamente cresciuti insieme
a lei tanto da essere descritti come membri della sua famiglia, e che, pur in un modesto appartamento, trovano ciascuno il proprio spazio;
b) la passione di per il judo, Pt_2
sport che, come ha riferito il padre, lei pratica volentieri, che le ha insegnato ad avere più fiducia in se stessa di fronte a un avversario e a competere portandogli comunque rispetto, a stare con tanti bambini con cui si trova bene [tanto che] la cosa che le è pesata di più oggi [fissato per la audizione della minore] è aver perso l'allenamento a judo;
riteneva perciò del tutto ingiustificata, se non ispirata a mero arbitrio, la decisione assunta dalla madre di revocare il consenso alla pratica di detto sport, revoca inviata agli organizzatori con un messaggio whatsapp dopo l'udienza (vd allegato alla memoria
4/5/2024 dell'avv. Zuppi); e, richiamato il dovere dei genitori di educare e mantenere i figli, rispettandone le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni (art. 147 cod civ.), giudicava contraria a detto dovere la pretesa della madre di imporre alla figlia la decisione di trasferirsi a Napoli, pretesa motivata con il mero richiamo al suo ruolo
(“sono la madre di e vorrei portarla con me) e del tutto incompatibile con Pt_2
6 l'opportunità per la minore di rimanere in quotidiano contatto con un nucleo familiare
(quello del padre) in cui è bene inserita, mentre il trasferimento impostole dalla madre avrebbe pregiudicato un equilibrio che proprio in ragione di alcuni limiti di maturazione della minore (sottolineati dalla madre stessa), era necessario mantenere;
il giudice inoltre sottolineava come la pretesa della madre avrebbe reso oltremodo difficili
(oltreché insostenibili dal punto di vista economico) le visite del padre;
avrebbe reciso ogni rapporto con gli animali, considerati alla stregua di “fratelli” e non avrebbe risparmiato alla minore (maggiore d'età rispetto ai fratellini) compiti di accudimento dei quattro fratelli minori, tutti figli di un altro padre, mostratosi persino capace di atti non poco violenti (spaccare l'anta dell'armadio che la minore ha mimato di aprire come se ci fosse ancora).
Con ordinanza del 7 giugno 2024, il giudice, pertanto, adottava in via temporanea il seguente provvedimento
non autorizza
l'iscrizione della minore in una scuola di Napoli nella prospettiva di un trasferimento in detta città del (nuovo) nucleo familiare della madre (che il rientro del sig in Friuli – documentato dall'avv. Muzica non consente affatto di CP_2 scongiurare in modo permanente);
non autorizza
il trasferimento della minore in una città diversa da quella in cui abita il padre
; Parte_1
autorizza
la ripresa delle lezioni di judo per la minore nonostante il dissenso Parte_2 della madre.
dispone
il collocamento della minore presso il padre invertendo i tempi di visita Parte_1 della madre (sinora previsti per il padre nel decreto adottato da questo Tribunale in data 8 febbraio 2023 sub 782/2022 RG [di conseguenza la minore sarebbe stata con la madre a weekend alternati, dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina, quando la madre l'avrebbe riaccompagnata a scuola]
infine, in ragione dei maggiori tempi di permanenza della minore presso il padre
7 riduce
l'obbligo per di versare alla signora un contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento a euro 50,00 al mese.
***
Abbandonato da parte della madre il progetto di trasferirsi a Napoli, per ragioni non emerse chiaramente in giudizio e verosimilmente correlate ai progetti di lavoro del compagno, il giudice, d'accordo le parti, nominava un esperto ai sensi dell'art. 473 bis.26 c.p.c. , nella persona del dott. con il compito di agevolare la Persona_1
comunicazione e la relazione tra i genitori di e di fornire al tribunale elementi Pt_2
utili per pervenire a una decisione condivisa in ordine all'affidamento di e ai Pt_2
tempi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori.
L'esperto ha dato atto del fallimento di qualsivoglia mediazione, suggerendo percorsi di sostegno;
i genitori, peraltro, riuscivano ad accordarsi in udienza (3 marzo 2025) solo sulla revoca del contributo al mantenimento a carico del signor a partire da marzo Pt_1
2025 “in cambio” della esclusiva percezione dell'AU da parte della madre, rimanendo in profondo disaccordo sull'affidamento, il collocamento e i tempi di visita di Pt_2
come attestano le opposte conclusioni delle Parti
nel frattempo, è stata iscritta alla scuola media inferiore ROLI succursale di Pt_2
Altura – via LP LI (e, in seconda scelta, scuola Rismondo istituto IQBAL
MASIHI) per l'a.s. 2025/2026.
Prima di spiegare le motivazioni che giustificano i provvedimenti in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, vale riportare la descrizione di Pt_2
quale emerge dagli insegnanti della Scuola e dalle verifiche e tst Persona_5
dell'esperto dott Persona_1
Scuola: frequenta la quinta classe elementare presso la scuola . Si Pt_2 Persona_5
è richiesto agli e alle insegnanti una relazione al fine di disporre di un ulteriore punto di vista, neutrale, quale ulteriore resoconto sullo stato di benessere di È stato Pt_2
riportato un quadro complessivamente positivo di in termini che evidenziano un Pt_2
8 suo comportamento appropriato e soddisfacente sia dal punto di vista dell'apprendimento che da quello della socializzazione con gli altri compagni.
Esperto: è una ragazzina di 10 anni, spigliata, simpatica, diretta, profonda ed Pt_2
intelligente, che frequenta la quinta elementare. Aveva 2 anni quando i suoi genitori si sono separati, ma ha potuto godere di una sufficiente collaborazione fra questi fino ai
7 anni allorquando il rapporto fra i suoi genitori è precipitato in un'accesa conflittualità che sta purtroppo vivendo da oltre 3 anni. Preoccupa il fatto che i genitori non Pt_2
siano neppure in grado di avviare un miglioramento del proprio rapporto in un momento così delicato della ragazzina che è entrata in prepubertà e che fra pochi anni inizierà il suo periodo adolescenziale. Assieme al padre, risulta assumere le Pt_2
istanze del genitore contro la madre;
assieme alla madre, la stessa risulta bloccata e a disagio. A giugno dello scorso anno (2024), è stata interessata da un cambio di collocamento dalla madre al padre. Sembra che abbia recepito positivamente Pt_2
tale cambiamento in quanto non esprime in alcun modo il desiderio di cambiare alcunché all'attuale schema. a circa un anno, per volere di entrambi i genitori, Pt_2
viene supportata da una psicologa psicoterapeuta con la quale si ritiene possa esprimersi validamente e rappresentarsi emergendo dal conflitto familiare.
***
1 Affidamento e collocamento
Alla luce delle considerazioni dell'esperto e delle deduzioni delle parti, questo Collegio ritiene necessario disporre l'affidamento esclusivo della minore al padre e mantenere il collocamento prevalente nonché la residenza presso di lui.
Va in primo luogo sottolineato il posto di all'interno di due famiglie (a propria Pt_2
volta allargate, nel senso che i compagni dei suoi genitori sono a propria volta genitori di altri figli avuti da precedenti relazioni): viene descritta anche dalla curatrice Pt_2
speciale come una bambina vivace, espansiva, diretta, profonda ed intelligente, e per descrivere se stessa si è presentata come “sorella maggiore” sia dei quattro figli, avuti dalla madre con il nuovo compagno, sia della figlia avuta dal padre con la nuova Per_6
compagna, sia, infine di altri due fratelli acquisiti nati da precedenti relazioni dei
9 compagni dei genitori: di fatto la maggiore di otto bambini. La madre la investe Pt_2
di un ruolo accudente con inevitabile compressione del ruolo di che pur se Pt_2
profondamente affezionata ai fratellini, vorrebbe sentirsi a propria volta solo figlia: il fatto che abbia disegnato nel test della Luna i genitori lontani da lei, al centro del foglio, sarebbe segno, per l'esperto, dell'incapacità dei genitori di vederla, di cogliere i suoi bisogni affettivi, bloccati come sono nel combattere contro l'altro, sottolineando le mancanze altrui.
Questo collegio prende in seria considerazione il diverso “carico” di responsabilità di più pesante quando si trova presso la madre (che ha quattro figli piccoli tutti Pt_2
inferiori ai tre anni) rispetto a quello del padre (dove uò godere della complicità Pt_2
di un coetaneo, con cui va molto d'accordo): è questo il primo dato da Per_4
considerare ai fini della decisione del collocamento della minore.
Il secondo dato riguarda il contesto estremamente conflittuale dei genitori di Pt_2 coppia che l'esperto ha definito conflittuale non mediabile, pregna di rivendicazioni reciproche ed incapace di collaborare proficuamente ai fini del progetto educativo della figlia perciò il dott. al fine di proteggere il più possibile la minore Pt_2 Per_1 dalle strumentalizzazioni dei genitori – ha raccomandato l'affidamento all'Ente.
Non può tuttavia trascurarsi che negli incontri che l'esperto ha avuto con i rispettivi genitori, ha potuto registrare una tensione di in presenza della madre e del suo Pt_2
compagno, tensione che non va sottovalutata anche alla luce di alcuni episodi di violenza del signor , che la signora ha tentato di sminuire quando non di CP_2 CP_1
smentire totalmente come “fantasie” della minore, ma che a invece riportato sia Pt_2
durante l'audizione davanti al giudice delegato, sia durante l'incontro con l'esperto, sia nel rapporto diretto con la curatrice speciale, che ne ha fatto oggetto anche di una segnalazione alla Procura Minori sia, infine, nei colloqui con la propria psicologa;
il fatto, poi che la cosa che le piace fare di più quando è a casa della madre, ossia dormire, ben potrebbe essere letta come “rifugio”, comodo e naturale per una bambina che intenda sottrarsi o difendersi da scene di tensione se non di violenza.
Si condivide, dunque, la considerazione della curatrice speciale secondo la quale i riferiti di violenza, subita ed assistita, da parte di impongono l'adozione di Pt_2
10 provvedimenti a sua tutela che, andando ad incidere direttamente sia sul tempo di frequentazione che sulle modalità di tale frequentazione, possano garantire il rapporto madre e figlia, senza però interromperlo.
La valutazione, peraltro, trova conforto anche nella valutazione fatta dalla psicologa personale di la dott.ssa , che ha segnalato come la bambina non si Pt_2 Tes_1
senta realmente al sicuro con la madre.
Il collocamento prevalente della minore presso il padre non comporterà dunque una recisione del legame con la madre, ma sarà funzionale a dare stabilità, anche emotiva, alla minore;
tale collocazione prevalente, inoltre, potrà essere più compatibile sia con l'impegno scolastico richiesto dal primo anno di scuole medie, sia con gli impegni sportivi, irrinunciabili per che comportano ben tre allenamenti settimanali in Pt_2
palestra di judo.
Anche sotto questo profilo si concorda dunque con le conclusioni della curatrice speciale secondo la quale diversamente da quanto indicato dal CTU, è importante mantenere il rapporto con la madre ma non concentrarlo in troppi giorni consecutivi. Pt_2
riferisce che quando si trova dalla madre è spesso impegnata nella cura dei fratelli e che tale condizione la limita pesantemente;
spesso non riesce a terminare i compiti, in un caso è stata lasciata da sola con loro, mentre la madre si è recata a fare la spesa. Ci stiamo riferendo a quattro bambini di età compresa tra 10 mesi e tre anni che necessitano quindi di cure continue
Da qui la necessità di rimodulare i tempi di visita: si ritiene che durante la settimana debba pernottare sempre nella casa paterna, permanendo presso la madre a fine Pt_2
settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera (o al massimo al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola), oltre a un pomeriggio ogni settimana (da individuarsi in quello in cui non ha impegni sportivi) cui potrà affiancarsi un secondo pomeriggio ogni due settimane presso la nonna materna.
Per le visite presso la madre durante le festività e le vacanze estive i genitori dovranno accordarsi con congruo anticipo attraverso la mediazione del Consultorio familiare
11 Viene poi valorizzato il fatto che è seguita già da una psicologa, la dott.ssa Pt_2
con cui si trova bene. Il percorso della minore – illustrato nella Testimone_1
nota del 19 agosto 2024, diretta a entrambi i genitori, non va interrotto, né vi sono ragioni per assecondare la richiesta della madre di cambiare psicologa (richiesta che può spiegarsi solo con le riserve espresse dalla psicologa in ordine alle condotte materne).
Di tale percorso già proficuamente avviato, i Servi dovranno tener conto al fine di valutare l'opportunità e i tempi di inserimento di educatori o di altri specialisti.
La condotta della madre tenuta dopo la separazione e in particolare negli ultimi anni, tesa ad allontanare la figlia dal padre, la decisione di trasferirla a Napoli, la comunicazione data unilateralmente alla associazione sportiva di revocarne l'iscrizione, sono sintomi di una attuale inadeguatezza del ruolo materno verso nel senso che Pt_2
si tratta di condotte orientate più ad affermare la propria autorità piuttosto che a conoscere e a rispettare le esigenze della minore;
a ciò si associa una pesante svalutazione dell'ex compagno, emersa inequivoca più volte anche in udienza, e come tale contraria al benessere stesso della minore, che vi risponde con un'aumentata solidarietà verso il padre, ben lontana dunque dalle accuse di manipolazione formulate dalla madre.
Alla luce di tali condotte – che è possibile imputare in parte anche a un sovraccarico di impegni familiari per la presenza di quattro figli molto piccoli (non essendo stati invece in questa sede approfondite le dinamiche della coppia ) – si Controparte_3 ritiene opportuno disporre l'affidamento esclusivo della minore al padre.
Tale regime, invero, giustificato anche da una stabile situazione familiare del signor e dall'attenzione che ha mostrato di avere per la minore, viene preferita Pt_1 all'affidamento della minore al Servizio sociale – seppur suggerito dall'esperto; al
Servizio sociale va piuttosto assegnato un compito di sostegno e supporto di entrambi i nuclei, da svolgersi con l'ausilio di educatori e dei servizi specialistici di SU (ove i
Servizi non valutino sufficiente il percorso psicologico già intrapreso dalla minore) e di educatori, e ciò al fine di superare (e vigilare) i traumi derivati dall'esposizione a eventi di violenza, diretta e assistita presso l'abitazione della madre.
12 Non può essere obbligata la madre a un percorso psicologico, come suggerito dall'esperto, dovendosi rimettere al suo senso di responsabilità il fatto di intraprenderlo.
2. Mantenimento
Viene qui confermato l'accordo dei genitori nel senso che l'A.U. familiare per continuerà a essere percepito solo dalla madre, mentre il padre assolverà ai Pt_2
propri oneri con il mantenimento diretto della minore, senza alcun contributo da corrispondere alla madre.
Le spese straordinarie, come da Protocollo del 18.5.2015 saranno invece ripartite tra i genitori al 50% ciascuno.
3. Le spese del giudizio
In ragione del prevalente accoglimento, anche in fase cautelare, delle istanze del ricorrente, le spese del giudizio da lui anticipate vengono poste a carico della signora e liquidate in dispositivo nel rispetto de protocollo sottoscritto il 24 ottobre CP_1
2024.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del provvedimento adottato il 17/2/2023 nel procedimento RG 782/2023, così provvede:
1. Dispone che sia affidata in via esclusiva al padre e Parte_2 Parte_1
collocata presso la sua abitazione dove risulterà anagraficamente residente;
pertanto, deve consegnare al padre i dati dello Spid con cui si può accedere Controparte_1
alla situazione sanitaria, al pediatra ed alla situazione scolastica della figlia, e ogni altro documento e password finalizzato all'esercizio della responsabilità genitoriale;
2. potrà stare con la madre a fine settimana alternati, dal venerdì dopo scuola Pt_2
alla domenica sera (con possibile estensione al lunedì mattina), oltre a un pomeriggio la settimana;
potrà stare con la nonna materna un pomeriggio ogni due settimane, da individuarsi, in entrambi i casi, in giornate in cui non abbia impegni scolastici o sportivi, che vanno comunque rispettati anche durante i fine settimana materni;
13 3. Per le visite presso la madre durante le festività e le vacanze estive i genitori dovranno accordarsi con congruo anticipo attraverso la mediazione del Consultorio familiare;
4. L'A.U. sarà percepito solo dalla madre, mentre il padre è onerato del mantenimento diretto della minore. Le spese straordinarie, come da locale Protocollo, saranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori e previamente concordate.
5. Affida al Servizio sociale il compito di sostegno e supporto di entrambi i nuclei paterno e materno, da svolgersi con l'ausilio di educatori e dei servizi specialistici di SU, qualora i Servizi stessi non valutino sufficiente il percorso psicologico già intrapreso dalla minore.
6. Condanna a rifondere le spese del giudizio sostenute da Controparte_1 Pt_1
che liquida in euro 7.900,00 oltre spese generali, IVA e CNA.
[...]
Così deciso in Trieste, 21/06/2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Gloria Carlesso
14